Corte IV
D-3059/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 l u g l i o 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______, Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 7 maggio 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3059/2008
Fatti:
A.
L'8 marzo 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. In quell'occasione, ha esibito la sua tessera di membro del
partito “B._______” (in seguito, “C._______”) e dichiarato, nella
sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 31
marzo e del 24 aprile 2008), d'essere membro, dal [...] del 2007, del
partito “C._______” come pure d'avere partecipato, nel [...] del 2008,
ad una manifestazione nell'ambito della campagna elettorale. Vi
sarebbe stato uno scontro con membri del partito “D._______” (in
seguito, “E._______”). Sarebbero stati uccisi e feriti dei membri di
entrambi i partiti. Fuggito da quello scontro, si sarebbe rifugiato presso
l'abitazione del padre. Durante la stessa notte, delle persone a lui
sconosciute, e dalle quali sarebbe riuscito a fuggire, avrebbero fatto
irruzione in casa. Egli ritiene che quest'ultime avrebbero potuto essere
membri del partito avversario oppure del suo stesso partito,
considerati i dissidi da lui avuti anche con dei membri del partito
“C._______”, poiché si sarebbe rifiutato di appoggiare un membro di
detto partito, appartenente ad una fazione diversa dalla sua. Sarebbe
riuscito a fuggire dall'abitazione. Non avrebbe sporto denuncia.
Temendo d'essere ucciso, il [...] 2008 sarebbe espatriato.
B.
Il 7 maggio 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e
possibile.
C.
Il 9 maggio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via
sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha
altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento
dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
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Diritto:
1.
Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato
non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa.
2.1 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che la tessera del partito
“C._______”, esibita dal ricorrente, conferma unicamente la sua
appartenenza a detto partito, ma non costituisce un valido documento
di identità o di viaggio. Inoltre, l'insorgente non avrebbe addotto motivi
che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di
documenti di viaggio o d'identità. L'autorità inferiore ha pure qualificato
di vago e contraddittorio il racconto del ricorrente. Quest'ultimo non
avrebbe saputo fornire date e dettagli del suo racconto, segnatamente
in merito allo scontro fra gli aderenti ai due partiti, alle persone che
hanno fatto irruzione nell'abitazione del padre ed alla sua fuga dalla
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casa. Peraltro, avrebbe asserito di non avere presentato alcuna
denuncia poiché temeva di peggiorare la sua situazione, malgrado non
avesse saputo indicare l'identità ed il movente delle persone che sono
entrate nell'abitazione. Infine, l'autorità inferiore ha considerato che
non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento
della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente.
5.
Nel ricorso, l'insorgente sostiene di non avere mai posseduto un
passaporto od una carta d'identità e dunque di non potere produrre
alcun documento ufficiale nigeriano. Avrebbe richiesto una carta
d'identità nel [...], ma le autorità nigeriane non gli avrebbero rilasciato
tale documento. Allega di avere posseduto unicamente la tessera di
membro del partito “C._______”, la quale, a suo avviso, attesterebbe
la sua cittadinanza. Fa valere che nel caso di specie sarebbero
necessari degli ulteriori chiarimenti in relazione allo statuto di rifugiato
o all'esecuzione dell'allontanamento, ragione per cui l'autorità inferiore
avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo.
Ribadisce d'essere fuggito dal suo Paese a seguito dello scontro nel
[...] del 2008 fra sostenitori del partito “C._______” e sostenitori del
partito “E._______” e della successiva irruzione a casa sua da parte di
persone che non avrebbe riconosciuto, ma presumibilmente membri
attivi in uno dei due partiti precedentemente citati. Un suo rientro in
Nigeria sarebbe infine inesigibile, dal momento che rischierebbe
d'esservi ucciso.
6.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett.
c).
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6.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6).
6.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
7.
Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge,
benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dall'8 marzo 2008. In
particolare, la tessera di membro del partito “C._______” non
costituisce un valido documento ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi
secondo la citata prassi di questo tribunale (v. anche la sentenza del
Tribunale amministrativo federale D-953/2007 del 21 settembre 2007
consid. 3.1). Inoltre, e nella loro imprecisione, non possono ritenersi
plausibili le dichiarazioni dell'insorgente secondo le quali avrebbe
viaggiato in nave da Lagos all'Europa e poi in treno fino in Svizzera,
senza essere in possesso di alcun documento di viaggio. Non v'è,
altresì, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri
e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di
viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito
favorevole. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per
giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in
procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di
non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto
documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo
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federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo
riferimento).
8.
Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso
di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato
(art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art.
4 PA). Basti ancora rilevare che l'insorgente si limita a mere
congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto,
sull'eventualità d'essere ucciso da membri del partito “C._______”
rispettivamente da membri del partito “E._______”. Peraltro, il
candidato del partito al potere “People's Democratic party (PDP)”,
Umaru Yar'Adua, è risultato vincitore delle elezioni presidenziali alla
fine del mese di aprile 2007, ha assunto la carica il 29 maggio 2007 ed
ha proposto all'opposizione di partecipare ad un governo di unità
nazionale, annunciando quale obbiettivo essenziale la lotta alla
corruzione ed alla povertà come pure l'unificazione di un paese diviso
da un punto di vista etico e religioso (v. la sentenza del Tribunale
amministrativo federale D-3233/2008 del 21 maggio 2008). Infine, non
v'è alcun motivo di ritenere che l'insorgente non possa ottenere in
Nigeria un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro
agire di terzi nei suoi confronti. In siffatte circostanze, non giova
all'insorgente la generica allegazione della rappresentante
dell'istituzione di soccorso presente all'audizione del 24 aprile 2008,
secondo cui sussistono nel caso di specie degli indizi di persecuzione
che renderebbero necessari ulteriori chiarimenti al fine di accertare la
qualità di rifugiato e l'esecuzione del rinvio. Per conseguenza, l'UFM
ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente.
9.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. considerando 8 del presente giudizio), non
risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti
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ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente
medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
10.
10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-
mento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16
dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art.
3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105).
10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico
(esaminati al precedente considerando 10.1). In effetti, anche in
materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile
d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente
non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora
necessari e in quale ambito.
10.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Da questo
profilo, gli accadimenti successivi alle elezioni del mese d'aprile del
2007 non giustificano un diverso apprezzamento.
10.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, ha una certa formazione ed
esperienza professionale. Egli non ha altresì preteso nel gravame di
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soffrire di gravi problemi di salute suscettibili d'opporsi alla pronuncia
dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003
n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi
medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole
con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato
reinserimento sociale in Nigeria. Per sovrabbondanza, può essere
rilevato che secondo le dichiarazioni dell'insorgente in patria risiedono
ancora la figlia, la fidanzata, la madre e la sorella (cfr. verbale
d'audizione del 31 marzo 2008 pag. 2).
10.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
11.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
12.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
13.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
14.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
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15.
Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
16.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N )
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Marcella Lurà
Data di spedizione:
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