B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3055/2016
Sen t en z a d e l 2 a go s t o 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Regula Schenker Senn, Daniela Brüschweiler,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…),
dichiaratasi proveniente dalla Cina (Repubblica Popolare)
patrocinata dal Dr. iur., avv. Hans-Martin Allemann,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 13 aprile 2016 / N (…).
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Fatti:
A.
Il 22 aprile 2013, A._______, ha depositato una domanda d’asilo in Sviz-
zera (cfr. atto A1).
B.
L’interessata è stata sentita in merito alle sue generalità, al suo viaggio e
sommariamente sui suoi motivi d’asilo il 29 aprile 2013 (cfr. verbale d’audi-
zione sulle generalità; di seguito: verbale 1). In data 2 dicembre 2015 (cfr.
verbale d’audizione sui motivi d’asilo; di seguito: verbale 2) la stessa è stata
interrogata in merito ai suoi motivi d’asilo ex art. 29 cpv. 1 della legge
sull’asilo (LAsi, RS 142.31). Nel corso delle stesse audizioni l’interessata
ha dichiarato essere cittadina della Cina (Repubblica Popolare) e di etnia
tibetana. Ella avrebbe vissuto dalla nascita e sino al suo espatrio, avvenuto
nell’ottobre del 2012, in una località chiamata C._______. Sempre secondo
le sue stesse dichiarazioni tale luogo farebbe parte del comune di
D._______, nel distretto di E._______, prefettura di F._______, provincia
dello G._______, non discosto dal confine con il H._______ (cfr. verbale 1,
pag. 3; verbale 2, D20-21, pag. 4).
C.
Sentita sui motivi d’asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriata in quanto nell’ottobre 2012, in-
sieme ad un gruppo di amici, avrebbe organizzato e scritto dei manifesti in
favore del ritorno del Dalai Lama in Tibet e per l’indipendenza dello stesso
paese dalla Cina, che avrebbero voluto affiggere durante la notte del giorno
dopo alle statue presenti presso il monastero di D._______. Quest’ultima
parte non l’avrebbe però attuata, in quanto suo padre, rincasando il mede-
simo giorno, le avrebbe riferito di aver sentito che la polizia segreta cinese
era già a conoscenza della loro azione pianificata. Per paura di essere ar-
restata dalle autorità cinesi, il padre ed il fratello le avrebbero organizzato
il viaggio d’espatrio, ed insieme ad un passatore, avrebbe abbandonato il
suo villaggio la sera del 19 ottobre 2012, recandosi illegalmente in
H._______, per poi proseguire nell’aprile 2013 per l’Europa (cfr. verbale 1,
pag. 6 segg.; verbale 2, D23 segg., pag. 4 segg.). Quali motivi successivi
alla sua fuga evidenzia aver preso parte ad una manifestazione a
I._______ durante l’inverno del 2013, come pure ad una manifestazione a
J._______ il (…) marzo 2015, per l’indipendenza del Tibet, protestando
contro i cinesi (cfr. verbale 2, D31-35, pag. 5).
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A sostegno della sua domanda d’asilo la richiedente non ha prodotto né
documenti d’identità né altri documenti. A suo dire, non avrebbe mai pos-
seduto un passaporto e la carta d’identità l’avrebbe gettata via durante la
fuga (cfr. verbale 1, p.to 4.02 segg., pag. 6; verbale 2, D3 segg., pag. 2).
D.
In data 28 maggio 2013, su mandato della SEM, una persona esterna della
Sezione LINGUA, ha condotto con la richiedente un’intervista telefonica
della durata di 50 minuti, portante sulle conoscenze geografiche e culturali
della regione d’origine nonché linguistiche dell’interessata. Il rapporto del
17 giugno 2013 (di seguito: esame LINGUA), derivante dal predetto collo-
quio telefonico, è giunto alla conclusione che vi sia poca probabilità che la
ricorrente provenga dalla località allegata (villaggio denominato
C._______, nel comune di D._______, distretto di E._______, prefettura di
F._______, Regione Autonoma del Tibet nella Repubblica Popolare Ci-
nese).
E.
Con scritto dell’8 gennaio 2016, la SEM ha inviato alla richiedente i risultati
dell’esame LINGUA, spiegando il contenuto essenziale della valutazione
dell’esperto, nonché il percorso professionale e le competenze dello
stesso, concedendole il diritto di essere sentita in merito ed altresì offren-
dole la possibilità di ascoltare la conversazione telefonica avvenuta il
28 maggio 2013 (cfr. atto A17).
F.
La richiedente ha fatto uso della possibilità di ascoltare il colloquio telefo-
nico (cfr. risultanze processuali) e con scritto del 17 marzo 2016, ha tra-
smesso all’autorità inferiore le proprie osservazioni. In queste ultime, ella
ha ribadito di aver sempre vissuto in Tibet sino all’espatrio ed ha contestato
l’analisi effettuata dalla SEM, in quanto non terrebbe conto delle numerose
risposte corrette da lei date durante l’intervista con lo specialista, come
pure che la stessa valutazione conterrebbe degli errori che metterebbero
in discussione la credibilità di quanto osservato dall’esperto. Segnata-
mente rileva che la località di D._______ esisterebbe e che lei parlerebbe
il dialetto tipico della sua regione, ovvero il (…). Inoltre, durante il colloquio
telefonico, ella avrebbe prestato attenzione al suo parlato per rispetto allo
specialista, che non comprenderebbe il suo dialetto. In tal senso ha richie-
sto alla SEM di essere interrogata nuovamente da parte di una persona
esperta che parli il suo stesso dialetto ed in particolare pure in merito alla
sua effettiva quotidianità ed attività lavorativa (cfr. atto A21).
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G.
Con decisione del 13 aprile 2016, notificata alla richiedente il
14 aprile 2016 (cfr. risultanze processuali), la SEM ha respinto la succitata
domanda d’asilo, pronunciato l’allontanamento dell’interessata dalla Sviz-
zera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo, siccome ammis-
sibile, ragionevolmente esigibile e possibile, escludendo però esplicita-
mente il suo rinvio in Cina.
H.
Con ricorso datato 17 maggio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato;
data d’entrata: 18 maggio 2016), l’interessata è insorta dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Ella ha altresì presentato
una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processuali e dal relativo anticipo, nonché istanza di
gratuito patrocinio nella persona del Dr. iur. Avv. Hans-Martin Allemann. Ha
inoltre richiesto di procedere con l’esperimento di una perizia giudiziaria
per appurare sia il suo dialetto sia le sue conoscenze del luogo d’origine e
di offrirle la possibilità di prendere posizione in merito, chiedendo altresì di
concedere l’effetto sospensivo al ricorso, nonché di effettuare un’audizione
personale della ricorrente, con protesta di spese e ripetibili.
Al ricorso l’insorgente ha annesso i seguenti documenti:
- una copia della sua pagella scolastica del 1° semestre di Pretirocinio d’in-
tegrazione del 24.01.2014 (cfr. doc. 1, mezzo di prova n. 4);
- una copia del suo contratto di tirocinio del 25 agosto 2015 (cfr. doc. 1,
mezzo di prova n. 5).
I.
Con scritto spontaneo del 20 maggio 2016 (cfr. risultanze processuali, data
d’entrata: 23 maggio 2016), la ricorrente ha inoltrato al Tribunale, quali ul-
teriori mezzi di prova, uno scritto del signor K._______ con una copia della
sua carta d’identità. A mente dell’insorgente, quest’ultimo scritto, certifiche-
rebbe che lei parli il dialetto di E._______. Chiede inoltre che il precitato
venga sentito quale testimone in merito alle sue conoscenze linguistiche e
del dialetto tibetano.
L.
Con decisione incidentale del 17 agosto 2016 il Tribunale ha autorizzato
l’insorgente a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della proce-
dura; ha respinto la sua domanda di assistenza giudiziaria, invitandola nel
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contempo a versare un anticipo di CHF 600.– a copertura della presunte
spese processuali, pena l’inammissibilità del ricorso; nonché ha respinto la
domanda di gratuito patrocinio presentata dalla stessa. Con versamento
del 30 agosto 2016 la ricorrente ha tempestivamente pagato l’anticipo ri-
chiesto (cfr. risultanze processuali).
M.
Nella sua risposta al ricorso del 5 ottobre 2016 l’autorità di prime cure ha
proposto la reiezione del gravame, considerando che non erano stati pre-
sentati fatti o mezzi di prova nuovi che permettessero una modifica della
decisione impugnata. Si è inoltre determinata in merito allo scritto del si-
gnor K._______ prodotto dall’insorgente, rilevando che la conclusione di
inverosimiglianza che la medesima sia stata socializzata in Tibet, non si
fonderebbe sulle conoscenze del dialetto di E._______ da parte della ricor-
rente, bensì sulle sue conoscenze del dialetto Koine come pure sulle la-
cune emerse dall’esame LINGUA.
N.
Con replica del 24 ottobre 2016, la ricorrente si è riconfermata pienamente
nelle argomentazioni e conclusioni contenute nell’atto ricorsuale. In merito
alle sue conoscenze linguistiche, ella sostiene che il colloquio telefonico
con l’esperto non avrebbe provato che lei parli un altro dialetto rispetto a
quello di E._______, in quanto quest’ultimo non conoscerebbe tale idioma
e quindi non potrebbe valutarlo con oggettività, riconfermandosi per il resto
nella richiesta dell’esperimento di una perizia neutrale sulle sue cono-
scenze linguistiche e geografiche, perché venga rispettato il suo diritto di
essere sentita a norma dell’art. 29 cpv. 2 Cost.
O.
Nella sua duplica del 14 novembre 2016, trasmessa all’insorgente per in-
formazione, l’autorità di prime cure si è nuovamente riconfermata nelle mo-
tivazioni e conclusioni di cui alla decisione impugnata e come già espresso
nel suo atto responsivo del 5 ottobre 2016.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
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in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per
le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105
LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina-
deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Nella decisione querelata l’autorità inferiore ha considerato in primo
luogo le allegazioni circa i motivi d’asilo dell’interessata troppo generiche,
concise, nonché contrarie alla logica dell’agire e quindi inverosimili. In se-
condo luogo dall’esame LINGUA esperito, risulterebbe che le sue cono-
scenze geografiche e culturali non corrisponderebbero con quelle di una
persona proveniente dalla località da lei allegata e dalle origini contadine.
A titolo esemplificativo, non sarebbe stata in grado di indicare la distanza
del suo villaggio dal confine con il H._______, avrebbe descritto in termini
generici la città di E._______ e le sue nozioni in merito agli abiti tradizionali
indossati nella regione sarebbero carenti, nonché il processo di lavora-
zione del terreno famigliare e della mungitura degli yak non sarebbero stati
descritti in modo soddisfacente. Infine ella avrebbe parlato, senza alcuna
difficoltà e durante l’intero colloquio telefonico con l’esperto LINGUA, il dia-
letto Koine, e questo malgrado il breve periodo trascorso tra il suo presunto
espatrio ed il colloquio telefonico con lo specialista. Alla luce delle succitate
considerazioni la SEM è giunta alla conclusione che le probabilità che la
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richiedente sia stata socializzata in Cina siano minime, mentre invece è
molto probabile che la stessa sia stata socializzata al di fuori di tale paese,
in una comunità tibetana in esilio. Per il resto, ritiene non ricevibili le sue
richieste di una nuova intervista con un esperto LINGUA circa le sue man-
sioni quotidiane e che parli il dialetto (…), in quanto le sue motivazioni in
merito non sarebbero convincenti ed all’inizio del colloquio telefonico con
l’esperto, la richiedente sarebbe stata invitata espressamente ad espri-
mersi nel proprio dialetto. Con riferimento ai motivi allegati dalla ricorrente
circa le sue supposte partecipazioni a manifestazioni in Svizzera contro il
Governo cinese, gli stessi sono ritenuti dalla SEM irrilevanti. A mente
dell’autorità inferiore, la stessa avrebbe difatti svolto un ruolo quale mera
partecipante e non vi sarebbe agli atti alcun elemento fondante un timore
concreto di subire delle persecuzioni a causa di tali attività nel suo paese
d’origine. Per quanto concerne l’allontanamento dell’insorgente, la SEM ha
ritenuto di non dover valutare eventuali ostacoli all’allontanamento della
stessa, in quanto la richiedente avrebbe violato il suo obbligo di collabo-
rare, non rivelando la sua vera provenienza ed identità.
3.2 Nel ricorso l’insorgente, richiamati i fatti esposti nel corso di procedura,
contesta dapprima la decisione dell’autorità inferiore, ritenendo che la
stessa sarebbe inficiata da elementi errati in merito sia alle sue conoscenze
linguistiche che geografiche e culturali della sua regione d’origine. Tali ele-
menti erronei deriverebbero dalle carenti conoscenze in materia
dell’esperto LINGUA. Segnatamente afferma che durante l’intervista con
l’esperto ella avrebbe rettamente nominato e situato la località di
D._______, che a mente dell’esperto invece non esisterebbe. Avrebbe inol-
tre dichiarato correttamente che il suo villaggio è situato vicino al confine
nepalese e la sua descrizione degli abiti tradizionali, che non sarebbero più
indossati nella sua regione, corrisponderebbe alla realtà. Contesta in se-
guito di esprimersi nel dialetto Koine, in quanto lei parlerebbe il dialetto
tipico della sua regione, ovvero il (…). Il fatto che la decisione impugnata
non contenga alcuni degli elementi corretti da lei forniti durante il colloquio
telefonico con lo specialista (la località di D._______ come pure il termine
“(…)” da lei utilizzato per designare il capoluogo di una provincia rispettiva-
mente di un distretto), sarebbero secondo la ricorrente lesivi del suo diritto
di essere sentita. Nel proseguo dell’impugnativa asserisce che, a diffe-
renza di quanto constatato dalla SEM, i motivi d’asilo da lei dichiarati sa-
rebbero verosimili e rilevanti. In particolare la fuga dal suo luogo d’origine
sarebbe stata l’unica soluzione razionale nelle circostanze addotte, poiché
se le autorità di polizia fossero venute a conoscenza di un’azione di volan-
tinaggio come quella pianificata da lei e dai suoi amici, nel contesto politico
vigente in Tibet, sarebbe certo che loro stessi e le loro famiglie subirebbero
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un arresto e delle persecuzioni. Sostiene inoltre che avendo lasciato la Re-
pubblica Popolare Cinese illegalmente, senza alcun documento d’identità
valido, ella sarebbe esposta a delle sanzioni rilevanti ex art. 3 LAsi. L’auto-
rità di prime cure avrebbe infine negato a torto alla ricorrente la qualità di
rifugiato, poiché i motivi soggettivi successivi alla fuga da lei dichiarati, sa-
rebbero dimostrativi di un rischio per la stessa di subire dei pregiudizi rile-
vanti in materia d’asilo in caso di rientro nel suo paese d’origine.
