B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3107/2017
Sen t en z a d e l 4 l u g l i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Simon Thurnheer, Gérald Bovier,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…)
Iraq,
patrocinato dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell’allontanamento (ricorso contro una deci-
sione di riesame);
decisione della SEM del 9 maggio 2017 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino iracheno originario di Suleimania, è giunto illegal-
mente in Svizzera il 22 dicembre 2002, depositando una domanda di asilo,
poi respinta il 16 marzo 2005 dall’allora Ufficio federale della migrazione
(UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione: SEM), il quale ha parimenti
pronunciato, nella medesima occasione, il suo allontanamento dalla Sviz-
zera e l’esecuzione dello stesso siccome lecito, esigibile e possibile.
Nell’ambito di tale procedura, il richiedente aveva fatto valere, quali motivi
d’asilo, le sue attività politiche per il partito comunista del Kurdistan negli
anni 90 ed il susseguente timore di essere esposto a pregiudizi a seguito
delle minacce e di un sequestro subito nel 1993 da parte di un gruppo fon-
damentalista (cfr. atto A1 e A9).
B.
Il 30 settembre 2005 I’UFM, a seguito di un ricorso inoltrato dall’interessato
presso l’allora Commissione di ricorso in materia d’asilo, ha parzialmente
rivisto la propria decisione in applicazione dell’art. 58 PA, ammettendo
provvisoriamente l’interessato in Svizzera per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento (cfr. atto A18). L’autorità di ricorso ha quindi stralciato
la procedura dai ruoli (cfr. atto A20).
C.
Considerato l’adempimento dei presupposti di cui all’art. 84 cpv. 4 LStr,
nell’aprile del 2008, l’interessato si è visto accordare, previa richiesta
dell’autorità cantonale e approvazione dell’UFM, un permesso di dimora
annuale di tipo B (cfr. atti dell’autorità cantonale). Tale permesso è stato
rinnovato a più riprese dall’autorità cantonale, in ultimo con scadenza il
21 gennaio 2016.
D.
Con decisione dell’8 febbraio 2016, l’autorità cantonale competente (Se-
zione della popolazione; di seguito Spop) ha negato all’interessato un ulte-
riore rinnovo del permesso di dimora sulla base del fatto che egli, nono-
stante i numerosi ammonimenti dipartimentali pervenutigli, avrebbe conti-
nuato a beneficiare di sussidi e sostegno sociale sin dal gennaio 2013.
Nella stessa occasione all’interessato è stato impartito un termine per la-
sciare il suolo elvetico scadente l’8 aprile 2016.
E.
Tale decisione è stata confermata dall’autorità cantonale di ricorso (Consi-
glio di Stato) con risoluzione del 31 maggio 2016. In tale sede il Consiglio
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di Stato ha parimenti concluso all’esigibilità dell’esecuzione dell’allontana-
mento dell’interessato verso la regione d’origine. Avendo omesso ulteriori
impugnative, la decisione è cresciuta in giudicato.
F.
L’11 agosto 2016 lo straniero ha presentato alla Spop una “istanza di rie-
same e revisione per il rinnovo del permesso di dimora, sub. istanza di
rilascio del permesso di dimora” con richiesta di sospensione del termine
di partenza sulla scorta della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro
ed alla luce dell’allegata inesigibilità di un suo rientro in lraq.
G.
Con decisione del 4 novembre 2016 la Spop non è entrata nel merito della
predetta istanza, sulla base del fatto che l’interessato non avrebbe solle-
vato fatti nuovi e di importanza tale da modificare la decisone dell’8 feb-
braio 2016.
H.
Contro tale pronuncia l’interessato è nuovamente insorto al Consiglio di
Stato, il quale, con risoluzione del 21 dicembre 2016, ha respinto il ricorso
per quanto ricevibile. Il Consiglio di Stato ha in particolare confermato il ben
fondato della non entrata nel merito della Spop. Quo all’esecuzione dell’al-
lontanamento, l’autorità di ricorso cantonale ha osservato di transenna
come la stessa non sarebbe risultata inesigibile. Essa ha richiamato a tal
proposito la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale) relativa alla regione del Kurdistan iracheno, constatando
nel contempo l’esistenza di fattori personali favorevoli quali la giovane età,
la presenza di parenti stretti in loco e l’assenza di figli a carico nonché una
certa esperienza professionale. Anche tale decisione è poi cresciuta in giu-
dicato per omesso rimedio giuridico ulteriore.
I.
Con scritto del 2 febbraio 2017 l’interessato si è appellato nuovamente alla
Spop sollecitando la proposta di una sua nuova ammissione provvisoria in
Svizzera basata sul fatto che il suo allontanamento verso l’Iraq non sa-
rebbe risultato esigibile. Quest’ultima ha respinto anche tale richiesta con
scritto del 22 marzo 2017.
J.
Il 31 marzo 2017, l’interessato si è rivolto questa volta alla SEM con uno
scritto intitolato domanda d’asilo. In tale sede egli ha dapprima premesso
che nel caso in cui l’autorità avesse ritenuto opportuno trattare la richiesta
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quale domanda di riesame, vi sarebbe stata la necessità di concedere alla
stessa l’effetto sospensivo. Nel merito, egli ha anzitutto richiamato i fatti ed
i motivi alla base della sua domanda d’asilo del 2002 ribadendo di essere
stato sequestrato nel 1993 da componenti di Al-Qaeda e di avere subito
delle minacce da parte di quest’ultimi. Per il resto egli si è avvalso della
difficile situazione sotto il profilo della sicurezza nel Kurdistan iracheno che,
di concerto con la sua lunga assenza dal paese d’origine e con la precaria
situazione dei famigliari in loco, avrebbe dovuto far concludere all’inesigi-
bilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso tale regione.
K.
La SEM, con decisione del 9 maggio 2017 è entrata nel merito della do-
manda, trattando la stessa quale richiesta di riesame. L’autorità di prima
istanza, dopo aver constatato che i motivi addotti nello scritto del 31 marzo
2017 avrebbero coinciso con quelli già considerati nell’ambito della proce-
dura d’asilo svolta ed aver concluso all’inesistenza in specie di impedimenti
all’esecuzione dell’allontanamento, ha confermato la sua precedente deci-
sione facente data al 26 marzo 2005, respingendo l’istanza.
L.
Il 1° giugno 2017 l’interessato è insorto contro suddetta decisione innanzi
al Tribunale con ricorso e richiesta di misure cautelari urgenti e di rispristino
dell’effetto sospensivo.
M.
Il Tribunale ha ordinato cautelarmente la sospensione dell’esecuzione
dell’allontanamento il 6 giugno 2017.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi).
2.
2.1 La LAsi, con l’art. 111b, prevede un disposto specifico circa la proce-
dura di riesame. Giusta l’art. 111b cpv. 1 LAsi, entrato in vigore il 1° febbraio
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2014, la domanda di riesame motivata dev’essere indirizzata per iscritto
alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame e per il rima-
nente la procedura è retta dagli art. 66-68 PA. Giurisprudenza e dottrina
hanno inoltre dedotto un diritto al riesame dall’art. 29 cpv. 1 seg. Cost. e
dall’art. 66 PA, il quale prevede la facoltà di domandare la revisione delle
decisioni (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2 e riferimenti citati; KARIN SCHERRER,
in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
[VwVG], 2009, ad art. 66 n. 16 seg. pagg. 1303 seg.).
In principio, una domanda di riesame non costituisce un rimedio di diritto.
Per questo motivo l’autorità di ricorso non è tenuta ad entrare nel merito di
una tale richiesta a meno che essa costituisca una «domanda di riconside-
razione qualificata», vale a dire «una domanda di adattamento», ovvero
nel caso in cui l’insorgente si prevalga di un cambiamento notevole delle
circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale
di prima o seconda istanza oppure se il ricorrente presenta uno dei motivi
di revisione previsto dall’art. 66 PA (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2 e riferi-
menti ivi citati). La stessa non può inoltre servire a rimettere continuamente
in discussione le decisioni amministrative. In analogia con l’art. 66 cpv. 3
PA, il riesame di una decisione di prima istanza cresciuta in giudicato è
escluso, se il ricorrente fa valere mezzi di prova che avrebbe già potuto
presentare nell’ambito del ricorso contro la decisione in questione (cfr. DTF
136 II 177 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati; Giurisprudenza ed informazione
della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003
n. 17 consid. 2b e riferimenti ivi citati).
2.2 Quo alla distinzione tra domanda di riesame ed ulteriore domanda
d’asilo, occorre fare riferimento agli argomenti di cui l’interessato si avvale
nella propria richiesta. Si è in presenza di una nuova domanda d’asilo, sia
essa formulata entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione
in materia d’asilo (cfr. art. 111c LAsi; domanda multipla) o meno, quando il
richiedente asilo respinto che si trova ancora in Svizzera invoca dei fatti
nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato, posto che gli stessi siano so-
praggiunti dopo la chiusura dell’ultima procedura d’asilo (cfr. DTAF 2014/39
consid. 4.6 e GICRA 1998 n. 1 consid. ). Negli altri casi ed in partico-
lare allorquando l’interessato miri esclusivamente a far valere nuovi impe-
dimenti all’esecuzione dell’allontanamento, trattasi invece di richiesta di rie-
same nei termini di cui sopra.
2.3 Nel caso in oggetto, lo scritto indirizzato alla SEM dal ricorrente e
facente data al 31 marzo 2017, seppur intitolato domanda d’asilo, non
invoca alcun fatto nuovo atto a motivare la qualità di rifugiato. Per quanto
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Pagina 6
concerne la questione dell’asilo, lo stesso si limita infatti a riepilogare fatti
antecedenti alla domanda del 2001 e già considerati nella decisione
negativa del 26 marzo 2005 (cfr. supra lett. A e J). Ora, già solo per questi
motivi e senza necessità di ulteriori disamine, vi è luogo di qualificare la
domanda in questione, in accordo con l’autorità di prime cure, quale
richiesta di riesame in quanto la stessa non apporta fatti nuovi propri a
motivare la qualità di rifugiato sopraggiunti dopo la chiusura dell’ultima
procedura d’asilo.
3.
3.1 Ai sensi dell’art. 84 cpv. 5 LStr, le domande di rilascio di un permesso
di dimora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano
in Svizzera da oltre cinque anni sono esaminate approfonditamente consi-
derandone il grado d’integrazione, la situazione familiare e la ragionevo-
lezza di un rientro nello Stato di provenienza. I permessi sono rilasciati dai
Cantoni (art. 40 LStr). L’autorità federale (SEM) resta tuttavia competente
per l’approvazione del rilascio e del rinnovo degli stessi (cfr. art. 40 cpv. 1
LStr in relazione con l’art. 99 della medesima legge e con l’art. 85 OASA
[(cfr. al proposito sentenza del Tribunale C-5718/2010 del 27 gennaio
2012)]. Giusta l’art. 33 LStr per soggiorni della durata di oltre un anno e per
un determinato scopo di soggiorno l’autorità cantonale rilascia un per-
messo di dimora. L’autorizzazione di cui all’art. 33 LStr è di durata limitata
e può essere prorogata se non vi sono motivi di revoca secondo l’art. 62
LStr.
3.2 Nel caso in disamina, l’allora UFM, con decisione del 16 marzo 2005,
ha respinto la domanda d’asilo dell’interessato, pronunciando nella mede-
sima occasione il suo allontanamento dalla Svizzera ed ordinandone l’ese-
cuzione siccome ammissibile, esigibile e possibile. L’UFM ha tuttavia rivisto
parzialmente tale decisione, accordando al ricorrente l’ammissione provvi-
soria in Svizzera a decorrere dal 30 settembre 2005. In seguito, il 21 gen-
naio 2008, preso atto del soddisfacimento delle condizioni di cui all’art. 84
cpv. 5 LStr e vista la sua richiesta in tal senso, l’autorità cantonale compe-
tente ha proposto all’UFM la concessione di un permesso di dimora an-
nuale all’interessato. Susseguentemente all’approvazione dell’UFM, fa-
cente data al 14 aprile 2008, l’autorità cantonale ha quindi rilasciato allo
straniero, il 18 aprile 2008, un permesso di dimora annuale ai sensi
dell’art. 33 LStr. Tale permesso è poi stato rinnovato rispettivamente proro-
gato a più riprese dall’autorità cantonale a seguito delle richieste dell’inte-
ressato, in ultima sede con validità sino al 21 gennaio 2016. A partire dal
18 aprile 2008, l’autorità cantonale risultava pertanto competente per la
regolamentazione del soggiorno dell’interessato.
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3.3 L’art. 62 LStr prevede segnatamente che l’autorità competente può re-
vocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, se lo straniero o una persona
a suo carico dipende dall’aiuto sociale. Secondo l’art. 64 cpv. 1 lett. c LStr,
le autorità competenti emanano una decisione di allontanamento ordinaria
nei confronti dello straniero cui il permesso è negato o il cui permesso è
revocato o non è prorogato dopo un soggiorno autorizzato. Ai sensi della
giurisprudenza, per autorità competente si deve intendere quella che ha
rifiutato di concedere o di prorogare il permesso o che ha revocato un’au-
torizzazione (cfr. sentenza del Tribunale C-2610/2012 del 13 agosto 2014
consid. 7.1; si veda anche DTF 137 II 305 consid. 3.1). Tale autorità, in
presenza di elementi fattuali pertinenti allegati dalla persona interessata,
sarà in tale sede tenuta anche ad esaminare la presenza di impedimenti
all’esecuzione dell’allontanamento. Gli stessi possono infatti essere invo-
cati dall’interessato nei confronti di qualsiasi autorità competente per la
pronuncia dell’allontanamento (cfr. DTF 137 II 305 consid. 3.2). Vien da sé
che in caso di decisione negativa o qualora tale esame non sia stato effet-
tuato in sede di prima istanza, all’interessato sarà fatta facoltà di avvaler-
sene anche nelle preposte sedi ricorsuali (in genere, in ambito di LStr, si
tratterà di 2 istanze di ricorso cantonali e, in ultima istanza, del Tribunale
federale). Nel caso in cui l’autorità cantonale competente (o una delle au-
torità adite su ricorso, previo rinvio in prima istanza) giungesse alla conclu-
sione che l’esecuzione dell’allontanamento risulti inammissibile, inesigibile
o impossibile, essa sarebbe tenuta, a norma dell’art. 83 cpv. 6 LStr, a pro-
porre l’ammissione provvisoria alla SEM; in caso contrario la stessa di-
sporrà invece l’esecuzione dell’allontanamento in maniera vincolante (cfr.
DTAF 2010/42 consid. 10.3 e sentenza del Tribunale amministrativo del
canton Zurigo VB.2009.00154 del 24 aprile 2009 consid. 1.3 e 3). In tale
ambito l’intervento della SEM è invece escluso in quanto la facoltà a trat-
tare della questione è stata trasferita alle autorità cantonali (cfr. mutatis
mutandis GICRA 2001 n. 21 consid. 11a e sentenza del Tribunale
D-3928/2008 del 7 luglio 2008 consid. 2.2).
3.4 Nella presente fattispecie, posto che l’interessato risultava a carico
della pubblica assistenza sin dal 17 gennaio 2013, e ritenendo a quel
tempo sproporzionata una revoca del permesso vista la situazione nel
paese d’origine, l’autorità cantonale ha provveduto, l’8 agosto 2014, ad am-
monire lo straniero significandogli che un’ulteriore dipendenza dal pubblico
sostegno avrebbe comportato la revoca del permesso. Non essendosi mu-
tata la situazione, l’autorità cantonale ha dapprima emesso, il 21 maggio
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2015, un nuovo ammonimento nei confronti dell’interessato per poi giun-
gere, l’8 febbraio 2016, a rifiutare l’ulteriore rinnovo del permesso di sog-
giorno nel frattempo postulato dall’interessato. Il 10 marzo 2016, l’interes-
sato è quindi insorto contro detto rifiuto innanzi alla prima istanza di ricorso
cantonale, la quale ha respinto l’impugnativa vagliando tra le altre cose
anche la questione dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr.
decisione del Consiglio di Stato STR.2016.126 del 31 maggio 2016
consid. 3). L’11 agosto 2016, il ricorrente si è nuovamente rivolto alla Spop
con istanza di riesame e revisione sulla scorta di un nuovo contratto di la-
voro da lui sottoscritto. Il 4 novembre 2016, l’autorità cantonale ha deciso
di non entrare nel merito dell’istanza di riesame in questione. Il ricorrente
ha quindi impugnato anche tale decisione di non entrata nel merito presso
il Consiglio di Stato, il quale ha nuovamente respinto il ricorso in data
21 dicembre 2016, esaminando anche di transenna l’eventuale presenza
di impedimenti all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. decisione del Con-
siglio di Stato STR.2016.506 del 21 dicembre 2016 consid. 4). L’autorità
cantonale ha quindi fissato un nuovo termine di partenza all’interessato.
Ciò nonostante, con scritto del 26 gennaio 2017, il qui insorgente si è indi-
rizzato per l’ennesima volta alla Spop, chiedendo ad essa di voler proporre
alla SEM di concedergli nuovamente l’ammissione provvisoria per causa
d’inesigibilità. L’autorità cantonale non ha dato seguito nemmeno a tale ri-
chiesta (cfr. atti dell’autorità cantonale). Occorre pertanto constatare che
l’autorità cantonale, in ossequio ai disposti citati, ha effettivamente preso
in esame la situazione del ricorrente e ne ha disposto l’allontanamento. A
seguito delle impugnative da lui presentate e della richiesta di concessione
dell’ammissione provvisoria, le varie autorità intervenute in sede cantonale
hanno inoltre avuto modo di esaminare la questione dell’esistenza di even-
tuali ostacoli all’esecuzione dello stesso. La SEM non rientrava invece tra
le autorità aventi facoltà di esprimersi al riguardo.
3.5 Sennonché, a seguito di tale serie di decisioni negative prolate dalle
preposte sedi cantonali, l’interessato ha depositato la domanda di riesame
litigiosa direttamente presso la SEM. Tale domanda è poi sfociata nella de-
cisione qui impugnata laddove l’autorità di prime cure, entrando nel merito
della richiesta, ha confermato il suo provvedimento del 16 marzo 2005.
Ora, per loro stessa natura, le domande di riesame, così come definite so-
pra (cfr. supra consid. 2), vanno rivolte all’autorità che ha emanato la deci-
sione amministrativa di prima istanza cresciuta in giudicato ed esecutiva
(cfr. WIEDERKEHR/RICHLI, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrecht, 2012,
n° 2644; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2015, pag. 391). Ciò
detto, va qui constatato come nel caso in esame, dal momento che l’inte-
ressato è stato posto al beneficio di un permesso di dimora in applicazione
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della legislazione sugli stranieri, poi rinnovato a più riprese, la competenza
per l’emanazione della relativa decisione di allontanamento e conseguen-
temente anche per l’esame degli ostacoli all’esecuzione dello stesso era
ormai di appannaggio delle autorità cantonali. Come del resto è avvenuto,
le stesse, ed in particolare la Spop, risultavano pertanto competenti anche
per la trattazione di una domanda di riesame diretta contro la decisione di
allontanamento a seguito della crescita in giudicato. Per questi stessi mo-
tivi, occorre ammettere che la SEM risultava invece manifestamente in-
competente ad esaminare una tale richiesta di riesame, essendo la que-
stione dell’allontanamento in ambito di LStr ormai prerogativa cantonale.
Per di più, la decisione confermata dall’autorità di prime cure e facente data
al 16 marzo 2005 era già stata parzialmente rivista dalla stessa SEM (allora
UFM) il 30 settembre 2005 in applicazione dell’art. 58 PA, per il che – sul
punto dell’esecuzione dell’allontanamento, di cui l’interessato chiedeva,
secondo il succitato senso dello scritto del 31 marzo 2017 (cfr. supra con-
sid. 2.4), il riesame – la stessa non risultava esecutiva. Codesta deduzione
pare del resto essere stata ben compresa anche dal ricorrente che prima
di rivolgersi discrezionalmente alla SEM con la domanda di riesame sfo-
ciata nella decisione avversata, ha richiesto, nelle debite sedi e dopo aver
esaurito gli ordinari rimedi di diritto, la riconsiderazione della decisione can-
tonale che disponeva il rifiuto del rinnovo del permesso ed ordinava il suo
allontanamento dal suolo elvetico.
Ciò posto, v’è da concludere che la SEM difettava della necessaria com-
petenza per l’emanazione della decisione impugnata. Resta ora da va-
gliare quale sia la conseguenza di una tale incompetenza.
4.
4.1 Per costante giurisprudenza una decisione è nulla soltanto quando è
affetta da un vizio particolarmente grave e manifesto, che sia riconoscibile
con evidenza o perlomeno con una certa facilità. L’accertamento della nul-
lità non deve inoltre mettere in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto
(cfr. DTF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1; 137 III 217 consid.
2.4.3). Quali motivi di nullità entrano innanzitutto in considerazione gravi
errori di procedura, come per esempio l’incompetenza dell’autorità giudi-
cante, mentre gli errori nel merito della decisione provocano solo rara-
mente la nullità dell’atto (cfr. DTF 133 II 366 consid. 3.2). Dal canto suo,
l’incompetenza funzionale o per materia dell’autorità configura un motivo
principale per la nullità della decisione fatti salvi i casi nei quali l’autorità
dispone di un potere decisionale generale o laddove la sicurezza del diritto
risulti compromessa (cfr. DTF 136 II 489 consid. 3.3; 133 II 181
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consid. 5.1.3; 132 II 21; DTAF 2008/59 consid. 4.2; decisione del Tribunale
B-3700/2015 del 16 ottobre 2015).
4.2 Nel caso in esame l’incompetenza dell’autorità di prima istanza risulta
manifesta (cfr. DTF 136 II 489 consid. 3.3). La procedura d’asilo, di com-
petenza della SEM, serve infatti a verificare se esiste un diritto alla prote-
zione (art. 6 LAsi). È solo nell’ambito di un tale iter procedurale che sud-
detta autorità federale ha la facoltà di pronunciarsi sull’allontanamento e
sull’eventuale presenza di impedimenti all’esecuzione dello stesso (cfr.
DTAF 2010/42 consid. 10.2). Negli altri casi ed in particolare a seguito del
mancato rinnovo o della revoca di un permesso rilasciato su base della
LStr, siffatta prerogativa incombe invece, come detto, all’autorità cantonale,
per espresso disposto legale (cfr. art. 40, 62 e 67 LStr; DTF 137 II 305
consid. 3.2). Il fatto che ad una regolamentazione cantonale ai sensi della
LStr sia preceduta una procedura d’asilo è inoltre ininfluente, essendo de-
cisivo l’ambito nel quale è stato disposto l’allontanamento (cfr. supra con-
sid. 3.3). Per gli stessi motivi e diversamente dalla fattispecie di cui alla
DTF 136 II 489, tale dicotomia – e conseguentemente anche l’incompe-
tenza dell’autorità adita – risultava del resto anche facilmente riconoscibile.
Essendo la questione di appannaggio cantonale, non si può inoltre ritenere
che l’autorità d’asilo disponesse di un potere decisionale generale nella
materia. Tali circostanze parrebbero del resto trovare conferma anche
nell’agire del ricorrente che si è rivolto alla SEM solo susseguentemente
alle infruttuose impugnative da lui proposte in sede cantonale. Stante
quanto sopra, occorre in questa sede concludere alla nullità della decisione
impugnata, soluzione quest’ultima giustificata anche sotto l’aspetto della
certezza del diritto.
5.
5.1 Se una decisione o un giudizio difettano di qualsiasi forza obbligatoria
a seguito di nullità, ciò deve essere rilevato in ogni momento e d’ufficio
dall’autorità adita e quindi pure da codesto Tribunale (DTF 138 II 501 con-
sid. 3.1; decisione del Tribunale B-3700/2015 del 16 ottobre 2015). Una
decisione nulla non è inoltre impugnabile in mancanza di oggetto di lite (cfr.
DTF 132 II 342 consid. 2.3 e sentenza del Tribunale A-6630/2010 del 19 lu-
glio 2011 consid. 2.4). L’autorità di ricorso può infatti esaminare e giudicare,
in principio, solamente i rapporti giuridici per i quali l’autorità competente si
è pronunciata precedentemente in modo vincolante (cfr. sentenza del Tri-
bunale federale K 76/00 del 17 ottobre 2000 consid. 1 e B-326/2008 del 17
aprile 2008 consid. 1.3 e sentenza del Tribunale E-5007/2014 consid. 2.1).
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Pagina 11
La nullità va tuttavia accertata nel dispositivo (cfr. DTF 132 II 342 con-
sid. 2.3; YVO HANGARTNER, Die Anfechtung nichtiger Verfügungen und von
Scheinverfügungen, AJP 2004, pag. 1054).
5.2 Ne consegue pertanto che non vi è luogo di entrare nel merito del gra-
vame. Lo stesso va pertanto dichiarato inammissibile (cfr. DTAF 2008/59).
La nullità della decisione avversata è altresì da accertare nel dispositivo
della presente sentenza in ossequio alle fonti citate.
6.
Ritenute le circostanze generali della causa, si prescinde dal prelevare
spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Non ven-
gono assegnate indennità ripetibili (art. 7 e segg. TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
È accertata la nullità della decisione su riesame della SEM del 9 maggio
2017.
2.
Per il resto, il ricorso è inammissibile.
3.
La provvisoria sospensione dell’allontanamento ordinata cautelarmente dal
Tribunale il 6 giugno 2017 è revocata.
4.
Non vengono prelevate spese né assegnate indennità ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: