B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-308/2014
S e n t e n z a d e l 1 4 l u g l i o 2 0 1 5
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Martin Zoller, Gérard Scherrer,
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…),
B._______, nata il (…), ed i figli
C._______, nato il (…),
D._______, nata il (…),
E._______, nata il (…),
F._______, nata il (…),
Siria,
patrocinati dall'avv. Michael Steiner,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento):
decisione dell'UFM del 18 dicembre 2013 / N […].
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Fatti:
A.
A.a B._______, cittadina siriana di etnia curda e di religione sunnita, è
nata a G._______ nella provincia di al-Hasakah (arabo) rispettivamente
Hesiçe (curdo) dove ha vissuto fino al 2004, per poi trasferirsi ad al-
Kamishli (arabo) rispettivamente Qamişlo (curdo) fino all'espatrio avvenu-
to nel luglio del 2012. Ella ha presentato domanda d'asilo in data
8 agosto 2012 dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno unita-
mente ai propri figli ed incinta al nono mese, varcando il territorio turco
munita dei relativi passaporti giungendo a Istanbul e poi in Grecia. Da qui
ha proseguito il suo viaggio con un volo per l'Italia, giungendo infine in
territorio elvetico (cfr. verbale d'audizione del 13 agosto 2012 di
B._______ [di seguito: verbale 1/B._______], pagg. 1, 3, 5, 8 seg.).
Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriata a causa della situazione gene-
rale di guerra in Siria. Inoltre, le autorità siriane si sarebbero presentate
più volte alla sua dimora per ottenere informazioni sul cognato, presunto
partecipante alle manifestazioni contro il governo siriano (cfr. verba-
le 1/B._______, pag. 1 e verbale di audizione del 9 dicembre 2013 di
B._______ [di seguito: verbale 2/B._______], pag. 2).
A.b Il marito A._______, cittadino siriano di etnia curda e di religione sun-
nita, originario di Qamişlo ha depositato domanda d'asilo in Svizzera
l'11 settembre 2012. Lo stesso sarebbe espatriato con la sua famiglia fino
a giungere in Grecia, allorquando si sarebbero persi ed avrebbero conti-
nuato separatamente il loro viaggio. Dopo un mese passato in Grecia,
avrebbe preso un volo per l'Austria poi con l'automobile sarebbe transita-
to per l'Italia arrivando infine in Svizzera, ricongiungendosi così alla sua
famiglia (cfr. verbale d'audizione del 18 settembre 2012 di A._______ [di
seguito: verbale 1/A._______], pagg. 1, 3-5 e 7).
Sentito separatamente ha fatto valere gli stessi motivi della moglie ag-
giungendo altresì che anch'egli avrebbe partecipato alle manifestazioni
contro il governo unitamente al di lui fratello e sarebbe stato minacciato
d'arresto qualora non avesse consegnato alle autorità il fratello. Pertanto,
temendo l'arresto, avrebbe deciso di espatriare con la sua famiglia
(cfr. verbale 1/A._______, pag. 8 e verbale d'audizione del
9 dicembre 2013 di A._______ [di seguito: verbale 2/A._______], pag. 3).
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A.c A sostegno della loro domanda d'asilo, gli interessati hanno prodotto i
seguenti documenti:
– il libretto di famiglia rilasciato il (…) 2012;
– le carte di identità siriane di A._______ rilasciata il (…) 2011 e di
B._______ rilasciata il (…) 2012;
– i certificati di nascita di B._______ rilasciato il (…) 1988, di
C._______, di D._______ e di E._______ rilasciati il (…) 2011;
– il riconoscimento del matrimonio e del cognome del padre per i figli
nati dall'unione coniugale.
A.d Il (…) 2012 B._______ ha dato alla luce F._______.
B.
Con decisione del 18 dicembre 2013, notificata ai richiedenti in data
19 dicembre 2013 (cfr. atto B23/1), l'Ufficio federale della migrazione
(UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto le suc-
citate domande d'asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevol-
mente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria conceden-
dogli l'ammissione provvisoria.
C.
In data 20 gennaio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entra-
ta: 21 gennaio 2013) gli interessati sono insorti contro detta decisione con
ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribuna-
le) chiedendo l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione
impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione
dell'asilo. Subordinatamente hanno chiesto la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione. Altresì hanno presentato
istanza d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle pre-
sunte spese processuali con protestate tasse, spese e ripetibili.
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 22 luglio 2014, ha respinto la
domanda di dispensa dal versamento anticipato delle spese di giustizia,
invitando gli insorgenti a versare, entro il 6 agosto 2014, un anticipo di
CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali, indicando che
in caso d'inosservanza il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. Il
24 luglio 2014 i ricorrenti hanno tempestivamente pagato il suddetto anti-
cipo.
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Pagina 4
E.
Con procura del 3 settembre 2014, gli insorgenti hanno incaricato l'avv.
Michael Steiner per la loro rappresentanza legale. Quest'ultimo con scritto
del 9 settembre 2014 ha inoltrato i seguenti documenti:
– la sopraccitata procura (all. 1);
– una copia del permesso di condurre di A._______ del (…) 2013 con
relativa traduzione (all. 2);
– una copia del certificato di Maktumin concernente C._______ del
(…) 2010 con relativa traduzione (all. 3);
– un documento non recante data redatto dal Mukhtar del villaggio di
H._______ (Turchia) il quale attesta che il fratello dell'insorgente sog-
giorna in suddetto villaggio (all. 4);
– una copia del mandato d'arresto del (…) 2012 concernente il fratello
dell'insorgente emesso dalle forze armate siriane e dall'esercito con
relativa traduzione in turco ed inglese (all. 5);
– il certificato per generi alimentari rilasciato ai Maktumin del (…) 1988
concernente l'intera famiglia dell'insorgente con relativa traduzione
(all. 6);
– una copia del documento di identità per Ajanib del (…) 2002 dell'in-
sorgente con relativa traduzione (all. 7);
F.
In data 11 settembre 2014 il Tribunale ha trasmesso all'UFM copia del ri-
corso e dello scritto del 9 settembre 2014 con gli all. 1-7 ed ha invitato
detto Ufficio a presentare una risposta entro il 1° ottobre 2014.
G.
L'UFM, con risposta del 24 settembre 2014, ha indicato, dopo analisi dei
documenti (all. 1-7), che l'atto di ricorso non conterrebbe fatti o mezzi di
prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della sua posizione,
rinviando per il resto ai considerandi della decisione impugnata.
H.
Con ordinanza del 29 settembre 2014, il Tribunale ha trasmesso la rispo-
sta al ricorso dell'UFM del 24 settembre 2014 agli insorgenti e li ha invitati
ad inoltrare una replica entro un termine fissato il 14 ottobre 2014.
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Pagina 5
I.
Con replica del 14 ottobre 2014, trasmessa all'UFM con richiesta d'espri-
mersi in duplica, gli insorgenti hanno presentato le osservazioni in merito
alla risposta al ricorso allegando inoltre un certificato medico concernente
l'insorgente attestante il suo stato d'ansia e depressivo minore (all. 8).
J.
Il 6 novembre 2014 l'UFM ha inoltrato la duplica, trasmessa ai ricorrenti,
con la quale ha nuovamente proposto la reiezione del gravame.
K.
Con scritto spontaneo del 25 marzo 2015 gli insorgenti hanno inoltrato di-
verse fotografie degli stessi durante delle manifestazioni.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
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Pagina 6
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del-
la decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedi-
mento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impu-
gnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato inoltrato pure in lingua
italiana: unicamente gli scritti del patrocinatore sono stati inoltrati in lingua
tedesca, per il che la presente sentenza è redatta in italiano.
3.
Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata
in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea fede-
rale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo.
Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del
14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'en-
trata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono rette
dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie.
In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizio-
ni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al mo-
mento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale
applica il nuovo diritto vigente.
4.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure
l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il
Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
5.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al
beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento con decisione del 18 dicembre 2013, oggetto del liti-
gio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione ri-
guardante il rifiuto della loro domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'al-
lontanamento.
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Pagina 7
6.
6.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato che i motivi a fonda-
mento della domanda d'asilo degli interessati non sarebbero verosimili e
pertinenti ai sensi degli art. 7 e 3 LAsi.
In particolare, l'UFM ha rilevato che il racconto dell'interessata si sarebbe
contraddistinto per la presenza di importanti discrepanze. La richiedente
avrebbe fornito distinte versioni circa le visite ricevute da parte delle auto-
rità siriane: secondo una sua prima versione, le autorità avrebbero ricer-
cato unicamente il cognato, mentre secondo un'altra versione le autorità
le avrebbero espressamente indicato di voler arrestare il marito. Si sa-
rebbe così smentita allorquando avrebbe indicato d'aver appreso tali in-
formazioni dal marito solo una volta giunta in Svizzera. Un'ulteriore con-
traddizione è stata rilevata anche circa la frequenza delle visite delle au-
torità siriane alla sua dimora. Dello stesso tenore sarebbero le dichiara-
zioni dell'interessato: lo stesso avrebbe descritto in maniera sbrigativa,
vaga e stereotipata le visite da parte delle autorità siriana.
Quo alla pertinenza dei loro motivi d'asilo, l'UFM ha indicato che la situa-
zione di guerra civile esistente in Siria sarebbe l'espressione della dram-
matica situazione generale che vi regna e non sarebbe quindi rilevante in
materia d'asilo.
Nell'insieme quindi, le dichiarazioni degli interessati non soddisferebbero
le condizioni di verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi e di rilevanza previste
all'art. 3 LAsi e pertanto l'UFM non gli ha riconosciuto la qualità di rifugia-
to, ha respinto la loro domanda d'asilo ed ha pronunciato il loro allonta-
namento dalla Svizzera.
6.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, gli insor-
genti hanno contestato la decisione dell'UFM circa l'inverosimiglianza
constatata dei loro motivi d'asilo.
Le dichiarazioni della ricorrente non sarebbero contraddizioni, bensì pre-
cisazioni: in occasione dell'ultima visita da parte delle autorità siriane la
moglie non avrebbe sentito le minacce rivolte al marito, lo stesso l'avreb-
be informata solo una volta giunti in Svizzera. Le altre dichiarazioni inve-
ce sarebbero delle lievi imprecisioni che, nel loro insieme, non condur-
rebbero all'inverosimiglianza delle allegazioni della ricorrente. Parimenti il
racconto del ricorrente non sarebbe caratterizzato da dichiarazioni som-
marie, generiche e contrarie alla logica dell'agire o all'esperienza genera-
le di vita.
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Pagina 8
6.3 Nella risposta al ricorso come pure allo scritto successivo al ricorso
che trasmetteva diversi documenti, l'UFM ha osservato che nell'atto ricor-
suale gli insorgenti hanno reiterato il loro timore verso le autorità siriane.
Ciononostante tale timore non sarebbe compatibile con la richiesta da lo-
ro inoltrata (cfr. atto B24/1) atta ad ottenere il libretto di famiglia affinché
l'Ambasciata siriana in Svizzera potesse trascrivere la nascita della figlia
avvenuta su suolo elvetico. La richiesta dimostrerebbe pertanto l'infonda-
tezza e l'inattendibilità dei loro motivi d'asilo. Neppure i documenti inoltrati
sarebbero rilevanti per la loro procedura d'asilo: la patente di guida, il cer-
tificato di Maktumin di C._______, il permesso di Maktumin come pure il
permesso di Ajanib si limiterebbe a provare l'identità dei richiedenti, ben-
ché attualmente l'intera famiglia sia cittadina siriana; lo scritto del Mukhtar
in Turchia concernente il fratello ed il mandato d'arresto non proverebbero
che gli insorgenti siano personalmente oggetto di persecuzione e sareb-
bero di dubbia autenticità. Per il resto detto Ufficio ha rinviato ai propri
considerandi confermandoli pienamente.
6.4 Con replica gli insorgenti hanno considerato superficiale l'analisi
dell'UFM dei documenti depositati. Tali documenti attesterebbero, d'un la-
to, che i ricorrenti sarebbero stati Ajanib, e dell'altro lato che il ricorrente
sarebbe stato ricercato, perseguitato e minacciato dai servizi segreti si-
riani prima del suo espatrio a causa del di lui fratello. Di conseguenza
avrebbe il timore di subire delle persecuzioni future anche alla luce di un
rapporto dell'ACNUR secondo il quale il timore fondato di persecuzioni fu-
ture per i richiedenti l'asilo siriani sarebbe dato anche in assenza di una
persecuzione mirata. Inoltre, visti gli ultimi eventi in Siria, i curdi sarebbe-
ro vittime di una persecuzione collettiva da parte del sedicente Stato
islamico (IS). Infine, ha sottolineato come l'autorità inferiore avrebbe dipoi
tralasciato l'esame dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga: visti i proble-
mi incontrati dal ricorrente al Paese d'origine e le critiche formulate contro
il regime egli avrebbe il timore fondato di subire delle persecuzioni quale
oppositore del regime.
6.5 Nelle osservazioni in duplica, l'UFM ha unicamente indicato che il
formulario medico relativo allo stato di salute della richiedente non sareb-
be pertinente per la valutazione della qualità di rifugiato della famiglia.
7.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizio-
ni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto ac-
cordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-
so include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
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rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. So-
no pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'in-
tegrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pres-
sione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere
conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2
2ª frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di ri-
fugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditto-
rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai
fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate ve-
rosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso
di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza moti-
vo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella
procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indi-
spensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da
prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il
giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica
della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'es-
sere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e
contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista
oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie
(cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
D-308/2014
Pagina 10
8.
8.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità
inferiore nella querelata decisione, le dichiarazioni rese dai ricorrenti circa
i motivi d'asilo a titolo originario sono inverosimili e irrilevanti giusta gli
art. 3 e 7 LAsi.
8.1.1 I ricorrenti non hanno reso verosimile l'aver avuto contatto con le
autorità siriane a causa della partecipazione alle manifestazioni da parte
del fratello rispettivamente cognato.
Innanzitutto si rileva che la ricorrente ha addotto affermazioni discordanti
circa l'ultima visita ricevuta da parte dalle autorità siriane. In un primo
momento ella ha indicato di essere stata presente allorquando avrebbero
minacciato il marito di arrestarlo qualora non avesse rivelato informazioni
sul fratello (cfr. verbale 2/B._______, pagg. 3 e 5). Ciononostante chiesto-
le quando avesse sentito la minaccia da parte delle autorità, la ricorrente
non ha saputo rispondere (cfr. verbale 2/B._______, pag. 3), per poi indi-
care che sarebbe stato il marito a riferirle della minaccia ricevuta oppure
che lo avrebbe intuito da sola (cfr. verbale 2/B._______, pag. 4). Di segui-
to ella ha improvvisamente indicato che sarebbe venuta a conoscenza
della minaccia solo una volta in Svizzera, dopo l'audizione sulle generalità
tenuta dal marito (cfr. verbale 2/B._______, pag. 5 seg.). Inoltre interroga-
ta su ulteriori dettagli di quest'ultima visita la ricorrente ha fornito risposte
vaghe e generali senza fornire alcun dettaglio (cfr. verbale 2/B._______,
pagg. 4 seg.). Parimenti il marito non ha saputo dettagliare ulteriormente
l'ultima visita ricevuta dalle autorità siriane e il momento in cui il fratello
avrebbe deciso di nascondersi per evitare le autorità (cfr. verba-
le 2/A._______, pagg. 5 seg.).
Secondariamente il ricorrente ha da subito indicato di avere partecipato
alle manifestazioni con il fratello ma che concretamente e personalmente
non sarebbe stato ricercato: cercavano unicamente il fratello
(cfr. verbale 1/A._______, pagg. 8 seg. e verbale 2/A._______, pag. 4).
Tuttavia le autorità l'avrebbero interrogato più volte per conoscere le sorti
del fratello (cfr. ibidem). Ciononostante il racconto dell'insorgente sulla
partecipazione alle manifestazioni è scarso e vago. Egli non ha saputo
rispondere con chi il fratello avrebbe organizzato le manifestazioni contro
il regime (cfr. verbale 2/A._______, pag. 3) ed interrogato in maniera
dettagliata sulle attività svolte dal fratello egli ha risposto semplicemente
e superficialmente che lo stesso avrebbe scritto gli striscioni e durante la
settimana gli stessi sarebbero stati depositati a casa di persone non
meglio precisate (cfr. verbale 2/A._______, pagg. 4 seg.). Il Tribunale
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Pagina 11
rileva dipoi che il ricorrente ha dettagliato in maniera precisa e
approfondita la procedura da lui condotta per ottenere la cittadinanza
siriana (cfr. verbale 2/A._______, pag. 7), pertanto sorprende che
allorquando chiamato ad esprimersi sulla minaccia subita come pure sulle
visite da parte delle autorità il suo racconto si caratterizzi di incongruenze
e pochezza di dettagli. Pertanto il Tribunale ritiene che l'insorgente non è
riuscito a rendere verosimile le minacce subite a causa del fratello.
Nemmeno i documenti prodotti soccorrono i ricorrenti per l'esame della
verosimiglianza dei loro motivi d'asilo. Contrariamente a quanto asserito
nell'atto di replica, l'UFM ha analizzato in maniera accurata i mezzi di
prova: pertanto per evitare ripetizioni si rinvia alla risposta al ricorso. Infi-
ne, è d'uopo constatare che anche ammettendo la veridicità del mandato
d'arresto nei confronti del fratello, i ricorrenti non hanno reso verosimile
l'essere stati in contatto con le autorità siriane o l'essere ritenuti dalle
stesse come oppositori del regime.
In limine, si aggiunga che nonostante il testé asserito timore verso le au-
torità siriane, il tentativo d'ottenere presso l'autorità inferiore il libretto di
famiglia per poter iscrivervi la figlia presso l'Ambasciata di Siria in Svizze-
ra (cfr. atto B24/1) non fa che confermare l'inattendibilità dei loro motivi
d'asilo (cfr. nel senso, DTAF 2011/28 consid. 3.3.2).
8.1.2 I ricorrenti indicano altresì d'essere espatriati per la situazione di in-
sicurezza causata dalla guerra in Siria (cfr. verbale 1/B._______,
pag. 10). Ciononostante i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima
delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti
ai sensi dell'asilo, nella misura in cui non sono dettati dalla volontà di per-
secuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi.
8.1.3 I ricorrenti sollevano di seguito la questione della persecuzione col-
lettiva dei curdi da parte dello "Stato Islamico dell'Iraq e al-Sham" (ISIS)
anche conosciuto come "Stato Islamico dell'Iraq e del Levante" (ISIL) ed
autoproclamatosi "Stato Islamico" (IS). Il Tribunale ritiene non di meno ta-
le allegazione infondata e poco argomentata. La semplice appartenenza
ad una collettività che è esposta a persecuzione, di per sé non basta per
il riconoscimento della qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini
dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad una de-
terminata collettività deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi
circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato. La persecuzione colletti-
va presuppone pregiudizi mirati ed intensi diretti contro tutti i membri di
una collettività, o la loro maggioranza. La persecuzione collettiva è rile-
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Pagina 12
vante ai fini dell'asilo quando ogni membro della collettività avrà una forte
probabilità di essere perseguitato e ne avrà un timore oggettivamente
fondato (cfr. DTAF 2011/16 consid. 5 e giurisprudenza ivi citata).
Il Tribunale ritiene che al momento non vi sono elementi atti a riconoscere
una persecuzione collettiva dei curdi da parte dell'IS, quand'anche la si-
tuazione risulti precaria soprattutto nella regione di provenienza dell'in-
sorgente (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-5779/2013 del
25 febbraio 2015 consid. 5.9.3). In altre parole non si può attualmente
concludere che la minoranza curda sia colpita più di altre persone che si
trovano nelle regioni di conflitto. Tuttavia tale situazione non è da ricon-
durre a una persecuzione collettiva, dal momento che i pregiudizi subiti
dalla popolazione civile vittima di conseguenze indirette di atti di guerra
non sono rilevanti in materia d'asilo nella misura in cui le persecuzioni
non sono dettate da una volontà di perseguirle in maniera mirata per uno
dei motivi elencati all'art. 3 LAsi.
8.1.4 Questo Tribunale ritiene quindi che l'UFM ha rettamente ritenuto
che le dichiarazioni dei ricorrenti non soddisfano le condizioni di verosi-
miglianza previste dall'art. 7 LAsi come pure quelle di rilevanza giusta
l'art. 3 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione della qualità di rifu-
giato a titolo originario il ricorso non merita tutela e la decisione impugna-
ta va confermata.
9.
In sede di replica i ricorrenti sollevano poi la questione dei motivi insorti
dopo la fuga. Essi sostengono d'avere il timore fondato di subire delle
persecuzioni qualora facessero rientro in patria a causa delle critiche for-
mulate in Svizzera contro il regime. I ricorrenti chiedono quindi che gli sia
riconosciuta la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga
(art. 54 LAsi) e segnatamente per il comportamento assunto dopo l'espa-
trio. V'è quindi luogo di analizzare qui di seguito la questione.
9.1 Preliminarmente v'è da rilevare che allorquando il patrocinatore ha in-
dicato in sede di replica che sarebbero dati gli estremi per riconoscere la
qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga viste le critiche
formulate dal ricorrente contro il regime, le stesse non erano conosciute
dal Tribunale e non sono state allegate, comprovate o espresse prece-
dentemente. Nell'atto di replica stesso il patrocinatore si riferisce in modo
generale alle critiche espresse dal ricorrente (cfr. replica, pag. 5) senza
presentarne la natura ed il contenuto. Già su questo punto il Tribunale
trova pretestuoso allegare tali motivi giacché inconsistenti.
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9.2 Codesto Tribunale ha già avuto occasione di riconoscere che le
autorità siriane monitorano le attività politiche in esilio dei cittadini siriani.
Il Tribunale è tuttavia partito dal presupposto che i servizi segreti siriani si
concentrino su persone con un profilo differenziato, distinguendosi da
altre per essersi messe in evidenza e manifestando il loro scontento in
una maniera tale da essere ritenute come persone seriamente e
potenzialmente pericolose per il sistema, viste come oppositrici al regime
per la particolarità delle proteste, per la funzione specifica ricoperta e/o
per le attività svolte. Non è dunque determinante l'essere visibile ed
individualizzabile, bensì è determinante un'esposizione pubblica la quale
a causa della personalità del richiedente l'asilo, della maniera di apparire
e del contenuto delle dichiarazioni rilasciate pubblicamente suscita
l'impressione che il richiedente l'asilo dal punto di vista delle autorità
siriane possa essere percepito come una potenziale minaccia per il
regime siriano. Il riconoscimento di motivi soggettivi insorti dopo la fuga
esige pertanto un'esposizione qualificata (cfr. tra le altre, sentenza del
TAF D-945/2014 del 21 maggio 2015 consid. 5.3).
Orbene, nella presente fattispecie, l'unico elemento che eventualmente
potrebbe dare adito alla sussistenza di motivi soggettivi insorti dopo la fu-
ga è stato presentato al Tribunale successivamente alla replica. Trattasi
di fotografie non recanti data e luogo che ritraggono i ricorrenti durante
una manifestazione verosimilmente in Svizzera. Le fotografie, come ma-
nifestamente ravvisabile, non provano che i ricorrenti abbiano un profilo
come quello testé descritto.
Visto tutto quanto precede, codesto Tribunale non può riconoscere ai ri-
correnti di avere un timore fondato di persecuzioni future giusta i motivi
soggettivi insorti dopo la fuga e pertanto riconoscergli la qualità di rifugia-
to.
10.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4).
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Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamen-
to, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
11.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate
sull'anticipo spese, di CHF 600.–, versato dai ricorrenti il 6 agosto 2014
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti e
prelevate sull'anticipo versato il 6 agosto 2014.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
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