Corte IV
D-3069/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 9 o t t o b r e 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi,
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 9 maggio 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3069/2008
Fatti:
A.
Il 24 marzo 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbali d'audizione del 14 e del 24 aprile 2008), d'essere espatriato nel
gennaio del 2008 per il timore d'essere ricercato dalle autorità statali,
rispettivamente ucciso dagli abitanti del suo villaggio, per avere
ammazzato suo padre durante una lite. Quest'ultimo avrebbe infatti
negato dei soldi all'interessato e voluto sacrificarlo all'occulto. Con
l'aiuto del parroco, l'interessato avrebbe lasciato il paese per venire in
Europa.
B.
Il 9 maggio 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e
possibile.
C.
Il 9 maggio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del
provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito, la
concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, dell'ammissione
provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
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2.
2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa.
2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'amissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968 (PA, RS 172.021) nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata
tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Dall'altro
lato, ha ritenuto generiche e poco credibili le allegazioni decisive in
materia d'asilo presentate dall'insorgente. Quest'ultimo non ha saputo
fornire né un racconto attendibile dell'uccisione del padre, né date
precise o dettagli inerenti alla sua fuga. L'autorità inferiore ha altresì
considerato che non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini
dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente.
5.
Nel ricorso, l'insorgente sostiene di non avere mai posseduto un
documento ufficiale e dunque di non poterne produrre alcuno. Fa
inoltre valere d'essere espatriato per timore della sua comunità e di
non potere beneficiare di un equo processo in patria. Pertanto,
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l'esecuzione dell'allontanamento dovrebbe essere considerata
inesigibile.
6.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett.
c).
6.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6).
7. Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
8.
Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 24
marzo 2008. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se avesse
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effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un
tale documento, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito
favorevole. In particolare, e nella loro imprecisione, non può essere
ritenuto plausibile che il ricorrente abbia potuto viaggiare dalla Nigeria
all'Europa nel modo descritto senza essere controllato alle frontiere.
Infine, l'insorgente ha - come rettamente rilevato nella decisione
impugnata - fornito poche ed approssimative informazioni sul
passatore, sulla natura dei documenti utilizzati da quest'ultimo per il
viaggio in Europa e sul tragitto effettuato (cfr. verbale d'audizione del
14 aprile 2008 pag. 5).
9.
Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo, da lui presentate in corso di
procedura, s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte, non
corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in
sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art.
37 LTAF ed all'art. 4 PA). Inoltre, questo Tribunale osserva che in sede
di ricorso l'insorgente non ha fornito precisazioni o una nuova versione
dei fatti più dettagliata rispetto a quella generica presentata dinanzi
all'UFM nel corso della procedura. Durante le audizioni l'insorgente si
è infatti espresso più volte in modo molto generico ed impreciso
sull'accaduto. A titolo d'esempio, ha affermato di non ricordare il nome
della persona che lo avrebbe accompagnato in Europa (cfr. verbale
d'audizione del 24 aprile 2008 pag. 4), di essere stato inseguito da
tante persone (ibidem pag. 6) e di essere restato nascosto per una o
due settimane nelle chiesa del villaggio (ibidem). Inoltre, sembra poco
credibile, che l'insorgente abbia trovato rifugio presso un prete della
chiesa cattolica del proprio villaggio, dopo avere ucciso suo padre (cfr.
verbale d'audizione del 24 aprile 2008 pag. 4). Il ricorrente si limita
altresì a mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e
concreto, sull'eventualità d'essere ucciso dalla “comunità” del suo
villaggio (v. gravame, pag. 2), in caso di rientro in patria,
rispettivamente sull'impossibilità d'ottenere un'appropriata protezione
statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da
parte di terzi e di beneficiare di un equo processo. Peraltro, delle
ricerche di polizia, in relazione all'uccisione di una persona, sono delle
misure statali del tutto legittime che non possono essere qualificate di
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persecuzioni pertinenti nell'ottica dell'art. 3 LAsi. Per conseguenza,
l'UFM ha rettamente considerato come non credibili le dichiarazioni
determinanti rese dall'insorgente.
10.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. considerando 9 del presente giudizio), non
risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti
ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente
medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
11.
11.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv.
2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18
aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto
dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale
del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il
ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o
all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105).
11.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico
(esaminati al precedente considerando 11.1). In effetti, anche in
materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile
d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente
non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora
necessari e in quale ambito.
11.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
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nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale (v. sentenza del
Tribunale amministrativo federale D-61/2008 del 24 gennaio 2008
consid. 10.3).
11.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa esperienza
professionale come agricoltore (cfr. verbale d'audizione del 14 aprile
2008, pag. 4). Non risulta altresì dalle carte processuali che egli soffra
di gravi problemi di salute suscettibili d'ostare alla pronuncia
dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003
n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi
medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole
con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato
reinserimento sociale in Nigeria.
11.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
12.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
13.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311])
14.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 11 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
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15.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
16.
Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
17.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv.
5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N )
- B._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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