B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3054/2016
Sen t en z a d e l 2 9 agos t o 201 6
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Daniel Willisegger;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…), alias
D._______, nato il (…),
Nigeria, alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…),
Sierra Leone, alias
C._______, nato il (…),
Stato sconosciuto,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 15 aprile 2016 / N (…).
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Visto:
la prima domanda d’asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in
data 9 luglio 2002, respinta con decisione negativa del 23 maggio 2003 e
cresciuta in giudicato,
la seconda domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in
data 22 giugno 2015,
i verbali d'audizione del 29 giugno 2015 (di seguito: verbale 1) e del
14 agosto 2015 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 15 aprile 2016, notificata all'interessato il 18 aprile 2016 (cfr. atto
B 14/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e
pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento del
richiedente dalla Svizzera,
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) il 17 maggio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
18 maggio 2016), con cui l'insorgente ha postulato l'annullamento della de-
cisione impugnata e la concessione dell'asilo; in subordine, la concessione
dell’ammissione provvisoria; con contestuale domanda di esenzione dal
pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo; con protestate
spese e ripetibili,
la decisione incidentale del 23 maggio 2016 con la quale il Tribunale ha
respinto la domanda di assistenza giudiziaria ed invitato il ricorrente a ver-
sare, entro il 7 giugno 2016, un anticipo pari a CHF 600.– a copertura delle
presunte spese processuali con comminatoria d’inammissibilità in caso di
decorso infruttuoso del termine,
il tempestivo versamento dell’anticipo delle presunte spese processuali av-
venuto il 3 giugno 2016,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino della Nigeria di etnia Igbo e confessione cattolica, con ul-
timo domicilio a Maiduguri (Nigeria) dove avrebbe vissuto dal 2008 fino
all’espatrio avvenuto, a suo dire, il 15 o 16 maggio 2015 (cfr. verbale 1,
pag. 3 segg.),
che sarebbe espatriato poiché, dopo l’arresto e l’uccisione di due suoi coin-
quilini, insieme all’amico E._______ sarebbero stati sospettati di collabo-
rare con il gruppo Boko Haram; che successivamente, avrebbe vissuto na-
scosto per un periodo con il sopraccitato amico; che ciononostante,
E._______ sarebbe stato rintracciato, arrestato ed ucciso dalla polizia; che
temendo un eguale trattamento, avrebbe deciso di lasciare il suo Paese
d’origine (cfr. verbale 1, pag. 9 segg.; verbale 2, D89, D92, D117 segg.),
che nella decisione querelata la SEM ha considerato contradditorie ed in-
verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi le allegazioni del richiedente; che di fatto,
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avrebbe dichiarato in un primo momento, di essere andato il 14 giu-
gno 2015, dopo essere stato informato il giorno stesso dell’arresto di
E._______, a Sokoto e di aver appreso dall’amico F._______ dell’uccisione
di E._______ una volta giunto a destinazione; che in un secondo momento
avrebbe affermato di essersi recato a Sokoto il 12 giugno 2015 dopo aver
appreso dagli abitanti del villaggio dell’uccisione dell’amico,
che avrebbe altresì affermato che F._______ l’avrebbe dapprima portato a
Sokoto e, in seguito, accompagnato in Libia; che tale affermazione sarebbe
tuttavia in contraddizione con le allegazioni precedenti secondo cui, l’amico
lo avrebbe contattato telefonicamente per informarlo dell’uccisione di
E._______ una volta giunto a Sokoto,
che inoltre, il richiedente avrebbe dichiarato di essersi recato, una setti-
mana prima dell’espatrio, a Lagos per il rinnovo del passaporto; che d’altro
canto avrebbe invece esposto, di essere fuggito da Maiduguri per andare
a G._______ il 18 maggio 2015, di avervi vissuto nascosto fino al 12 giu-
gno 2015 allorquando sarebbe andato a Sokoto da dove, il medesimo
giorno, sarebbe espatriato; che avrebbe ulteriormente modificato le sue
versioni, sostenendo di essere andato a Lagos per il rinnovo del passa-
porto durante la prima settimana di maggio 2015,
che non da ultimo, si sarebbe altresì contraddetto sulla data in cui avrebbe
lasciato il paese, in quanto dopo aver ripetuto a più riprese di essere espa-
triato il 15 o 16 maggio 2015, avrebbe poi dichiarato di aver lasciato la Ni-
geria il 12 o 13 giugno 2015,
che in conclusione, la SEM ha respinto la domanda d'asilo pronunciando
contestualmente l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché
l'esecuzione dell'allontanamento, in quanto ritenuto possibile, ammissibile
e ragionevolmente esigibile,
che nel ricorso l'insorgente contesta le considerazioni dell'autorità inferiore
sostenendo di aver commesso poche contraddizioni e di aver saputo for-
nire, a quelle poche inconciliabilità contestategli nella seconda audizione,
delle spiegazioni valide; che di conseguenza l’autorità inferiore non
avrebbe accertato la fattispecie correttamente,
che inoltre, l’esecuzione dell’allontanamento verso la Nigeria sarebbe ine-
sigibile, giacché in caso di rimpatrio rischierebbe di essere esposto a trat-
tamenti inumani e degradanti, poiché sospettato di collaborare con il
gruppo Boko Haram,
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che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona-
lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi;
che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),
che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
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DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, il Tribunale ritiene
inverosimili le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente in
corso di procedura; che nella fattispecie le allegazioni risultano contraddi-
torie su punti essenziali; che il ricorrente non ha addotto in sede di ricorso,
al di là di generiche censure, argomenti o prove che siano suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione; che le allegazioni presentate si esauriscono infatti in mere affer-
mazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima
consistenza,
che non si spiega, come un avvenimento importante, quale l’arresto e l’uc-
cisione dell’amico E._______ – apparentemente sospettato come il ricor-
rente di essere un membro di Boko Haram (cfr. verbale 1, pag. 10) – e ri-
velatosi uno dei fattori determinanti per l’espatrio, sia stato esposto così
incoerentemente; che l’insorgente ha effettivamente dichiarato nell’audi-
zione sulle generalità che, l’amico era stato arrestato il 14 giugno 2015, egli
si era recato lo stesso giorno a Sokoto ed aveva appreso dell’uccisione
tramite telefonata dell’amico F._______ (cfr. verbale 1, pagg. 10-11); che
ha poi affermato, di aver appreso dagli abitanti di G._______ (cfr. ver-
bale 2, Q130) che E._______ era stato arrestato il 12 giugno 2015 ed uc-
ciso il giorno stesso (cfr. verbale 2, Q117 e Q129) e di aver in seguito la-
sciato G._______ per recarsi a Sokoto (cfr. verbale 2, Q133), che tale in-
congruenza non può essere ritenuta di poco conto,
che in secondo luogo, anche le dichiarazioni in merito al viaggio d’espatrio
dalla Nigeria, in particolare la partenza da Sokoto rispettivamente da
G._______, risultano essere manifestamente contradditorie; che il ricor-
rente ha affermato nell’audizione federale, di essere stato trasportato da
F._______ fino a Sokoto e successivamente di aver viaggiato assieme a
lui fino al raggiungimento della Libia (cfr. verbale 2, Q134 e Q141); che
tuttavia, nel corso dell’audizione sulle generalità, egli ha dichiarato che
l’amico F._______ lo aveva contattato telefonicamente per informarlo
dell’accaduto quando lui si trovava a Sokoto (cfr. verbale 1, pag. 11),
che se il richiedente avesse realmente vissuto gli avvenimenti addotti nella
maniera da lui esposta, dovrebbe essere in grado di ricordare senza con-
traddizioni eventi rilevanti quali, a titolo d’esempio, le persone che lo hanno
aiutato ad espatriare nonché il momento e coloro che lo hanno informato
degli avvenimenti determinanti,
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che inoltre, anche le allegazioni addotte in merito al giorno dell’espatrio
risultano palesemente inverosimili; che il richiedente ha in corso di proce-
dura presentato diverse varianti non conciliabili tra loro; che invero ha di-
chiarato di essersi recato, una settimana prima dell’espatrio, a Lagos per il
rinnovo del passaporto (cfr. verbale 1, pagg. 6-7); che tuttavia, ha in seguito
sostenuto, di aver vissuto nascosto dalla fuga da Maiduguri il 18 mag-
gio 2015 all’espatrio (cfr. verbale 2, Q84-85, Q110-111, Q133); che in un’ul-
teriore dichiarazione ha addirittura preteso, di aver avviato le pratiche per
il rinnovo del passaporto la prima settimana di maggio 2015 (cfr. verbale 2,
Q174-176),
che durante l’audizione sulle generalità ha altresì dichiarato – se pur cor-
reggendosi nel corso dell’audizione stessa (cfr. verbale 1, pag. 11) – di es-
sere espatriato il 15 o 16 maggio 2015 (cfr. verbale 1, pag. 4, pag. 5,
pag. 7), per poi rettificare la data dapprima al 13 giugno 2015 (cfr. ver-
bale 1, pag. 11) e successivamente al 12 giugno 2015 (cfr. verbale 2, Q85),
che contrariamente a quanto sostenuto, non ha fornito una spiegazione
plausibile atta giustificare le sue contradizioni; che egli si è limitato, una
volta reso attento dalle autorità, a ritrattare le date degli avvenimenti,
che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni dell'insor-
gente sono inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, per il che, il ricorso in ma-
teria di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo,
destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione;
tiene però conto del principio di unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell'allontanamento,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, all’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS
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142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possi-
bile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevol-
mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la pro-
secuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di prove-
nienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazio-
nale pubblico della Svizzera,
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ge-
neralmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri-
fugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo paese d'origine ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3
LStr in relazione all'art. 44 LAsi),
che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragione-
volmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo stra-
niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni
quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,
che la situazione vigente in Nigeria non è caratterizzata da guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme della popolazione
nell'integralità del territorio nazionale,
che inoltre, neanche dalla situazione personale dell'insorgente emergono
indizi da cui desumere che egli sarà concretamente in pericolo in caso di
ritorno in Nigeria; che invero, egli è giovane, ha finito le scuole dell’obbligo
e ha esperienza professionale come venditore (cfr. verbale 1, pag. 4); che
malgrado nel Paese d’origine risieda soltanto una sorella, si può partire dal
presupposto che egli disponga di una buona rete sociale, avendovi vissuto
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parecchi anni (cfr. verbale 1, pag. 5); che del resto, egli ha vissuto per di-
versi anni senza una rete famigliare (cfr. verbale 1, pag. 5 seg.),
che in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2),
che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia
di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la que-
relata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,
che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono prelevate sull’anticipo di
CHF 600.– versato il 3 giugno 2016,
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Esse
sono prelevate sull’anticipo spese di CHF 600.– versato il 3 giugno 2016.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: