Corte IV
D-3057/2007
vav/egl/
{T 0/2}
Sentenza del 16 maggio 2007
Composizione: Giudici Vito Valenti, Fulvio Haefeli e Robert Galliker
Cancelliere Lorenzo Egloff
A._______, Gambia,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 2 maggio 2007 in materia di non entrata nel merito,
allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il 27 marzo 2007, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Ha
dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del
13 e del 24 aprile 2007), d'essere espatriato nel mese di B._______ del 2007 per
timore d'essere ucciso da agenti del C._______. Quest'ultimi nel mese di
D._______ del 2006 avrebbero eliminato suo padre, che sarebbe stato sospettato
di sostenere anche finanziariamente il partito E._______, nonché sua madre, e nel
mese di F._______ del 2007 avrebbero distrutto l'abitazione familiare.
B. Il 2 maggio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi
dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla
Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita,
esigibile e possibile.
C. Il 2 maggio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in
via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata
nel merito della sua domanda d'asilo e, in via subordinata, la concessione
dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato domanda
d'esenzione dal versamento dell'anticipo sulle presumibili spese processuali.
Considerato in diritto:
1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett.
d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32
cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso
alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel
merito della domanda stessa.
2.2 Nei citati limiti, vi è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art.
108a LAsi.
3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto
motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di un documento
di viaggio o d'identità. In particolare, egli non avrebbe intrapreso nulla alfine di
procurarsi un siffatto documento. Detto Ufficio ha inoltre ritenuto siccome
manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate
3dall'interessato. In particolare, quest'ultimo non è stato in grado d'indicare con la
dovuta precisione la data dell'uccisione del padre, il periodo in cui avrebbe
abbandonato l'abitazione familiare ed il significato delle sigle della C._______
rispettivamente dell'E._______ (partito, quest'ultimo, di cui sarebbe stato un
simpatizzante). Inoltre, l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimile che l'interessato
sia minorenne, conto tenuto segnatamente del risultato dell'esame radiologico
delle ossa della mano nonché delle difficoltà a ricordare l'anno in cui ha compiuto i
[...] anni o quello in cui ha smesso di frequentare la scuola. Infine, l'UFM ha
considerato che per quanto emerge dagli atti di causa non sono necessari degli
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
4. Nel ricorso, il ricorrente sostiene d'aver cercato, per il momento senza successo,
di farsi inviare da un amico un documento d'identità o perlomeno la copia della sua
carta d'identità. Fa altresì valere che la legge prevede che si debba entrare nel
merito di una domanda d'asilo in particolare se l'audizione, come nel concreto, fa
apparire come necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. Censura il fatto
che l'autorità inferiore ha fondato la propria valutazione d'inconsistenza delle sue
dichiarazioni decisive su discordanze temporali minime. Contesta, altresì, il
risultato dell'esame radiologico e non vede come "una macchina, non creata per
accertare l'età di una persona, possa veramente stabilire se io ho dieci mesi in più
o in meno". Avrebbe pertanto dovuto beneficiare della procedura per i minorenni.
Infine, assevera di non poter far ritorno nel suo Paese d'origine, dove rischierebbe
d'essere ucciso.
5. Il TAF constata che le affermazioni dell'insorgente concernenti la propria minore
età s'esauriscono, come rettamente rilevato nella decisione impugnata, in mere
affermazioni di parte, non sostanziate dal benché minimo elemento di seria
consistenza. Questo Tribunale osserva, da un lato, che nel caso concreto l'autorità
inferiore ha fatto eseguire un esame radiologico da cui risulta un'età ossea del
ricorrente superiore a [...] anni contro la dichiarata età cronologica di [...] anni e [...]
mesi. Dall'altro lato, l'UFM ha propeso per l'inverosimiglianza dell'allegata minore
età anche sulla base d'altri elementi. Infine il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, avrebbe potuto e dovuto corroborare la vantata minorità e deve pertanto
sopportare la conseguenza della mancata dimostrazione (GICRA 2004 n. 30
consid. 5.1 pag. 208). Di conseguenza – e non sussistendo altresì ragione di
scostarsi d'ufficio dalla valutazione di cui alla decisione impugnata – può
considersi legittima l'omessa designazione al ricorrente di una persona di fiducia
per la durata della procedura d’asilo.
6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo
se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv.
2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in
grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro
48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per
accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione
4dell'allontanamento (lett. c).
6.1 Questo Tribunale osserva, altresì, che il ricorrente non ha tempestivamente
presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia
invitato ad esibirli al più tardi il 13 aprile 2007. Non v’è, altresì, ragione di ritenere
che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi
tempestivamente simili documenti, questi tentativi non avrebbero potuto avere
esito favorevole. Peraltro, quand'anche l'insorgente avesse effettivamente
telefonato ad un amico per farsi inviare dei documenti idonei, non avrebbe dovuto
attendere il rientro dello stesso in patria, ma avrebbe per esempio potuto chiedere
alla moglie dell'amico stesso, che si sarebbe trovata in Gambia, d'effettuare
l'operazione, come avrebbe potuto chiederlo ai suoi parenti residenti nel Paese.
Infine, se un richiedente non aveva motivi validi per giustificare la mancata
esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza non vi
è motivo d’annullare la decisione di non entrata nel merito quand’anche avesse a
presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. GICRA 1999 n. 16).
6.2 Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all’impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate in corso di
procedura. A prescindere dal fatto che le stesse s'esauriscono in mere
affermazioni di parte non corroborate dal benché minimo elemento di seria
consistenza, il ricorrente si limita peraltro a semplici congetture sugli autori
dell'uccisione dei suoi genitori, nonché sulla pretesa matrice politica di detti omicidi
e conseguentemente sul rischio d'essere a sua volta eliminato nel caso in cui
fosse rimpatriato. In siffatte circostanze, non soccorre il ricorrente la generica ed
imprecisa allegazione del rappresentante dell'istituzione di soccorso, di cui
all'attestato annesso al verbale d'audizione sui motivi d'asilo, secondo cui il
ricorrente ha fatto valere degli indizi di persecuzione. Ne discende, allo stato
attuale degli atti di causa, che l'UFM ha rettamente considerato siccome del tutto
prive di fondamento le allegazioni decisive del ricorrente con riferimento all'art. 32
cpv. 3 lett. b LAsi.
6.3 Ritenuta l'inconsistenza manifesta delle allegazioni determinanti presentate dal
ricorrente (v. consid. 6.2 del presente giudizio), non v'è la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente
medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
6.4
6.4.1 Per gli stessi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui desumere che
l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in Gambia possa violare l'art. 25
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28
luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al
rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
50.105).
6.4.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per
impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e
la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto
internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 6.4.1.). In effetti,
anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli
ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame
che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari nel caso concreto ed in quale
ambito.
6.4.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili
all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Gambia non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre,
l'insorgente è giovane, celibe e con una certa formazione nonché esperienza
professionale. Non ha, peraltro, fatto valere in sede di ricorso dei problemi di
natura medica suscettibili d'ostare alla pronuncia dell’esecuzione
dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24) né la loro esistenza
emerge da un esame d'ufficio degli atti di causa. In siffatte circostanze, l’autorità
inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l’insorgente di un
adeguato reinserimento sociale in Gambia, dove peraltro, sia rilevato per
sovrabbondanza, vivrebbero tuttora almeno due sorelle, un fratello nonché lo zio.
6.4.4 Non risultano altresì impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Infine, usando della
dovuta diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al
rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
7. Da quanto esposto, discende che, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art.
44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
9. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni
indicate al consid. 6.4.
10. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell’allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
cpv. 1e 3 LAsi).
12. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal
versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta
senza oggetto.
613. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b
del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
7Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto.
3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione:
- al ricorrente (plico raccomandato)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N )
- a G._______ (in copia)
Il Giudice: Il Cancelliere:
Vito Valenti Lorenzo Egloff
Data di spedizione: