Corte IV
D-3058/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 9 l u g l i o 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch,
cancelliera Marcella Lurà.
A.______, Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 maggio 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3058/2008
Fatti:
A.
Il 7 luglio 2003, l'interessato ha presentato una prima domanda d'asilo
in Svizzera, fornendo le seguenti generalità: B._______, nato il [...],
cittadino georgiano originario della località di C._______ (Shida Kartli).
Il 2 settembre 2003, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR), attuale
UFM, ha respinto detta domanda e pronunciato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Georgia. Tale decisione è cresciuta
incontestata in giudicato.
B.
Il 14 aprile 2008, l'interessato ha presentato una seconda domanda
d'asilo in Svizzera con le seguenti generalità: A._______, nato il [...],
Georgia. Nella prima audizione del 28 aprile 2008, ha dichiarato, nella
sostanza, d'essere cittadino georgiano d'etnia georgiana, d'avere
vissuto sin dalla nascita a D._______ (Ossezia del Sud) e d'avere
lasciato il suo Paese nell'[...] del 2008 per il timore d'essere ucciso da
parte di sconosciuti. Quest'ultimi avrebbero ucciso suo padre nell'[...]
del 1999 ed avrebbero incendiato la sua autofficina e la sua abitazione
nel 2005 rispettivamente nel [...] del 2006. Si sarebbe rivolto alle
autorità statali senza esito positivo. Si sarebbe dapprima nascosto in
montagna, per poi raggiungere la Svizzera.
C.
Nell'ambito della seconda audizione del 28 aprile 2008, relativa al
diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett.
b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31),
l'interessato è stato confrontato con le risultanze dell'esame
dattiloscopico, in particolare con il raffronto delle impronte digitali, da
cui è emerso che aveva chiesto asilo in Svizzera il 7 luglio 2003. Il
richiedente ha quindi ammesso, per quanto qui di rilevo (cfr. appunto il
secondo verbale d'audizione del 28 aprile 2008), d'avere già chiesto
asilo in Svizzera ed ha dichiarato d'essere rientrato in patria nel [...] e
d'essere rimasto nascosto a D._______ sino all'espatrio. Nell'ambito
della prima procedura d'asilo, avrebbe quindi fornito false indicazioni
sulla sua identità.
D.
Il 5 maggio 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
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ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità.
L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso
la Georgia siccome ammissibile, esigibile e possibile.
E.
Il 9 maggio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al TAF
contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo.
Diritto:
1.
Il TAF si pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS
173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
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4.
Nella decisione impugnata, l'UFM, sulla base di un esame
dattiloscopico e, in seguito, anche per ammissione del ricorrente, ha
rilevato che lo stesso aveva già presentato precedentemente una
domanda d'asilo in Svizzera utilizzando un'identità diversa da quella
dichiarata nella presente procedura d'asilo. In particolare, nell'ambito
della prima procedura l'interessato avrebbe declinato una falsa
identità, poiché avrebbe temuto per la propria vita. Egli sarebbe
comunque rientrato in patria dopo la conclusione di detta procedura
d'asilo e sarebbe rimasto nascosto a D._______. L'autorità inferiore ha
pure qualificato di non degne di fede le spiegazioni presentate
dall'insorgente siccome non corroborate da alcun elemento concreto. Il
ricorrente avrebbe pertanto ingannato le autorità svizzere in materia
d'asilo sulla propria identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi. Nulla
s'opporrebbe infine alla pronuncia dell'allontanamento del richiedente
dalla Svizzera e all'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia.
5.
Nel ricorso, l'insorgente ammette d'avere fornito alle autorità svizzere
in materia d'asilo una falsa identità nell'ambito della prima procedura
d'asilo poiché avrebbe avuto paura. Inoltre, sostiene di avere pure
avuto timore di rivelare tale comportamento nel corso della procedura
d'asilo in esame. Ribadisce d'essere fuggito dal suo Paese per il
timore d'essere ucciso dagli assassini del padre. Fa valere che,
indipendentemente dal suo comportamento, la sua vita in Georgia
sarebbe realmente in pericolo, ragione per cui la Svizzera avrebbe
dovuto accordargli protezione. Aggiunge infine di avere problemi
preoccupanti ai polmoni, che gli causerebbero problemi di
respirazione, e di avere bisogno di cure.
6.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria
identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o
da altri mezzi di prova.
6.1 Questo Tribunale osserva che dagli atti di causa emerge che, in
virtù delle risultanze dell'esame dattiloscopico, in particolare dal
confronto delle impronte digitali, il ricorrente ha inoltrato due domande
d'asilo, fornendo due identità diverse. Lo stesso ha peraltro ammesso
di avere fornito alle autorità elvetiche un'identità non veritiera (cfr.
