B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3082/2017
Sen t en z a d e l l ’ 11 a p r i l e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Thomas Wespi, Walter Lang,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (…),
Eritrea,
patrocinata dal Sig. Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 28 aprile 2017 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______, cittadina eritrea con ultimo domicilio ad Asmara è giunta in
Svizzera nell’agosto del 2015 via il mediterraneo. Il 27 agosto 2015 ha de-
positato una domanda d’asilo in Svizzera (cfr. atto A8).
Sentita sui motivi d’asilo, ella ha dichiarato di essersi recata al campo di
addestramento di Sawa nel luglio del 2009, rimanendovi sino all’anno se-
guente. Durante tale primo anno di permanenza la richiedente avrebbe al-
ternato la formazione scolastica ad alcuni mesi di addestramento militare.
Successivamente, ella sarebbe rimasta a casa sino al settembre del 2011,
per poi venir richiamata al fine di assolvere una formazione professionale.
Anche in tale occasione, l’interessata avrebbe passato all’incirca un anno
a Sawa per poi ottenere un breve congedo di due settimane e farvi nuova-
mente ritorno. Nel corso del servizio ella avrebbe avuto un rapporto conflit-
tuale con il suo superiore, che non le avrebbe concesso ulteriori congedi
nonostante la madre si trovasse in precarie condizioni di salute. Ella ha
quindi addotto che proprio per questa ragione avrebbe deciso di fare ritorno
a casa senza esserne stata autorizzata. Poco dopo il suo ritorno a casa la
madre, gravemente malata, sarebbe deceduta. Dopodiché, le autorità si
sarebbero presentate presso il suo domicilio e la avrebbero condotta
presso il centro detentivo di Adi Abeto, ove sarebbe stata reclusa per tre
mesi e rilasciata previa sottoscrizione di un impegno a tornare alla sua
unità. Qui avrebbe trascorso un ulteriore anno per poi lasciare definitiva-
mente Sawa ed espatriare (cfr. atto A23, pag. 2 e segg.).
B.
Con decisione del 28 aprile 2017, notificata il 9 maggio 2017 (cfr. atto A30),
la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la suc-
citata domanda d’asilo pronunciando nel contempo l’allontanamento
dell’interessata dalla Svizzera, salvo ammetterla provvisoriamente per ine-
sigibilità dell’esecuzione dello stesso.
C.
Il 31 maggio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 1°
giugno 2017), la richiedente è insorta contro suddetta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postu-
lando la concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine la restituzione de-
gli atti all’autorità inferiore per un nuovo esame dei motivi d’asilo; conte-
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stualmente la concessione dell’assistenza giudiziaria nel senso dell’esen-
zione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto
con protesta di spese e indennità ripetibili.
D.
Con ulteriori scritti dell’8 e dell’11 giugno 2017, l’insorgente ha trasmesso
al Tribunale degli ulteriori mezzi di prova.
E.
Il 3 luglio 2017 il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria
su riserva della presentazione di un’attestazione di indigenza, poi tempe-
stivamente trasmessa dalla ricorrente.
F.
Con osservazioni del 30 agosto 2017, la SEM ha rilevato che il gravame e
gli ulteriori scritti della ricorrente non conterrebbero fatti o mezzi di prova
atti a giustificare una modifica della decisione impugnata.
G.
Il 29 settembre 2017, l’insorgente, prendendo posizione in merito alle con-
siderazioni dell’autorità intimata, ha ribadito la necessità di accogliere il
gravame.
H.
Con duplica del 20 ottobre 2017 la SEM ha nuovamente rinviato alla deci-
sione impugnata, confermandone il tenore.
I.
Il 20 febbraio 2018 la SEM, invitata dal Tribunale ad esprimersi in merito ai
mezzi di prova prodotti in sede ricorsuale, ha fornito le proprie considera-
zioni al riguardo, poi trasmesse alla ricorrente per conoscenza.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta ec-
cezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
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dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato
né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche
della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell’applica-
zione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede
difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti
di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal
senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF
2007/27 consid. 3.3).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente posta
al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con decisione del 28 aprile 2017 e non avendo censu-
rato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa sede ri-
sulta essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua do-
manda d’asilo.
4.
4.1 Nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha considerato inte-
gralmente inverosimile il racconto dell’interessata. A tal fine, la SEM ha an-
zitutto rilevato come la richiedente avrebbe fornito un quadro sterile e ste-
reotipato della sua esperienza a Sawa. Invero, la descrizione del luogo da
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lei resa non sarebbe stata soddisfacente. Il rendiconto delle prime due set-
timane di permanenza sarebbe inoltre stato sommario elusivo e vago. Lo
stesso sarebbe da ritenersi per quanto concerne la sua descrizione di una
giornata di scuola tipo e per il successivo periodo di addestramento, da lei
caratterizzato in modo inconsistente. In altri termini, il suo racconto si iscri-
verebbe nell’ambito di nozioni semplici e stereotipate facilmente memoriz-
zabili. Ciò sarebbe dimostrato dalla buone capacità dissertative della ricor-
rente per quanto concerne le questioni generali quali l’arrivo a Sawa e dalla
scarsa e scemante caratterizzazione quanto all’effettiva vita militare, come
ad esempio le componenti dell’arma di ordinanza. Inoltre, l’interessata si
sarebbe smentita a proposito della sua incorporazione. Oltremodo, nem-
meno la copia del certificato di ammissione agli esami di maturità del 2010
sarebbe atta a confutare tale giudizio. Pure inconsistente sarebbe la de-
scrizione a proposito del periodo di detenzione. Nel prosieguo della propria
analisi, l’autorità di prima istanza constata poi come il racconto dell’interes-
sata sarebbe costellato da molteplici e grossolane contraddizioni. Quest’ul-
time riguarderebbero i rientri a casa e la tempistica dei fatti occorsi, segna-
tamente per quanto concerne il momento nel quale ella si sarebbe recata
al domicilio e la durata del congedo, il giorno della scarcerazione e le mo-
dalità della seconda convocazione a Sawa. Infine, pure le spiegazioni in
merito all’espatrio illegale risulterebbero incongruenti.
4.2 Con ricorso, l’insorgente contesta le valutazioni dell’autorità di prime
cure. Innanzitutto, quanto alla scarna caratterizzazione dell’area di Sawa,
ella sostiene che non le sarebbero state poste domande specifiche in me-
rito alle costruzioni presenti loco. Il fatto che l’interessata sia stata succinta
nelle risposte sarebbe da ricondurre al fatto che le domande, così come
poste dall’autorità da prime cure, condurrebbero gioco forza a conclusioni
inaffidabili, stante la possibile attitudine del singolo nel limitarsi all’essen-
ziale. Negli stessi termini, sarebbe lecito dubitare che la ricorrente si sia
resa conto che l’esito della sua domanda di protezione fosse correlabile al
numero di dettagli forniti. Nondimeno, il fatto che Sawa sia caratterizzato
da uno scenario scarno parrebbe dimostrato anche dalle fotografie dispo-
nibili. Per quanto riguarda poi lo svolgimento delle due prime settimane di
addestramento, andrebbe constatato come le indicazioni della ricorrente
avrebbero incluso i diversi tipi di marcia e di svolte imparate e le modalità
di organizzazione delle guardie. Del resto anche le critiche della SEM a
proposito delle dichiarazioni dell’interessata sullo svolgimento di una gior-
nata tipo e dei turni di guardia sarebbero tutt’altro che convincenti. Lo
stesso varrebbe per quanto da lei dichiarato a proposito degli addestra-
menti svolti dopo la scuola ed a quelli esterni, che non sarebbero affatto
inconsistenti, stanti in particolare i riferimenti alle gare tra le differenti unità
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ed al corso di mimetizzazione e di difesa. In definitiva, la ricorrente avrebbe
fornito una quantità considerevole di elementi che lascerebbero trasparire
un suo reale vissuto a Sawa. La comparazione con le sue capacità disser-
tative su questioni generali parrebbe pertanto difficilmente comprensibile.
Analogamente, anche la chiarezza della descrizione del primo anno tra-
scorso a Sawa rafforzerebbe il giudizio positivo in merito alla verosimi-
glianza. Infine, le lacune a riguardo dei nomi delle componenti dell’arma e
della propria incorporazione sarebbero da imputare a difficoltà mnemoni-
che e quanto allegato a proposito della detenzione sarebbe ad ogni modo
soddisfacente. Per quanto concerne invece le contraddizioni elencate
dall’autorità di prima istanza, la ricorrente ritiene essersi espressa in ma-
niera convincente. In effetti, interpellata su quante volte avesse lasciato il
militare senza un regolare congedo, ella avrebbe indicato, oltre al rientro a
casa per giungere al capezzale della madre malata, anche il ritorno ante-
cedente all’espatrio, riferendosi al fatto di aver lasciato illegalmente il paese
disertando senza autorizzazione. L’inciso “posso dire” farebbe del resto
chiaramente riferimento ad un’eventualità ovvero ad un’interpretazione
estesa della parola congedo. A tale conclusione si giungerebbe invero an-
che ove si consideri che avrebbe lei stessa spiegato aver ottenuto dal su-
periore un breve congedo, poi utilizzato quale pretesto per l’espatrio. Per il
resto, la ricorrente concorda sul fatto che il raffronto dei due verbali pale-
serebbe l’esistenza di incongruenze nella tempistica dei fatti. Le stesse sa-
rebbero però intimamente legate le une con le altre, posto ch’ella avrebbe
dovuto fare uno sforzo importante per ricostruire la cronologia di quanto
occorsole.
4.3 Nei suoi ulteriori scritti, l’interessata ha prodotto una copia della sua
carta d’identità ed il certificato di iscrizione agli esami presso la scuola War-
say Yikealo in originale nonché alcune fotografie che la ritrarrebbero du-
rante il servizio nazionale.
4.4 Nell’ambito della propria risposta al gravame, l’autorità ha concluso
quanto al fatto che il gravame non conterebbe fatti o mezzi di prova giusti-
ficanti una riconsiderazione della decisione impugnata. Essa ha quanto-
meno rilevato che la fotografia prodotta dall’interessata la ritrarrebbe in un
contesto indeterminato, non forzatamente riconducibile al servizio nazio-
nale. Peraltro, la ricorrente non sarebbe nemmeno identificabile in modo
inequivocabile. Nel contesto di una valutazione generale dell’insieme
dell’incarto, tale documento non sarebbe in grado di confutare la conclu-
sione della SEM sul mancato svolgimento del servizio nazionale.
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4.5 In sede di replica, l’insorgente rileva come le fotografie andrebbero nel
complesso ritenute degli atti di causa. Essendo la ricorrente riconoscibile
in divisa militare e conto tenuto delle sue allegazioni in sede di audizioni e
di quanto esposto nel gravame, la sua esperienza a Sawa non potrebbe
essere messa in dubbio.
4.6 Nelle sue ulteriori osservazioni, la SEM si è espressa in merito al certi-
ficato di iscrizione agli esami esternando i propri dubbi in merito alla sua
autenticità. Invero, il timbro impresso tra la fotografia ed il supporto carta-
ceo non collimerebbe. Pure la firma presente non sarebbe stata apposta in
originale ma scansionata, come pure il tratto blu sovrastante il termine “re-
gistered”. Per quanto concerne la carta d’identità, si tratterebbe di una sem-
plice copia sulla cui autenticità non sarebbe possibile esprimersi.
5.
5.1 la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
5.2 Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettiva-
mente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto
è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure
se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 con-
sid. 4.10 pag. 40).
5.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
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non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
5.4 In una recente sentenza in ambito di ammissibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento il Tribunale ha tra le altre cose rilevato che il recluta-
mento per il servizio nazionale avviene in genere nel corso dell’ultimo anno
della scuola secondaria. Di norma, tutti gli studenti sono tenuti ad assolvere
il 12° anno di scuola presso il campo di addestramento di Sawa, laddove
ricevono un basilare addestramento militare, terminano la loro formazione
scolastica e sostengono i loro esami di fine ciclo. I diplomati migliori hanno
quindi la possibilità di accedere a degli studi superiori, per poi essere as-
segnati al servizio nazionale civile. Gli studenti con valutazioni più basse
ricevono invece una formazione professionale all’interno o all’esterno del
campo di addestramento; in seguito ed a seconda dei casi, sono incorporati
nel servizio nazionale civile o militare (cfr. sentenza del Tribunale D-
2311/2016 del 17 agosto 2017, pubblicata come sentenza di riferimento,
consid. 12.2 e riferimenti citati). Nella medesima occasione, il Tribunale ha
parimenti concluso che, sebbene la durata del servizio nazionale non sia
definita, si possa partire quantomeno dal presupposto che congedi siano
comuni, in particolare per le donne sposate e per le persone oltre i 25 anni
di età (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 12.5).
6.
6.1 Ora, visto quanto precede, il Tribunale ritiene che le allegazioni dell’in-
teressata a proposito del suo primo anno a Sawa possano iscriversi in un
contesto di plausibilità. Su tali aspetti le allegazioni della ricorrente risultano
pure esenti da contraddizioni su punti essenziali e sufficientemente sostan-
ziate. Inoltre, il certificato di iscrizione agli esami presso la scuola interna
allo stesso Sawa prodotto dall’insorgente risulta conforme al materiale
comparativo in possesso del Tribunale e come tale può essere considerato
un valido mezzo di prova a sostegno delle sue dichiarazioni. Si può dunque
partire dal presupposto che la ricorrente abbia effettivamente svolto il 12°
anno di scuola a Sawa ricevendo anche una prima formazione militare. Allo
stesso modo, anche la successiva riconvocazione a Sawa per svolgervi
una formazione in agricoltura pare poter essere ritenuta verosimile, conto
tenuto della già esposta struttura del servizio nazionale.
6.2 Sennonché quanto da lei dichiarato a proposito del periodo successivo
e della stessa diserzione lascia al contrario sorgere notevoli dubbi. In primo
luogo, va infatti constatato come il racconto dell’interessata a proposito dei
suoi rientri a domicilio durante il periodo di formazione professionale a
Sawa sia in larga misura contraddittorio. Nel corso dell’audizione sui motivi
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d’asilo la richiedente ha infatti dapprima asserito di essere tornata a casa
in due occasioni senza aver ottenuto un regolare congedo, ossia in occa-
sione del peggioramento delle condizioni di salute della madre e preceden-
temente all’espatrio (cfr. atto A23, D44-48). Ebbene, ciò non collima con
quanto da lei dichiarato successivamente, e meglio, che avrebbe disertato
dopo aver ottenuto un breve congedo di tre giorni allo scadere del quale
non si sarebbe ripresentata in servizio (cfr. atto A23, D61). Ancora, nell’am-
bito dell’audizione sulle generalità la ricorrente ha allegato essersi recata a
casa un mese e mezzo prima del decesso della madre, avvenuto il 16 no-
vembre 2014 (cfr. atto A8, D1.17.04 e D3.01) allorché, al momento di es-
sere sentita sui motivi ai sensi dell’art. 29 LAsi, ella ha collocato il decesso
della madre al 16 novembre 2013 (cfr. atto A23, D36 e D52), asserendo
inoltre che quest’ultima sarebbe venuta a mancare una sola settimana
dopo il suo rientro (cfr. atto A23, D49). Allo stesso modo, anche le sue al-
legazioni a proposito dell’arresto e della detenzione ad Adi Abeto risultano
inverosimili. In un primo momento l’interessata ha infatti allegato essere
stata prelevata dalle autorità nel dodicesimo mese del 2014 (cfr. atto A8,
D1.17.04) mentre successivamente ella ha dapprima ricondotto l’arresto al
2013 (cfr. atto A23, D42) per poi modificare nuovamente la sua versione
collocandolo nel febbraio del 2014 (cfr. atto A23, D55). Per di più, a propo-
sito del suo rilascio e di quanto accaduto in seguito, la richiedente ha dap-
prima dichiarato di essere stata scarcerata il 10 marzo del 2015, dopo aver
concluso il periodo di punizione, e di essere successivamente tornata a
casa rimanendovi sino al viaggio di espatrio, intrapreso il 25 marzo 2015
(cfr. atto A8, D1.17.04) mentre nella seconda audizione ella ha asserito di
non conoscere la data del suo rilascio e di essere rimasta a casa per ben
due settimane dopo la scarcerazione prima di recarsi nuovamente a Sawa
(cfr. atto A23, D56-D58). Nella medesima occasione ella ha anche asserito
essersi intrattenuta un ulteriore anno presso il campo di addestramento
prima di recarsi a casa ed espatriare due giorni dopo (cfr. atto A23, D59-
D61), cosa del tutto incompatibile con la precedente versione.
6.3 Su tali presupposti non è chiaro se e in che termini la ricorrente abbia
integrato il servizio nazionale successivamente all’anno di formazione
svolto a Sawa ed alla riconvocazione per svolgere la formazione professio-
nale. Non si può dunque partire dall’assunto ch’ella abbia disertato durante
il servizio attivo né che al momento del suo espatrio nei suoi confronti fosse
stata spiccata un’ulteriore convocazione. Non è infatti compito del Tribu-
nale dipanarsi in valutazioni a valore ipotetico a fronte dell’inverosimi-
glianza delle allegazioni dell’interessata su questi aspetti. Negli stessi ter-
mini, è altresì possibile che la ricorrente fosse a quel momento già stata
congedata (cfr. supra consid. 5.4 in fine). Infine, i mezzi di prova prodotti
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non permettono di giungere ad un diverso convincimento, stante il fatto che
si riferiscono al primo periodo di frequentazione di Sawa, di cui il Tribunale
non ha messo in discussione la verosimiglianza e non alle successive cir-
costanze decisive per il riconoscimento dello statuto di rifugiato. Allo stesso
modo, non si necessità in specie la retrocessione degli atti all’autorità di
prime cure per una nuovo esame dei motivi d’asilo.
6.4 Da ultimo, quo all’asserito espatrio illegale, il Tribunale ha avuto modo
di pronunciarsi in una recente sentenza di riferimento (D-7898/2015 del 30
gennaio 2017). In tale decisione, dopo approfondita analisi delle attuali in-
formazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), il Tribunale ha
esaminato la questione della rilevanza in materia d’asilo dell’espatrio ille-
gale dall’Eritrea e stabilito che quest’ultimo, da solo, non è sufficiente per
ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle per-
secuzioni rilevanti in materia d’asilo. Dall’analisi è infatti risultato che molte
persone che sono espatriate illegalmente dall’Eritrea hanno potuto farvi ri-
torno senza particolari problemi per soggiorni di corta durata. Pertanto non
si può più presumere con una probabilità preponderante che i cittadini eri-
trei siano esposti in Patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni
politiche dello Stato equivalgano seri pregiudizi ai sensi della legge
sull’asilo e ciò unicamente a causa dell’espatrio illegale. Un rischio accre-
sciuto di subire una sanzione, può essere riconosciuto unicamente in pre-
senza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona
sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1). Ora, fermo
considerato che nel caso in disamina la ricorrente non rientra in suddetta
categoria di persone, v’è luogo di concludere ch’ella non ha a temere trat-
tamenti configuranti un persecuzione ai sensi dei disposti citati in caso di
ritorno in patria. Negli stessi termini, ci si può esimere di analizzare la ve-
rosimiglianza delle sue allegazioni al riguardo.
7.
Nel complesso è dunque a giusto titolo che l’autorità di prime cure ha ne-
gato l’asilo all’interessata. Ne discende che la SEM con la decisione impu-
gnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprez-
zamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va dunque respinto.
8.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom-
benza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
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Pagina 11
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il TAF, con decisione in-
cidentale del 3 luglio 2017, accolto l’istanza di assistenza giudiziaria giusta
l’art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.
9.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1
LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità can-
tonale competente.
Il presidente del
collegio:
Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: