B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3074/2015
Sen t en z a d e l 1 7 magg i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Sylvie Cossy, Gérald Bovier
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato (…),
Sudan, alias
B._______, nato (…), alias
C._______, nato (…),
Eritrea,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 14 aprile 2015 / N (…).
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Fatti:
A.
Il richiedente – dichiaratosi cittadino eritreo – sarebbe nato a Golluj, nel
distretto omonimo (che secondo le dichiarazioni verbalizzate a seguito
dell’audizione sulle generalità viene indicata come Galouja). Secondo le
sue stesse indicazioni egli si sarebbe trasferito in una prima occasione
dall’allora Etiopia in Sudan con i genitori già nel 1974, a causa della mili-
tanza del padre nel Fronte di Liberazione Eritreo, per restarvi sino al 1988.
Dopo essere stato scolarizzato in Sudan, all’età di 14 anni egli avrebbe a
sua volta aderito al Fronte di Liberazione Eritreo facendo ritorno in patria e
dopo l’indipendenza sarebbe stato attivo nelle forze dell’ordine presso Tes-
seney. Nel 1995 l’interessato sarebbe poi nuovamente espatriato legal-
mente per recarsi questa volta in Arabia Saudita, ove sarebbe rimasto sino
al 2009, facendo però regolarmente ritorno nel paese d’origine. Nel 2009
sarebbe rientrato un’ultima volta in Eritrea per poi espatriare definitiva-
mente in Sudan due giorni dopo. Nel 2014 il richiedente avrebbe poi otte-
nuto illegalmente un passaporto sudanese, per mezzo del quale e previo
pagamento di una certa somma ad un passatore, gli sarebbe stato possi-
bile ottenere un visto per la Libia, dopo aver tentato senza successo di
ottenerne uno per la Francia con le stesse generalità. In seguito egli
avrebbe raggiunto l’Italia via il mediterraneo, per poi giungere in Svizzera
e depositare la propria domanda d’asilo (cfr. verbale d'audizione del 1° set-
tembre 2014 [di seguito: verbale], pagg. 3 e segg.)
Nella stessa occasione, il richiedente ha dichiarato di essere fuggito dal
suo paese d’origine per paura di essere reintegrato al servizio militare, in
quanto avrebbe ricevuto una convocazione intimantegli di presentarsi al
ministero della difesa esattamente due giorni dopo il suo rientro in Eritrea
avvenuto nel 2009. Sarebbe stata la persona atta al controllo documenti
dell’aeroporto a comunicarglielo (cfr. verbale pag. 13).
A sostegno della sua domanda d'asilo il richiedente ha addotto in sede di
prima istanza una fotocopia del proprio passaporto eritreo, una carta
d’identità eritrea in originale ed un “certificato di guerrigliero”.
B.
In medesima data, il 1° settembre 2014, l’UFM (ora Segreteria di Stato
della migrazione, SEM), preso atto del riscontro dattiloscopico dal quale è
risultato che il richiedente sarebbe un cittadino sudanese, ha concesso
all'interessato il diritto di essere sentito giusta l'art. 36 cpv. 1 lett. a della
legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31). In tale occasione l'interessato ha ribadito
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che avrebbe comprato il passaporto per necessità, al fine di poter lasciare
il Sudan, ma di essere cittadino eritreo.
C.
Con decisione del 14 aprile 2015, notificata il 16 aprile 2015 (cfr. atto A26),
la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato nel con-
tempo l'allontanamento dell'interessato nonché l'esecuzione dello stesso
siccome lecita, esigibile e possibile.
L'autorità inferiore ha considerato che il richiedente avrebbe ingannato le
autorità sulla propria identità e pertanto, ai sensi dell'art. 36 cpv. 1
lett. a LAsi, non ha svolto un'audizione federale. Invero, a mente dell’auto-
rità di prime cure il richiedente avrebbe dichiarato di essere cittadino eri-
treo, fornendo delle generalità contrastanti con quelle risultanti dal riscontro
dattiloscopico CIS-VIS. Quest’ultimo dimostrerebbe infatti che l’interessato
sarebbe in possesso di un passaporto sudanese con tanto di impronte di-
gitali e fotografia, rilasciato dall’Autorità centrale del Sudan. Confrontato
alle incongruenze tra le dichiarazioni e il riscontro in possesso della SEM,
il richiedente avrebbe continuato a ribadire la propria identità eritrea. Rela-
tivamente alle copia del passaporto fornita, la SEM rileva anzitutto come si
tratti di semplici fotocopie inadatte a comprovare o supportare le dichiara-
zioni inerenti alle generalità di una persona. Inoltre, la data di rinnovo as-
serita non corrisponderebbe con quella di rilascio ed infine, l’interessato
non avrebbe saputo riportare i dati anagrafici presenti nel supposto docu-
mento. Il certificato di guerrigliero sarebbe invece illeggibile e mal ritagliato
allorché la carta d’identità, oltre a risultare degradata, non dovrebbe essere
accettata come prova in quanto l’identità ivi riportata non corrisponderebbe
con quella asserita dal richiedente. Infine, il richiedente non sarebbe stato
nemmeno in misura di indicare la suddivisione amministrativa del luogo di
residenza né tantomeno la zoba di riferimento. Da ultimo, nonostante l’in-
teressato abbia asserito essere in possesso del passaporto in originale,
non lo avrebbe trasmesso, giustificandosi sulla sola base del fatto che l’uf-
ficio postale non permetteva di spedire documenti in originale.
Alla luce di tali considerazioni e considerato che il richiedente non avrebbe
espresso alcun timore in merito ad un eventuale rimpatrio in Sudan, egli
non sarebbe riuscito a rendere verosimile il suo bisogno di protezione dalle
persecuzioni ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi. Pertanto la sua domanda
d'asilo è stata respinta. La SEM ha poi pronunciato l'allontanamento dell'in-
teressato dalla Svizzera e ritenuto che l'esecuzione dello stesso fosse am-
missibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
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Pagina 4
D.
In data 13 maggio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
15 maggio 2015), l’interessato è insorto contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Egli
ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato
delle presunte spese processuali.
L'insorgente – richiamati i fatti esposti in corso di procedura – ribadisce
anzitutto la propria cittadinanza eritrea, sottolineando ch’egli avrebbe otte-
nuto un valido e regolare passaporto eritreo a comprova della sua versione.
Al momento dell’inoltro del gravame, lo stesso si sarebbe trovato presso
un parente. Egli aggiunge inoltre di essere perfettamente a conoscenza
delle generalità ivi figuranti contrariamente a quanto sostenuto dall’autorità
di prime cure, dal momento che lo avrebbe utilizzato a più riprese per re-
carsi in Arabia Saudita. Anche la carta d’identità da lui prodotta tenderebbe
a confermare quanto precede. La confusione tra il suo nome e quello rite-
nuto dalla SEM sarebbe invece da imputare al fatto che il secondo si riferi-
rebbe al nome del nonno. Infine, egli conferma anche in sede ricorsuale
che il passaporto sudanese la cui traccia è stata registrata nel sistema CS-
VIS sarebbe stato da lui acquistato al solo scopo di lasciare il Sudan. Sulla
base di queste considerazioni, il ricorrente chiede che le sue affermazioni
circa l’asserita cittadinanza eritrea siano considerate veritiere e non ingan-
nevoli, per il che, tale motivo di rifiuto della qualità di rifugiato andrebbe
cassato.
Ad ogni modo, il richiedente, in subordine ed alla luce della situazione in
Eritrea ed in particolare del rischio di trattamenti contrari all’art. 3 CEDU,
ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento non sia da considerarsi am-
missibile. Oltracciò, egli si esprime anche in merito alla situazione in Su-
dan, ritenendo che anche l’esecuzione dell’allontanamento verso tale
paese sia contrario all’art. 5 cpv. 1 LAsi ed all’art. 83 cpv. 3 e 4 LStr.
E.
Con decisione incidentale del 17 giugno 2015, il Tribunale, non ritenendo
sussistere motivi particolari, ha invitato il ricorrente ha versare un anticipo
di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali. A seguito di
una richiesta in tal senso, il Tribunale ha poi accordato al ricorrente la pos-
sibilità di corrispondere ratealmente suddetto importo. Ciò nonostante, il
ricorrente ha saldato l’integralità dell’importo il 1° luglio 2015.
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Pagina 5
F.
Con scritto del 10 luglio 2015, l’insorgente ha trasmesso il proprio passa-
porto eritreo in originale, auspicando che tale mezzo di prova fosse atto a
fugare ogni dubbio circa l’asserita cittadinanza.
G.
La SEM, chiamata a prendere posizione in merito al gravame ed all’ulte-
riore mezzo di prova, ha poi rilevato, con osservazioni del 13 agosto 2015,
anzitutto che l’atto ricorsuale non conterebbe fatti o mezzi di prova nuovi
giustificanti una modifica della decisione impugnata ed in secondo luogo,
circa il passaporto eritreo, che lo stesso sarebbe facilmente ottenibile, per
esempio mediante pagamento. La SEM rileva poi che il fatto di aver pre-
sentato un passaporto eritreo non vorrebbe ancora dire che il ricorrente
non sia parimenti cittadino sudanese, dotato di doppia nazionalità.
H.
In sede di replica, l’insorgente sottolinea come non sia vero che tali docu-
menti siano facilmente ottenibili dietro pagamento e come tale argomenta-
zione risulterebbe paradossale, alla luce del fatto che incomberebbe alla
SEM di fornire la prova dell’invocata falsità.
I.
Viste le contrastanti posizioni delle parti, il Tribunale, in data 8 ottobre 2015,
ha richiesto al competente servizio preposto (Forensisches Institut Zürich)
un rapporto breve circa l'autenticità del passaporto addotto. I risultati di tale
analisi, che non ha rilevato alcun indizio di falsificazione, sono poi stati
messi a disposizione dell’autorità di prime cure e del ricorrente, con facoltà
per entrambi di esprimersi in merito.
J.
La SEM, esprimendosi in duplica il 18 novembre 2015, ha constatato come
tali risultati non avrebbero alcuna portata in quanto la stessa autorità di
prima istanza avrebbe già riconosciuto che il documento poteva essere de-
gno di far ritenere l’interessato quale persona di doppia cittadinanza. Con-
siderata quindi l’incontestabile cittadinanza sudanese, tale pase dovrebbe
farsi carico della necessità di protezione dalle persecuzioni dell’insorgente.
K.
Il ricorrente, con scritto del 4 dicembre 2015, si è riconfermato nelle proprie
posizione, sottolineando come il servizio preposto abbia confermato l’au-
tenticità del passaporto eritreo.
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Pagina 6
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta ec-
cezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette au-
torità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato
né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche
della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Come si evince dalla stessa decisione impugnata, l’allora UFM, fon-
dandosi sull’art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi, ha rinunciato ad effettuare un'audi-
zione federale a norma dell'art. 29 LAsi motivando la propria scelta sulla
base del fatto che il richiedente avrebbe ingannato le autorità sulla propria
identità. Alla luce di ciò si pone dunque in limine la questione di sapere se
l’autorità di prime cure abbia correttamente applicato la procedura prevista
all'art. 36 LAsi.
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3.2 A tal proposito, occorre in primo luogo rilevare che il 1° febbraio 2014
sono entrate in vigore le modifiche della LAsi del 14 dicembre 2012. A
norma della nuova versione legislativa, in caso di inganno circa l'identità,
nonché di altre violazioni gravi dell'obbligo di collaborare da parte del ri-
chiedente, non si tratta più di emanare una decisione di non entrata nel
merito come in precedenza (cfr. v.art. 32 cpv. 2 lett. b e lett. c LAsi). In una
pari eventualità, l'autorità ha però la possibilità di rinunciare ad un audi-
zione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi (art. 36 cpv. 1 lett. a
e lett. c LAsi), accordando all'interessato solo il diritto di essere sentito,
così da emanare rapidamente una decisione materiale visto che il compor-
tamento abusivo del richiedente dimostra di non abbisognare della prote-
zione della Svizzera (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge
sull'asilo, FF 2010 3889, 3929). Nonostante tale modifica legislativa, es-
sendo il concetto invariato, al fine di determinare la nozione di “inganno
sulla propria identità” è tuttora opportuno fare riferimento alla prassi giuri-
sprudenziale in vigore nell’ambito della precedente procedura di non en-
trata nel merito ai sensi del v.art. 32 cpv. 2 lett. b e lett. c LAsi (cfr. sentenze
E-5177/2015 consid. 3.2 e E-4594/2015 consid. 3.2). In tal senso, va dap-
prima rilevato che è onere dell’autorità apportare la prova dell’inganno circa
l'identità (cfr. Ibidem e Giurisprudenza e informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2003 n. 27 consid. 4a). La
regolamentazione legale prevede a tal proposito che l’autorità possa avva-
lersi dei risultati dell'esame dattiloscopico così come di altri mezzi di prova,
tra i quali figura in particolare l'esame-LINGUA (cfr. art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi
e GICRA 1999 n. 19). La prova è da considerarsi addotta quando l’autorità
giudicante, sulla base di criteri oggettivi, si persuade con sufficiente cer-
tezza delle circostanze di fatto asserite (qui: dell’esistenza di un inganno
sull’identità). Non è invece sufficiente che quest’ultima ritenga una tale fat-
tispecie avveratasi secondo la logica della verosimiglianza preponderante
(cfr. GICRA 2003 n. 27 consid. 4a, e, mutatis mutandis DTF 128 III 271
consid. 2a-b). Dal canto suo, la nozione di identità è invece regolamentata
dall’Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1; RS
142.311) e comprende cognomi, nomi, cittadinanze, etnia, data di nascita,
luogo di nascita e sesso (cfr. art. 1a lett. a OAsi 1).
3.3 Altresì opportuno in questa sede è rilevare che ai sensi della giurispru-
denza la sola constatazione dell’esistenza di una diversa identità già regi-
strata da parte dell’autorità non permette di ritenere automaticamente una
dissimulazione della stessa (cfr. OSAR [ed.], Manuel de la procédure d'a-
sile e de renvoi, Berna 2009, pag. 123). Perché si possa ritenere un in-
ganno si presuppone infatti che il richiedente l’asilo abbia occultato la pro-
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pria identità nell’ambito di una procedura d’asilo dinanzi alle autorità sviz-
zere competenti nella materia e non innanzi ad altre autorità svizzere o
straniere (cfr. GICRA 1996 n. 32 consid. 3a; FLORENCE ROUILIER, in : AMA-
RELLE / NGUYEN [ed.], Code annoté de droit des migrations, Vol. IV: Loi sur
l’asile [LAsi], 2015, n. 20 ad art. 36 LAsi). In tal senso, la giurisprudenza ha
attestato ad esempio che non vi è dissimulazione di identità allorquando il
richiedente si presenta nell’ambito della procedura d’asilo con altre gene-
ralità rispetto a quelle fornite in occasione di un’entrata illegale (cfr. GICRA
1996 n. 32 consid. 3c). In altri termini, non si può parlare di inganno se
l’interessato, al momento dell’audizione sommaria, dichiara di essere già
stato in Svizzera avvalendosi di un’altra identità e se tale soggiorno prece-
dente sotto altra identità è di fatto comprovato mediante l’esame dattilosco-
pico o altri mezzi di prova (cfr. Messaggio a sostegno di un decreto federale
concernente misure urgenti nell’ambito dell’asilo e degli stranieri, FF 1998
2537). La giurisprudenza ha parimenti precisato che il solo fatto che un
richiedente abbia fornito generalità diverse in un altro Stato, prima di do-
mandare l’asilo in Svizzera, non permette di concludere che egli abbia in-
gannato le autorità svizzere in materia d’asilo sulla propria identità (cfr. GI-
CRA 2003 n. 27 consid. 4b-d). Sempre secondo suddetta decisione, in una
pari eventualità, il richiedente che già ha utilizzato un'altra identità in un
altro Stato non è tenuto ad intraprendere sforzi supplementari per rendere
verosimile l'identità attuale in quanto, come detto, è onere dell’autorità ap-
portare la prova dell’inganno (cfr. GICRA 2003 n. 27 consid. 4d).
3.4 Se ne può dunque a giusto titolo dedurre che il semplice fatto che
l’identità fornita in sede di procedura d’asilo non coincida con quella riscon-
trata dal confronto del risultato dell’esame dattiloscopico con la banca dati
CIS-VIS non permette di concludere senza ulteriori chiarimenti che il richie-
dente abbia ingannato le autorità svizzere in materia d’asilo sulla propria
identità. In un tale caso, perché l’autorità di prima istanza possa avvalersi
della procedura di cui all’art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi, occorre ancora che essa
possa stabilire, conformemente all’onere della prova a lei imputabile, che
l’identità fornita in sede di procedura d’asilo non corrisponda a quella reale.
Ciò è infatti la logica conseguenza del fatto che nel caso in cui il richiedente
si sia legittimato in una o più precedenti occasioni con false generalità al di
fuori della procedura d’asilo e per i motivi più disparati (ad esempio al fine
di ottenere un visto), nulla potrà essergli imputato se dinnanzi alle autorità
d’asilo egli sveli invece la sua reale identità dichiarandolo apertamente (e
non ingannando quindi le stesse). Del resto, ritenere il contrario equivar-
rebbe a considerare che il richiedente sia meglio tutelato qualora conti-
nuasse a fruire di una tale falsa identità, perpetrando quindi l’artificio anche
innanzi alle autorità d’asilo. Ora, ciò non significa ancora che ogni qualvolta
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si presenti una tale fattispecie l’applicazione dell’art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi
sia da escludersi ma, molto più semplicemente, che in questi casi, la SEM,
prima di optare per una rinuncia all’audizione federale ai sensi dell’art. 29
LAsi, abbia a determinare con sufficiente certezza che l’identità fornita nella
procedura d’asilo sia effettivamente illusoria. Nello svolgere le verifiche che
le incombono, l’autorità non potrà inoltre imputare al ricorrente di non es-
sere riuscito a provare la veridicità delle sue dichiarazioni in merito alla
pretesa cittadinanza in quanto ciò corrisponderebbe ad un’ingiustificata in-
versione dell’onere della prova.
3.5 Nel caso che ci occupa, il ricorrente, secondo le sue stesse dichiara-
zioni, avrebbe effettivamente tentato di ottenere un visto presso l’amba-
sciata francese di Khartoum legittimandosi mediante un passaporto suda-
nese acquistato illegalmente proprio in tale ottica (cfr. atto A5, num. 2.05).
Come da prassi, tale identità è quindi stata inserita nel sistema CS-VIS.
Nonostante ciò, sin dalla sua registrazione al CRP di Chiasso e per tutta la
durata della procedura d’asilo, l’interessato ha invece sostenuto di essere
un cittadino eritreo (cfr. atto A1) fornendo anche un certo numero di mezzi
di prova al riguardo. La SEM non ha tuttavia ritenuto opportuno procedere
con ulteriori accertamenti optando per l’applicazione dell’art. 36 cpv. 1
lett. a LAsi e concedendo al ricorrente il solo diritto di essere sentito sulla
base del fatto ch’egli avrebbe ingannato le autorità in merito alla propria
identità. Anche in tale sede, l’interessato ha ribadito la sua cittadinanza eri-
trea, rendendo inoltre edotta la SEM, che aveva esternato i propri dubbi in
proposito, circa la possibilità di far verificare la veridicità della carta d’iden-
tità presso il consolato eritreo (cfr. atto A16). La SEM risulta poi aver con-
ferito mandato per una determinazione della provenienza (cfr. atto A18)
salvo poi non svolgere l’esame Lingua per ragioni interne. L’autorità di
prime cure ha quindi emanato la propria decisione, concludendo che
agendo in tal modo, il ricorrente non sarebbe stato in misura di rendere
verosimile il proprio bisogno di protezione.
Considerato quanto precede, il Tribunale rileva come l’autorità di prime
cure abbia ritenuto, a comprova dell’inganno circa l'identità, unicamente il
fatto che le generalità fornite dal ricorrente in sede di procedura d’asilo non
siano risultate corrispondenti con quelle precedentemente registrate nel si-
stema CS-VIS, imputando nel contempo al ricorrente il fatto di non essere
riuscito a provare la veridicità delle sue dichiarazioni in merito alla pretesa
cittadinanza nonostante l’onere della prova non gli sia imputabile. Per di
più, l’autorità di prime cure non pare aver dato particolare peso alle dichia-
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razioni del ricorrente circa le modalità di ottenimento del passaporto suda-
nese né tantomeno tenuto debitamente conto dei numerosi mezzi di prova
adotti.
3.6 Orbene, alla luce delle considerazioni già esposte (cfr. supra consid.
3.2-3.4), un tale modus operandi non può essere tutelato. L’autorità di
prima istanza, omettendo di effettuare un’audizione ai sensi
dell’art. 29 LAsi senza determinare con sufficiente certezza l’esistenza di
un inganno sull’identità, ha infatti violato i disposti in materia di diritto di
essere sentito (art. 29 PA e 29 cpv. 2 Cost.) ed il principio inquisitorio (art.
6 LAsi e 12 PA) (cfr. sentenze del Tribunale E-5177/2015 del 12 maggio
2016 consid. 3.3 e E-4594/2015 del 5 settembre 2016 consid. 3.3).
4.
Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 14 aprile 2015 è
annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA) af-
finché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a com-
pletare l'accertamento dei fatti rilevanti e a pronunciare una nuova deci-
sione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. In particolare,
la SEM viene invitata a determinare con sufficiente certezza e sulla base
di criteri oggettivi (cfr. supra consid. 3.2-3.4) se sia in specie riscontrabile
un inganno sull’identità compiuto durante la procedura d’asilo e nel caso in
cui ciò non sia possibile a procedere ad un audizione ai sensi
dell’art. 29 LAsi.
4.1 Va altresì ritenuto che nel presente caso, alla luce del mezzo di prova
in originale depositato in sede ricorsuale e per il quale l’ente preposto non
ha rilevato indizi di falsificazione, l’asserita cittadinanza eritrea del ricor-
rente appare quantomeno verosimile. Considerato quindi il tenore delle
prese di posizione inoltrate dall’autorità di prime cure nel corso della pro-
cedura ricorsuale, appare già sin d’ora giudizioso raccomandare a quest’ul-
tima che essa – nel caso in cui non sia in misura di dimostrare l’esistenza
di un inganno sull’identità – abbia se del caso a tenere debitamente conto
della valenza dei mezzi di prova adotti anche nell’ambito della propria ana-
lisi di merito.
5.
5.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali
(art. 63 cpv. 1 seg. PA). L’anticipo spese versato il 1° luglio 2015 è conse-
guentemente restituito al ricorrente.
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Pagina 11
5.2 Ai ricorrenti, non patrocinati in questa sede, non viene assegnata al-
cuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con
l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
6.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3074/2015
Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 14 aprile 2015 è annullata
e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per il completamento dell’istrut-
toria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali e non vengono assegnate indennità
ripetibili.
3.
L’anticipo spese di CHF 600.– versato il 1° luglio 2015 è restituito al ricor-
rente.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: