Corte IV
D-3082/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 m a g g i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...), e
B._______, nata il (...),
Mongolia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'8 maggio 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3082/2009
Visto:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data (...) in
Svizzera,
i verbali d'audizione degli interessati del 6 e del 29 aprile 2009,
la decisione dell'UFM dell'8 maggio 2009, notificata agli interessati il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta),
il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 13 maggio 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA,
nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
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che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno
dichiarato di essere di etnia [...] (mongoli) e di essere originari di
C._______ (Mongolia), dove si sarebbero sposati nel (...), e dove
avrebbero sempre vissuto dalla loro nascita fino al giorno dell'espatrio,
che gli interessati sarebbero espatriati il (...), in quanto il marito
sarebbe vittima di un'ingiusta accusa per truffa e corruzione, per le
quali rischierebbe nuovamente una condanna a livello penale, a causa
del sistema di giustizia non funzionante in Mongolia; che secondo le
loro dichiarazioni, l'interessato - dopo essere stato in carcere dal 1997
al 2004 per scontare una condanna di omicidio - avrebbe chiesto un
prestito di 35 millioni di tugrug al titolare di una Cooperativa di credito,
per aprire una attività commerciale nell'importazione di auto dalla
Corea, contro garanzia della sua casa; che durante delle indagini sulla
suddetta Cooperativa di credito e sul titolare, il quale avrebbe ucciso il
direttore del ministero delle finanze, la Polizia avrebbe scoperto che
l'interessato avrebbe corrotto un funzionario per ottenere i documenti
necessari alla sua attività, ed avrebbe cominciato a sospettare di lui -
visto anche i suoi precedenti penali - per il reato di truffa, oltre a quello
di corruzione; che per queste accuse l'interessato sarebbe stato posto
in detenzione preventiva per sei mesi nel giugno 2007 e per la
questione legata al credito, per tre mesi dal marzo a giugno 2008; che
gli esattori del titolare della Cooperativa gli avrebbero proposto - per
liberare il titolare da parte delle sue accuse - di dichiarare alla Polizia
di aver preso in prestito l'ulteriore somma di 50 millioni di tugrug,
contro la cancellazione del suo debito, ciò che egli avrebbe
effettivamente fatto; che questi esattori avrebbero picchiato e
accoltellato l'interessato affinché facesse quanto richiesto; che - a
seguito di tale confessione e rispettivamente di un patteggiamento, nel
giugno 2008 egli sarebbe stato liberato condizionalmente dalla
detenzione preventiva su cauzione pagata dalla moglie; che
l'interessato - visto il rischio di essere condannato da otto a dodici anni
per le accuse di carattere penali mosse nei suoi confronti - avrebbe
cominciato a pianificare il suo espatrio, assieme alla moglie, la quale,
dal canto suo, avrebbe altresì subito delle minacce nonché sarebbe
stata vittima di un tentativo di violenza, da persone sconosciute
rispettivamente da un certo D._______,
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che essi avrebbero lasciato la Mongolia in treno con i loro rispettivi
passaporti - passando per E._______ (Russia) - fino ad arrivare a
F._______ (Bielorussia) vicino al confine con la Polonia, che sarebbero
riusciti ad attraversare in auto, con due soldati russi, il passatore e un
amico di quest'ultimo; che, arrivati in Polonia, avrebbero proseguito il
viaggio in auto accompagnati dal passatore e dal di lui amico, fino ad
arrivare a G._______ (Svizzera) da dove avrebbero preso un treno fino
a H._______ (Svizzera) senza subire controlli e senza documenti,
che, nella decisione dell'8 maggio 2009, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei
Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate
dai richiedenti sono inverosimili siccome sostanzialmente non credibili,
di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi
d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in
patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, i ricorrenti fanno valere - come altresì avrebbe
sostenuto il rappresentante dell'opera assistenziale presente
all'audizione - che emergerebbero indizi di persecuzioni non
manifestamente infondati per procedere ad una decisione materiale
nel loro caso, in considerazione altresì del fatto che - come sarebbe il
caso per loro - possono essere fatti valere elementi che di per sé non
configurano una persecuzione in senso stretto; che, in particolare, essi
contestano l'argomentazione della decisione dell'UFM che si
fonderebbe sostanzialmente sulla questione di sapere se il ricorrente
sarebbe o meno sotto inchiesta, sottolineando che - nonostante la sua
carta d'identità fosse sotto sequestro - il ricorrente sarebbe riuscito ad
ottenere il passaporto ed uscire dalla Mongolia, senza mostrarlo alla
dogana russa; che, infine, gli insorgenti adducono che ad ogni modo il
loro rinvio in Patria non sarebbe esigibile per i rischi a cui essi
sarebbero esposti in tale evenienza,
che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria l'ammissione provvisoria; che hanno, altresì, presentato
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una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali e relativo anticipo,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese
nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione
d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente
l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua
situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in
GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono manifestamente riusciti ad
invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto
segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di
persecuzione; che, in particolare, gli insorgenti non hanno presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo
si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da
alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le
ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
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che - come rettamente evidenziato dall'UFM - la vicenda resa dai
ricorrenti è manifestamente inverosimile, in quanto è
fondamentalmente contraria ad ogni logica; che è, infatti, impensabile
considerare che il ricorrente sia al centro di un inchiesta penale legata
al presunto prestito ottenuto dalla Cooperativa di credito a seguito
della quale rischierebbe addirittura dieci rispettivamente dodici anni di
detenzione, allorquando egli sarebbe stato rilasciato dalla detenzione
su semplice cauzione, ritenuto altresì che l'asserita pena
corrisponderebbe sostanzialmente a quella a cui sarebbe stato
condannato per omicidio (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del
6 aprile 2009 pag. 7 e del 29 aprile 2009 pagg. 5-6); che d'altronde è
assolutamente illogico che, se effettivamente la Polizia avesse
trattenuto la carta d'identità dell'insorgente in occasione della sua
detenzione preventiva e dopo il suo asserito rilascio, il medesimo
avrebbe comunque potuto chiederne la restituzione soltanto per due
giorni, proprio giusto il tempo di farsi fare il passaporto (cfr. verbale
d'audizione del ricorrente del 6 aprile 2009 pag. 5); che, peraltro, se il
ricorrente fosse veramente implicato nell'asserita inchiesta penale e
rischierebbe una pena tale, egli non avrebbe potuto ottenere il suo
passaporto e tantomeno nelle circostanze descritte (cfr. verbale del
ricorrente del 29 aprile 2009 pag. 4); che, in merito, non soccorrono il
ricorrente le semplici allegazioni ricorsuali, secondo cui avrebbe
invece potuto procurarsi il passaporto nelle circostanze asserite (cfr.
ricorso pag. 2),
che, aggiungasi - oltre alle allegazioni inconsistenti e illogiche rese dai
ricorrenti già rilevate dall'UFM nella decisione impugnata - che i
ricorrenti hanno reso dichiarazioni contraddittorie e vaghe; che, a titolo
d'esempio, il ricorrente ha affermato che sarebbero stati gli esattori del
titolare della Cooperativa di credito a fargli la proposta di confessare il
falso (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 9 aprile 2009 pag. 6),
mentre che ha poi dichiarato che la proposta gli sarebbe stata rivolta
direttamente dal titolare che avrebbe incontrato in carcere (cfr. verbale
del ricorrente del 29 aprile 2009 pagg. 6, 8); che la ricorrente dal canto
suo ha affermato di non sapere se per la faccenda del marito fosse
stato preso un avvocato, poiché il marito non le direbbe nulla (cfr.
verbale d'audizione della ricorrente del 29 aprile 2009 pag. 6),
allorquando, per contro, ella avrebbe incontrato l'investigatore del
marito ed avrebbe pagato la cauzione per quest'ultimo (cfr. verbale
d'audizione del ricorrente del 29 aprile 2009 pag. 6),
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che, inoltre, la ricorrente ha raccontato di minacce di cui
pretenderebbe essere oggetto, solo alla fine della seconda audizione
del 29 aprile 2009, in netta contraddizione con quanto affermato in
precedenza, secondo cui non avrebbe mai avuto personalmente
problemi in Mongolia (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del
6 aprile 2009 pag. 6) e sarebbe espatriata unicamente per i problemi di
suo marito (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 29 aprile 2009
pag. 4),
che, alla luce delle dichiarazioni incredibili, vaghe e contraddittorie
sopraesposte, v'è pertanto ragione di ritenere che le vicende rese dai
ricorrenti a sostegno della loro domanda d'asilo siano manifestamente
inverosimili,
che, in siffatte circostanze, non v'è altresì motivo di considerare che il
ricorrente, assieme alla sua famiglia, non possa beneficiare di un equo
processo in relazione ad eventuali accusse mosse nei suoi confronti
per ragioni che non appaiono avere alcuna relazione con uno dei
motivi enumerati all'art. 3 LAsi; che, peraltro, un errore giudiziario ai
danni dell'insorgente è di per sé irrilevante in materia d'asilo, a meno
che non vi siano indizi di persecuzione statale, ciò che non risulta
essere il caso dagli atti di causa della fattispecie in esame,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in
Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che i ricorrenti si sono limitati a far valere con una semplice e generica
affermazione di parte, in sede di ricorso, l'esposizione rischi in caso di
rinvio in patria (cfr. ricorso pag. 2),
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che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Mongolia
non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che, dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei
ricorrenti; che, infatti, essi sono giovani ed hanno entrambi una
formazione scolastica, nonché esperienze professionali alle loro
spalle; che il marito, laureatosi al (...), è di professione (...), ed ha
lavorato in tale ambito per diversi anni, e poi ha svolto altri lavori, nel
commercio di vestiti, di automobili, nella gestione di una (...), nonché
come [...] (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 6 aprile 2009
pagg. 2-3); che la moglie, dal canto suo, dopo aver frequentato le
scuole dell'obbligo, ha lavorato in un ristorante, e altresì come (...) per
la confezione di vestiti che il marito vendeva in Russia (cfr. cfr. verbale
d'audizione della ricorrente del 6 aprile 2009 pagg. 2-3); che i
medesimi dispongono, inoltre, di una rete sociale in patria, ritenuto che
i loro primi due figli sono rimasti in Mongolia, l'uno presso i genitori
della ricorrente e l'altro presso la sorella del ricorrente (cfr. verbali
d'audizione del ricorrente del 6 aprile 2009 pagg. 4 e della ricorrente
del 6 aprile 2009 pag. 3); che gli insorgenti non hanno, altresì, preteso
nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la loro ammissione provvisoria (v. sulla problematica
GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,
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che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando della necessaria diligenza,
potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art.
65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- I._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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