B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3000/2017
Sen t en z a d e l 1 7 f e bb r a i o 2 0 2 0
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Jean-Pierre Monnet, Daniela Brüschweiler,
cancelliere Jesse Joseph Erard.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Afghanistan,
patrocinato dal Signor Rosario Mastrosimone, SOS Ticino,
Antenna Profughi,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 28 aprile 2017.
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Pagina 2
Fatti:
A.
A.a L’interessato, cittadino afgano di etnia Hazara, nato a C._______
(D._______), nella provincia di E._______, Distretto F._______, ha ivi vis-
suto fino all’autunno del 2015, periodo durante il quale ha lasciato il Paese
espatriando in G._______ e proseguendo in seguito in direzione dell’Eu-
ropa. L’11 novembre 2015 è entrato illegalmente in Svizzera e il successivo
13 novembre ha presentato la propria domanda d’asilo (cfr. A7/10 [in se-
guito: verbale 1], pag. 5, punto. 5 e seg.).
A.b Sentito sui motivi d’asilo, A._______ ha dichiarato, in sostanza e per
quanto qui di rilievo, di essere espatriato a causa di più minacce.
Anzitutto, egli ha riferito di un nucleo familiare profondamente turbato da
un conflitto territoriale con una persona di nome H._______ − di medesima
etnia – il quale sarebbe sfociato nell’omicidio del padre del ricorrente (cfr.
A29/17 [in seguito: verbale 2], pag. 4, D25 e seg.). Oltretutto, nell’ambito di
tale vertenza, il richiedente asilo e la di lui madre sarebbero stati oggetti di
intimidazioni da parte del menzionato individuo. Di conseguenza, i due
avrebbero deciso di trasferirsi in un’altra abitazione, di proprietà del nonno
del ricorrente, situata nella stessa area. Madre e figlio avrebbero omesso
di denunciare l’omicidio e le minacce alle preposte autorità adducendo
l’inutilità di tale procedere; a mente del ricorrente, infatti, H._______ sa-
rebbe un personaggio di spicco con particolare influenza politica nella re-
gione (cfr. verbale 2, pag. 4, D39 e seg.). Ad ogni modo, l’interessato, con-
corde con la madre, avrebbe però deciso di rivolgersi agli anziani del vil-
laggio, i quali avrebbero condannato H._______ al versamento di un’in-
dennità patrimoniale. Quest’ultima sarebbe stata tuttavia rifiutata dai de-
nuncianti (cfr. verbale 2, pag. 8, D86 e seg.).
Oltre a ciò, il richiedente l’asilo ha spiegato che la decisione di espatrio
sarebbe stata dettata da un’ulteriore problematica (cfr. verbale 2, pag. 4,
D95 e seg.). Lavorando quale inserviente presso la locale moschea, egli
era l’unica persona presente nell’edificio nel momento in cui un incendio
accidentale si è propagato, distruggendolo. Temendo gravi ritorsioni da
parte della società locale, egli avrebbe di conseguenza immediatamente
lasciato il villaggio, abbandonando definitivamente il Paese (cfr. verbale 2,
pag. 12, D128 e D130).
Da ultimo, l’insorgente ha pure accennato ad un timore di essere sottopo-
sto a trattamenti pregiudizievoli per il caso in cui dovesse fare ritorno in
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Patria. Egli ha sostenuto in effetti, che il suo passato da studente lo farebbe
rientrare in una categoria di individui a rischio di persecuzioni da parte dei
Talebani (cfr. verbale 2, pag.14, D146).
B.
Con decisione del 28 aprile 2017, notificata all’interessato il 3 maggio 2017
(cfr. avviso di ricevimento), la Segreteria di Stato della migrazione (di se-
guito: SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo ammettendolo tutta-
via provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell’esecuzione dell’allon-
tanamento.
C.
Con ricorso del 26 maggio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d’entrata: 29 maggio 2017), A._______ è insorto contro detta decisione di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), chie-
dendo l’accoglimento dell’impugnativa e la concessione dell’asilo in Sviz-
zera. In subordine egli ha richiesto la restituzione degli atti all’autorità infe-
riore per una nuova valutazione in merito alla sussistenza della qualità di
rifugiato; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, di essere am-
messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal
pagamento anticipato delle spese di giudizio.
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 4 ottobre 2017, ha esentato il
ricorrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese
processuali ed ha trasmesso alla SEM copia del ricorso.
E.
Invitata a prendere posizione in merito al ricorso, la SEM, con osservazioni
del 16 ottobre 2017, ha confermato le proprie conclusioni.
F.
Il ricorrente si è nuovamente pronunciato al riguardo con replica del 2 no-
vembre 2017. Il Tribunale, con ordinanza del 14 novembre 2017 ne ha tra-
smesso una copia all’autorità inferiore, attribuendole la possibilità di espri-
mersi entro il 29 novembre 2017.
G.
La SEM ha fatto uso di detta facoltà, esprimendosi tempestivamente con
una duplica in data 24 novembre 2017.
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Pagina 4
Il 7 dicembre 2017, il Tribunale ha trasmesso copia di quest’ultimo memo-
riale a A._______, assegnandogli un termine sino al 22 dicembre 2017 per
esprimersi al riguardo.
H.
Con triplica del 20 dicembre 2017 il ricorrente ha ulteriormente preso posi-
zione nella procedura.
I.
Infine, sia la SEM – in data 17 gennaio 2018 – così come il richiedente
l’asilo – in data 2 marzo 2018 – hanno inoltrato, la propria comparsa scritta
conclusiva.
J.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni
transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1).
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla
forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
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Pagina 5
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina-
deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente, il Tribunale osserva che essendo stato il ricorrente posto
al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento e non avendo egli censurato la pronuncia dell’allonta-
namento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusi-
vamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d’asilo ed il
mancato riconoscimento della qualità di rifugiato.
Inoltre, giacché dalla decisione avversata, risulta che le considerazioni
della SEM non vertono sulla verosimiglianza delle dichiarazioni del richie-
dente a supporto della sua domanda d’asilo (cfr. art. 7 LAsi), il Tribunale
limiterà il suo esame alla questione della portata di quanto asserito in punto
alla questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della conces-
sione dell’asilo dal profilo della rilevanza (art. 3 LAsi).
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera.
Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona-
lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita,
dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere
conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in
fine LAsi).
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Pagina 6
5.
5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto che le allegazioni dell’in-
teressato circa i motivi di asilo sarebbero irrilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi.
5.2 Anzitutto, l’autorità inferiore ha ritenuto irrilevante in materia d’asilo l’al-
legazione relativa al conflitto territoriale scaturito fra la famiglia di
A._______ e H._______. Esso sarebbe un litigio privato circoscritto a tale
vertenza e riconducibile ad un atto di criminalità comune o organizzata.
Conseguentemente, a mente della SEM, A._______ avrebbe potuto tro-
vare tutela presso il sistema giudiziario del proprio Paese d’origine (cfr. de-
cisione del 28 aprile 2017, pag. 4, par. 2). Egli avrebbe invece rinunciato
alla protezione statale adducendone l’inutilità, senza tuttavia curarsi di pro-
durre specifiche prove afferenti tali dichiarazioni. Del resto, aggiunge l’au-
torità inferiore, il litigio apparirebbe essere stato risolto tramite risoluzione
consensuale, poiché il ricorrente si sarebbe rivolto agli anziani del villaggio,
i quali avrebbero condannato H._______ ad un risarcimento patrimoniale.
L’asserito aggressore, da parte sua avrebbe anch’egli dato seguito a
quanto deciso, recandosi presso il domicilio dell’insorgente con del be-
stiame.
Nel prosieguo della decisione impugnata, l’autorità di prima istanza, ha
ponderato le dichiarazioni relative all’incendio involontario della moschea.
Al riguardo, essa ha precisato che quanto narrato da A._______ si ridur-
rebbe a mere congetture e ipotesi non suffragate da prove. In questo
senso, a mente dell’autorità inferiore, malgrado egli abbia ancorato la fuga
dall’Afghanistan al timore di essere punito per quanto accaduto al tempio
religioso, il ricorrente non avrebbe fatto nulla per chiarire le conseguenze
del rogo, finanche disinteressandosi della questione poiché avrebbe
omesso di accertare le reazioni nel villaggio e gli addebiti a lui attribuiti. Egli
non sarebbe quindi in grado di dimostrare quanto asserito. Del resto, ag-
giunge la SEM, la madre del richiedente sarebbe tuttora residente in Af-
ghanistan, senza che questa abbia subito nel frattempo atti di ritorsione
riconducibili a quanto rimproverato al figlio. Oltretutto, la medesima non
avrebbe comunicato all’insorgente un contesto a lui ostile originatosi con
l’episodio in esame. Ne discenderebbe che anche tale motivo d’asilo an-
drebbe disatteso giacché non fonderebbe l’esistenza di una situazione for-
zosa alla quale A._______ avrebbe potuto sottrarsi unicamente con la fuga
all’estero.
Ad ogni modo, l’insieme delle allegazioni sin qui enucleate (cfr. supra con-
sid. 5.2 e 5.3) sarebbe legato a terze persone appartenenti alla stessa etnia
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e religione dell’insorgente, oltre che riguardanti questioni circoscritte e de-
limitate. Le ragioni alla base della domanda di asilo, non concernerebbero
quindi misure dello Stato che, per la loro caratteristica e intensità, rende-
rebbero impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un’esi-
stenza degna di un essere umano nel suo Paese d’origine. Secondo la
SEM, quindi, il richiedente l’asilo avrebbe potuto, nell’ambito delle motiva-
zioni esposte, trovare tutela presso il sistema giuridico afgano (cfr. deci-
sione del 28 aprile 2017, pag. 4 e 5).
Da ultimo, la SEM ha evidenziato che anche le dichiarazioni del ricorrente,
secondo cui rischierebbe di essere sottoposto a trattamenti pregiudizievoli
a motivo del suo passato da studente, non ossequierebbero i disposti
dell’art. 3 LAsi. Secondo l’autorità in parola, detta evenienza rientrerebbe
in una situazione di guerra e di violenza generalizzata, senza che questo
contesto sfavorevole manifesti tuttavia una volontà di persecuzione di una
persona in particolare per uno dei motivi enumerati all’art. 3 LAsi.
In conclusione, l’autorità inferiore ha quindi ritenuto che le dichiarazioni di
A._______ non ossequierebbero le condizioni richieste per il riconosci-
mento della qualità di rifugiato previste all’art. 3 LAsi.
6.
Nel gravame, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, il ricorrente ha
contestato tali conclusioni.
In primo luogo, in merito al litigio immobiliare, l’insorgente ha confutato le
valutazioni della SEM, osservando che le minacce a lui indirizzate, si sa-
rebbero protratte fino a quindici giorni prima dell’espatrio.
Egli avrebbe inoltre fatto capo alla protezione agli anziani del villaggio
senza nondimeno ottenere giustizia (cfr. ricorso del 26 maggio 2017,
pag. 4, punto 5, par. 4). Tali motivazioni giustificherebbero l’esistenza di un
timore fondato di persecuzioni future ai sensi dell’art. 3 LAsi, per il quale
egli censurerebbe implicitamente l’impossibilità di ottenere la protezione
dalle autorità afgane (cfr. ricorso del 26 maggio 2017, pag. 4, par. 6).
A._______ ha altresì avversato quanto ritenuto dalla SEM circa l’incendio
della moschea. Egli avrebbe avuto motivo logico di reputarsi in pericolo e
quindi di scappare dall’Afghanistan; difatti, la distruzione di un edificio reli-
gioso – a suo dire, addebitabile alla sua persona – costituirebbe una valida
giustificazione ai timori di persecuzioni future, tanto più se iscritta in un
contesto tradizionalista e finanche fondamentalista come quello vigente nel
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Paese di provenienza, la cui Legge islamica non terrebbe conto dell’as-
senza di intenzionalità di quanto accaduto (cfr. memoriale ricorsuale
pag. 5, par. 2). Invero, il pericolo di essere sottoposto a trattamenti pregiu-
dizievoli, proverrebbe tanto quanto dalle autorità statali, così come dalla
popolazione locale. Del resto, aggiunge il ricorrente, il fatto di essere già
stato preso di mira da H._______ nell’ambito della disputa territoriale, au-
menterebbe il suo profilo di rischio giacché lo stesso malvivente potrebbe
approfittare delle precarie condizioni del ricorrente per ucciderlo senza do-
ver temere alcun tipo di conseguenze.
Vieppiù, la circostanza secondo cui la madre del ricorrente non abbia rife-
rito al medesimo il ricevimento di minacce a causa dell’incendio, non assu-
merebbe un rilievo importante. Secondo le argomentazioni ricorsuali, da
un lato ella avrebbe potuto decidere di non parlarne al figlio per non dare
ulteriore motivo di angoscia, dall’altro la comunità non avrebbe necessa-
riamente avuto un interesse – e persino le capacità – nel rintracciare un
genitore solo e anziano per dei fatti imputabili a uno dei figli.
7.
Nel suo atto responsivo, la SEM ha proposto la reiezione del ricorso, con-
fermandosi nelle conclusioni del provvedimento impugnato.
Per quanto riguarda la vertenza territoriale, l’autorità inferiore ha ribadito
che questa sarebbe stata risolta grazie all’intercessione degli anziani del
villaggio, al cui giudizio entrambe le parti avrebbero fatto volontariamente
capo. D’altro canto, l’autorità in parola ha osservato che questo tipo di giu-
stizia informale sarebbe molto frequente e parallelo al sistema giudiziario
formale. In tal senso, l’eventuale insoddisfazione dell’interessato circa la
pronuncia non potrebbe essere, secondo la SEM, invocata quale motivo di
persecuzione. A ciò si aggiungerebbe il fatto che siccome le minacce e le
pressioni indirizzate a A._______ proverrebbero da una persona di mede-
sima etnia, egli non potrebbe neppure sollevare una persecuzione per mo-
tivi etnici.
Neppure le dichiarazioni circa la distruzione accidentale della moschea
permetterebbero di giungere a diversa conclusione. Dalle risultanze pro-
cessuali apparirebbe palese l’assenza di testimoni e inoltre, confrontato ri-
petute domande, A._______ non avrebbe nemmeno riferito di un contesto
a lui ostile istituitosi nel villaggio d’origine dopo il suo espatrio. La SEM ha
altresì messo in dubbio il fatto che l’insorgente possa in casu essere accu-
sato di blasfemia, giacché il suo impiego presso il luogo di culto denote-
rebbe al contrario la sua grande devozione. Parimenti ininfluente, sarebbe
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l’argomentazione secondo cui H._______ sarebbe libero di uccidere il ri-
chiedente, siccome quest’ipotesi nemmeno sarebbe stata evocata dal ri-
corrente in sede di audizione.
8.
Con la replica del 2 novembre 2017, il ricorrente ha anzitutto sottolineato,
circa la contesa immobiliare, che egli avrebbe chiesto asilo non perché in-
soddisfatto della decisione proposta dagli anziani del villaggio – benché la
reputi del tutto inadeguata (cfr. memoriale di replica, pag. 1) – bensì a mo-
tivo delle conseguenze cagionate proprio dal rifiuto opposto a tale risolu-
zione, ossia le intimidazioni subite sino a quindici giorni prima della fuga
dall’Afghanistan. Oltretutto, egli apparterrebbe ad un’etnia minoritaria, cir-
costanza tutt’altro che secondaria poiché vista la condizione generale degli
hazara in Afghanistan, egli si sarebbe ritrovato impossibilitato ad ottenere
una protezione effettiva dalle autorità statali. In tal senso, a suo dire, qua-
lora fosse appartenuto ad un’etnia maggioritaria egli avrebbe potuto bene-
ficiare di una maggiore protezione (cfr. memoriale di replica, pag. 2).
Non andrebbe nemmeno disatteso il motivo d’asilo legato all’incendio della
moschea. Ribadendo quanto già addotto nelle pregresse comparse scritte,
l’insorgente ha osservato che la sua partenza dall’Afghanistan avrebbe raf-
forzato i sospetti nei suoi confronti. Inoltre, la circostanza che egli potesse
essere considerato prima dell’incendio, come un fedele molto rispettoso e
devoto, sarebbe per certi versi un’aggravante dal momento che potrebbe
essere incolpato anche per il solo fatto di non aver protetto la moschea.
9.
In data 24 novembre 2017, la SEM ha presentato la sua duplica, riconfer-
mandosi nelle considerazioni presenti della decisione avversata e chie-
dendo nuovamente il respingimento del gravame. La menzionata autorità
ha tenuto ad evidenziare nuovamente la risoluzione della disputa territo-
riale per via consuetudinaria, sottolineando altresì il carattere circoscritto
della vertenza, dal momento che le minacce lamentate da A._______ sa-
rebbero proseguite unicamente in ragione del fatto che egli avrebbe conti-
nuato a recarsi sui campi disputati. In questo senso, gli autori delle minacce
e dell’omicidio del padre del ricorrente, non si sarebbero mai presentati
presso l’abitazione del nonno in cui A._______ si era trasferito.
Anche rispetto alla distruzione della moschea, la SEM si è in buona so-
stanza riconfermata in quanto esposto nei precedenti scritti, osservando
l’assenza di circostanze concrete a giustificazione dei timori addotti dal ri-
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Pagina 10
chiedente l’asilo. A detta della SEM, non avendo egli riferito né di un con-
testo a lui ostile nel suo Paese d’origine, né di testimoni che abbiano assi-
stito all’evento, non vi sarebbero elementi concreti a sostegno di un timore
fondato di persecuzioni future nei suoi confronti. Le asserzioni del ricor-
rente circa l’imputabilità di quanto accaduto sarebbero pertanto meramente
ipotetiche. Per gli stessi motivi, enucleando quanto già in precedenza
espresso (cfr. supra consid. 7) anche il timore di essere accusato di blasfe-
mia si ridurrebbe ad un’asserzione di parte non suffragata da elementi pro-
batori oggettivi. Da ultimo, anche l’eventualità per cui H._______ potrebbe
approfittare delle accuse mosse nei confronti di A._______ per ucciderlo
senza curarsi delle conseguenze, viene considerata dalla SEM quale sem-
plice congettura, peraltro nemmeno invocata in sede di audizione.
Su tali presupposti, l’autorità inferiore ha proposto il respingimento dell’im-
pugnativa.
10.
In sede di triplica, il ricorrente ha dal canto suo essenzialmente riproposto
le allegazioni e le motivazioni già evocate nei precedenti memoriali. Anzi-
tutto egli ha osservato che nell’ambito del conflitto con H._______, la deci-
sione di domandare l’intercessione degli anziani del villaggio, non sarebbe
decisiva. Ad ogni modo, alla luce delle conseguenze cagionate dal litigio,
l’indennizzo decretato dai medesimi sarebbe stato inadeguato e quindi a
giusto titolo respinto, tanto più che la controparte non vi avrebbe dato se-
guito nella sua integralità. Vieppiù, l’intera problematica avrebbe dovuto
essere ponderata dall’autorità di prima istanza tenendo conto delle pecu-
liarità socio-culturali del territorio, nonché della situazione di violenza ge-
neralizzata che caratterizzerebbe la regione. Le persecuzioni di H._______
nei confronti del richiedente l’asilo, seppure non originate da motivazioni
etniche, proverrebbero da un uomo di potere, le cui azioni rimarrebbero
impunite quando commesse nei confronti di una minoranza etnica come
quella degli hazara, determinando quindi l’impossibilità per A._______ di
accedere ad una protezione effettiva. Allo stesso modo, le conclusioni for-
mulate in merito all’incendio della moschea meriterebbero diversa valuta-
zione rispetto a quanto avvenuto nella sindacata decisione; infatti, pur rico-
noscendo di non essere in grado di fornire dettagli quanto alle conse-
guenze di detto avvenimento nel suo villaggio, l’insorgente ha ribadito che
tale aspetto non dovrebbe essere considerato decisivo. Da ultimo, egli ri-
conosce che la formulata connessione tra l’incendio e un rischio rafforzato
di esposizione a pericolo da parte di H._______ sarebbe un’ipotesi elabo-
rata in sede di discussione dell’impugnativa, aggiungendo nondimeno che
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Pagina 11
questa sarebbe a suo dire credibile considerate le circostanze della fatti-
specie concreta.
11.
L’autorità inferiore ha inoltrato la sua quadruplica del 17 gennaio 2018, ove
anche alla luce delle nuove osservazioni del ricorrente, ha ribadito la sua
posizione espressa precedentemente circa il respingimento dell’impugna-
tiva.
12.
Con ulteriori osservazioni del 2 marzo 2019, il richiedente ha ribadito il
buon fondamento delle proprie allegazioni, volte al riconoscimento della
qualità di rifugiato e alla concessione dell’asilo.
13.
13.1 Ora, in concreto, a prescindere dal fatto di sapere se A._______ possa
o meno avvalersi di un timore fondato di subire pregiudizi in relazione con
le problematiche esposte, è d’uopo rammentare che la definizione dello
statuto di rifugiato, così come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel
senso che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di condurre una persona
a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante sentenza
del Tribunale D-1287/2018 del 13 novembre 2019 consid. 6). Ciò detto, ap-
pare indubbio che le vicissitudini intercorse con H._______ non siano in-
generate da uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi (razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche). Le
azioni di tale soggetto nei confronti della famiglia del ricorrente nonché
dello stesso A._______, quandanche effettivamente compiute, parrebbero
dettate da semplici ragioni di ordine economico e di avidità, irrilevanti in
materia d’asilo, piuttosto che da una volontà persecutoria per uno dei motivi
di cui all’art. 3 LAsi. L’insorgente medesimo ha d’altro canto ricondotto le
stesse a un litigio di origine economica (cfr. triplica del 20 dicembre 2017,
pag. 2). Come rettamente osservato dalla SEM, non è possibile dedurre
una volontà persecutoria ai sensi dell’art. 3 LAsi nemmeno dall’estrazione
etnica dell’interessato, giacché vittima e persecutore sono entrambi di etnia
hazara. Pertanto la questione è effettivamente priva di pertinenza e non
giustifica, ad essa sola, il riconoscimento della qualità di rifugiato né la con-
cessione dell’asilo.
13.2 Tali considerazioni possono parimenti essere espresse per quanto ri-
guarda l’ulteriore motivo d’asilo; difatti, le ipotetiche rappresaglie da parte
della comunità locale a seguito del rogo della moschea, non sarebbero mo-
tivate da una delle ragioni riconducibili ai disposti della norma di legge testé
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Pagina 12
citata (cfr. supra consid. 13.1). In altri termini, dagli atti non emergono indizi,
né del resto è stato addotto dall’insorgente, che l’evocato rischio di esposi-
zione a seri pregiudizi – sia da parte di terzi che dallo Stato afgano – sia
da ricondurre a ragioni ex art. 3 cpv. 1 LAsi. Al contrario, nelle sue nume-
rose comparse scritte, A._______ ha ricondotto i suoi timori alla violazione
della Legge islamica o del potere consuetudinario (cfr. ricorso del 26 mag-
gio 2017, pag. 4, punto 5; replica del 2 novembre 2017, pag. 2).
13.3 Ne discende che già per ciò solo, sia le supposte persecuzioni cagio-
nate da H._______, così come l’allegata esposizione a seri pregiudizi a
seguito della distruzione della moschea, sono irrilevanti in materia d’asilo.
14.
14.1 È ora necessario determinare se un eventuale procedimento penale
con conseguente condanna, in ragione dell’asserito incendio della mo-
schea – il quale realizzerebbe a mente dell’insorgente una violazione
dell’ordinamento giuridico afgano, rispettivamente della Legge islamica –
sia rilevante in materia d’asilo.
14.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito
all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in
rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi ri-
conosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconosci-
bili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere
esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecu-
zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano sog-
gettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segna-
tamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua apparte-
nenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo
espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. In-
fatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di
avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che
ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferi-
menti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi con-
creti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo
un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non
sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipoteti-
che che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF
2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
14.3 Conformemente a dottrina e giurisprudenza, la fuga a seguito di un
procedimento penale nello Stato d'origine non costituisce, di principio, un
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motivo rilevante in materia d'asilo. Tuttavia, eccezionalmente l'esecuzione
di una procedura penale, rispettivamente la condanna per un'infrazione di
diritto comune può costituire una persecuzione rilevante in materia d'asilo.
Ciò è in particolare il caso quando ad una persona viene imputata un'infra-
zione di diritto comune con lo scopo di perseguire o punire l'individuo per
una sua caratteristica interna o esterna, segnatamente per la sua razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le sue opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi
di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi (cfr. DTAF 2014/28
consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1). Questo "politmalus" è in partico-
lare ritenuto in tre casi: in primo luogo qualora una pena sproporzionata-
mente severa sia pronunciata (cosiddetto "malus" in senso assoluto) o qua-
lora, rispetto ad altri autori, la pena appaia sproporzionatamente severa
(cosiddetto "malus" in senso relativo), in secondo luogo qualora una pro-
cedura penale chiaramente non rispetti i principi dello Stato di diritto, in
terzo luogo qualora il richiedente l'asilo con il tipo di pena o con l'espiazione
della stessa rischi la violazione dei fondamentali diritti dell'uomo, segnata-
mente di essere torturato o essere trattato in maniera disumana o degra-
dante (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1 e rela-
tivo riferimento). Tuttavia, come già rilevato in precedenza, per poter rite-
nere un procedimento penale quale motivo rilevante in materia d'asilo, non
è sufficiente trovarsi in uno dei tre casi elencati, ma una seconda condi-
zione deve sussistere: l'illegittimità del procedimento penale deve infatti
fondarsi su un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2014/28
consid. 8.3.1). In altre parole un'inchiesta penale è pertinente in materia
d'asilo soltanto se risponde ad un intento persecutorio ai sensi dell'art. 3
LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4).
15.
Nel caso che ci occupa, nulla permette allo stato attuale di determinare che
il richiedente sia, o rischi di essere, oggetto di un procedimento penale in
Afghanistan. In tal senso, l’argomentazione secondo cui egli sarebbe rite-
nuto responsabile dell’avvenimento solamente perché presente nell’edifi-
cio al momento del divampamento del rogo oltreché all’essere fuggito dal
Paese immediatamente in seguito, non appare invero condivisibile.
A._______ stesso ha ammesso, come giustamente osservato dall’autorità
di prima istanza, che la madre non ha mai riferito di un contesto a lui ostile
nel Paese d’origine (cfr. verbale 2, pag. 12, D133-D135). A ciò, si aggiunga
che egli non è neppure stato in grado di versare agli atti prove a sostegno
del fatto che gli sarebbe stata imputata la responsabilità della distruzione
del tempio religioso. Anche le argomentazioni proposte in sede ricorsuale
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non permettono diversa valutazione, giacché non chiarendo l’effettiva si-
tuazione in Patria, queste si riducono a mere asserzioni di parte.
16.
In virtù di quanto sopra esposto, l’autorità di prima istanza, con la decisione
impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato in modo inesatto del
suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto
o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per
quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA).
Conseguentemente, la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato
al ricorrente. Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata con-
fermata.
17.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
18.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Data di spedizione: