Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-3048/2011
Sentenza del 6 giugno 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento;
decisione dell'UFM del 25 maggio 2011 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il 4 maggio 2011 in
Svizzera;
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e
mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro
le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità
o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda
d'asilo;
i verbali d'audizione del 10 (di seguito: verbale 1) rispettivamente del
25 maggio 2011;
il verbale di decisione dell'UFM del 25 maggio 2011, notificato il
medesimo giorno all'interessato (cfr. act. UFM A 16/1);
il ricorso inoltrato il 27 maggio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato;
data d'entrata: 30 maggio 2011);
la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax a codesto Tribunale in
data 30 maggio 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
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giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi
contro di essa;
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell'asilo è inammissibile;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, al momento del deposito della sua domanda d'asilo e nell'ambito
delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere nato
il 1° settembre 1993, rispettivamente di avere quasi 18 anni, nonché di
essere cittadino nigeriano, d'etnia igbo e di religione cattolica, nato e con
ultimo domicilio a B._______, nell'omonimo stato (cfr. verbale 1, pagg. 1
seg.);
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che, in sostanza, egli ha raccontato di essere fuggito dal suo Paese per il
timore di essere ucciso per vendetta dai familiari della vittima di un
incidente stradale ad ottobre 2010 nel quale avrebbe investito con un
mototaxi il cugino, oppure il figlio del "(…)"; che sarebbe quindi evaso
dalla stazione di polizia di C._______ e si sarebbe nascosto per tre mesi
a casa di un passatore il quale allo stesso tempo sarebbe stato un suo
cliente di mototaxi; che lo stesso gli avrebbe poi organizzato il viaggio in
aereo per D._______ in data 5 aprile 2011; che si sarebbe poi recato in
un albergo con il passatore e visto che costui avrebbe tentato di abusare
sessualmente del richiedente, sarebbe scappato giungendo così in
stazione dove avrebbe incontrato una donna che l'avrebbe ospitato per
20 giorni; che in seguito quest'ultima gli avrebbe comprato un biglietto per
il treno con destinazione E._______; che sarebbe quindi giunto a
E._______ in data 4 maggio 2011 da dove avrebbe preso un altro treno
per F._______ il medesimo giorno (cfr. verbale 1, pagg. 6-9; verbale 2,
pagg. 4 seg.; ricorso, pag. 2);
che, nella decisione del 25 maggio 2011, l'UFM ha ritenuto che, in forza
dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti sancito dall'art. 8 LAsi,
il richiedente non sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua
allegata minore età, non avendo presentato alcuna prova o documento
d'identità valido a sostegno della stessa ed avendo fornito dichiarazioni
contraddittorie in merito al periodo scolastico limitandosi semplicemente
ad allegare di aver quasi 18 anni; che, inoltre, sarebbe rimasto vago circa
l'età e la natura stessa della relazione dei suoi genitori; che, peraltro, il
comportamento e l'apparenza fisica del richiedente, nonché il risultato
dall'esame osseo, confermerebbero che egli sarebbe maggiorenne, così
come l'assenza di un motivo giustificativo per la mancanza di documenti e
le circostanze del suo viaggio; che, di conseguenza, esso sarebbe stato
considerato maggiorenne e l'audizione sui fatti si sarebbe svolta senza
una persona di fiducia;
che, peraltro, l'autorità inferiore ha considerato, da un lato, che il
richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valido ai sensi dell'art. 1a lett. b e
c dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni
procedurali (OAsi 1, RS 142.311) entro le 48 ore successive alla sua
istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle
eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato
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l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata
consegna di documenti d'identità, dichiarato di non poter procurarsi il
passaporto, in quanto l'avrebbe consegnato al passatore dal quale
sarebbe dovuto fuggire; che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, ha
ribadito quanto già allegato in sede d'audizione ed ha ritenuto che vi
sarebbero delle ragioni per ulteriori approfondimenti anche in merito
all'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, qualora non gli fosse
accordato l'asilo, l'ammissione provvisoria; che, infine, ha presentato una
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali;
che, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo minorenne, che
non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata
della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla
nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della
maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia presuppone
tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel
senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della già Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che,
nell'ambito dell'accertamento dei fatti, è altresì possibile ricorrere
all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1);
che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire né indicazioni
suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età, né
valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o
di viaggio, essenzialmente per le ragioni indicate nel provvedimento
litigioso, cui può essere rimandato;
che, segnatamente, il ricorrente ha dichiarato di aver quasi 18 anni,
rispettivamente di avere 17 anni, senza tuttavia essere in grado di
indicare il numero di mesi esatti (cfr. verbale 1, pag. 1); che, inoltre, si è
contraddetto circa la relazione dei suoi genitori, dichiarando in un primo
tempo che loro si sarebbero divorziati per poi allegare che suo padre
avrebbe lasciato sua madre e di non sapere come fossero sposati (cfr.
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verbale 1 pag. 4); che, inoltre, ha asserito di aver terminato la scuola
all'età di 15 anni nel 1999, per poi dichiarare che sarebbe stato nel 2008
(cfr. verbale 1, pag. 3); che, pertanto, secondo le evocate allegazioni, non
è plausibile che egli sia nato nel 1993; che, alla luce di queste
considerazioni, v'è ragione di concludere che l'età dichiarata dal
ricorrente è inverosimile; che, peraltro, egli non ha apportato alcun
documento d'identità a comprova della sua minore età; che, in siffatte
condizioni, sulle risultanze dell'esame osseo, a cui è stato sottoposto il
ricorrente e che peraltro ha stabilito un'età ossea maggiore di diciotto
anni, non occorre soffermarsi oltre, in particolare essendo già appurata la
palese inverosimiglianza delle dichiarazioni del medesimo circa la sua
minore età;
che, pertanto, conto tenuto dell'evocate circostanze del caso di specie,
nonché alla mancata produzione di qualsivoglia mezzo di prova, non v'è
ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una
persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative (cfr. DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (cfr. ibidem consid. 6);
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che, nel caso concreto e sebbene il 4 maggio 2011 gli è stato letto e
spiegato dall'interprete il formulario relativo all'incombenza di presentare
un documento d'identità (cfr. act. UFM A 2/1), il ricorrente, a distanza di
un mese dalla presentazione della sua domanda d'asilo, non ha esibito
alcun documento che adempia i citati criteri;
che nella prima audizione egli ha dichiarato di aver posseduto un
passaporto, ma di averlo lasciato al passatore, mentre nella seconda
audizione si è contraddetto asserendo di non aver altri documenti eccetto
un certificato di nascita (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, pag. 3); che,
confrontato con tale divergenza, egli si è limitato a confermare la prima
versione e ad allegare di non aver capito bene (cfr. verbale 2, pag. 3);
che, inoltre, nella prima audizione ha dichiarato che, per poter farsi
rilasciare il passaporto, le autorità nigeriane gli avrebbero fatto una foto e
prese le impronte digitali, mentre nel corso della seconda audizione ha
allegato di aver incontrato una donna nell'Ufficio dell'Immigrazione, di
averle consegnato del denaro e di essere tornato quattro giorni dopo a
prendere il suo passaporto (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, pag. 4); che,
peraltro, non è stato preciso nell'indicare quando si sarebbe fatto
rilasciare il suo passaporto asserendo semplicemente che sarebbe stato
nel 2009 (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, pag. 3); che con tale
comportamento egli ha chiaramente segnalato di non volere in alcun
modo collaborare con le autorità elvetiche per dimostrare la sua vera
identità;
che, oltre a ciò, quo alle modalità di viaggio, appare del tutto incredibile
che egli abbia potuto ottenere un visto e passare i controlli aeroportuali
nonostante fosse ricercato (cfr. verbale 2, pagg. 7 seg.);
che argomentazioni come quelle addotte appaiono tutte assolutamente
inattendibili;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i propri documenti per i
bisogni della causa;
che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile;
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che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una
decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (cfr. ibidem consid. 5.6.4 seg.);
che il ricorrente ha dichiarato sostanzialmente di avere lasciato il suo
Paese per il timore di essere ucciso da terzi;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato
dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno
della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di
verosimiglianza;
che basti rilevare innanzitutto che l'insorgente non ha saputo datare con
precisione la data in cui avrebbe investito la suddetta persona limitandosi
ad allegare che sarebbe successo, secondo le versioni presentate,
durante una domenica d'ottobre 2010, oppure ad ottobre 2010 (cfr.
verbale 1, pag. 6; verbale 2, pag. 5); che, inoltre, si è contraddetto circa la
data dell'evasione dalla stazione di polizia di C._______ allegando nella
prima audizione che "potrebbe essere stato" a novembre 2010 (cfr.
verbale 1, pag. 6) per poi dichiarare che sarebbe stato ad ottobre 2010
(cfr. verbale 2, pag. 6); che ha altresì sostenuto di essersi nascosto a
casa di un suo cliente per tre mesi fino al suo espatrio in data 5 aprile
2011 (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg.; verbale 2, pag. 6); che, confrontato con
tale discrepanza, egli si è limitato a dichiarare "di non aver mai calcolato il
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tempo e di non ricordare quando è venuto in Europa" (cfr. verbale 2,
pag. 6); che, peraltro, quo alla vittima dell'incidente, egli ha dapprima
dichiarato che si trattava del cugino del "(…)" per poi allegare che era il
figlio di quest'ultimo (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, pag. 4; ricorso, pag.
2);
che nel suo ricorso non ha fornito alcuna spiegazione circa le varie
contraddizioni rilevate dall'UFM nella decisione impugnata;
che, per il resto, codesto Tribunale rimanda, per evitare ulteriori
ripetizioni, al corretto giudizio circa la verosimiglianza del racconto svolto
dall'autorità inferiore nella decisione impugnata;
che, sia come sia, il timore di essere ucciso da parte di terzi come nel
caso in esame, non costituisce manifestamente un'azione suscettibile di
giustificare una protezione internazionale ai sensi del diritto d'asilo, tanto
più che non v'è ragione di ritenere che l'insorgente non possa ottenere
dalle autorità in Nigeria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata
protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi
confronti;
che, infine, non v'è ragione di credere che in Nigeria, il ricorrente non
possa beneficiare di un equo processo in relazione ad eventuali accuse
mosse nei suoi confronti e che non gli siano garantiti i mezzi necessari
per difendersi;
che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e
rettamente ritenuti dall’autorità inferiore come inverosimili, giusta l’art. 32
cpv. 3 lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8
consid. 5.6.5-5.7);
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare
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l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente in
patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; GICRA 2001
n. 21);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr,
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3
LStr);
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è attualmente
caratterizzata da una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del
territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, si evince dagli atti
che egli è ancora giovane ed ha una discreta formazione scolastica come
pure un'esperienza professionale quale autista di mototaxi (cfr. verbale 1,
pagg. 2 seg.);
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che egli ha altresì confermato di avere ancora parenti in patria, ossia una
sorella a B._______ ed uno zio materno a G._______ (cfr. verbale 1, pag.
4); che, pertanto, anche alla luce del fatto che il suo racconto è stato
ritenuto come inverosimile, non si può escludere che disponga ancora dei
genitori e di una fitta rete sociale in patria su cui potrà contare per
reintegrarsi nella società nigeriana;
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
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cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: