Corte IV
D-3056/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 m a g g i o 2 0 0 8
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Nina Spälti
Giannakitsas,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______, Russia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 7 maggio 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3056/2008
Fatti:
A.
Il 3 marzo 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbali d'audizione del 17 marzo e del 28 aprile 2008), d'avere lasciato
il suo Paese nel [...] del 2008 per il timore d'essere ucciso da aderenti
ad un gruppo di skinheads, fra i quali un suo vicino di casa, che lo
consideravano uno straniero, poiché sua madre è georgiana (il padre,
che sarebbe deceduto nel [...], sarebbe però stato russo). Il
richiedente sarebbe stato aggredito 4 o 5 volte, la prima all'età di 14 o
15 anni e l'ultima il [...] 2007. In tale circostanza, sarebbe stato colpito
all'addome con un coltello e avrebbe subito un micro infarto. Sarebbe
stato ricoverato in ospedale per due settimane. Avrebbe sporto
denuncia personalmente rispettivamente la stessa sarebbe stata
presentata dalla madre e dallo zio. Avrebbe però deciso d'espatriare
perché non sarebbe stato in grado di dimostrare le aggressioni subite
e, pertanto, di fare arrestare gli autori delle stesse. Non avrebbe mai
avuto problemi con le autorità russe.
B.
Il 7 maggio 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Russia siccome lecita, esigibile e
possibile.
C.
Il 9 maggio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via
sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì
presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo.
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Diritto:
1.
Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata
tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Dall'altro
lato, ha ritenuto inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo
presentate dall'insorgente, siccome vaghe, stereotipate e divergenti,
segnatamente in merito ai suoi aggressori, al luogo ed alle modalità
delle aggressioni ed all'autore delle denunce sporte. L'autorità inferiore
ha altresì considerato che non sono necessari degli ulteriori
chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o
dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
dell'insorgente.
5.
Nel ricorso, il ricorrente sostiene di avere posseduto due documenti
ufficiali russi, segnatamente la carta d'identità (da lui definita
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passaporto interno) ed il passaporto (da lui definito passaporto per
l'estero). Fa valere di non avere potuto esibire documenti di viaggio o
d'identità in procedura di prima istanza anteriormente alla pronuncia
della decisione impugnata poiché la carta d'identità gli è stata ritirata
dalle autorità al momento del rilascio del passaporto ed il passaporto
è andato perso nel corso dell'aggressione di cui è stato vittima nel [...]
del 2007. Già il 10 marzo 2008, avrebbe "attivato" la madre ed il
fratello (in procedura di prima istanza aveva dichiarato d'essere figlio
unico; v. verbale d'audizione del 17 marzo 2008 pag. 2) alfine di farsi
inviare un nuovo passaporto per l'estero. Occorrerebbe tuttavia del
tempo prima che possa ottenere quanto richiesto. Ribadisce d'essere
stato costretto a fuggire dal suo Paese per le aggressioni subite da
parte d'aderenti a gruppi di skinheads che non lo considerano un vero
russo, poiché sua madre è georgiana. Segnala che sul corpo reca
ancora i segni delle violenze subite. Allega d'essersi rivolto alle
autorità statali, segnatamente alla polizia, ma che quest'ultima non
avrebbe fatto nulla per aiutarlo. Avrebbe denunciato le aggressioni
subite anche in un'intervista rilasciata B._______ e ad un giornale di
C._______ (articolo di giornale che avrebbe cercato di produrre). Un
suo rientro in Russia sarebbe pure inesigibile, dal momento che
rischierebbe d'esservi ucciso.
6.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett.
c).
6.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
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sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6).
6.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
7.
Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge,
benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli già dal 17 marzo 2008. In
particolare, e nella loro imprecisione, non possono ritenersi plausibili
le dichiarazioni dell'insorgente secondo le quali avrebbe viaggiato in
aereo da Mosca a Francoforte rispettivamente da Mosca a Parigi,
secondo la versione, ed infine in treno da Francoforte a Zurigo,
passando per Parigi, rispettivamente da Parigi a Zurigo, secondo la
versione, senza essere in possesso d'alcuno dei surriferiti documenti,
ma di uno falso con altra identità, munito però della sua fotografia
(documento poi restituito a Parigi ad una persona che sarebbe
rientrata in Russia). Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se il
ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi
tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non
avrebbero potuto avere esito favorevole. Infine, se un richiedente non
aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di
documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è
motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche
avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v.
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18
dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).
8.
Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
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diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso
di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato
(art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art.
4 PA). Peraltro, e a prescindere dalla consistenza o meno delle
allegazioni decisive presentate, non v'è soprattutto alcun motivo di
ritenere che l'insorgente non possa ottenere in Russia un'appropriata
protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo di
skinheads nei suoi confronti, fermo restando che a Mosca –
contrariamente a quanto sarebbe accaduto nella sua città natale – il
ricorrente non appare avere mai subito aggressioni da parte degli
skinheads. In siffatta evenienza, non occorre attendere l'esibizione
dell'annunciato articolo di giornale, che riporterebbe il suo caso, il
quale nulla cambierebbe all'evidente esistenza di un'appropriata
protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo dei
menzionati terzi. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato
come del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3
lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente.
9.
Ritenuta la manifesta inconsistenza e, per ciò che qui più interessa,
irrilevanza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v.
considerando 8 del presente giudizio), non risultano elementi da cui
dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi).
10.
10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-
mento del ricorrente in Russia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16
dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
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della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art.
3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105).
10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico
(esaminati al precedente considerando 10.1). In effetti, anche in
materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile
d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente
non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora
necessari e in quale ambito.
10.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Russia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
10.4 Inoltre, il ricorrente è giovane ed ha una certa formazione ed
esperienza professionale. Egli non ha altresì preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute suscettibili d'opporsi alla pronuncia
dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003
n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi
medici, segnatamente a seguito delle ferite riportate nella lite con altri
richiedenti l'asilo il [...] 2008 presso il D._______ (cfr. atto A4/2
dell'incarto dell'autorità inferiore). In siffatte circostanze, l'autorità
inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per
formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive
possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in
Russia. Per sovrabbondanza, può essere rilevato che secondo le
dichiarazioni del ricorrente in patria risiedono ancora, a Mosca, sua
madre e suo zio (cfr. verbali d'audizione del 17 marzo 2008 pag. 2 e
del 28 aprile 2008 pag. 3).
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10.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
11.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
12.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
13.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
14.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
15.
Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto. Peraltro, e ritenuto che il ricorso
era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali, è respinta.
16.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
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nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11
dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
4.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ;
allegato: incarto UFM)
- E._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Data di spedizione:
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