B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3076/2015
Sen t en z a d e l 2 3 se t t emb r e 20 15
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Gambia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 10 aprile 2015 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
11 gennaio 2014,
i verbali d'audizione del 16 gennaio 2014 (di seguito: verbale 1) e del 2 di-
cembre 2014 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio
federale della migrazione, UFM) del 10 aprile 2014, notificata al richiedete
il 14 aprile 2015 (cfr. atto A26/1),
il ricorso del 13 maggio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 15 maggio 2015),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di
diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
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che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino gambiano nato e cresciuto a B._______ (Gambia) (cfr. ver-
bale 1, pag. 3),
che sarebbe espatriato poiché sarebbe stato denunciato ai militari a causa
di una relazione omossessuale con J., cittadino (…) (cfr. verbale 1, pag. 8);
che avrebbe avuto una colluttazione con i militari, sarebbe stato ferito, il
giorno seguente sarebbe stato cercato al suo domicilio e così avrebbe de-
ciso di espatriare (cfr. ibidem),
che nella decisione impugnata la SEM ha considerato inverosimili le dichia-
razioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo,
che i motivi d'asilo presentati sarebbero divergenti e mancherebbero di
coerenza; che circa i documenti d'identità avrebbe dichiarato in un primo
tempo d'averli lasciati presso un amico a Tripoli, per poi invece allegare di
aver perso il passaporto in Libia e la carta d'identità l'avrebbe lasciata in
Gambia; che in merito alla relazione con J. avrebbe indicato di aver cono-
sciuto quest'uomo talora l'8 dicembre (…), talora il 19 dicembre (…); che
sarebbero poi divergenti le allegazioni circa il veicolo ricevuto in regalo da
J.; che dapprima avrebbe dichiarato di aver assunto un ragazzo quale au-
tista per sé stesso e J.; che in seguito avrebbe però affermato che avrebbe
dato il veicolo a D. il quale lo utilizzava come taxi; che si sarebbe inoltre
contraddetto in merito all'identità di D.; che una volta avrebbe dichiarato
che D. era l'amico presso il quale si era rifugiato dopo la colluttazione e il
tentativo di arresto; che un'altra volta avrebbe invece indicato che D. era la
persona a cui aveva dato l'auto e B. la persona da cui aveva trovato rifugio,
che mancherebbero inoltre di coerenza le dichiarazioni in merito al tenta-
tivo d'arresto; che infatti avrebbe addotto che J. era presente in tale mo-
mento, per poi contraddirsi ed indicare che sarebbe stato solo nella stanza;
che non sarebbero collimanti neppure le allegazioni circa le ferite subite
dopo l'aggressione; che una volta avrebbe addotto di essere stato ferito
alla mandibola e alla testa, per poi addurre di esserlo stato alla parte destra
del viso e alla pancia,
che infine, sarebbero divergenti le allegazioni in merito all'espatrio,
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che pertanto le sue dichiarazioni non soddisferebbero le condizioni di ve-
rosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi,
che di conseguenza la SEM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronun-
ciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello
stesso siccome lecita, esigibile e possibile,
che nel ricorso l'insorgente rileva che la carta d'identità l'avrebbe lasciata
a casa in Gambia e il passaporto l'avrebbe perso in Libia; che inizialmente
avrebbe creduto di averlo lasciato da un amico, ma poi avrebbe realizzato
di averlo perso; che questo aspetto non potrebbe dunque essere conside-
rato contraddittorio,
che J. l'avrebbe conosciuto il 19 dicembre (…) e non l'8 dicembre (…); che
inoltre ritiene importante attirare l'attenzione della SEM su aspetti più cen-
trali della sua vicenda, ossia il rischio di essere perseguitato per il suo
orientamento sessuale in caso di ritorno in Gambia; che sarebbe superfluo
soffermarsi su dettagli del suo racconto quando invece il suo orientamento
potrebbe essere causa di persecuzioni o potrebbe mettere a repentaglio la
sua stessa esistenza,
che circa le incongruenze a proposito dell'auto regalatagli da J. precisa che
nel corso della prima audizione, con il termine "assunto" avrebbe voluto
intendere che avrebbe chiesto all'amico D. se era d'accordo di guidare al
suo posto il veicolo; che tale affermazione non potrebbe essere conside-
rata in contrasto con quanto riferito nel corso della seconda audizione; che
pertanto la SEM dovrebbe entrare maggiormente nel merito dell'analisi dei
suoi motivi d'asilo vista la gravità delle conseguenze che questa omissione
potrebbe avere sulla sua vita e la sua incolumità,
che infine, riguardo alla colluttazione avvenuta nella stanza dell'hotel, J.
non era presente, tuttavia ciò non toglierebbe che abbia subito delle vio-
lenze, un tentativo d'arresto e in pratica avrebbe rischiato già allora di es-
sere prelevato; che questo fatto non potrebbe essere messo in discus-
sione; che a causa della sua omosessualità la sua vita sarebbe stata in
pericolo e lo sarebbe tuttora in caso di ritorno in Gambia,
che per quanto attiene al rinvio in Gambia, le autorità statali o militari per-
seguirebbero le persone che come lui sarebbero di orientamento omoses-
suale; che di conseguenza l'esecuzione dell'allontanamento dovrebbe es-
sere considerata inammissibile poiché rischierebbe dei trattamenti contrari
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all'art. 3 CEDU in quanto le autorità non tollererebbero la condizione omo-
sessuale; che dovrebbe pertanto essere ammesso provvisoriamente in
Svizzera,
che in conclusione, il ricorrente chiede in via principale l'accoglimento del
ricorso e l'annullamento della decisione, il riconoscimento della qualità di
rifugiato e la concessione dell'asilo; che in subordine, chiede che gli atti
siano restituiti alla SEM per una nuova decisione o che gli venga concessa
l'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato, secondo il senso, una
domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento
delle spese processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per-
sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include
il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati
le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a
seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, apparte-
nenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
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procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale
ritiene inverosimili, poiché contraddittorie in più punti, le dichiarazioni deci-
sive in materia d'asilo rese dal ricorrente in corso di procedura,
che innanzitutto, sono contraddittorie le allegazioni del richiedente in merito
al tentativo di arresto da parte dei militari; che in un primo tempo, al mo-
mento in cui i militari si sono presentati e gli hanno detto di seguirlo egli ha
dichiarato di trovarsi in hotel con il suo amico J., con il quale aveva una
relazione, in attesa dell'autista che venisse a prenderli per portarli in città
(cfr. verbale 1, pag.8); che è nata una colluttazione con questi militari ed
egli è stato ferito alla mandibola e alla testa (cfr. ibidem); che di conse-
guenza è fuggito dalla stanza d'albergo e si è rifugiato da D. che l'ha ac-
compagnato in farmacia per farsi medicare (cfr. verbale 1, pagg. 8-9); che
in un secondo tempo, ha invece dichiarato di trovarsi solo nella stanza d'al-
bergo attendendo l'arrivo di D. per farsi portare in città quando i militari si
sono presentati e gli hanno detto di seguirli (cfr. verbale 2, Q81, pag. 9
seg.); che egli non ha voluto, pertanto ne è nata una colluttazione nella
quale è stato ferito alla guancia e al fianco sinistro (cfr. ibidem); che in se-
guito è fuggito e si è nascosto a casa di B. che l'ha aiutato e l'ha portato in
farmacia per farsi medicare (cfr. ibidem); che le allegazioni sono dunque
contraddittorie su tutti i punti essenziali del racconto,
che sono oltremodo divergenti le dichiarazioni concernenti la persona che
doveva andare a prendere lui e J. all'hotel; che una volta ha dichiarato che
questa persona era stata assunta quale suo autista personale e che gui-
dava l'auto che J. aveva regalato all'insorgente poiché egli non sapeva gui-
dare (cfr. verbale 1, pag. 8); che un'altra volta ha tuttavia dichiarato che
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aveva lasciato a D. l'auto perché la usasse come taxi (cfr. verbale 2, Q81,
pag. 9),
che il richiedente non ha fornito alcuna spiegazione plausibile quale giusti-
ficazione di tali divergenze,
che per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rinvia alla decisione av-
versata che si conferma pienamente,
che pertanto il Tribunale giunge alla conclusione che il ricorrente non ha
reso verosimile i suoi problemi con le autorità, il tentativo di arresto e dun-
que di avere subito delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi, per il che
ritiene che il motivo d'espatrio dell'insorgente non sia in nessun modo le-
gato alla sua appartenenza sessuale dimodoché egli non ha neppure un
timore fondato di subire delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso
di ritorno in Patria,
che nemmeno quanto addotto nel ricorso può indurre il Tribunale a una
diversa valutazione,
che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni dell'insor-
gente sono inverosimili ai sensi delle norme in materia di concessione
dell'asilo, per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di
rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 LAsi),
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell'allontanamento,
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione
all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
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possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è possibile se la prosecu-
zione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o
verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pub-
blico della Svizzera,
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ge-
neralmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri-
fugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3
LStr in relazione all'art. 44 LAsi),
che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragione-
volmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo stra-
niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni
quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,
che la situazione vigente in Gambia non è caratterizzata da guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme della popolazione
nell'integralità del territorio nazionale,
che inoltre, neanche dalla situazione personale dell'insorgente emergono
indizi da cui desumere che egli sarà concretamente in pericolo in caso di
ritorno in Gambia; che invero, egli è giovane, ha esperienza professionale
come carpentiere, imbianchino e rivenditore di telefoni cellulari (cfr. ver-
bale 1, pag. 4; verbale 2, Q63, pag. 7); che inoltre nel Paese d'origine di-
spone di una buona rete sociale, ritenuto che vi risiedono la madre, la so-
rella, nonché diversi zii e cugini (cfr. verbale 1, pag. 5),
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che in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia
di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la que-
relata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favo-
revole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-
TAF, RS 173.320.2]),
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
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che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal paga-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: