Corte IV
D-3086/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 g i u g n o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni;
cancelliere Gionata Carmine.
A._______, nato il (...), e
B._______, nata il (...), e
C._______, nato il (...),
Mongolia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 7 maggio 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3086/2009
Visto:
le domande d'asilo che gli interessati hanno presentato in data
23 marzo 2009 in Svizzera,
i verbali d'audizione degli interessati del (...) e del (...),
la decisione dell'UFM del 7 maggio 2009, notificata agli interessati lo
stesso giorno (cfr. risultanze processuali) e, contestualmente, la
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
la decisione incidentale del 20 maggio 2009, con la quale il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha considerato il gravame privo di
probabilità di esito favorevole ed ha respinto la summenzionata
domanda d'assistenza giudiziaria, invitando quindi i ricorrenti a
versare un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali di
CHF 600.- entro il 2 giugno 2009, con comminatoria d'inammissibilità
del ricorso in caso di mancato versamento,
il pagamento dell'anticipo richiesto, avvenuto tempestivamente in data
(...),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
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che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA,
nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno
dichiarato d'essere di etnia G._______ (mongoli), di essere nati a
X._______ rispettivamente Y._______, e di risiedere dal 1999 ad
Z._______ (Mongolia) sino sostanzialmente al loro espatrio nel
marzo 2009,
che i medesimi hanno dichiarato di essere entrambi vittime di ripetute
violenze verbali, fisiche e carnali perpetrate dal fratello dell'interessato;
che le violenze sarebbero cominciate dopo la scarcerazione di
quest'ultimo avvenuta nel 2006; che, il (...), il fratello dell'interessato
sarebbe stato condannato a 30 giorni di prigione per aver
volontariamente investito l'interessato con una motocicletta; che,
l'interessato avrebbe scoperto solo l'(...) che sua moglie avrebbe
subito abusi sessuali da parte del fratello; che, a seguito di tale
episodio e delle confidenze che si sarebbero fatti, gli interessati,
esaperati dalla situazione venutasi a creare, avrebbero deciso di
vendere la loro proprietà immobiliare e fuggire in Svizzera,
che, il (...), gli interessati avrebbero lasciato la Mongolia in auto con
l'aiuto di un passatore verso P._______ (Russia), proseguendo poi da
soli in treno fino a Q._______ (Russia); che, in seguito, degli altri
passatori li avrebbero trasportati in un furgone fino a Chiasso, dove gli
interessati sarebbero arrivati il (...),
che, nella decisione del 7 maggio 2009, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei
Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate
dai richiedenti sono inverosimili siccome contraddittorie ed illogiche;
che, quindi, non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi
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d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in
patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera entro
l'8 maggio 2009, e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel gravame, i ricorrenti fanno valere di aver reso un racconto
dettagliato e ricco di particolari, sottolineando che le contraddizioni
rilevate dall'UFM non sono tali da poter definire inverosimili le loro
dichiarazioni; che, in particolare, essi avrebbero già spiegato il motivo
della loro sfiducia nei confronti della Polizia e che, comunque, tale
argomento non poteva rendere la loro intera storia inverosimile; che gli
autori del gravame contestano che non emergerebbero indizi di
persecuzioni per procedere ad una decisione materiale nel loro caso,
per i motivi già esposti; che, in caso di rinvio in Mongolia, la loro vita
sarebbe in pericolo, perché l'interessato verrebbe nuovamente e
ingiustamente incarcerato ed essi sarebbero esposti a trattamenti
inumani e degradanti vietati in applicazione dell'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101),
che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che essi hanno altresì
presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo
anticipo,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il
Consiglio federale ha designato come sicuro secondo
l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di
persecuzione,
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al
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richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, i ricorrenti hanno
reso delle versioni contrastanti quanto al fatto di non aver mai
denunciato il fratello, rispettivamente il cognato, per le violenze subite;
che, infatti, durante la loro prima audizione entrambi hanno dichiarato
di non avere mai denunciato il fratello (cfr. verbali d'audizione dei
ricorrenti del (...) pag. 5), cambiando poi versione durante la seconda
audizione (cfr. verbale d'audizione del marito del (...) pagg. 9 e 10 e
verbale d'audizione della moglie del (...) pagg. 7 e 8); che, inoltre, mal
si comprende come i ricorrenti possano aver accettato di ospitare il
fratello per quasi tre anni (cfr. verbale d'audizione del marito del (...)
pag. 9), se essi fossero stati effettivamente oggetto di atti di violenza
perpetrati da quest'ultimo (cfr. verbale d'audizione del marito (...) pag.
11 e verbale d'audizione della moglie del (...) pag. 7); che, d'altronde,
non soccorre gli insorgenti l'allegazione secondo la quale il fratello
sarebbe in qualche modo legato alla Polizia in qualità di "intimidatore"
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(cfr. verbale d'audizione del marito del (...) pag. 7); che, infatti, alla luce
delle misure già intraprese in passato dalla giustizia nei confronti del
presunto autore delle violenze (cfr. verbale d'audizione dei richiedenti
del (...) pag. 5), non v'è motivo di ritenere che i ricorrenti non possano
ottenere, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione in
Patria contro l'eventuale futuro agire illegittimo del fratello nei loro
confronti,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in
Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che i ricorrenti, dal canto loro, non solo si limitano a mere e non
corroborate affermazioni quanto all'esistenza di un rischio reale ed
immediato in patria, ma allegano motivazioni per nulla inerenti al caso
in questione (cfr. ricorso pag. 3, riferimento ad una "nuova ed ingiusta
incarcerazione"),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Mongolia
non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile, violenza
generalizzata o emergenza sanitaria che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
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che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che, dalle carte processuali, non emergono neppure ostacoli dal
profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione
personale dei ricorrenti, essendo questi ultimi ancora giovani, nonché
avendo entrambi una formazione ed un'esperienza professionale: il
marito come carpentiere, la moglie come commessa (cfr. verbali
d'audizione dei ricorrenti del (...) pag. 2); che, i pretesi problemi di
ipertiroidismo del ricorrente (cfr. verbali d'audizione del marito del (...)
pag. 13) - oltre a non essere comprovati da alcun referto o
attestazione d'ordine medico - sono già stati in passato positivamente
trattati in Mongolia, come ammesso dal ricorrente stesso (cfr. verbali
d'audizione del marito del (...) pagg.13 e 14); che, pertanto, gli
insorgenti non risultano soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la loro ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza
che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di
una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza,
potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
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che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art.
63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che esse sono
computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dagli insorgenti
il (...).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.-, versato il (...).
3.
Comunicazione a:
- ricorrenti (plico raccomandato)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- Service de la population du canton Vaud, division asile (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Gionata Carmine
Data di spedizione:
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