Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D3008/2008
Dec i s i o n e d i s t r a l c i o d e l
5 o t t o b r e 2 0 1 1
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
cancelliera Zoe Cometti.
Parti A._______, nato il (…),
Italia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Domanda d'asilo presentata all'estero e autorizzazione
d'entrata; decisione dell'UFM del 13 marzo 2008 / N […].
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Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato per lui e la di lui
famiglia in Italia presso l'Ambasciata Svizzera a Roma (di seguito:
Ambasciata) con scritto del 12 febbraio 2008 (data d'entrata: 14 febbraio
2008);
lo scritto del 18 febbraio 2008 con il quale l'Ambasciatore di Svizzera ha
risposto al richiedente;
la trasmissione della domanda dell'interessato all'Ufficio federale della
migrazione (di seguito: UFM) da parte dell'Ambasciata;
la decisione del 13 marzo 2008 dell'UFM, notificata al richiedente in data
28 marzo 2008 (cfr. risultanze processuali) con la quale l'Ufficio non ha
autorizzato l'entrata dell'interessato in Svizzera ai fini della procedura
d'asilo ed ha respinto la domanda di concessione della protezione
provvisoria;
il ricorso inoltrato all'Ambasciata il 23 aprile 2008 (data d'entrata al
Tribunale amministrativo federale [di seguito: il Tribunale]:
8 maggio 2008) con il quale il ricorrente è insorto contro la suddetta
decisione dell'UFM dinanzi al Tribunale chiedendo l'accoglimento del
ricorso e la concessione dell'asilo politico presso la Confederazione
elvetica producendo, unitamente al ricorso, documenti in copia nonché tre
CDRom;
le due decisioni incidentali del 13 ottobre 2008 con le quali il Tribunale ha
segnatamente rinunciato a prelevare un anticipo equivalente alle
presunte spese processuali ed ha invitato l'UFM a presentare una
risposta al ricorso entro l'11 novembre 2008;
le osservazioni del 10 novembre 2008 con le quali l'UFM ha proposto la
reiezione del gravame;
la decisione incidentale del 21 novembre 2008, notificata all'insorgente
per il tramite dell'Ambasciata il 3 dicembre 2008 (cfr. risultanze
processuali) con la quale è stato impartito a quest'ultimo un termine fino
al 22 dicembre 2008 per introdurre l'atto di replica;
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lo scritto del 27 ottobre 2010 con il quale il Tribunale, dopo aver costatato
che agli atti non risultava esservi l'avviso di notifica a conferma del
ricevimento da parte del ricorrente della decisione incidentale del
21 novembre 2008, ha invitato l'Ambasciata a voler comunicargli
conferma di detta notifica, trasmettendogli segnatamente l'avviso di
notifica debitamente firmato dall'insorgente, come pure a comunicare se,
nel quadro della procedura della domanda d'asilo presentata
dall'interessato, v'era stata un'audizione dello stesso o uno scritto a lui
indirizzato con domande mirate;
lo scritto dell'8 novembre 2010 con il quale l'Ambasciata ha trasmesso al
Tribunale, oltre che gli avvisi di notifica debitamente firmati dal ricorrente,
ha comunicato a questo Tribunale che agli atti non risulta esservi la
trasmissione di una convocazione ad essere sentito; allegando pure allo
stesso scritto copia della lettera dell'insorgente del 3 dicembre 2010 dalla
quale risulta che egli non avrebbe ricevuto copia delle osservazioni
dell'UFM del 10 novembre 2008;
l'ordinanza del 24 maggio 2011, notificata al ricorrente il 10 giugno 2011
(cfr. risultanze processuali), con la quale il Tribunale, per il tramite
dell'Ambasciata, ha trasmesso copia delle osservazioni dell'UFM al
ricorrente impartendogli un nuovo termine di tre settimane dalla ricezione
dell'ordinanza per introdurre un eventuale atto di replica, come pure per
comunicare se era rappresentato dall'Avv. B._______, producendo
procura scritta ed infine, visto il tempo trascorso e la situazione nella
Regione Campania che appariva peraltro essersi positivamente evoluta,
a comunicare per iscritto se ed in che misura intendeva mantenere il
ricorso;
la comunicazione via email del 30 agosto 2011 con la quale l'Ambasciata
informa codesto Tribunale di non aver ricevuto alcuna corrispondenza da
parte dell'insorgente;
l'ordinanza del 5 settembre 2011 con la quale il Tribunale invita l'UFM ad
esprimersi, considerata, tra l'altro, la DTAF 2007/30 ed ai di cui
considerandi 5.6 – 5.7 circa la procedura da seguire per le domande
all'estero, segnatamente la questione della motivazione nella decisione
impugnata della rinuncia ad effettuare un'audizione;
le osservazioni del 3 ottobre 2011 con le quali l'UFM ha segnalato a
codesto Tribunale la necessità, o meglio, la sua intenzione di annullare la
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decisione impugnata alfine di effettuare una nuova valutazione del caso
in questione;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che sono considerate autorità inferiori quelle menzionate all'art. 33 LTAF
e che, in particolare, le decisioni rese dall'UFM sono suscettibili di essere
impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale;
che se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di
ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso,
alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un
termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a
produrre gli atti (art. 57 cpv. 1 PA);
che l'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la
decisione impugnata (art. 58 cpv. 1 PA) e che essa notifica
immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità
di ricorso (art. 58 cpv. 2 PA);
che l'autorità di ricorso ne continua la trattazione del ricorso in quanto non
sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (art. 58
cpv. 3 1ª frase PA);
che in casu, tramite le osservazioni del 3 ottobre 2011, l'UFM ha
comunicato a questo Tribunale la volontà di annullare la decisione
avversata e di procedere ad una nuova valutazione del caso in questione;
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che la stessa intenzione si evince peraltro dallo scritto del 3 ottobre 2011
dell'UFM al ricorrente, ricevuto in copia da codesto Tribunale, con il quale
l'Ufficio lo informa circa volontà di procedere all'annullamento della
decisione del 13 marzo 2008 conformemente alle indicazioni in merito
all'applicazione della procedura d'asilo all'estero, alfine di continuare la
valutazione della domanda d'asilo, accordando contestualmente
all'interessato la possibilità di esprimersi;
che in altre parole, l'autorità di prima istanza riprende in mano il caso per
la trattazione e l'emanazione di una nuova decisione;
che con la decisione di annullamento, codesto Tribunale constata che
tutti i punti del dispositivo della decisione del 13 marzo 2008 sono
annullati;
che, pertanto, ai sensi dell'art. 58 cpv. 3 PA, al procedimento ricorsuale
introdotto con atto inoltrato il 23 aprile 2008, per effetto della decisione di
annullamento del 3 ottobre 2011, viene a mancare un presupposto
processuale e che pertanto la causa va stralciata dai ruoli come divenuta
priva d'oggetto;
che, preso atto del summenzionato annullamento, il giudice istruttore
quale giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF nonché art. 111 lett. a
LAsi) decide lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto;
che l'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali,
consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli
sborsi, di regola a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 PA);
che, se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali
sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la
causa (art. 5 regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TSTAF, RS 173.320.2]);
che nessuna spesa processuale è messa a carico dell’autorità inferiore
ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano
(art. 63 cpv. 2 PA);
che al ricorrente, non rappresentato (cfr. mancato inoltro della procura
dell'eventuale rappresentante del ricorrente nonostante l'esplicita
richiesta del Tribunale nell'ordinanza del 24 maggio 2011), non si
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giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 8 TSTAF e art. 15 TSTAF
in relazione all'art. 5 TSTAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla Rappresentanza
svizzera a Roma e all'UFM.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: