Corte IV
D-3077/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 m a g g i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...), e sua moglie
C._______, nata il (...), alias
D._______, nata il (...),
Mongolia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 13 maggio 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3077/2009
Visto:
la domanda d'asilo che gl'interessati hanno inoltrato il 5 aprile 2009 in
Svizzera,
i verbali d'audizione degl'interessati del 14 aprile e del 7 maggio 2009,
la decisione dell'UFM del 13 maggio 2009, notificata agli interessati il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto
dall'interessata)
il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 13 maggio 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA,
nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
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che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno
dichiarato di essere di etnia (...) (mongola) e di aver avuto, prima
dell'espatrio, dimora ad E._______ (Mongolia),
che i richiedenti hanno affermato di essere espatriati il (...), a seguito
dell'esperienza vissuta dalla ricorrente in F._______ e delle
conseguenti minacce subite da parte di sconosciuti; che,
precisamente, nell'(...) la ricorrente sarebbe stata ingannata
dall'agenzia (...), che – invece di condurla alla scuola dove avrebbe
dovuto apprendere il (...) – l'avrebbe indotta alla prostituzione; che il
ricorrente, non avendo notizie di sua moglie, dopo un mese si sarebbe
recato due volte presso (...) esigendo un contatto con quest'ultima,
senza tuttavia riuscire nell'intento e restando implicato in una baruffa
con un agente della sicurezza dell'agenzia; che la ricorrente, dopo
circa due mesi (di cui diversi giorni passati in carcere), sarebbe
riuscita a fuggire e ritornare dal marito in Patria; che i ricorrenti
avrebbero denunciato i fatti alla polizia e sarebbero andati a consulto
da un avvocato; che essi avrebbero subìto minacce e un'aggressione
presso la loro abitazione, nell'ambito della quale la polizia sarebbe
accorsa ed avrebbe arrestato uno degli aggressori; che i ricorrenti
avrebbero quindi nuovamente sporto denuncia dell'accaduto, presso il
tribunale centrale; che, al sospetto di essere pedinati da sconosciuti, i
ricorrenti avrebbero quindi deciso di trasferirsi dapprima presso i
genitori della ricorrente, e di seguito presso il di lei padre, decidendo
infine di vendere il proprio appartamento e di espatriare per timore di
essere uccisi da parte di persone ingaggiate da (...) e per la
convinzione di non ricevere protezione da parte delle autorità; che essi
avrebbero lasciato la Mongolia muniti di passaporto e raggiunto
G._______, transitando per la H._______, il (...),
che, nella decisione del 13 maggio 2009, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale inserito la Mongolia nel novero dei Paesi
sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai
richiedenti sono inverosimili siccome, seppure dettagliate, inconstitenti
e contraddittorie, di modo che non emergerebbero dalle carte
processuali degli indizi di esposizione degli interessati a persecuzioni
in caso di rientro in patria,
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che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, i ricorrenti contestano di avere fornito dichiarazioni
inverosimili e sostengono che vi sarebbero sufficienti indizi di
persecuzione per una decisione materiale; che gli stessi fanno valere
che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe esigibile a causa dei
rischi che correrebbero in caso di rientro in Patria,
che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che gli stessi hanno altresì
presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali e relativo anticipo,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese
nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione
d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente
l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua
situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di
persecuzioni in detto Paese,
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che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, oltre alle contraddizioni rilevate dall'autorità inferiore, alle quali si
rimanda integralmente, va rilevato che secondo le dichiarazioni dei
ricorrenti, nell'ambito dell'aggressione subìta al loro domicilio il (...) la
polizia non solo sarebbe subito accorsa ed avrebbe arrestato uno degli
aggressori, ma avrebbe addirittura trasportato i ricorrenti all'ospedale
(cfr. verbale audizione della ricorrente del 14 aprile 2009 pag. 8)
rispettivamente, secondo un'altra versione, avrebbe loro chiamato
un'ambulanza (cfr. verbale audizione della ricorrente del
7 maggio 2009 pag. 7/D28 e del ricorrente del 7 maggio 2009 pag.
7/D32), ragione per cui in tutta evidenza non si può parlare di mancata
volontà di protezione da parte delle autorità, tantopiù che la tesi dei
ricorrenti, basata su impressioni e sensazioni soggettive (cfr. verbale
audizione della ricorrente del 7 maggio 2009 pag. 12/D71-72: "Ogni
volta che ci davano risposta era sempre negativa", "Abbiamo fatto
denuncia in polizia, ma quando sono stata interrogata l'atteggiamento
era diverso; si capiva che queste persone erano corrotte [...]", e del
ricorrente del 7 maggio 2009 pag. 13/D95: "In Mongolia questi poliziotti
sono tutti corrotti, non fanno niente per noi") non è peraltro mai stata
supportata da accadimenti concreti ed è rimasta pertanto una mera
congettura di parte; che, inoltre, il fatto che il ricorrente, a suo dire,
abbia inoltrato (...) o (...) denunce presso le autorità ed abbia quindi
cercato attivamente il loro aiuto, sta a mostrare la fiducia dei ricorrenti
nel funzionamento dell'apparato giudiziario; che, infine, si rileva come i
ricorrenti abbiano lasciato il loro Paese senza nemmeno aspettare
l'esito delle loro denunce o perlomeno informarsi sullo loro stadio; che
vi è pertanto ragione di ritenere che la vicenda resa dai ricorrenti a
sostegno della loro domanda d'asilo sia inverosimile,
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che in sede di ricorso gli insorgenti non si sono espressi in alcun modo
in merito alle contraddizioni rilevate dall'UFM, facendo semplicemente
valere di avere reso dichiarazioni verosimili,
che, in tale contesto e segnatamente evocata l'inverosimiglianza della
vicenda resa, non appare motivo per ritenere che i ricorrenti
– contrariamente a quanto dichiarato in fase di procedura (v. sopra) –
non possano ottenere dalle competenti autorità in Patria
un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei
loro confronti da parte di terzi, essendo difatti la Mongolia uno Stato
che protegge i suoi cittadini dagli atti penalmente rilevanti punendone
gli autori, ragione per cui le asserite minacce telefoniche, l'asserita
aggressione e l'asserito pedinamento subìti non possono essere
considerati rilevanti, nel caso di specie, nell'ambito della protezione in
materia d'asilo,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure
elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli
insorgenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.,
RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del
28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i
ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o
all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura,
RS 0.105),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Mongolia
non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
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che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei
ricorrenti; che il ricorrente, infatti, ha frequentato le scuole dell'obbligo
(cfr. verbale audizione del ricorrente del 14 aprile 2009 pag. 2) e la
ricorrente è in possesso di una laurea in (...) (cfr. verbale audizione
della ricorrente del 14 aprile 2009 pag. 2); che entrambi sono giovani e
il ricorrente ha alle spalle un'esperienza professionale pluriennale
come (...) (cfr. verbale audizione del ricorrente del 14 aprile 2009 pag.
2); che entrambi i ricorrenti dispongono di una rete sociale in patria,
segnatamente i (...) ad E._______ lei (cfr. verbale audizione della
ricorrente del 14 aprile 2009 pag. 3), il (...) ed il (...) a I._______ lui
(cfr. verbale audizione del ricorrente del 14 aprile 2009 pag. 3); che gli
insorgenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione
provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza in Svizzera per motivi medici; che non soccorrono il
ricorrente neppure i dolori – fatti valere in sede di prima audizione – di
cui egli soffrirebbe a causa di un'operazione (...) subìta in Patria: a
detta del ricorrente, egli vi convivrebbe dal momento dell'intervento
(cfr. verbale audizione del ricorrente del 14 aprile 2009 pag. 9) e
quindi da vari mesi, ragione per cui la loro intensità non appare
suscettibile d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
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art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando della necessaria diligenza,
potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8
cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria parziale è
respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5
PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria parziale è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- L._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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