In conclusione, l’insorgente ha chiesto a titolo principale l’annullamento
della decisione impugnata – escluso il punto 4 del dispositivo –, il ricono-
scimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. A titolo even-
tuale ha postulato che le vengano riconosciuti dei motivi soggettivi insorti
dopo la fuga ex art. 54 LAsi e che le venga concessa l’ammissione provvi-
soria a seguito dell’inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento.
Contestualmente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo, nonché istanza di gratuito patrocinio nella persona del Dr. iur. Avv.
Hans - Martin Allemann. Ha altresì richiesto di procedere con l’esperimento
di una perizia giudiziaria per appurare sia il suo dialetto sia le sue cono-
scenze del luogo d’origine e di offrirle la possibilità di prendere posizione
in merito, chiedendo inoltre la concessione dell’effetto sospensivo al ri-
corso, nonché di effettuare un’audizione personale della ricorrente, con
protesta di spese e ripetibili.
4.
4.1 Questo Tribunale ritiene in primo luogo di dover esaminare la censura
mossa dalla ricorrente in merito ad una presunta violazione del suo diritto
di essere sentita da parte dell’autorità di prime cure, che se constatata,
comporta di regola, l’annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 132
V 387 consid. 5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2a ed., Berna
2015, pag. 311 segg. con riferimenti citati).
4.2 Considerato come uno degli aspetti della nozione generale di processo
equo ai sensi dell’art. 29 Cost. (RS 101) e ancorato, per quanto concerne
la procedura amministrativa federale, all’art. 29 PA e segg., il diritto di es-
sere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed
assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indis-
sociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un indivi-
duo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr.
DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate). Tale garanzia comprende in
particolare il diritto per l’interessato di consultare l’incarto, di offrire mezzi
di prova su punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla
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stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui
possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; DTF 135 I
279 consid. 2.3; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1). La portata della facoltà di
esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev’essere
definita sulla base degli interessi concretamente in gioco (cfr. sentenza del
TAF D-5501/2013 del 19 novembre 2014 consid. 3.2.1). Il concetto a
monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di met-
tere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23
consid. 6.1.1; DTF 111 Ia 273 consid. 2b e DTF 105 Ia 193 consid. 2b/cc ;
TANQUEREL THIERRY, Manuel de droit administratif, 2011, §19 La procédure
administrative, E. Le droit d’être entendu, n° 1526 segg., pag. 509).
4.3 Nel suo memoriale ricorsuale, l’insorgente censura il fatto che la SEM
abbia estromesso dalla decisione querelata gli elementi erronei (circa la
località di D._______ ed il termine tibetano “(…)”) presentati nel rapporto
dallo specialista, senza alcuna motivazione, e ciò, a suo dire comporte-
rebbe una violazione del suo diritto di essere sentita.
Il Tribunale osserva in specie che il contenuto essenziale dell’esame LIN-
GUA corrisponde, nella sua essenza, agli elementi ritenuti dalla SEM nella
decisione impugnata per negare la provenienza della richiedente dal Tibet.
La decisione avversata prende ugualmente in considerazione la presa di
posizione dell’interessata del 17 marzo 2016, ritenendo tuttavia che le
spiegazioni e mezzi di prova forniti non fossero suscettibili di modificare le
conclusioni esposte dall’esaminatore. Pertanto la ricorrente ha potuto vali-
damente rendersi conto della portata dell’esame LINGUA, rispettivamente
della decisione dell’autorità inferiore ed impugnarla con conoscenza di
causa. Per convincersene è sufficiente riferirsi alla sua presa di posizione
del 17 marzo 2016, come pure al suo memoriale ricorsuale, nei quali l’in-
sorgente ha contestato puntualmente gli elementi dell’analisi di prove-
nienza ritenuti nel riassunto dell’8 gennaio 2016 e nella decisione avver-
sata. Inoltre il colloquio telefonico è stato messo a disposizione dell’inte-
ressata, che ha potuto sentirlo.
4.4 Visto quanto precede, la censura mossa dalla ricorrente su una sua
presunta violazione del diritto di essere sentita, deve essere disattesa.
5.
