B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3001/2013
Sen t en z a d e l 1 4 l u g l i o 20 1 5
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
François Badoud, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…),
Siria,
patrocinato dall'avv. Michael Steiner,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 25 aprile 2013 / N […].
D-3001/2013
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Fatti:
A.
L'interessato, di religione sunnita e di etnia curda, è nato in Siria a
D._______ (arabo) rispettivamente E._______ (curdo) nella provincia di al-
Hasakah (arabo) rispettivamente Hesiçe (curdo) e vi avrebbe vissuto fino
all'8 febbraio 2011. Egli ha presentato domanda d'asilo in data
15 febbraio 2011 dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno,
passando dapprima dalla Turchia con un'automobile, per poi proseguire
per mezzo di un TIR fino in Svizzera ignaro degli Stati attraverso i quali
sarebbe transitato (cfr. verbale d'audizione del 1° marzo 2011 [di seguito:
verbale 1], pagg. 1 seg. e 7 seg.).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato in quanto non sarebbe stato in
grado di sostenere finanziariamente la sua famiglia e per il carattere
repressivo del regime siriano come pure per motivi politici. Egli avrebbe
collaborato con il partito Nidhal Al Shab ed il gruppo musicale F._______,
di cui due suoi zii sarebbero stati membri. Sarebbe quindi espatriato per il
timore di essere arrestato a causa dei suddetti legami familiari e le sue
collaborazioni con il gruppo musicale ed il partito (cfr. verbale 1, pagg. 6
seg.; verbale d'audizione dell'11 marzo 2011 [di seguito: verbale 2], pagg. 4
seg. e 7 seg.).
B.
Con decisione del 25 aprile 2013, notificata all'interessato in data
26 aprile 2013 (cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della
migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha
respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. Non di meno ha ritenuto
attualmente l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria non
ragionevolmente esigibile, ammettendolo quindi provvisoriamente.
C.
In data 27 maggio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
28 maggio 2013), l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
chiedendo preliminarmente il riconoscimento della crescita in giudicato del
punto 4 del dispositivo della decisione del 25 aprile 2013, l'annullamento
dei punti restanti del dispositivo e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per procedere ad un nuovo accertamento dei fatti e ad
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una nuova decisione nel merito. Sussidiariamente ha chiesto
l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di
rifugiato e la relativa concessione dell'asilo, oppure il riconoscimento della
qualità di rifugiato e la concessione dell'ammissione provvisoria o la sola
concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità
dell'allontanamento. Egli ha inoltre chiesto la consultazione degli atti A 7/1
e A 17/1 con possibilità di procedere ad un completamento del ricorso.
A sostegno del gravame, l'insorgente ha prodotto, oltre alla copia della de-
cisione impugnata (all. 1) diversi stampati di articoli in lingua tedesca pub-
blicati in internet intitolati:
– "Assads neue Strategie trifft Rebellen" del 21 maggio 2013 (all. 2);
– "BND prophezeit Vormarsch Assads" del 22 maggio 2013 (all. 3);
– "Staatengemeinschaft droht Assad mit Waffenlieferungen" del 22 mag-
gio 2013 (all. 4),
– "Assad-Armee ist so stark wie lange nicht mehr" del 22 maggio 2013
(all. 5);
– "Wie der deutsche Geheimdienst BND über Syrien informiert" del
22 maggio 2013 (all. 6);
– "Kerry droht Assad mit mehr Hilfe für Rebellen" del 22 maggio 2013
(all. 7);
– "Amnesty International fordert mehr Druck auf Syrien" del 23 mag-
gio 2013 (all. 8);
– "Gefährliche Welt für Flüchtlinge und Migrantinnen" del 23 mag-
gio 2013 (all. 9).
D.
Con scritti dell'11 giugno 2013, del 20 giugno 2013 e del 4 settembre 2013
l'insorgente ha inoltrato ulteriori documenti:
– estratti del profilo Facebook del ricorrente corrispondenti al periodo tra
il 25 ottobre 2012 ed il 10 giugno 2013 (all. 10);
– fotografia del ricorrente in occasione di una manifestazione a
G._______ (Svizzera) del (…) 2013 (all. 11);
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– diversi stampati di articoli in lingua araba pubblicati in internet circa la
manifestazione del (…) 2013 a G._______ dei quali alcuni contenenti
diverse fotografie dell'insorgente (allegati 12-17);
– tre fotografie del ricorrente in occasione di una manifestazione a
G._______ il (…) 2012 (all. 18);
– stampati di immagini di quattro video pubblicati su YouTube nei quali si
vedrebbe la presenza dell'insorgente in occasione della manifestazione
a G._______ del (…) 2012 (allegati 19 e 20);
– stampato di un articolo in lingua tedesca pubblicato in internet intitolato
"In Sorge um Syrien" del 9 febbraio 2012 (all. 21);
– stampati di commenti del ricorrente su Facebook (allegato 22);
– originale del certificato attestante la qualità di membro del partito curdo
Yekiti sezione svizzera dell'insorgente datato il 14 giugno 2013 con
relativo formulario d'iscrizione (all. 23);
– ulteriori estratti del profilo Facebook dell'insorgente (all. 24).
E.
Con ulteriore scritto del 26 agosto 2013, l'insorgente ha richiesto al
Tribunale di invitare l'UFM ad una presa di posizione alla luce della
sentenza del TAF D-4051/2011 dell'8 luglio 2013.
F.
Il Tribunale, con decisione incidentale dell'11 settembre 2013, ha invitato il
ricorrente a versare, entro il 26 settembre 2013, un anticipo di CHF 600.–
a copertura delle presunte spese processuali con comminatoria
d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
G.
Con scritto del 23 settembre 2013, l'insorgente ha presentato una
domanda di assistenza giudiziaria volta ad ottenere l'esenzione dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, allegando
documenti attestanti la sua indigenza e ritenendo il ricorso non privo di
probabilità di successo.
H.
Il Tribunale, con decisone incidentale del 25 settembre 2013, ha accolto la
domanda di assistenza giudiziaria ed esonerato il ricorrente dal pagamento
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Pagina 5
anticipato delle presunte spese processuali. Ha inoltre invitato l'UFM ad
esprimersi entro il 10 ottobre 2013 sul ricorso (segnatamente circa la
domanda di consultazione degli atti A 7/1 e A 17/1) e sugli scritti come pure
sui relativi allegati in originale inviati dall'insorgente al Tribunale.
I.
Con le osservazioni del 18 novembre 2013, trasmesse per conoscenza al
ricorrente, l'UFM ha rinviato ai considerandi della propria decisione ed ha
proposto la reiezione del gravame. Circa la domanda di consultazione degli
atti, detto Ufficio ha indicato che tali atti non potrebbero essere consultati
essendo atti destinati esclusivamente all'uso dell'amministrazione interna.
J.
L'insorgente, con replica del 9 dicembre 2013, trasmessa all'UFM per
conoscenza, ha presentato le osservazioni in merito alla risposta al ricorso.
K.
Con scritto spontaneo del 17 febbraio 2014, il ricorrente ha prodotto due
ulteriori mezzi di prova:
– estratti di commenti dello stesso su Facebook (all. 1/2014);
– due fotografie del ricorrente in occasione di un incontro con il partito
(all. 2/2014).
L.
Con duplica del 20 febbraio 2014, l'UFM ha nuovamente proposto la
reiezione del gravame rinviando ai considerandi della decisione
confermandoli pienamente.
M.
Il Tribunale, con decisone incidentale del 4 marzo 2014, ha respinto la
domanda di consultazione degli atti A 7/1 e A 17/1 descrivendone tuttavia
il contenuto. Con lo stesso provvedimento ha inviato per conoscenza
all'insorgente la duplica del 20 febbraio 2014, mentre all'UFM ha trasmesso
copie dello scritto del 17 febbraio 2014 e dei rispettivi allegati.
N.
Allegati agli scritti del 14 aprile 2014 e del 19 maggio 2014, trasmessi
all'UFM per conoscenza, il ricorrente ha prodotto altri mezzi di prova:
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– sei stampati di fotografie del ricorrente in occasione di una
manifestazione del 12 marzo 2014 a G._______ nelle quali in tre
fotografie si scorge l'insorgente con un megafono (all. 3/2014);
– stampati di articoli in lingua straniera, con traduzione da internet in
tedesco, pubblicati in internet che concernerebbero la succitata
manifestazione (all. 4/2014, 5/2014, 6/2014 e 7/2014);
– ulteriori estratti del profilo Facebook dell'insorgente (all. 8/2014 e
9/2014);
– stampati di fotografie delle decisioni del 17 aprile 2013 della
rappresentanza svizzera ad Ankara circa il rifiuto del rilascio di un visto
d'entrata per la famiglia del ricorrente (all. 10/2014).
O.
In data 9 luglio 2014, l'UFM ha trasmesso le osservazioni concernenti
ulteriori mezzi di prova prodotti dal ricorrente, ritenendoli inadeguati a
giustificare una modifica delle sue precedenti osservazioni confermandole
pienamente.
P.
Con scritto del 19 novembre 2014, l'insorgente ha richiesto nuovamente di
riconoscergli la qualità di rifugiato ed ha aggiunto che sarebbero date le
condizioni per concedergli pure l'asilo. Con quest'ultimo scritto ha prodotto
un ennesimo estratto del suo profilo Facebook (all. 11/2014) a cui ne ha
fatto seguito un altro in data 2 dicembre 2014 (all. 12/2014).
Q.
L'UFM, ricevuto lo scritto del 19 novembre 2014, ha trasmesso al Tribunale
le sue osservazioni in data 3 dicembre 2014 e raccomandato di respingere
il ricorso e di confermare la decisione impugnata.
R.
Invitato ad esprimersi circa le osservazioni dell'UFM del 9 luglio 2014
rispettivamente del 3 dicembre 2014 il ricorrente ha inoltrato il
22 giugno 2015 il suo ultimo scritto. Tale scritto è trasmesso all'autorità
inferiore per conoscenza con la presente sentenza.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
D-3001/2013
Pagina 7
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata in
vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale
della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo.
Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del
14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento
dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono
rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie.
In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizioni
transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento
dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale applica il
nuovo diritto vigente.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure
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Pagina 8
l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il
Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4.
Preliminarmente si osserva che la domanda di consultazione degli atti
formulata con ricorso e decisa con decisione incidentale del 4 marzo 2014,
avendo con questa portato a conoscenza del ricorrente il contenuto degli
atti chiesti in compulsazione e avendo avuto la possibilità di esprimersi, la
domanda è da considerarsi evasa.
5.
5.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessato come tardive, incompatibili con l'esperienza
generale di vita o la logica dell'agire, poco circostanziate, contraddittorie e
quindi inattendibili ed inverosimili. In particolare, il richiedente avrebbe fatto
valere, in occasione dell'audizione sulle generalità, soprattutto motivi di
natura economica, mentre durante l'audizione federale avrebbe indicato
d'essere espatriato per motivi esclusivamente politici. L'UFM ha messo
inoltre in evidenza che non vi sarebbe un nesso temporale e causale tra il
timore del richiedente di essere esposto a seri pregiudizi e la data
d'espatrio: egli sarebbe stato pedinato dalle autorità siriane sin dal 2004,
ma sarebbe espatriato solamente a fine 2010 e per giunta legalmente.
Altresì, interrogato in merito ai partiti Nidhal Al Shab e Yekiti, con i quali
avrebbe collaborato in patria, egli avrebbe dimostrato di possedere delle
informazioni limitate. Oltre a ciò le sue dichiarazioni circa il viaggio di
espatrio sarebbero contraddittorie: egli avrebbe, per esempio, dapprima
dichiarato d'essere espatriato illegalmente l'8 febbraio 2011 sprovvisto del
passaporto, per poi indicare d'essere espatriato legalmente con il proprio
passaporto il quale sarebbe stato sequestrato successivamente dalle
autorità turche. L'autorità inferiore ha concluso quindi che le dichiarazioni
dell'interessato non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza
previste all'art. 7 LAsi.
5.2 Con ricorso, il ricorrente dopo aver riassunto la situazione di guerra
presente in Siria servendosi di alcuni articoli, ha lamentato la mancata
richiesta di una domanda d'Ambasciata per poter stabilire correttamente i
fatti nel suo caso personale. A suo dire l'autorità inferiore non avrebbe
considerato e apprezzato fatti rilevanti del suo racconto, come per esempio
l'episodio del (…) 2010 che vedrebbe due agenti delle autorità siriane
interrogare suo cugino e chiedere informazioni specialmente su di lui.
D-3001/2013
Pagina 9
Sarebbe quindi a causa di questo fatto che suo zio gli avrebbe consigliato
di andarsene di casa per un po' di tempo. L'UFM non avrebbe neppure
ritenuto che le autorità siriane lo avrebbero ricercato a causa della sua
parentela con lo zio e per la loro collaborazione con il partito. Altresì
l'autorità inferiore non avrebbe considerato il legame, spiegato in
occasione dell'audizione federale, tra i motivi politici ed economici fatti
valere dall'insorgente. Pertanto, tenuto conto di tali elementi, l'UFM
avrebbe stabilito i fatti in modo incompleto. In secondo luogo, l'UFM non
avrebbe esaminato correttamente la verosimiglianza del suo racconto.
Innanzitutto già in occasione della prima audizione avrebbe indicato la
difficile situazione dei curdi in Siria e la difficile situazione nella città di
E._______ dal 2004. Secondo lui se si fosse considerato e tenuto conto
dell'episodio accadutogli in (…) 2010, sarebbe stabilito anche il nesso
causale tra il timore di subire delle persecuzioni ed il suo espatrio. Per
quanto attiene alla contraddizione evidenziata dall'UFM circa il viaggio
d'espatrio, egli ritiene di aver spiegato in modo dettagliato e concreto la sua
fuga dalla Siria fino a giungere in Turchia. La sua conoscenza limitata dei
partiti Nidhal Al Shab e Yekiti sarebbe poi dovuta alla sua scarsa
formazione scolastica. Peraltro, a suo dire, gli si dovrebbe riconoscere la
qualità di rifugiato già sulla base del deposito della domanda d'asilo in un
paese terzo, la qual azione sarebbe considerata dalle autorità siriane come
manifestazione di opposizione al regime e vi sarebbe il timore fondato,
qualora facesse ritorno in Siria, di subire pregiudizi vista oltretutto la sua
appartenenza etnica. Infine, sarebbe compito del Tribunale pronunciarsi
sulla questione dell'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
Con scritto separato, il ricorrente ha poi aggiunto ed allegato che a causa
della sua presenza alle manifestazioni in Svizzera contro il regime siriano
ed alla diffusione mediatica di immagini e video di tali manifestazioni nelle
quali lo stesso sarebbe riconoscibile, come pure le critiche da lui formulate
sul suo profilo Facebook, vi sarebbero motivi d'asilo rilevanti in quanto
qualora facesse rientro nel suo Paese subirebbe sicuramente dei
pregiudizi giusta l'art. 3 LAsi a causa delle sue attività politiche in esilio.
5.3 Nel suo atto responsivo, l'UFM ha osservato, che l'atto ricorsuale non
presenterebbe nuovi fatti o mezzi di prova atti a modificare il suo
provvedimento: l'attività politica in esilio svolta dall'insorgente, non
dimostrerebbe un grado di implicazione tale per cui il comportamento in
Svizzera dello stesso sia percepito in Siria come una potenziale minaccia
per il regime. Nonostante i servizi segreti siriani operino anche all'estero
sorvegliando le attività dei partiti politici d'opposizione, vi sarebbe da
distinguere la portata di talune attività politiche. Determinante non sarebbe
D-3001/2013
Pagina 10
l'apparizione pubblica e personale in sé, ma piuttosto la natura e la forma
di tali apparizioni pubbliche. La personalità ed il contenuto delle
dichiarazioni sarebbero essenziali per determinare se il ricorrente sia
percepito quale potenziale minaccia dal regime siriano. Il profilo
dell'insorgente non sarebbe quello di una personalità nota e influente atta
ad attirare l'interesse delle autorità siriane. Quest'ultimo si sarebbe limitato
a partecipare a manifestazioni pubbliche in Svizzera in occasioni delle quali
non avrebbe avuto funzione di rilievo. Inoltre in seno al partito Yekiti in
Svizzera egli non occuperebbe alcuna posizione di spicco. Altresì, le attività
svolte sul Social Network Facebook, tali come critiche generiche pubblicate
nei confronti del regime e condivisione di links, non conterrebbero
indicazioni di un'importanza tale da attirare l'attenzione delle autorità
siriane. L'UFM ha aggiunto in fine che non sarebbe chiaro il motivo per cui
il ricorrente avrebbe esposto il suo attivismo politico solo in sede di ricorso
allorquando sarebbe già cominciato nel 2011. Oltre a ciò, i mezzi di prova
allegati non sarebbero rilevanti per la causa non essendo sufficienti a
mostrare un alto grado di implicazione politica del ricorrente.
5.4 In sede di replica, l'insorgente ha contestato l'apprezzamento dei mezzi
di prova a sostegno delle sue attività politiche in esilio. L'autorità inferiore
infatti li avrebbe, a torto, ritenuti irrilevanti. Vista l'evoluzione tecnologica
degli ultimi anni e la facilità d'ottenere abusivamente informazioni registrate
sul web – conoscenze, a suo dire, sicuramente in possesso dei servizi
segreti siriani – non comprenderebbe come l'UFM abbia potuto ritenere i
mezzi di prova prodotti come irrilevanti. Il ricorrente ha indicato inoltre che
l'UFM si sarebbe basato su una giurisprudenza del Tribunale sorpassata
dagli eventi circa le caratteristiche della personalità dell'attivista politico in
esilio in grado di rappresentare una minaccia per il regime siriano. I servizi
segreti siriani attivi in Svizzera avrebbero a disposizione molte tecnologie
che gli permetterebbero di identificare tutti gli oppositori del regime in esilio.
Il profilo dell'attivista politico d'opposizione in esilio ritenuto come minaccia
per il regime siriano non sarebbe più quello d'essere una personalità
conosciuta. Al contrario, anche l'attivista con meno responsabilità politica,
tuttavia attivo, potrebbe subire delle persecuzioni in caso di ritorno: ciò
sarebbe, a suo dire, confermato dalla più recente giurisprudenza del
Tribunale. Egli ribadisce che già il solo fatto di depositare una domanda di
asilo all'estero costituirebbe un motivo per essere preso nel mirino dal
regime. Ne sono prova quei cittadini che per il solo motivo d'aver depositato
una domanda d'asilo sarebbero stati trattati come oppositori del regime,
pur non essendo stati politicamente attivi all'estero. Nello scritto
l'insorgente ha infine descritto la situazione in Siria dopo l'inizio della guerra
D-3001/2013
Pagina 11
civile e le ripercussioni violente di tale situazione soprattutto nel nord della
Siria per i cittadini curdi.
5.5 In duplica l'UFM rinvia alle considerazioni della decisione impugnata,
confermandole integralmente. Nemmeno gli ulteriori mezzi di prova
portano ad altro esito.
5.6 In un ulteriore scritto, l'insorgente ha indicato che giusta il rapporto
dell'ACNUR pubblicato il 27 ottobre 2014, il ricorrente avrebbe il timore
fondato di subire delle persecuzioni, in quanto oppositore del regime, per
essere curdo e sostenitore della causa curda. Richiamando due sentenze
del TAF rispettivamente dell'8 aprile 2014 e del 2 luglio 2014 relative a
procedimenti di cittadini siriani, egli ha indicato che l'appartenenza all'etnia
curda, sarebbe da sola, già sufficiente per avere il timore fondato di subire
delle persecuzioni, vista la sua lunga presenza all'estero. Inoltre
bisognerebbe approfondire la presenza di un'eventuale persecuzione
collettiva dei curdi da parte dello "Stato Islamico" (IS). Per questi motivi gli
si dovrebbe riconoscere la qualità di rifugiato e concedere l'asilo.
5.7 Rinnovato ad esprimersi su quanto sopra, l'UFM ha indicato che
sarebbe noto che le violenze perpetrate in Siria da parte dell'IS, nonché da
parte di altri gruppi islamisti, non sarebbero finalizzate a colpire
direttamente la popolazione curda. Tali violenze toccherebbero tuttavia in
maniera indiscriminata l'intera popolazione presente sui territori coinvolti
nell'avanzata di questi gruppi, i quali sarebbero mossi piuttosto da ragioni
di natura strategica e dalla presenza di risorse naturali, come il petrolio. Di
conseguenza, la semplice appartenenza etnica alla minoranza curda non
sarebbe un motivo sufficiente per l'ottenimento dello statuto di rifugiato.
5.8 Nell'ultimo scritto, l'insorgente ha reiterato la presenza di una
persecuzione collettiva dei curdi da parte dell'IS. Tale persecuzione si
fonderebbe su motivi religiosi, etnici e politici. Pertanto all'insorgente di
etnia curda si dovrebbe concedere l'asilo. Inoltre giusta la recente
giurisprudenza di codesto Tribunale e segnatamente la sentenza di
riferimento D-5779/2013 del 25 febbraio 2015 vi sarebbero gli estremi per
riconoscergli la qualità di rifugiato quale oppositore al regime.
Nei considerandi che seguono saranno quindi trattate nell'ordine le
questioni relative all'asilo (cfr. consid. 7), alla persecuzione collettiva dei
curdi da parte dello "Stato Islamico dell'Iraq e al-Sham" (ISIS) anche
conosciuto come "Stato Islamico dell'Iraq e del Levante" (ISIL) ed
autoproclamatosi "Stato Islamico" (IS) (cfr. consid. 8), ai motivi soggettivi
D-3001/2013
Pagina 12
insorti dopo la fuga (cfr. consid. 9.2.1-9.2.2) ed alla parità di trattamento
(cfr. consid. 9.3).
6.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni,
contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere
considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il
richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di
essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda
le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in
corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza
motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse
nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è
indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da
prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur
nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il
giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica
D-3001/2013
Pagina 13
della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista
oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF
2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
7.
Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità
inferiore nella querelata decisione, le dichiarazioni rese dal ricorrente circa
i motivi d'asilo a titolo originario, per quanto rilevanti, s'esauriscono in
affermazioni inattendibili e poco sostanziate, non compatibili con
l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire.
7.1 Per questo Tribunale, la credibilità del ricorrete appare minata già dal
fatto che egli allega in un primo tempo motivi di carattere economico, a
prescindere dalla rilevanza di questi motivi per l'analisi della fattispecie, per
poi evocare in maniera molto generale, con argomenti politici, la difficile
situazione dei curdi. L'attitudine della narrazione inserita a posteriori desta
notevole perplessità da un punto di vista dell'esame della verosimiglianza,
considerato peraltro, come da egli stesso ha affermato, di non avere avuto
problemi personali in patria (cfr. verbale 1, pag. 6 segg.). Non dirada i dubbi
circa la verosimiglianza nemmeno quello che secondo il ricorrente sarebbe
stato l'evento scatenante l'espatrio, e che sarebbe da ricondurre al
(…) 2010 allorquando agenti delle autorità siriane avrebbero fatto visita alla
casa dello zio chiedendo informazioni su di lui (cfr. verbale 2, pag. 9).
Anche questo elemento a comprova, a suo dire, di essere pedinato dalle
autorità siriane, inserito in un secondo momento nella narrazione, getta
ombra sulla verosimiglianza tutta delle allegazioni (cfr. verbale 1, pag. 6 e
verbale 2, pag. 4-6).
7.2 Parimenti contraddittorio e incongruente è il racconto circa l'espatrio.
Dapprima egli sostiene di essere uscito dalla Siria in compagnia della
moglie da E._______ fino a H._______ (Turchia), passando i controlli con
il proprio passaporto (cfr. verbale 2, pag. 9). La spiegazione di come abbia
potuto uscire in modo legale senza attirare l'attenzione su di sé, nonostante
i suoi timori verso le autorità siriane, non convince questo Tribunale (cfr.
verbale 2, pag. 10), in particolare nemmeno a seguito dei presunti
pedinamenti quando faceva visita al cugino in prigione.
7.3 Non maggiormente verosimile risulta la sua collaborazione con il
gruppo musicale ed il partito politico attivo per la causa curda. Il ricorrente
ha allegato che uno zio sarebbe stato membro del partito Nidhal Al Shab
D-3001/2013
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ed un altro zio sarebbe stato membro del gruppo musicale F._______, per
questi motivi egli avrebbe collaborato con tali gruppi. Nonostante tale
dichiarazione, il ricorrente si è contraddetto sull'identità dello zio che
avrebbe partecipato in uno o nell'altro gruppo. Lo zio chiamato I._______
apparterrebbe al partito Nidhal Al Shab (cfr. verbale 2, pagg. 4 e 8) ed allo
stesso tempo, sarebbe pure responsabile del gruppo musicale F._______
(cfr verbale 2, pag. 8). Infine egli ha improvvisamente indicato che lo zio
I._______, apparterrebbe al partito Yekiti, mentre lo zio L._______ sarebbe
membro del partito Nidhal Al Shab (cfr. ibidem). Anche volendo trascurare
questa innocua contraddizione, decisiva è invece la poca conoscenza del
ricorrente riguardo a tali gruppi. Egli ha indicato che il gruppo musicale
F._______ farebbe parte del partito Yekiti (cfr. verbale 2, pag. 4).
Interrogato successivamente dal rappresentante dell'opera assistenziale
presente all'audizione federale sulla relazione tra il partito Nidhal Al Shab
ed il partito Yekiti, egli ha semplicemente risposto che sono entrambi partiti
curdi (cfr. ibidem). Egli ha poi dichiarato che il partito Nidhal Al Shab
sarebbe un partito democratico che farebbe politica a favore dei curdi (cfr.
verbale 2, pag. 8). Altresì le risposte fornite circa il partito Yekiti dimostrano
anch'esse scarse conoscenze del partito, giacché ha fornito risposte
sbrigative, asserendo che non essendo un intellettuale non saprebbe tanto
di partiti e politica (cfr. ibidem). Nemmeno l'allegazione ricorsuale volta a
giustificare tali lacune riconducendole ai soli sei anni di scuola frequentati
soccorre l'insorgente. Queste minime conoscenze non collimano con i fatti
asseriti dall'insorgente, ritenuto che dal 15 gennaio 2008 alla data del suo
espatrio, e sicuramente fino al 21 marzo 2010, avrebbe svolto delle attività
per entrambi i gruppi.
Viste le grossolane contraddizioni e gli elementi poco circostanziati messi
in evidenza dall'autorità inferiore, non sì può quindi rimproverare a questa
di non aver provveduto o di aver tralasciato di effettuare ulteriori verifiche
sull'effettiva ricorrenza delle condizioni che renderebbero possibile la
persecuzione prospettata.
7.4 Questo Tribunale ritiene quindi che l'UFM ha rettamente ritenuto che le
dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza
previste dall'art. 7 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione della qua-
lità di rifugiato a titolo originario il ricorso non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
8.
Il ricorrente solleva di seguito la questione della persecuzione collettiva dei
curdi da parte dell'IS. Il Tribunale ritiene non di meno tale allegazione
D-3001/2013
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infondata. La semplice appartenenza ad una collettività che è esposta a
persecuzione, di per sé non basta per il riconoscimento della qualità di
rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione
della sola appartenenza ad una determinata collettività deve soddisfare le
condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore
fondato. La persecuzione collettiva presuppone pregiudizi mirati ed intensi
diretti contro tutti i membri di una collettività, o la loro maggioranza. La
persecuzione collettiva è rilevante ai fini dell'asilo quando ogni membro
della collettività avrà una forte probabilità di essere perseguitato e ne avrà
un timore oggettivamente fondato
(cfr. DTAF 2011/16 consid. 5 e giurisprudenza ivi citata).
Il Tribunale ritiene che al momento non vi sono elementi atti a riconoscere
una persecuzione collettiva dei curdi da parte dell'IS, quand'anche la
situazione risulti precaria soprattutto nella regione di provenienza
dell'insorgente (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-5779/2013 del
25 febbraio 2015 consid. 5.9.3). In altre parole non si può attualmente
concludere che la minoranza curda sia colpita più di altre persone che si
trovano nelle regioni di conflitto. Tuttavia tale situazione non è da ricondurre
a una persecuzione collettiva, dal momento che i pregiudizi subiti dalla
popolazione civile vittima di conseguenze indirette di atti di guerra non sono
rilevanti in materia d'asilo nella misura in cui le persecuzioni non sono
dettate da una volontà di perseguirle in maniera mirata per uno dei motivi
elencati all'art. 3 LAsi.
Pertanto, anche su questo punto, non v'è da riconoscere la qualità di
rifugiato del ricorrente e concedergli l'asilo.
9.
In sede di ricorso e nei susseguenti scritti il ricorrente solleva poi la
questione dei motivi insorti dopo la fuga. Egli sostiene d'avere il timore
fondato di subire delle persecuzioni qualora facesse rientro in patria a
causa del deposito della domanda d'asilo in quanto cittadino siriano d'etnia
curda così come per le attività politiche contro il regime siriano svolte in
Svizzera. Il ricorrente chiede quindi che gli sia riconosciuta la qualità di
rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga e segnatamente per il
comportamento assunto dopo l'espatrio. V'è quindi luogo di analizzare qui
di seguito la questione.
9.1 Come annunciato in precedenza, il Tribunale deve applicare il nuovo
diritto in vigore dal 1° febbraio 2014. Con la revisione della LAsi, il
legislatore ha voluto inserire nell'art. 3 LAsi concernente la definizione del
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Pagina 16
termine "rifugiato" un nuovo cpv. 4, giusta il quale non sono rifugiati le
persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo
la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono
l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento
già ivi esistente, fatte salve le disposizioni della Convenzione sullo statuto
dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Con tale disposizione
il legislatore ha voluto dunque introdurre un motivo d'esclusione
all'ottenimento della qualità di rifugiato riservando tuttavia l'applicazione
della Conv.. Visti i considerandi che seguono, la questione dell'esclusione
dalla qualità di rifugiato giusta l'art. 3 cpv. 4 LAsi può rimanere indecisa
nella presente sentenza.
9.2 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto
rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine
o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza.
In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita
illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda
d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che
conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44
consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di
tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti
dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione
dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF
2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il
motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha
portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o
meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e
giurisprudenza ivi citata). Inoltre, l'art. 54 LAsi non autorizza il cumulo di
motivi soggettivi insorti dopo la fuga con motivi di fuga o motivi esistenti
prima della stessa, o ancora di motivi oggettivi insorti dopo la fuga,
insufficienti, da soli, a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato
(cfr. ibidem).
In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità
di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza
considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in
caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni
associate ad uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui
ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo
meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi).
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Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo
quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il
deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6).
9.2.1 Per quanto riguarda l'attività politica svolta in Svizzera, in concreto,
si tratta di esaminare se al ricorrente può essere riconosciuta la qualità di
rifugiato in ragione di una situazione di pericolo venutasi a creare nel suo
Paese di origine a seguito di un comportamento da lui assunto dopo
l'espatrio.
Codesto Tribunale ha già avuto occasione di riconoscere che le autorità
siriane monitorano le attività politiche in esilio dei cittadini siriani. Il
Tribunale è tuttavia partito dal presupposto che i servizi segreti siriani si
concentrino su persone con un profilo differenziato, distinguendosi da altre
per essersi messe in evidenza e manifestando il loro scontento in una
maniera tale da essere ritenute come persone seriamente e
potenzialmente pericolose per il sistema, viste come oppositrici al regime
per la particolarità delle proteste, per la funzione specifica ricoperta e/o per
le attività svolte. Non è dunque determinante l'essere visibile ed
individualizzabile, bensì è determinante un'esposizione pubblica la quale a
causa della personalità del richiedente l'asilo, della maniera d'apparire e
del contenuto delle dichiarazioni rilasciate pubblicamente suscita
l'impressione che il richiedente l'asilo dal punto di vista delle autorità siriane
possa essere percepito come una potenziale minaccia per il regime siriano.
Il riconoscimento di motivi soggettivi insorti dopo la fuga esige pertanto
un'esposizione qualificata (cfr. tra le altre, sentenza del TAF D-945/2014
del 21 maggio 2015 consid. 5.3).
Il ricorrente non può essere ricondotto ad un profilo come quello testé
descritto. Sebbene egli abbia effettivamente partecipato a delle
manifestazioni ed espresso le sue idee politiche attraverso la piattaforma
di Facebook, il Tribunale ritiene che tali attività non siano sufficienti da
destare nelle autorità siriane una preoccupazione nei confronti del
ricorrente, riconoscendolo come una minaccia per il regime.
L'insorgente, membro del partito curdo Yekiti sezione svizzera
(cfr. all. 23), ha, a tre riprese, partecipato a manifestazioni organizzate a
G._______ il (…) 2012, il (…) 2013 ed il (…) 2014. Di tali manifestazioni il
ricorrente ha allegato varie fotografie come pure dei links di Youtube circa
la manifestazione del (…) 2012 nel quale lo si scorge tra gli altri
manifestanti (cfr. allegati 11, 18-20). Per quanto concerne l'ultima
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manifestazione alla quale il ricorrente ha partecipato – un anno dopo quella
del 2013 – dalle fotografie allegate si scorge il ricorrente ritratto con un
megafono come se stesse parlando alle persone presenti
(cfr. all. 3/2014). Oltre a ciò ha pure allegato una fotografia in occasione di
un incontro con il partito (cfr. all. 2/2014). A mente di questo Tribunale, tali
attività come pure i mezzi di prova non sono sufficienti a provare
un'esposizione o un ruolo particolarmente importante del ricorrente circa il
suo attivismo politico all'interno del partito. Come lo attesta il suo certificato
agli atti (cfr. all. 23) egli partecipa alle attività del partito in qualità di membro
senza ricoprire alcun ruolo direttivo. Né la fotografia che lo vede ritratto con
un megafono, o i video caricati su Youtube che lo mostrano come
partecipante alla manifestazione, senza potersi peraltro dedurre alcunché
circa un eventuale ruolo particolare, né tantomeno i commenti postati su
Facebook lo fanno apparire come persona di spicco, tanto da poter
escludere che le critiche generiche espresse in quelle sedi avverso il
regime, siano da ritenersi come una minaccia sovversiva.
9.2.2 Per quanto riguarda la presentazione della domanda d'asilo all'estero
quale cittadino siriano di etnia curda, il Tribunale considera che l'insorgente
non fonda, per tali motivi, il timore di subire dei pregiudizi qualora facesse
ritorno al suo Paese d'origine. Dalle allegazioni del ricorrente non si evince
senz'altro che il regime siriano per tale azione lo considererebbe come
minaccia. In altre parole, come questo Tribunale ha già avuto modo di
ritenere, la sola presentazione di una domanda d'asilo per i cittadini siriani
di etnia curda non è sufficiente per avere il timore fondato di subire delle
persecuzioni. Inoltre, visto quanto indicato in precedenza, circa
l'esposizione politica in esilio dell'insorgente, non v'è motivo di credere che
egli possa subire dei pregiudizi giusta l'art. 3 cpv. 1 seg. LAsi qualora
facesse rientro in Siria, ritenuto per giunta che lo stesso, presumibilmente
espatriato legalmente, a mente delle autorità siriane non possa essere
uscito dalla Siria per altri scopi (cfr. tra le altre, sentenza del TAF E-
4550/2013 del 5 gennaio 2015 consid. 4.4.4).
Visto tutto quanto precede, codesto Tribunale non può riconoscere al
ricorrente di avere un timore fondato di persecuzioni future giusta i motivi
soggettivi insorti dopo la fuga e pertanto riconoscergli la qualità di rifugiato,
per il che anche su questo punto il ricorso va respinto.
9.3 Il ricorrente rimprovera in limine all'UFM di basarsi su una
giurisprudenza sorpassata per analizzare l'esposizione del ricorrente quale
attivista politico in esilio. Egli si riferisce in particolare a due procedimenti
nei quali viene riconosciuta la qualità di rifugiato per attività politiche svolte
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all'estero. A prescindere dal fatto che ogni procedimento è basato su un
esame individuale della domanda di asilo, nel citato caso il ricorrente è
stato ritenuto una persona esposta in seno ad un gruppo culturale in esilio,
di cui un giornale locale ne ha riportato la notizia, oltre ad essere una
persona chiamata alle armi dalle autorità siriane. Anche nell'altro
procedimento citato dal ricorrente, al richiedente fu riconosciuta la qualità
di rifugiato per attività politiche in esilio, peraltro ad una persona esposta
come curdo Ajnabi, espatriato illegalmente ed attivo politicamente in
Svizzera, individualizzabile in un servizio del canale televisivo Roj-TV
durante una delle molteplici manifestazioni alle quali ha preso parte in
Svizzera e fondatore di un gruppo in Facebook molto visitato come pure di
un canale di YouTube. Vista la particolarità dei casi citati, con fattispecie
non paragonabili a quella in narrativa, non si ravvisano gli estremi per una
disparità di trattamento
10.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento,
il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
11.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr
(RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste
condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44
LAsi ed art. 83 cpv. 1 LStr).
Con decisione del 25 aprile 2013, l'UFM ha disposto l'ammissione
provvisoria del ricorrente giacché l'esecuzione dell'allontanamento non è
al momento ragionevolmente esigibile. Non avendo il Tribunale
riconosciuto la qualità di rifugiato all'insorgente, non v'è d'analizzare le
ulteriori condizioni d'impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
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(segnatamente l'inammissibilità) essendo queste ultime di natura
alternativa (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Anche da questo punto di vista
la conclusione eventuale volta ad ottenere la concessione dell'ammissione
provvisoria per la sola inammissibilità dell'allontanamento è, come
conclusione indipendente dalla qualità di rifugiato (cfr. ricorso, punto 7),
inammissibile.
12.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
13.
Vista la decisione incidentale del 25 settembre 2013, la quale concedeva
l'assistenza giudiziaria al ricorrente giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono
riscosse le spese processuali.
14.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
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(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: