Corte IV
D-3104/2010/pen
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 m a g g i o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice
Jenny de Coulon Scuntaro;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 28 aprile 2010 / N […].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3104/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno
e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 14 aprile 2010 (di seguito: verbale 1) e del
28 aprile 2010 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM del 28 aprile 2010, notificata
oralmente all'interessato lo stesso giorno (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 30 aprile 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuto via fax a codesto Tribunale in
data 3 maggio 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e
art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
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che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha
dichiarato di essere originario del villaggio di B._______, nella zona di
C._______ (Nigeria) dove ha vissuto dalla nascita sino al (...), quando
si sarebbe trasferito a D._______; che, nel (...), sarebbe ritornato a
vivere nel suo villaggio nativo, da suo padre,
che ha affermato di essere espatriato dopo aver preso attivamente
parte agli scontri di natura religiosa accaduti a B._______ nel (...); che,
in occasione degli stessi, nella notte del (...), la casa di suo padre
sarebbe stata attaccata da individui di religione mussulmana
provocando la morte del fratello dell'interessato; che, a seguito di tali
fatti, l'(...), il ricorrente, armatosi di un fucile, avrebbe partecipato
insieme ad altri suoi compaesani, ad un attacco al villaggio di
E._______, uccidendo diverse persone, di cui dodici uccisi da lui (uno
sarebbe il figlio del Re); che, in seguito, per paura di essere vendicato
per l'uccisione del figlio del re, si sarebbe nascosto per diversi giorni
nel villaggio di B._______, finché sarebbe poi espatriato in Svizzera
con l'aiuto di un conoscente di suo padre, il signor F._______,
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che dal suo villaggio, la notte del (...), l'interessato avrebbe raggiunto
in auto l'aeroporto "G._______"; che il (...) avrebbe preso un volo
diretto per la Svizzera; che avrebbe in seguito preso un treno fino ad
una località sconosciuta, dove sarebbe rimasto due giorni; che, infine,
avrebbe preso un altro treno e sarebbe giunto a H._______ (Svizzera),
il (...), presso il Centro di registrazione e procedura (CRP), dove ha
depositato la sua domanda d'asilo,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 28 aprile 2010, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valido ai sensi
dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro
lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM
sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi che giustificano
la mancata presentazione dei documenti d'identità, ragione per cui
l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua della
sua domanda d'asilo e la decisione impugnata dovrebbe essere
annullata; che, in particolare, egli ribadisce di non aver mai posseduto
né il passaporto né la carta d'identità e che, una volta in Svizzera, non
gli sarebbe stato possibile fare alcunché per procurarseli; che, inoltre,
l'interessato ritiene che vi sarebbe la necessità di ulteriori chiarimenti
in relazione alla qualità di rifugiato o in relazione all'esecuzione
dell'allontanamento; che, peraltro, esso ritiene di aver esposto in modo
dettagliato, sostanziato e coerente i suoi motivi d'asilo; che non vi
sarebbe per lui nessuna possibilità realistica di futuro in Nigeria,
ritenuto che, se vi ritornasse, sarebbe esposto al concreto pericolo di
essere ucciso a causa del suo coinvolgimento negli scontri
interreligiosi della regione, ciò che metterebbe la sua vita in gravissimo
pericolo; che, per questa seconda ragione, la decisione impugnata
dovrebbe essere annullata; che, infine, l'interessato fa valere di soffrire
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di problemi di salute importanti, in particolare di un'infezione che
necessiterebbe di essere curata e che gli causerebbe dei problemi di
sonno; che, secondo il ricorrente, questi problemi, dopo analisi,
dovrebbero portare a qualificare il suo allontanamento come non
ragionevolmente esigibile,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese di processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che
sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato
o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di
condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta
scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale
amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri, pur avendo avuto un mese di tempo per
farlo,
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che, peraltro, come risulta dalle sue dichiarazioni, egli non ha
nemmeno effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere
un esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce
un indizio della dissimulazione dei documenti, considerato che di
regola, chi è già in possesso di un documento di identità e si limita a
dissimularlo, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi o di
complementari; che, peraltro, il ricorrente ha affermato di aver
chiamato i suoi genitori diverse volte senza riuscire a mettersi in
contatto con loro (cfr. verbale 2 D6 e D7 pag. 2) senza fornire alcun
mezzo di prova o indizio a comprova di quanto asserito; che,
d'altronde, non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate
allegazioni ricorsuali secondo le quali in particolare non gli sarebbe
stato possibile consegnare dei documenti, poiché sostanzialmente non
né avrebbe mai posseduti o non avrebbe potuto fare alcunché per
procurarseli una volta in Svizzera; che tali asserzioni, infatti, non
costituiscono ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di
documenti ai sensi della legge,
che il ricorrente afferma di aver preso un volo diretto da D._______ per
la Svizzera utilizzando un documento fornitogli dal signor F._______,
presso il quale si era rifugiato dopo aver partecipato all'attacco al
villaggio di E._______; che il documento in questione, che egli
avrebbe mostrato alle autorità e che gli avrebbe permesso di passare i
controlli aeroportuali, sarebbe un "foglio quadrato" che aveva la
copertina rinforzata e nel cui interno c'era una tessera (cfr. verbale 2
D14 pag. 3), con una foto non sua e contenente generalità di cui non
ricorda nulla (cfr. verbale 1, pag. 7); che, inoltre, non ha risposto alla
domanda tendente a capire come abbia passato i controlli
all'aeroporto (cfr. verbale 2 D15 pag. 3); che non può corrispondere
alla realtà dei fatti che il ricorrente non sia stato sottoposto ai severi ed
accurati controlli aeroportuali oppure che li abbia potuti superare con il
suddetto documento al momento della partenza da D._______ e
all'arrivo in Svizzera; che, per di più, il ricorrente non è stato in grado
di indicare né la destinazione del suo volo, né il nome della compagnia
con cui avrebbe viaggiato, nonché quanto sarebbe durato il volo (cfr.
verbale 1 pag. 7), aggiungendo di non aver fatto caso né agli annunci
del pilota, né a quelli dell'altoparlante dell'aeroporto (cfr. verbale 2 D18
e D19 pag. 3),
che, pertanto, alla luce di tali considerazioni – senza che sia
necessario evocare ulteriori elementi d'inverosimiglianza del viaggio
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d'espatrio del ricorrente – v'è ragione di ritenere che l'insorgente non
può aver viaggiato nelle circostanze descritte, se non in possesso dei
suoi documenti d'identità,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente, in sostanza, ha dichiarato di avere lasciato il suo
Paese, perché teme per la sua vita in ragione dell'uccisione da parte
sua del figlio del Re, oltre ad altre undici persone di religione
mussulmana, in occasione degli scontri di natura religiosa accaduti a
B._______ e E._______ nel (...),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
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rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che i motivi d'asilo fatti valere dal ricorrente sono da considerarsi
irrilevanti per la concessione della qualità di rifugiato, questo senza
che sia necessario chinarsi sugli elementi di illogicità ritenuti dall'UFM;
che, segnatamente, le persecuzioni di cui pretende essere vittima il
ricorrente sarebbero causate da terzi, in particolare dagli abitanti del
vilaggio di E._______ (cfr. verbale 2 D61 pag. 7); che, a prescindere
dalla verosimiglianza di tali persecuzioni, il ricorrente ha dichiarato
espressamente di non essersi rivolto alle autorità né per denunciare la
morte di suo fratello, né al fine di ricevere aiuto per cercare suo padre
che era rimasto al villaggio dopo la sua fuga (cfr. ibidem D27 e D29
pagg. 4 e 5), né per richiedere protezione; che il ricorrente ha
dichiarato non avere mai avuto problemi con le autorità nigeriane
(cfr. verbale 1 pag. 6),
che il ricorrente non ha invocato, né tanto meno provato, una
mancanza di protezione da parte delle autorità nigeriane; che, in tale
contesto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa
ottenere dalle autorità in Patria, se opportunamente sollecitate,
un'appropriata protezione contro l'eventuale agire illegittimo di terzi nei
suoi confronti,
che, a titolo abbondanziale, occorre sottolineare che egli aveva la
possibilità alternativa di tornare a D._______, dove ha vissuto con sua
madre per più di (...) anni, dal (...) fino al mese di (...) (cfr. verbale 1
pag. 1 e verbale 2 D57 pag. 7) e dove peraltro vive tuttora sua madre
(cfr. verbale 1 pag. 3); che, inoltre, non soccorre l'insorgente
l'allegazione di non esservi tornato, perché, in detta città, non vi
sarebbe sicurezza e le autorità sarebbero corrotte, tanto più che ha
dichiarato di non aver mai avuto problemi con le autorità e tenuto
conto che vi ha vissuto per anni (cfr. verbale 1 pagg. 1 e 6),
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente,
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che, pertanto, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale
amministrativo federale E-423/2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8,
destinata alla pubblicazione),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 0.142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che,
peraltro, il ricorrente non ha fatto valere alcunché in tal senso,
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
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che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 3 LStr),
che, in aggiunta, in Nigeria, non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
possiede un'istruzione di base, un'esperienza lavorativa e dispone, nel
suo Paese, di una rete familiare, ritenuto che sua madre, con la quale
ha vissuto fino a pochi mesi prima del suo espatrio, vive tuttora in loco
(cfr. verbale 1 pag. 3),
che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 24); che, infatti, i problemi di salute di cui soffrirebbe
(cfr. ricorso pag. 3) non sono corroborati da alcun certificato medico;
che i rapporti dell'I._______ del (...) e del (...), agli atti, qualificano di
"bagatella" i sintomi (dolori nella zona [...]) del ricorrente, il quale è
stato sottoposto ad un'analisi delle urine; che, ad ogni modo, non vi è
ragione di non ritenere che questo tipo di problemi possa essere
curato nel Paese d'origine dell'insorgente;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in
Nigeria è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio;
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
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che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente tramite il Centro di registrazione e di procedura di
H._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, centro di registrazione e di procedura di H._______ (via fax,
per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al
ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- J._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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