B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3002/2013
S e n t e n z a d e l 9 g e n n a i o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Nina Spälti Giannakitsas;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...),
Sri Lanka,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 26 aprile 2013 / N (...).
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Fatti:
A.
Il richiedente è espatriato il (...) ed è giunto in Svizzera il
20 settembre 2010, transitando da Dubai e Italia. Il giorno medesimo ha
depositato la sua domanda d'asilo. In occasione dell'audizione sulle ge-
neralità del 6 ottobre 2010 e dell'audizione del 25 novembre 2010, l'inte-
ressato si è espresso sui suoi motivi di asilo, per i quali si rimanda agli at-
ti.
B.
Con decisione del 26 aprile 2013, notificata al richiedente il 27 aprile 2013
(cfr. atto A 14/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo e ha pro-
nunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecu-
zione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Con ricorso del 27 maggio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
di entrata: 28 maggio 2013), il richiedente è insorto contro la decisione
dell'UFM dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tri-
bunale) chiedendo l'annullamento della stessa nonché il riconoscimento
della qualità di rifugiato. Egli ha altresì presentato una domanda di esen-
zione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presunte spese pro-
cessuali, con protesta di spese e ripetibili. A sostegno del gravame ha al-
legato uno scritto del signor B._______, "Tamil Eelam Liberation Organi-
zaion (TELO)", datato del (...) 2013, con la relativa traduzione in italiano.
D.
In data (...) è stato celebrato il matrimonio tra il richiedente e la signora
C._______, cittadina svizzera.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge federale sull’asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
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Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
I ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di giudi-
ce unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e
la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il
Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
4.
4.1 Con comunicazione del (...), il Servizio circondariale dello stato civile
di (...) ha informato l'UFM dell'avvenuto matrimonio tra l'interessato e la
signora C._______ (cittadina svizzera).
4.2 Allorquando un diritto di rilascio di un permesso di dimora di polizia
degli stranieri sorge a conclusione della procedura di asilo, non vi è moti-
vo di riesaminare la decisione d'allontanamento pronunciata. L'esame
dell'esistenza delle condizioni per il rilascio di un permesso di dimora,
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domanda fondata nel caso concreto sul matrimonio con una cittadina
svizzera, spetta alle competenti autorità di polizia degli stranieri. Se tali
autorità concedono il permesso di dimora al richiedente l'asilo la cui do-
manda è stata respinta, le decisioni dell'UFM in materia d'allontanamento
e d'esecuzione dell'allontanamento divengono caduche (cfr. tra le altre
Sentenze del Tribunale amministrativo federale D-3737/2006 del
27 gennaio 2010, consid. 12, pagg. 9-10 e del 18 ottobre 2009
E-6023/2008, pag. 2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2001 n. 21 consid. 11c).
4.3 Dallo stato attuale degli atti risulta che l'interessato si stia adoperando
per l'ottenimento di un permesso di dimora a seguito della conclusione
del matrimonio in data (...), il cui rilascio farebbe venire a meno l'interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione dei punti 3-5 del
dispositivo della decisione impugnata concernenti la pronuncia e l'esecu-
zione dell'allontanamento (art. 48 cpv. 1 lett. c PA).
5.
5.1 Con recente provvedimento, l'UFM ha deciso di rinunciare in maniera
sistematica alla fissazione di termini di partenza nelle procedure concer-
nenti cittadini srilankesi di etnia tamil nonché di annullare quelli già fissati.
In concreto, l'Ufficio procede quindi al riesame di tutti i procedimenti,
compresi quelli conclusisi con una decisione esecutiva, indipendentemen-
te dalle concrete circostanze del caso di specie. Tale pratica è stata adot-
tata a seguito della venuta alla luce di due casi di cittadini srilankesi di et-
nia tamil, la cui procedura d'asilo in Svizzera ha avuto esito negativo, i
quali sono stati posti in detenzione dalle autorità del loro Paese dopo es-
sere stati allontanati verso lo Sri Lanka (cfr. Comunicato dell'UFM del
4 settembre 2013 "L’Ufficio federale della migrazione ha temporaneamen-
te sospeso i rimpatri in Sri Lanka"). Di conseguenza, l'UFM ha deciso di
fare chiarezza sui due casi in questione nonché su un eventuale cam-
biamento della situazione in generale nel Paese, in particolare per quanto
riguarda le persone rimpatriate. L'autorità inferiore ha dato incarico all’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) di sottoporre a
un controllo di qualità i casi delle due persone arrestate, dopodiché lo
stesso ACNUR esaminerà i dossier dei richiedenti l’asilo srilankesi ogget-
to di una decisione negativa passata in giudicato e che pertanto avrebbe-
ro dovuto essere rimpatriati (cfr. Comunicato dell'UFM del 3 ottobre 2013
"Lo Sri Lanka rivela i motivi dell’arresto di due ex richiedenti l’asilo" e
Neue Zürcher Zeitung [NZZ] del 4 ottobre 2013 "UNHCR überprüft
Asyldossiers – zwei zurückgeschickte Tamilen seit Wochen in Haft"). È
dunque l'UFM stesso a considerare che i fatti, come ritenuti nella decisio-
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ne del 26 aprile 2013, non sono, in tutta evidenza, accertati in modo
completo. Di conseguenza, è indubbio che una nuova analisi della situa-
zione nel Paese potrà influire sull'accertamento dei fatti rilevanti nel caso
in esame e, quindi, sulla decisione dell'autorità in materia d'asilo o, even-
tualmente, circa la presenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamen-
to.
5.2 Giusta l'art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale decide la causa o eccezional-
mente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all’autorità inferiore. Una cassa-
zione nonché un rinvio all'autorità inferiore sono opportuni in particolare
quando ulteriori fatti devono essere accertati o quando vanno raccolti
mezzi di prova supplementari. Per motivi di economia processuale, l'auto-
rità di ricorso può, ma non deve, recuperare tali mancanze in sede ricor-
suale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Nella fattispecie, i fatti sono stati ac-
certati in modo incompleto e i chiarimenti necessari richiedono un di-
spendio considerevole nell'ambito dell'assunzione di prove. Di conse-
guenza, si giustifica una cassazione, garantendo in questo modo il doppio
grado di giurisdizione.
5.3 Tenuto conto di quanto precedentemente esposto, il ricorso è accolto
e la decisione del 26 aprile 2013 è annullata. La causa è pertanto rinviata
all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e per l'emanazio-
ne di una nuova decisione ai sensi dei considerandi che precedono e se-
condo l'evolversi della situazione del richiedente quanto all'eventuale rila-
scio di un permesso di dimora. Visto l'esito della procedura, allo stato at-
tuale non vi è luogo di analizzare le ulteriori allegazioni dell'interessato.
6.
6.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto.
6.2 Non si prelevano spese processuali (cfr. art. 63 cpv. 1 e 2 PA).
6.3 Al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non viene assegnata al-
cuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7
del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
La decisione dell'UFM del 26 aprile 2013 è annullata. Gli atti di causa so-
no trasmessi all'UFM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei
considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali e non vengono assegnate indennità
di ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
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