B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3070/2017
Sen t en z a d e l 2 o t t o b r e 2 0 1 7
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico
con l’approvazione del giudice Simon Thurnheer,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Pakistan,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 12 maggio 2017 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 18 novem-
bre 2015,
i verbali d’audizione del 10 dicembre 2015 (di seguito: verbale 1) e del 21
aprile 2017 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 12 maggio 2017, notificata all’interessato il 15 maggio 2017 (cfr. atto
A20), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pro-
nunciato l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l’esecu-
zione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile,
il ricorso datato 3 giugno 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d’entrata: 8 giugno 2017), con cui il ricorrente ha postulato il riconosci-
mento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera; in
primo subordine la restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore per
una nuova decisione in merito alla sussistenza di ostacoli all’esecuzione
dell’allontanamento ed in secondo subordine la concessione dell’ammis-
sione provvisoria; contestualmente ha altresì presentato una domanda di
assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo,
la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) che respingeva la domanda di assistenza giudiziaria invitando il
ricorrente a versare un anticipo a copertura delle presunte spese proces-
suali nonché il successivo accoglimento della richiesta di pagamento dila-
zionato,
il tempestivo pagamento dell’anticipo spese in tre rate,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
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LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che nel corso dell’audizione sulle generalità il ricorrente ha dichiarato di
essere cittadino pakistano di confessione sunnita con ultimo domicilio a
Wazirabad, nella provincia del Punjab (cfr. verbale 1, pag. 1 e segg.),
che sentito sui motivi d’asilo l’interessato ha affermato di aver lasciato il
paese d’origine in quanto avrebbe subito un aggressione; che l’interessato
ha in particolare addotto essere stato impiegato in una farmacia del luogo
laddove alcuni conoscenti venivano a chiedergli medicine da utilizzare
come stupefacenti; che a seguito del suo rifiuto quest’ultimi lo avrebbero
dapprima malmenato e successivamente minacciato di morte; che l’inte-
ressato avrebbe quindi lasciato il paese per timore di subire ulteriori riper-
cussioni; che una volta giunto in Svizzera avrebbe tuttavia ricevuto ulteriori
minacce tramite WhatsApp (cfr. verbale 2, pag. 8 e segg.),
che nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto inverosimili tali allega-
zioni; che le dichiarazioni dell’interessato a proposito dell’aggressione su-
bita risulterebbero infatti poco sostanziate, segnatamente se comparate
con la precisa descrizione delle attività svolte dal ricorrente sul lavoro; che
per di più le affermazioni comporterebbero numerosi e palesi elementi con-
tradditori,
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che nel ricorso l’insorgente contesta le considerazioni dell’autorità inferiore;
che in particolare egli ritiene di aver offerto un quadro completo ed esau-
stivo di quanto occorso; che a sostegno della sua tesi egli richiama alcune
sue dichiarazioni rese nell’ambio dell’audizione sui motivi d’asilo elencando
i dettagli da lui forniti; che inoltre fa presente che l’autorità non gli avrebbe
posto domande di approfondimento al riguardo per il che, nulla potrebbe
ora essergli imputato; che del resto egli avrebbe altresì indicato aver rice-
vuto delle minacce via WhatsApp e che vi sarebbe stata la possibilità di
controllarne date e orari,
che quo alle contraddizioni constatate dalla SEM, l’insorgente, ammette di
aver avuto delle difficoltà nel ricordare ed esporre i fatti; che tuttavia egli
ritiene che una certa confusione cronologica sia comprensibile, essendo
egli stato chiamato ad esporre fatti riguardanti gli ultimi anni della sua vita;
che a sostegno delle sue allegazioni il ricorrente prospetta poi la produ-
zione di ulteriori mezzi di prova,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
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chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti ivi citata),
che il Tribunale rileva anzitutto come l’interessato si sia effettivamente con-
traddetto su svariati punti;
che in particolare il ricorrente ha dichiarato in una prima occasione che dal
2014 non avrebbe avuto più alcun contatto con i suoi aggressori, salvo poi
asserire in seguito di essere stato minacciato di morte nell’agosto del 2015
(cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 12),
che inoltre l’interessato ha in un primo momento ricondotto l’inizio dei pro-
blemi con le persone in questione al 2010, allorché susseguentemente ha
invece dichiarato che quest’ultime avrebbero iniziato a chiedergli le medi-
cine nel 2014, salvo poi correggersi nuovamente indicando il 2012 (cfr. ver-
bale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 9),
che per di più il ricorrente ha collocato l’aggressione che avrebbe condotto
alla rottura della gamba in due differenti momenti ovvero prima nel 2014
(cfr. verbale 1, pag. 7) e poi nel 2015 (cfr. verbale 2, pag. 10),
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che le giustificazioni di cui il ricorrente si avvale in sede ricorsuale, non
risultano atte, ferma considerata anche l’entità delle incongruenze rilevate,
a giustificare un diverso apprezzamento da parte del Tribunale,
che pertanto, già solo per queste ragioni, si può a giusto titolo concludere
all’inverosimiglianza delle dichiarazioni dell’interessato,
che inoltre, in ossequio al principio della sussidiarietà della protezione in-
ternazionale e trattandosi semmai del rischio di esposizione a persecuzioni
emananti da entità non statali circoscritte a livello locale, occorrerebbe an-
cora, perché il gravame meriti accoglimento, che il ricorrente non sia stato
in misura di ottenere un’appropriata protezione in patria (cfr. DTAF 2008/4
e 2011/51),
che ciò non pare tuttavia essere il caso, posto che il ricorrente ha espres-
samente dichiarato di non essersi rivolto alle autorità pachistane nono-
stante i consigli in tal senso del padre (cfr. verbale 2, pag. 12),
che, per quanto riguarda la concessione dell’asilo ed il riconoscimento della
qualità di rifugiato v’è pertanto da confermare la decisione dell’autorità di
prime cure,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che
tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’al-
lontanamento,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allon-
tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
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che in sede ricorsuale l’insorgente contesta anche tale conclusione, soste-
nendo che il suo rimpatrio lo esporrebbe a pericoli per la vita,
che tuttavia, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la deci-
sione della SEM relativa alla domanda d’asilo dell’insorgente, quest’ultimo
non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1
LAsi), generalmente riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale pub-
blico ed espressamente enunciato all’art. 33 della Convenzione sullo sta-
tuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che, in siffatte circostanze, non v’è nemmeno motivo di considerare l’esi-
stenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere
esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d’origine ad un tratta-
mento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3
LStr in relazione all’art. 44 LAsi),
che ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione non può essere ragione-
volmente esigibile qualora, nel Paese d’origine o di provenienza, lo stra-
niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni
quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,
che sebbene in alcune zone del Pakistan siano state registrate alcune pro-
blematiche sotto il profilo della sicurezza, non si può concludere che nella
regione d’origine del ricorrente viga una situazione tale da comportare l’ine-
sigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento,
che del resto nemmeno la situazione personale dell’interessato costituisce
in specie motivo ostativo all’esecuzione dell’allontanamento; che il ricor-
rente è giovane, istruito e dispone di esperienza lavorativa oltre che di fa-
migliari nel paese d’origine,
che pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento risulta parimenti ragionevol-
mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all’art. 44 LAsi),
che infine, non risultano impedimenti neppure sotto l’aspetto della possibi-
lità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all’art. 44 LAsi); che in particolare, il ricorrente, usando della necessaria
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diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr.
art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12),
che l’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile,
che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento il
gravame va disatteso e la querelata decisione dell’autorità inferiore confer-
mata,
che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA),
che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese da lui
versato,
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Esse
sono prelevate sull’anticipo spese versato dal ricorrente.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: