Corte IV
D-3037/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 m a g g i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Claudia Cotting;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...),
Armenia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'8 maggio 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3037/2009
Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato il 22 marzo 2009 in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno
e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 31 marzo 2009 e del 28 aprile 2009,
la decisione dell'UFM dell'8 maggio 2009, notificata al ricorrente il
medesimo giorno,
il ricorso inoltrato dall'insorgente in data 11 maggio 2009 (cfr. timbro
del plico raccomandato),
l'incarto dell'UFM, trasmesso a codesto Tribunale via fax in data
12 maggio 2009,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
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che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della sua domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato sostanzialmente di essere cittadino armeno
nato e residente a C._______,
che egli ha dichiarato di avere cominciato a lavorare nell'ambito della
campagna elettorale del candidato alle presidenziali D._______ al (...)
o, secondo un'altra versione, al (...) e di essersi, in tale ambito,
spostato a E._______, in data (...), per una manifestazione, alla quale
avrebbe partecipato in funzione di (...); che egli sarebbe stato presente
all'attacco del 1° marzo 2008 da parte della polizia e dei sostenitori del
candidato F._______, durante il quale diversi manifestanti furono feriti
e arrestati; che lui stesso sarebbe stato colpito al (...), ma sarebbe
riuscito a fuggire con altri compagni, rifugiandosi nel suo luogo natìo;
che ancora (...) (o, secondo una seconda versione, nel [...]) egli
avrebbe lasciato C._______ e si sarebbe rifugiato a G._______, dove
avrebbe trascorso (...) mesi; che, infine, nel (...), egli sarebbe
espatriato in quanto si sarebbe sentito osservato e ricercato da
funzionari statali vicini al neo eletto F._______,
che, privo di documenti, senza subire controlli e transitando da diversi
paesi, egli avrebbe infine raggiunto la Svizzera in data (...),
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità, eccetto la fotocopia del suo passporto e di altri tre
documenti,
che, nella decisione dell'8 maggio 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che, dall'altro
lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
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che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Armenia siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente sottolinea dapprima che l'avere
consegnato le fotocopie di alcuni suoi documenti sarebbe un chiaro
indizio della sua volontà di collaborare con le autorità svizzere; che
egli lamenta di non avere avuto abbastanza tempo a disposizione per
farsi spedire gli originali di tali documenti da amici risiedenti in Patria;
che, oltre alla censura di cui sopra, il ricorrente contesta che nel caso
concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa
la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di
rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento: in particolare, egli asserisce di avere fornito
dichiarazioni dettagliate e prive di contraddizioni, di essere stato
oggetto di persecuzioni da parte delle autorità armene, di temere di
essere arrestato in caso di rientro in Patria e di essere ivi esposto a
concreti pericoli e a trattamenti inumani e degradanti, ragione per cui
l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe da considerarsi inesigibile,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo; che egli ha altresì presentato una domanda
d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
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che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF]
2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente ha esibito le fotocopie del
passaporto, della tessera militare, del certificato di nascita e della
carta sociale, che gli sarebbero state inviate via telefax (cfr. verbale
audizione del 28 aprile 2009 pag. 4/D23),
che a tale proposito codesto Tribunale rileva però che la copia del
passaporto non costituisce manifestamente un documento valido ai
sensi della legge (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale
E-7458/2007 del 2 novembre 2007 consid. 3.1),
che, peraltro, in considerazione di quanto precedentemente enunciato,
nemmeno le copie degli altri documenti presentati costituiscono un
documento valido ai sensi di legge,
che il ricorrente ha dichiarato di avere viaggiato sempre senza
documenti (cfr. verbale audizione del 28 aprile 2009 pag. 4/D19) e di
non avere mai subito controlli (cfr. verbale audizione del
31 marzo 2009 pag. 10 in fine), benché comunque, dalle sue
dichiarazioni risulti che egli sarebbe transitato da diversi Paesi (cfr.
ibidem pag. 10); che, d'altra parte, egli non è stato in grado né di
indicare tali Paesi per nome (cfr. ibidem pag. 10), né di dire da dove
avrebbe varcato il confine svizzero (cfr. ibidem pag. 11),
che le indicazioni dell'insorgente in merito al viaggio intrapreso, alle
sue modalità ed alle sue tappe risultano vaghe e non corroborate da
elementi descrittivi concreti che ne supporterebbero la
verosimiglianza; che, inoltre, varcare il confine di Schengen senza
documenti e senza subire controlli, come il ricorrente ha dichiarato di
avere fatto, costituisce al momento attuale un'impresa pressoché
impossibile,
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che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte,
che in sede di audizione l'insorgente ha dichiarato di essere partito
senza documenti in originale, giustificando tale comportamento
dapprima con la partenza frettolosa dal suo Paese (cfr. verbale
audizione del 31 marzo 2009 pag. 6) ed in un secondo tempo con la
convinzione di non averne bisogno durante il viaggio (cfr. verbale
audizione del 28 aprile 2009 pag. 4/D21); che tali giustificazioni per
avere lasciato a casa segnatamente il passaporto sono in
contraddizione con il fatto di averne portato con sé una copia, giacché
mal si comprende come portare con sé la copia di un documento
richieda meno tempo rispetto a prendere seco l'originale,
rispettivamente come una copia del passaporto possa essere utile
durante il viaggio d'espatrio, mentre questo non sia il caso per
l'originale,
che il ricorrente ha altresì dichiarato di non avere intrapreso nulla,
durante il tempo concessogli, al fine di procurarsi dei documenti in
originale, perchè non avrebbe saputo come e per timore di essere
rintracciato (cfr.ibidem pag. 3/D6-9 e pag. 4/D14);
che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni
ricorsuali secondo le quali egli, per non essere rintracciato, dovrebbe
far capo ad amici per un invio non postale dei documenti e disporre
quindi di più tempo, che però le autorità non gli avrebbero concesso
(cfr. ricorso pag. 2); che vi è infatti da notare che dall'arrivo in Svizzera
del ricorrente all'audizione sui fatti del 28 aprile 2009 è trascorso più di
un mese, nel quale egli avrebbe potuto per lo meno avviare tentativi in
tal senso, rimanendo invece, come risulta dagli atti, completamente
inattivo; che, infine ed alla luce dell'inverosimiglianza del suo racconto
in merito ai suoi motivi d'asilo (v. più sotto), il suo timore di essere
rintracciato dalle autorità non può essere ammesso quale
giustificazione valida per la mancata produzione, fino ad oggi, di
documenti originali,
che il fatto che il ricorrente non si sia in alcun modo adoperato per
procurarsi dei documenti ed abbia cercato di giustificarsi – senza
alcun fondamento – è un'ulteriore conferma della dissimulazione dei
documenti da parte dello stesso, ritenuto che – di regola – chi ne è
già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché per
procurarsene di nuovi,
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che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio intrapreso
dall'Armenia, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette
dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità
rispettivamente il mancato inoltro dei documenti in originale, il TAF ha
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti
d'identità per i bisogni della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità
valido ai sensi di leggi, né fornito una valida giustificazione per la
mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3
lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato per
scappare dalla polizia e da funzionari vicini al presidente, che lo
starebbero cercando a causa della sua partecipazione alla campagna
elettorale del candidato dell'opposizione D._______ rispettivamente
perchè sarebbe stato testimone di fatti gravi perpetrati dalla polizia
durante le manifestazioni del 1° marzo 2008;
che il ricorrente ha altresì affermato di temere di essere arrestato
ingiustamente in caso di ritorno in Armenia (cfr. ricorso pag. 2),
che l'autore del gravame non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non
entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi),
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che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, al quale può essere rimandato,
che, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda
raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è
contraddittoria, inconsistente ed inverosimile: basti innanzitutto rilevare
che il ricorrente si è contraddetto in merito alla data in cui avrebbe
iniziato a lavorare per la campagna elettorale di D._______, indicando
dapprima il (...) (cfr. verbale audizione del 31 marzo 2009 pag. 8), ed in
seguito il (...) (cfr. verbale audizione del 28 aprile 2009 pag. 7/D53);
che egli avrebbe dimostrato di avere scarsa conoscenza degli eventi
che stanno alla base del suo racconto, indicando erroneamente che le
elezioni presidenziali del 2008 sarebbero iniziate il 19 febbraio 2008,
per continuare fino al 27-28 febbraio 2008 (cfr. ibidem pag. 9/D70-72),
quando è fatto noto – come ha rettamente sottolineato l'autorità
inferiore – che le stesse siano invece avvenute unicamente in data 19
febbraio 2008 ed i risultati comunicati il giorno dopo (cfr. ad es.
); che il ricorrente
si contraddice anche circa la sua partenza da C._______ in direzione
di G._______: secondo una prima versione, egli sarebbe partito in (...)
(cfr. verbale audizione del 31 marzo 2009 pag. 2), mentre in una
seconda versione egli indica la (...) dopo gli scontri del 1° marzo 2008
quale data di partenza, vale a dire circa (...) mesi prima (cfr. ibidem
pag. 8-9 e verbale audizione del 28 aprile 2009 pag. 7/D45); che non è
logico il fatto che egli, prima di espatriare, sia rimasto a G._______
per ben (...) mesi, nonostante, come egli stesso dichiara, anche lì non
si sarebbe sentito sicuro (cfr. verbale audizione del 30 marzo 2009
pag. 9); che anche la partenza stessa dall'Armenia non risulta
comprensibile, né logica: infatti, dalle dichiarazioni rese in sede di
audizione, risulta che egli avrebbe basato il suo presentimento di
essere spiato e ricercato da polizia e funzionari sempre unicamente su
supposizioni personali, senza però avere mai intrapreso alcunché,
durante gli asseriti (...) mesi trascorsi a G.________, per comprovarne
la fondatezza, limitandosi a constatare la presenza di veicoli
sconosciuti nei suoi paraggi come "cosa molto strana" (cfr. verbale
audizione del 28 aprile 2009 pag. 7/D43); che, come egli stesso
dichiara, oltre alla presenza di automobili sospette, niente di concreto
ed indirizzato alla sua persona sarebbe successo dopo le
manifestazioni del 1° marzo 2008 (cfr. ibidem pag. 7/D44),
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che, peraltro, in fase ricorsuale, il ricorrente non si è espresso in
merito alle contraddizioni sollevate dall'autorità inferiore nella
decisione impugnata; che egli si è invece limitato a ribadire di temere
per la propria vita, allegando di essere stato oggetto di persecuzioni
da parte delle autorità armene, senza però addurre elementi concreti
atti a suffragare tale tesi,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili,
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente,
che, ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. sopra), non risultano elementi da cui
dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, inoltre, dalle carte processuali non emerge alcun elemento
suscettibile d'imporre misure di istruzione complementari ai fini di
accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi ,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr)
e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
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che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Armenia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ammissibile,
che, inoltre, la situazione vigente in Armenia – che non è,
notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità
del territorio nazionale – non sembra ostare di per sé alla pronuncia
dell'esecuzione dell'allontanamento verso detto Paese,
che, per quanto attiene alla situazione personale dell'insorgente, egli è
(...) e in buona salute, ha terminato la scuola dell'obbligo (cfr. verbale
audizione del 31 marzo 2009 pag. 4) e dispone di un'esperienza
professionale di diversi anni quale (...) (cfr. ibidem pag. 3); che egli,
inoltre, può beneficiare in Patria di una rete sociale, potendo fare
riferimento ai (...), a due (...) ed alla (...) (cfr. ibidem pag. 5),
che, d'altra parte, il ricorrente non ha fatto valere in sede di ricorso dei
problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento (v. in merito Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n.
24), senza che ad un esame degli atti di causa emerga la necessità di
una permanenza degll'insorgente in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr): il
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ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole (art. 65 PA), la domanda d'assistenza giudiziaria parziale è
respinta,
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art.
63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria parziale è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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