Corte IV
D-3083/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 m a g g i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, e
B._______,
Mongolia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento,
decisione dell'UFM del 12 maggio 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3083/2009
Visto:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data
10 marzo 2009 in Svizzera,
i verbali d'audizione dei richiedenti del 30 marzo 2009, del
30 aprile 2009 e del 4 maggio 2009,
la decisione dell'UFM del 12 maggio 2009, notificata agli interessati il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto
dall'interessata),
il ricorso inoltrato dai richiedenti il 13 maggio 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA,
nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
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della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno
dichiarato di essere di etnia Uriankhai (A._______) rispettivamente
Khalkha (B._______) e di essere nati ad C._______, nella provincia di
Huvsgul, con ultimo domicilio a D._______ in provincia di Huvsgul fino
all'espatrio il 27 febbraio 2009,
che i medesimi hanno affermato di essere espatriati, il
27 febbraio 2009, per i problemi dell'interessato, ossia per il timore
dello stesso di essere ucciso, in quanto avrebbe scritto delle riflessioni
pervase da spirito anti-cinese ed in merito ad una miniera cinese
illegale; che, in giugno 2008, gli sarebbe stato sottratto il suo quaderno
contenente le suddette riflessioni ed in seguito sarebbe stato
sequestrato e picchiato; che i richiedenti si sarebbero poi nascosti
prima in montagna fino a novembre 2008, poi da sua madre fino al
1° febbraio 2009 a E._______ ed infine a D._______ dalla sua
suocera, oppure a casa loro fino all'espatrio,
che, nella decisione del 12 maggio 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei
Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate
dai richiedenti non sono plausibili siccome contraddittorie e non
sostanziate, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali
degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di
rientro in patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, i ricorrenti contestano, in sostanza e per quanto qui
di rilievo, che l'UFM abbia ritenuto il loro racconto come inverosimile;
che il fatto che l'insorgente non avendo elementi concreti abbia dovuto
ipotizzare sull'accaduto, non dovrebbe essere considerato come
tentativo di esporre una vicenda di cui non sarebbe stato partecipe;
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che, inoltre, anche il rappresentante dell'opera assistenziale sarebbe
dell'avviso che si debba evadere una decisione materiale, in quanto
sarebbero emersi indizi di persecuzione non manifestamente infondati,
che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria l'ammissione provvisoria; che hanno, altresì, presentato
una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il
Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2
lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
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affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che nonostante i ricorrenti siano fuggiti da D._______ a causa delle
persecuzioni subite dal ricorrente, essi sono tornati ad abitare per
quasi un mese a D._______, a seconda delle versioni, nella loro casa,
oppure a casa della suocera del ricorrente, prima dell'espatrio; che,
inoltre, non hanno dichiarato di aver subito ulteriori pregiudizi in quel
periodo ed avrebbero addirittura venduto la loro casa; che, oltre a ciò,
hanno lasciato i loro figli in patria presso la suocera del ricorrente a
D._______, senza alcun timore che le persecuzioni evocate si
potessero riversare su di loro; che, inoltre, nel corso della procedura
d'asilo, gli autori del gravame non si sono espressi circa le
contraddizioni rilevate dall'UFM, dichiarando semplicemente che, non
avendo elementi concreti, non avrebbero potuto fare altro che
ipotizzare; che, peraltro, i mezzi di prova presentati dagli insorgenti,
ovvero i manoscritti del ricorrente, peraltro redatti dalla ricorrente nel
Centro di registrazione di Chiasso, non contengono affermazioni di
carattere politico e sono resi in modo generico; che, per di più, la
lettera di sua suocera riporta la stessa calligrafia della ricorrente
(cfr. audizione del 30 aprile 2009 pag. 9); che v'è pertanto ragione di
ritenere che la vicenda raccontata dai ricorrenti a sostegno della loro
domanda d'asilo sia inverosimile,
che, inoltre, i motivi fatti valere dai ricorrenti nell'ambito della
procedura in esame sono, come facilmente riconoscibile, palesemente
irrilevanti e non costituiscono di per sé, degli indizi propri a giustificare
la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinanti
per la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e
segg. LAsi (che presuppone una decisione di principio del Consiglio
federale che non è notoriamente data nel caso concreto),
che, infine, non v'è ragione di ritenere che gli insorgenti, se
opportunamente sollecitata, non possano ricevere un'appropriata
protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei loro
confronti da parte di terzi; che essendo difatti la Mongolia uno Stato
che protegge i suoi cittadini dagli atti penalmente rilevanti, punendo gli
autori, il pestaggio subito non può essere considerato decisivo, nel
caso di specie, nell'ambito della protezione internazionale in materia
d'asilo,
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che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in
Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF
osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che, quanto alla situazione personale degli insorgenti, essi sono
giovani ed il ricorrente ha un'esperienza professionale quale pastore e
poeta; che gli autori del gravame dispongono, inoltre, di una rete
sociale in patria, segnatamente i loro figli, la madre, tre sorelle ed un
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fratello del ricorrente nonché la madre, due sorelle ed un fratello della
ricorrente; che gli insorgenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro
ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24),
senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole (art. 65 PA), la domanda d'assistenza giudiziaria è respinta,
che, infine, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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