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secondo verbale d'audizione del 28 aprile 2008 pag. 1). Inoltre, il TAF
rileva che anche in sede di ricorso l'insorgente ha fornito dati differenti,
in particolare circa la sua identità, indicando la Russia quale Paese
d'origine (cfr. gravame pag. 1).
6.2 Per sovrabbondanza, le allegazioni presentate dall'insorgente in
materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non
corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. Basti
rilevare che il ricorrente ha dichiarato di avere deciso di lasciare il suo
Paese nell'[...] del 2008 a seguito dell'uccisione del padre da parte di
sconosciuti, avvenuta nel 1999, e dell'incendio alla sua autofficina ed
alla sua abitazione verificatisi nel 2005 rispettivamente nel 2006 (cfr.
primo verbale di audizione del 28 aprile 2008 pag. 2, 4 e 5).
Nonostante il timore d'essere ucciso, l'insorgente ha altresì asserito di
essere rientrato in patria nel [...], al termine della prima procedura
d'asilo, e di avere soggiornato in Georgia sino all'[...] del 2008 (cfr.
secondo verbale d'audizione del 28 aprile 2008 pag. 1). Infine, non v'è
alcun motivo di ritenere che le autorità statali, se opportunamente
sollecitate, non accorderebbero al ricorrente un'appropriata protezione
contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti.
6.3 Da quanto esposto, discende che a giusta ragione, in virtù delle
emergenze processuali, l’UFM ha considerato siccome adempiti i
presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito
ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità.
7.
Non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in
Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83
cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20).
7.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro
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la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali
disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete
ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese
verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli;
spetta al richiedente di dimostrare, nel senso della probabilità
preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso
concreto, e pure per i motivi indicati al considerando 6 del presente
giudizio, alcun elemento di cui agli atti di causa consente di ritenere
che il ricorrente sia esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed
immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv.
tortura. In altri termini, egli non ha saputo fornire un insieme d'indizi
sufficientemente gravi, precisi e concordanti, riguardo ad un pericolo
d'esposizione personale in Georgia ad atti o fatti che si ritengono
contrari a tali disposizioni. Peraltro, giova precisare che ai sensi della
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione
generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola,
l'inammissibilità del rimpatrio secondo le disposizioni della CEDU (v.
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-6913/2007 dell'8
novembre 2007 consid. 11. 1 e relativo riferimento).
7.2 Pertanto, e come rettamente rilevato nella decisione impugnata,
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile.
8.
Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti
in caso di rimpatrio, tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo
allontanamento (art. 83 cpv. 4 Lstr).
8.1 Il TAF osserva che, al momento attuale, in Georgia non vige una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale, neanche nell'Ossezia del Sud - regione da cui il ricorrente
ha dichiarato, nell'ambito della seconda procedura d'asilo, di essere
originario e d'avere vissuto sino all'espatrio (cfr. primo verbale
d'audizione del 28 aprile 2008 pag. 1) ed in cui sono situate località
poste sotto il controllo delle autorità georgiane - ove la situazione
appare certo tesa e volatile.
8.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, questo Tribunale
constata che lo stesso è giovane ed ha una certa esperienza
professionale. Non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi
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problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n.
24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi
medici. In particolare, non v'è alcun motivo di ritenere che non meglio
precisati “problemi preoccupanti” ai polmoni non possano essere curati
in Georgia. Il ricorrente non ha altresì fornito in sede di ricorso della
documentazione medica che dimostri l'esistenza di seri problemi di
salute, senza che siffatta documentazione sia reperibile negli atti di
causa dell'autorità inferiore trasmessi a questo Tribunale. In tali
circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato
reinserimento sociale in Georgia. Per sovrabbondanza, può essere
rilevato che secondo le dichiarazioni del ricorrente, in patria risiede
ancora sua madre (cfr. primo verbale d'audizione del 28 aprile 2008
pag. 3).
8.3 Ritenuto che neppure ad un esame d'ufficio delle carte
processuali emergono circostanze, sussumibili all'art. 83 cpv. 4 LStr,
che ostano alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento del
ricorrente, il gravame non merita tutela nemmeno su tale punto di
questione.
9.
Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'insorgente,
usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento
indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile.
10.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
11.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
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dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
12.
In considerazione di quanto indicato ai considerandi 7, 8 e 9,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile.
Per conseguenza, anche in materia di allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
13.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
14.
Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto. Inoltre, la domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali, è respinta, ritenuto che il ricorso era privo di probabilità di
successo.
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
4.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ;
allegato: incarto UFM)
- E._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Marcella Lurà
Data di spedizione:
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