5.1 Circa l’esame LINGUA, si rimarca che tale analisi porta di regola sulle
conoscenze geografiche e culturali, così come sulle conoscenze linguisti-
che del richiedente, tramite un mandato esterno al Servizio LINGUA. Lo
stesso esame non costituisce una perizia ai sensi dell’art. 12 lett. e PA,
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bensì può definirsi una consulenza tecnica di parte (cfr. DTAF 2015/10 con-
sid. 5.1, DTAF 2014/12 consid. 4.2.1 e relativi riferimenti), e può essere
sussunta a mezzo di prova ai sensi dell’art. 12 lett. c PA (cfr. DTAF 2015/10
consid. 5.1 e referenze citate). Ove la stessa emani da una persona parti-
colarmente qualificata e presenti le garanzie sufficienti di indipendenza, ri-
spetti il principio dell’immediatezza delle prove, si fondi su dei mezzi in
grado di identificare la nazionalità o il paese d’origine del richiedente l’asilo
ed infine presenti un esposto dei motivi e delle conclusioni dell’analisi così
come dei dati afferenti alla formazione, alle qualifiche, all’obbiettività ed
all’imparzialità dell’esperto, il Tribunale le attribuisce un alto valore proba-
torio (cfr. DTAF 2015/10 consid. 5.1, DTAF 2014/12 consid. 4.2.1 e 4.2.2,
sentenza del TAF D-3114/2017 del 10 agosto 2017, sentenza del TAF E-
3361/2014 del 6 maggio 2015 consid. 5.1).
5.2 Dall’esame LINGUA esperito dall’autorità inferiore, risulta che la ricor-
rente abbia alcune conoscenze geografiche ed amministrative della re-
gione d’origine allegata (ad esempio è stata in grado di situare corretta-
mente il suo presunto villaggio, alcune località prossime allo stesso, un
monastero che è un’attrazione della regione, come pure che il suo villaggio
sia molto vicino al confine con il H._______). Ciò nonostante, l’esaminatore
rileva che molte delle indicazioni geografiche, culturali e sociali da lei fornite
sono state inesatte o lacunose. A titolo d’esempio non è stata in grado di
indicare la distanza a piedi dal suo villaggio al confine cinese-(…) e questo
malgrado il suo villaggio sia prossimo al confine; ha descritto in modo su-
perficiale la città di E._______ ed anche se dicasi figlia di una famiglia con-
tadina, non è stata in grado di descrivere la mungitura delle mucche yak,
né la lavorazione del suo terreno; come pure scorretta risulta la sua spie-
gazione degli abiti tradizionali femminili che sarebbero tutt’ora indossati
nella regione di E._______. Anche dal profilo linguistico l’insorgente si di-
stinguerebbe dalle persone provenienti dalla sua supposta regione d’ori-
gine, poiché si sarebbe espressa durante il corso dell’intervista nello stesso
dialetto tibetano dell’intervistatore, ovvero il Koine, senza alcuna incom-
prensione linguistica o difficoltà in tal senso. L’esperto esterno alla SEM ha
quindi concluso che la probabilità che la ricorrente sia stata socializzata
nella regione geografica in Tibet da lei fornita, sia minima.
5.3 Alla luce di quanto sopra, questo Tribunale osserva che, nella presente
disamina, l’esame LINGUA è stato condotto sia sulle conoscenze geogra-
fiche e culturali dell’insorgente della regione da dove dichiara essere origi-
naria, sia in merito alla lingua utilizzata dalla medesima. Non esiste agli atti
alcun elemento per dubitare delle qualifiche e delle competenze della per-
sona mandatata per svolgere il colloquio telefonico del 28 maggio 2013 e
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redigere, in base allo stesso, il rapporto dell’esame LINGUA. La censura
mossa dalla ricorrente in merito alla credibilità dell’esaminatore sia nella
sua presa di posizione del 17 marzo 2016 che nel ricorso (pagg. 6-8),
messa a suo dire in dubbio poiché l’esperto avrebbe erratamente ritenuto
che la località di D._______ non esisterebbe e che il termine tibetano “(…)”
non sarebbe più in uso per designare il capoluogo di una provincia rispet-
tivamente di un distretto, non può essere seguita. Risulta invero che
l’esame LINGUA si basi su dei numerosi criteri di valutazione e non solo
sulle due differenze rimarcate dalla ricorrente, che sono pertinenti e pon-
derati, e che risultano convincenti. Tra l’altro, l’argomentazione della ricor-
rente riguardo alla località D._______, risulta oltremodo scorretta, in
quanto nell’esame LINGUA – il quale contenuto è stato riassunto dalla SEM
alla ricorrente (cfr. supra, lett. E) – si osserva quanto affermato dalla stessa
insorgente, ovvero che D._______ quale località esiste, ma che quest’ul-
tima non avrebbe lo statuto di comune, come riferito durante l’intervista
telefonica dall’interessata. Pertanto anche tale censura, non può essere
seguita. Il suddetto rapporto risponde inoltre alle esigenze giurisprudenziali
formali e di contenuto (cfr. consid. 5.1), nonché il suo contenuto essenziale
è stato comunicato all’insorgente e le è stata data la possibilità di espri-
mersi in un termine ragionevole. Lo stesso ha pertanto un alto valore pro-
batorio e verrà preso in considerazione a tale titolo.
6.
6.1 Giusta l’art. 2 cpv. 1 LAsi la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. Sono rifugiati le persone che,
nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a
causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determi-
nato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato
timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi
seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o
della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica in-
sopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di
fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
6.2 L’asilo non è concesso al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi
dell’art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d’origine o di prove-
nienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza (art. 54
LAsi).
6.3 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosi-
mile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se
l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2
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LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti
sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si
basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7
cpv. 3 LAsi). Per essere ritenuti verosimili, è necessario che i fatti allegati
dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coe-
renti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di mol-
teplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una
logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non pos-
sono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. E’ altresì ne-
cessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile,
ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare,
quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati
(art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in
maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in pre-
cedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra
scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collabora-
zione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo
siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l’autorità
giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni,
sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in prepon-
deranza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi
a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allega-
zione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essen-
ziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un
punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fatti-
specie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
7.
Il Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall’autorità inferiore
nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia di asilo
rese dalla ricorrente, si esauriscono in contraddittorie, incoerenti e generi-
che affermazioni, non corroborate da elementi consistenti, in sostanza per
le ragioni indicate nel provvedimento litigioso.
7.1 Innanzitutto le allegazioni dell’insorgente sono contraddittorie, poiché
per esempio, nel corso dell’audizione sulle generalità dell’aprile 2013, ella
ha asserito che dal suo villaggio sino al confine con il H._______, occorre-
rebbe qualche ora di tragitto a piedi (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 6), salvo
poi, nel colloquio con l’esperto LINGUA, rispondere unicamente che lo
stesso sarebbe molto vicino; ed infine, nell’audizione sui motivi, che lo
stesso disterebbe a 10-15 minuti dal confine (cfr. verbale 2, D97, pag. 11).
Tali incoerenze nelle risposte della richiedente, non sono compatibili con
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una persona che conosca la reale situazione del villaggio dalla quale pro-
viene. Le allegazioni sollevate dall’insorgente sia nel suo atto ricorsuale
che nella presa di posizione del 17 marzo 2016 per spiegare i motivi per i
quali non sarebbe riuscita, durante il colloquio telefonico con l’esperto, a
fornire il tempo di percorrenza dal villaggio d’origine al confine con il
H._______, si risolvono in generiche affermazioni, che non modificano la
valutazione del Tribunale in merito. Invero, tali asserti non possono essere
seguiti, in quanto da una persona che abita così prossima al confine, ci si
può attendere che la stessa ne sappia stimare, almeno approssimativa-
mente, la distanza di percorrenza a piedi dal suo villaggio. A ciò si aggiunge
pure la narrazione dell’insorgente, in più punti determinanti contraddittoria,
circa la preparazione dell’azione con manifesti che lei ed alcuni amici
avrebbero pianificato di compiere e della fuga che ne sarebbe derivata (cfr.
verbale 1, p.to 5.01 segg., pag. 6 segg.; verbale 2, D23 segg., pag. 4
segg.). A titolo d’esempio, ella si è contraddetta in merito al giorno ed
all’anno in cui ella insieme a degli amici si era riunita per preparare l’azione
con i manifesti e quando questa sarebbe dovuta avvenire, riferendo nella
prima audizione sui motivi d’asilo, che si sarebbero ritrovati il (…) otto-
bre 2013 (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7) rispettivamente il (…) otto-
bre 2012 (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8), salvo poi asserire, nell’audizione
sui motivi d’asilo, che si sarebbero incontrati il (…) ottobre 2012 e l’azione
si sarebbe dovuta svolgere il giorno dopo (cfr. verbale 2, D23, pag. 4). An-
che la data in cui suo padre avrebbe appreso dell’azione pianificata è di-
vergente. Difatti, nella prima audizione, risulterebbe il (…) ottobre 2013
(cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7 seg.) rispettivamente il (…) ottobre 2012
(cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8), mentre che durante l’audizione sui motivi
d’asilo, l’interessata ha dichiarato trattarsi del (…) ottobre 2012 (cfr. ver-
bale 2, D23, pag. 4). Ella ha inoltre asserito nell’audizione sui motivi, dap-
prima che il paesaggio che avrebbe attraversato durante la fuga, sarebbe
pianeggiante e vuoto (cfr. verbale 2, D85, pag. 10), quando invece succes-
sivamente si contraddice affermando vi siano anche alcune montagne (cfr.
verbale 2, D86 segg., pag. 10 seg.).
Sempre a titolo esemplificativo, malgrado le diverse possibilità offertele
dall’auditore, le dichiarazioni dell’insorgente quo ai posti che avrebbe attra-
versato, come pure come si sarebbe orientata durante la notte e come
avrebbe trascorso le giornate della fuga, sono rimaste generiche e poco
sostanziate (cfr. verbale 2, D86 segg., pag. 10 segg.). Il ricorso, apportando
quale unica spiegazione in merito, che la prova degli asserti dell’insorgente
non potrebbe essere condotta, in quanto la stessa sarebbe espatriata pro-
prio per evitare un suo arresto e delle persecuzioni da parte delle autorità
cinesi, come sarebbe risaputo avverrebbe dopo tali accadimenti data la
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situazione in Tibet, non porta alcun elemento concreto a sostegno delle
sue allegazioni ed atto a modificare tale conclusione.
7.2 È inoltre d’uopo constatare che, come rettamente ritenuto dall’autorità
inferiore, la ricorrente non ha reso verosimile la sua cittadinanza cinese e
di essere stata socializzata in Tibet, ciò che rende inequivocabilmente in-
consistente il suo racconto sui motivi d’asilo.
A titolo d’esempio, la ricorrente si è espressa durante il colloquio telefonico
con l’esperto LINGUA nel dialetto Koine, dialetto tipico della diaspora tibe-
tana (cfr. atto A17). Non soccorre la spiegazione fornita dall’insorgente
nella sua presa di posizione del 17 marzo 2016 e ripetuta in sede ricor-
suale, ovvero che ella parlerebbe il (…) e non sarebbe invece in grado di
esprimersi in Koine, in quanto risulta dall’esame LINGUA esperito che la
ricorrente si sia espressa, durante tutto il corso del colloquio telefonico con
l’esperto, nel suo stesso dialetto, ovvero il Koine – ciò che non viene con-
testato dalla ricorrente – senza alcuna difficoltà e senza introdurre dei ter-
mini tipici di un altro dialetto. Il Tribunale ritiene che queste ultime si sareb-
bero invece palesate, durante il corso del lungo colloquio telefonico, se il
Koine non fosse stato l’idioma da lei quotidianamente utilizzato. Inoltre, ap-
pare poco plausibile che ella, dopo un soggiorno di sei mesi in H._______,
abbia usato unicamente le espressioni che avrebbe appreso lì, sostituendo
le espressioni che ha usato per diciotto anni della sua vita in Tibet. Giova
inoltre in proposito rilevare che la ricorrente stessa si contraddice quando
afferma dapprima di non parlare il dialetto Koine, e poco dopo di aver pre-
stato attenzione al suo idioma durante l’intervista con lo specialista, dato
che quest’ultimo non conosceva il dialetto (…) (cfr. osservazioni del
17 marzo 2016, pag. 4).
Altresì la ricorrente ha dato delle risposte generiche e superficiali sia in
merito alla complessa mungitura degli yak (animali che sarebbero in pro-
prietà alla famiglia), alla coltivazione di un campo, come pure nella descri-
zione della città di E._______ e degli abiti tradizionali indossati dalle donne
della sua regione (cfr. atto A17), ciò che fa seriamente dubitare della pro-
venienza allegata dalla ricorrente, in quanto ci si attenderebbe da una per-
sona che ha vissuto nella regione durante diciotto anni e figlia di una fami-
glia di estrazione contadina, una descrizione maggiormente circostanziata
e dettagliata delle stesse. Le allegazioni ricorsuali, per la loro genericità ed
inconsistenza, non sono atte a modificarne il giudizio negativo.
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Infine si rileva che il solo fatto che la ricorrente parli un dialetto tibetano,
non è prova sufficiente atta a dimostrare la sua cittadinanza cinese. La ri-
corrente, malgrado le sia stato esplicitamente ricordato il suo obbligo di
collaborare ex art. 8 LAsi (cfr. verbale 1, p.to 4.07, pag. 6; verbale 2, D3
segg., pag. 2 seg.), non ha a tuttora consegnato alcun documento di viag-
gio o d’identità o qualsivoglia altro mezzo di prova, che possano chiarificare
la sua identità o rispettivamente la sua origine. La mancata consegna di
documenti d’identità, costituisce una violazione dell’obbligo di collaborare
secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. b LAsi. Le motivazioni fornite dall’insorgente nel
corso di procedura e nell’atto ricorsuale (cfr. punto 1b, pag. 9) circa le diffi-
coltà di procurarsi tali documenti, poiché non avrebbe alcun contatto con i
suoi familiari dal momento della sua fuga dal suo Paese, non risultano as-
serzioni sufficienti e concrete per dimostrare che ella non potesse dar se-
guito al suo dovere di collaborare.
7.3 Alla luce di quanto sopra le richieste di prova proposte dall’interessata,
ovvero l’esperimento di una perizia sulle sue conoscenze geografiche e
linguistiche, una sua audizione personale, così come l’audizione del signor
K._______ quale testimone, non risultano, viste le evidenti incoerenze e
lacune della richiedente in materia già sopra evidenziate, atte a provare il
contrario o a far giungere il Tribunale ad una diversa valutazione. Per questi
motivi le richieste di amministrazione di prove formulate dall’insorgente,
vengono respinte. Altresì, circa il dialetto parlato dall’insorgente, il Tribu-
nale rileva che dalla dichiarata partenza di espatrio dal suo Paese d’origine,
sono trascorsi già più di cinque anni, tempo più che sufficiente per imparare
un altro idioma quale il dialetto (…). In tal senso, anche lo scritto spontaneo
del 20 maggio 2016 del signor K._______, prodotto dalla ricorrente in sede
ricorsuale, anche corrispondesse alla realtà attuale, non è atto a dimostrare
in alcun modo l’idioma originario della ricorrente.
7.4 Nell’insieme questo Tribunale giunge alla conclusione che la SEM ha
rettamente ritenuto che le dichiarazioni della ricorrente non soddisfano le
condizioni di verosimiglianza previste dall’art. 7 LAsi e che la ricorrente non
sia stata socializzata in Cina, bensì molto probabilmente in una comunità
tibetana in esilio. Alla luce di tali considerazioni, la questione dell’illegalità
di un’eventuale partenza per la Cina non si pone e la ricorrente non può
prevalersi di un timore fondato di persecuzioni future ai sensi dell’art. 54
LAsi (cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.4 segg.).
7.5 Ne consegue che in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato
e di concessione dell’asilo, il gravame non merita tutela e la decisione im-
pugnata va confermata.
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Pagina 16
8.
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene
però conto dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie
le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pro-
nunciare l’allontanamento dalla Svizzera, in quanto non possiede un per-
messo di soggiorno o di dimora valido, né è colpita da una decisione di
espulsione ex art. 121 cpv. 2 Cost. o di estradizione (art. 14 cpv. 1 seg.
nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a
questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);
DTAF 2013/37 consid. 4.4). Anche su questo punto la decisione avversata
va pertanto tutelata.
9.
9.1 Giusta l’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), per
rinvio dell’art. 44 LAsi, l’esecuzione dell’allontanamento è ordinata se è am-
missibile, ragionevolmente esigibile e possibile; altrimenti la SEM ne di-
spone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
9.2 Il Tribunale ha precisato nella DTAF 2014/12 la prassi pubblicata nella
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 1, nel senso che, per le persone di etnia
tibetana che non dichiarano o dissimulano la loro reale origine, occorre
presumere l’assenza di pertinenti motivi ostativi al rinvio verso il luogo dove
hanno soggiornato in precedenza (cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.10). Il prin-
cipio inquisitorio di cui al disposto art. 12 PA, trova il suo limite nell’obbligo
di collaborare del richiedente l’asilo (art. 8 LAsi). Egli deve in particolare
dichiarare le sue generalità e consegnare i documenti di viaggio e d’iden-
tità. Se il richiedente l’asilo viola il suo obbligo di collaborare, dissimulando
lo stato effettivo che detiene in Nepal o in India, egli renderà di fatto impos-
sibile l’esame del principio dello Stato terzo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1
lett. c LAsi. Inoltre, tramite la dissimulazione e l’occultamento della sua
reale origine, l’interessato rende impossibile anche l’esame della qualità di
rifugiato in relazione alla sua reale patria (cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9).
Il richiedente l’asilo in questione dovrà pertanto sopportare le conseguenze
della violazione del suo obbligo di collaborare, qualora le competenti auto-
rità in materia di asilo giungano alla conclusione che non sussistano motivi
a sfavore di un ritorno al precedente luogo di soggiorno (cfr. DTAF 2014/12
consid. 6; cfr. anche fra le tante: sentenze del Tribunale D-2541/2018 del
31 maggio 2018 consid. 8.2 e E-2937/2016 del 17 maggio 2018 con-
sid. 5.2).
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9.3 Nella presente disamina, è possibile che la ricorrente abbia vissuto in
una comunità tibetana in esilio in India o in Nepal, dove esiste per i membri
di tale etnia, la possibilità di soggiornare legalmente ed anche di ottenerne
la relativa nazionalità, come espresso dal Tribunale nella DTAF 2014/12
consid. 5.8. Alla luce di quanto precede e vista l’assenza di elementi con-
creti relativi al vero Paese di provenienza dell’interessata, non vi è luogo di
ritenere l’esistenza di motivi pertinenti ostativi all’esecuzione dell’allontana-
mento in tale Paese d’origine (DTAF 2014/12 consid. 5.10). Tuttavia, come
rettamente ritenuto dalla SEM nella decisione impugnata (dispositivo della
decisione), non potendo essere escluso che la ricorrente possieda la na-
zionalità cinese, l’esecuzione dell’allontanamento verso la Cina è, ai sensi
dell’art. 45 cpv. 1 lett. d LAsi, esclusa (cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.11).
9.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l’esecuzione dell’al-
lontanamento risulta ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di
conseguenza, anche riguardo alla pronuncia dell’esecuzione dell’allonta-
namento, la decisione querelata va confermata.
10.
Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto.
11.
Visto l’esito della procedura le spese processuali sono poste a carico della
ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate
sull’anticipo di CHF 600.– versato il 30 agosto 2016.
12.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico della ricorrente.
Esse sono prelevate sull’anticipo spese di CHF 600.– versato il 30 ago-
sto 2016.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: