B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3028/2017
Sen t en z a d e l 1 3 g i u g no 2 0 1 7
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico
con l’approvazione del giudice Gérard Scherrer,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
con la moglie
B._______, nata il (…),
ed i figli
C._______, nata il (…),
D._______, nato il (…),
Iraq,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 5 maggio 2017 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che i richiedenti hanno presentato in Svizzera il 17 giu-
gno 2015,
i verbali d'audizione di A._______ del 2 luglio 2015 (cfr. atto A4) e del 19
maggio 2016 (cfr. atto A12),
i verbali d’audizione di B._______ del 2 luglio 2015 (cfr. atto A5) e del 19
maggio 2016 (cfr. atto A11),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 5 maggio 2017 con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda
d’asilo e pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, rite-
nendo però non ragionevolmente esigibile l’esecuzione del loro allontana-
mento verso l’Iraq, con conseguente ammissione provvisoria degli interes-
sati,
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) il 29 maggio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
30 maggio 2016; poi regolarizzato con ulteriore scritto del 30 maggio
2017), con cui gli insorgenti hanno richiesto, secondo il senso, una riconsi-
derazione della decisione della SEM del 5 maggio 2017 ed il conseguente
riconoscimento della qualità di rifugiato,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
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che inoltre, secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprin-
zip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non ap-
paiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e
presentazione dei fatti non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgeri-
cht, 2013, n. m. 1.55),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stati i ricorrenti posti al
beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento con decisione del 5 maggio 2017, e non avendo in spe-
cie gli interessati censurato la pronuncia dell’allontanamento da parte
dell’autorità inferiore, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclu-
sivamente la questione della concessione dell’asilo,
che nel corso dell’audizione sulle generalità A._______ si è dichiarato cit-
tadino iracheno di confessione sciita originario di Bassora (cfr. atto A4, pag.
3),
che avrebbe lasciato il paese nel 1999 a causa della repressione esercitata
dal regime di Saddam Hussein recandosi negli Emirati Arabi Uniti; che in
tale paese avrebbe beneficiato di una regolare autorizzazione di residenza
e svolto un’attività lucrativa; che dopo essersi sposato sarebbe stato rag-
giunto dalla moglie; che avrebbe poi fatto ritorno a più riprese nel paese
natale, salvo poi rientrare negli Emirati Arabi Uniti, in ultimo nel 2015; che
nonostante non avesse mai avuto problemi con le autorità emiratine,
nell’aprile del 2015 le stesse lo avrebbero informato che la sua autorizza-
zione a permanere nel paese sarebbe venuta meno; che lui imputa tale
espulsione al fatto di essere di confessione sciita (cfr. atto A12, pag. 6 e
segg.),
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che in caso di ritorno in Iraq egli teme per l’incolumità sua e della sua fami-
glia a causa della precaria situazione securitaria in loco, in particolare a
causa del fatto che rischierebbe di essere percepito come benestante per
via della sua permanenza negli Emirati Arabi Uniti e come tale di finire nel
mirino delle varie milizie attive nella regione (cfr. atto A12, pag. 13); che a
tal proposito egli adduce che il cugino avrebbe subito delle persecuzioni da
parte di alcuni miliziani proprio a causa del fatto che il di lui padre lavorava
negli Emirati Arabi Uniti,
che B._______ sarebbe a sua volta cittadina irachena originaria di Bassora
e di confessione sciita (cfr. atto A5, pag. 3),
che dopo essersi sottratta ad un matrimonio combinato organizzato dai fa-
migliari, ella si sarebbe sposata con A._______ e si sarebbe trasferita con
lui nel 2003 negli Emirati Arabi Uniti; che avrebbe a sua volta fatto ritorno
in Iraq a più riprese; che per il resto ha confermato le dichiarazioni del ma-
rito anche in quanto concerne i timori relativi al rientro nel paese d’origine
(cfr. atto A11, pag. 3 e segg.),
che circa l’allontanamento dagli Emirati Arabi Uniti la SEM nella decisione
querelata ha ritenuto che non essendosi tali avvenimenti prodotti nel paese
d’origine, non vi fosse modo di accordare al richiedente la protezione della
Svizzera,
che nel ricorso, gli insorgenti propongono un’interpretazione alternativa del
tenore legale che presupporrebbe di tener conto anche delle persecuzioni
avvenute nell’ultimo paese di residenza,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona-
lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi;
che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi); che non sono invece rifugiati le persone che sono
esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per
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aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato (l'art. 3 cpv. 3
LAsi); che è fatto salvo il rispetto della Convenzione sullo statuto dei rifu-
giati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
che anzitutto, dovendosi la qualità di rifugiato esaminare relativamente al
paese d’origine del richiedente (UNHCR, Guide des procédure et critères
à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Conven-
tion de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag.
20, n. 90), occorre confermare le considerazioni dell’autorità di prime cure
circa l’irrilevanza manifesta di quanto adotto relativamente agli accadimenti
svoltisi negli Emirati Arabi Uniti,
che la menzione alternativa di cui all’art. 3 LAsi circa il paese di ultima re-
sidenza di cui si avvalgono i ricorrenti trova infatti applicazione nei soli casi
in cui l’interessato sia apolide; che in altri termini, l’esame dei motivi d’asilo
di un richiedente non può essere effettuato in relazione al paese di ultima
residenza se non nel caso in cui quest’ultimo risulti senza cittadinanza (cfr.
sentenza del Tribunale D-1929/2014 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1)
che per quanto attiene invece ai timori invocati relativamente ad un rimpa-
trio in Iraq, la SEM ha anzitutto osservato che le situazioni sfavorevoli do-
vute alla guerra ed alla violenza generalizzata non costituirebbero una per-
secuzione determinante giusta l’art. 3 LAsi, in quanto non dettate dalla vo-
lontà di perseguitare una persona in particolare,
che a mente dei ricorrenti, sussisterebbe tuttavia per loro il rischio di cadere
vittima di bande armate e milizie, in particolare a causa del pregresso sog-
giorno negli Emirati Arabi Uniti,
che a tal proposito va ammesso che pur essendo innegabile che la popo-
lazione civile del luogo abbia dovuto e debba tuttora far fronte a carenze
nella protezione contro degli atti di violenza perpetrati da entità criminali
così come, più genericamente, al peggioramento delle condizioni di sussi-
stenza e di sicurezza, occorre quantomeno prendere atto del fatto che que-
ste ultime vicissitudini vanno classificate quali conseguenze della situa-
zione sfavorevole in essere, che, seppur spiacevoli e di indubbia gravità,
non possono essere ricondotte a una persecuzione intensa e mirata contro
un gruppo protetto ai sensi dell’art. 3 LAsi (si veda la situazione simile della
minoranza cristiana in alcune regioni della Siria in sentenze del Tribunale
D-923/2015 del 1° febbraio 2017 consid. 7.9 e D-1589/2015 del 6 ottobre
2016 consid. 8.6),
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che queste ultime vicissitudini vanno infatti prese in conto nell’ambito della
valutazione dell’esigibilità dell’allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale
D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile
2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, lad-
dove la stessa non è stata considerata data dall’autorità di prime cure,
che infine, relativamente a quanto addotto da A._______ a proposito delle
problematiche avute con il precedente regime baathista e da B._______ in
merito alla circostanza del matrimonio organizzato alla quale si sarebbe
sottratta, la SEM conclude all’irrilevanza in materia d’asilo; irrilevanza im-
posta dall’assenza di attualità della minaccia,
che in sede ricorsuale i ricorrenti non contestano tale apprezzamento,
che nondimeno, occorre anche a tal riguardo confermare la decisone
dell’autorità di prime cure,
che alla luce delle mutate circostanze e del fatto stesso che i ricorrenti ab-
biano fatto nel frattempo a più riprese ritorno in patria, non possono infatti
essere identificati in specie i presupposti per ritenere che essi stessi pos-
sano avvalersi di un fondato timore di essere esposti a seri pregiudizi (cfr.
DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5),
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi); che pertanto il ricorso va respinto,
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere :
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: