Corte IV
D-3057/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 l u g l i o 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______, Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 7 maggio 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3057/2008
Fatti:
A.
Il 10 marzo 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbali d'audizione dell'11 e del 28 aprile 2008), d'avere lasciato il suo
Paese nell'[...] del 2005 per il timore d'essere arrestato rispettivamente
ucciso dalla polizia, che lo considerava membro del “B._______” (in
seguito, “C._______”) poiché suo padre sarebbe stato un leader di
detto movimento. Nel [...] del 2005, suo padre sarebbe stato ucciso,
suo fratello sarebbe stato arrestato e l'abitazione sarebbe stata
incendiata. Sarebbe stato informato dei fatti accaduti da un amico del
padre. Non avrebbe mai partecipato alle attività del menzionato
movimento. Temendo d'essere arrestato, si sarebbe dapprima
trasferito a Lagos per due settimane, poi a Cotonou (Benin), dove
avrebbe soggiornato illegalmente fino al [...] del 2008, prima di
raggiungere la Svizzera.
B.
Il 7 maggio 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e
possibile.
C.
Il 9 maggio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via
sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha
altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento
dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
Diritto:
1.
Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
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amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato
non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa.
2.1 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto inverosimile l'indicazione
dell'interessato circa la sua minore età. L'esame radiologico effettuato
avrebbe stabilito un'età ossea superiore ai 18 anni. Il ricorrente
avrebbe peraltro reso dichiarazioni lacunose e contraddittorie sulla
biografia dei membri della sua famiglia e sul suo percorso scolastico.
Inoltre, non avrebbe addotto motivi che possano giustificare la
mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità.
L'autorità inferiore ha pure ritenuto che il racconto dell'insorgente è
basato su avvenimenti, dei quali sarebbe stato informato da una terza
persona, senza avervi assistito personalmente e del cui accadimento
non avrebbe prove. Peraltro, l'interessato avrebbe dichiarato di non
avere mai partecipato alle attività del movimento C._______. Inoltre, lo
stesso avrebbe reso versioni contraddittorie in merito al chiarimento,
dopo il suo espatrio, della sua posizione di fronte alle autorità. Infine,
l'autorità inferiore ha considerato che non sono necessari degli
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ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o
dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
dell'insorgente.
5.
Nel suo gravame, il ricorrente sostiene d'essere nato nel [...] e dunque
d'essere minorenne. Allega di avere posseduto solo il certificato
scolastico, ma di non aver mai posseduto un passaporto od una carta
d'identità, e dunque di non potere produrre alcun documento ufficiale
nigeriano. Fa valere, inoltre, che nel caso di specie sarebbero
necessari degli ulteriori chiarimenti in relazione allo statuto di rifugiato
o all'esecuzione dell'allontanamento, ragione per cui l'autorità inferiore
avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo.
Ribadisce d'essere stato costretto a fuggire dal suo Paese per il timore
d'essere arrestato rispettivamente ucciso dalle autorità in quanto
considerato un membro del C._______, in virtù della funzione del
padre, quale leader in seno al movimento, nonché anche a causa
dell'appartenenza di suo fratello allo stesso. In particolare, il padre
sarebbe stato ucciso, il fratello, di cui non avrebbe più alcuna notizia,
sarebbe stato arrestato e l'abitazione in cui vivevano sarebbe stata
incendiata. Un suo rientro in Nigeria sarebbe infine inesigibile, dal
momento che rischierebbe d'esservi ucciso.
6.
Preliminarmente, questo Tribunale osserva che la designazione di una
persona di fiducia presuppone la dimostrazione da parte del
richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità
preponderante, dell'allegata minorità (v., fra le tante, la sentenza del
Tribunale amministrativo federale D-3695/2007 del 26 luglio 2007
consid. 5 e relativo riferimento). Tuttavia, l'insorgente non è stato in
grado di corroborare tale allegazione. Da un lato, dall'esame
radiologico effettuato l'[...] 2008 risulta un'età ossea del ricorrente
superiore a 18 anni contro la dichiarata età cronologica di 17 anni,
dall'altro lato, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili
di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età. In particolare,
non ha presentato – senza fornire valide giustificazioni (cfr.
considerando 8 del presente giudizio) – documenti d'identità o di
viaggio, è stato impreciso sulla sua biografia, sulla frequentazione
scolastica e sulla situazione familiare. Pertanto, conto tenuto
dell'insieme delle circostanze del caso di specie, segnatamente della
genericità ed imprecisione delle argomentazioni ricorsuali, non v'è
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ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una
persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi.
7.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett.
c).
7.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6).
7.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
8.
Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge,
benché l'UFM l'abbia invitato a produrli sin dal 10 marzo 2008. In
particolare, il certificato scolastico, peraltro non esibito nell'ambito
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della procedura d'asilo in esame, non costituisce un valido documento
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi secondo la citata prassi di questo
tribunale (v. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale
D-953/2007 del 21 settembre 2007 consid. 3.1). Inoltre, e nella loro
imprecisione, non possono ritenersi plausibili le dichiarazioni
dell'insorgente secondo le quali si sarebbe recato dapprima in Benin,
dove avrebbe soggiornato dall'[...] del 2005 al [...] del 2008, quindi in
nave in Europa e poi in treno in Svizzera, senza essere in possesso di
alcuno dei surriferiti documenti. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che
se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per
procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti
sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Infine, se un
richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata
esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza,
non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito
quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di
ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007
del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).
9.
Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso
di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato
(art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art.
4 PA). Basti ancora rilevare che l'insorgente ha basato il suo racconto
su avvenimenti non vissuti in prima persona, segnatamente l'uccisione
del padre, l'arresto del fratello e l'incendio dell'abitazione, ma riferitigli
da terzi. Peraltro, l'insorgente si limita a mere congetture, non
confortate da alcun elemento serio e concreto, sull'eventualità
d'essere arrestato rispettivamente ucciso dalla polizia in caso di
rientro in patria. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato
come del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3
lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente.
10.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
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presentate dal ricorrente (v. considerando 9 del presente giudizio), non
risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti
ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente
medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
11.
11.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-
mento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16
dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art.
3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105).
11.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico
(esaminati al precedente considerando 11.1). In effetti, anche in
materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile
d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente
non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora
necessari e in quale ambito.
11.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Da questo
profilo, gli accadimenti successivi alle elezioni del mese d'aprile del
2007 non giustificano un diverso apprezzamento.
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11.4 Inoltre, il ricorrente è giovane ed ha una certa formazione. Egli
non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute suscettibili d'opporsi alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza
che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di
una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In
siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato
reinserimento sociale in Nigeria.
11.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
12.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
13.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
14.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 11 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
15.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
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16.
Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
17.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ;
allegato: incarto UFM)
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Marcella Lurà
Data di spedizione:
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