Corte IV
D-311/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 g e n n a i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, alias,
B._______,
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 15 gennaio 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-311/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 29
novembre 2008 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno
e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del [...] e del [...],
la decisione dell'UFM del 15 gennaio 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno,
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 16 gennaio 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF,
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
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dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo é inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della sua domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato sostanzialmente di essere cittadino
nigeriano, nato a C._______ e di essere espatriato nel novembre 2008
per timore di essere ucciso dai militanti del movimento D._______,
che, nel settembre 2008, i militanti del suddetto movimento avrebbero
fatto incursione a casa dei genitori dell'interessato a C._______ e
avrebbero ucciso suo padre, sua madre e sua sorella, in quanto
accusavano il di lui padre - ex membro del D._______ - di sabotaggio
e tradimento per l'intercettazione e la susseguente distruzione -
avvenuta il mese precedente - di una nave del D._______ da parte
delle forze dell'ordine della Nigeria,
che l'interessato sarebbe l'unico della sua famiglia riuscito a fuggire
all'attacco dei militanti del D._______ e si sarebbe rifugiato per tre
giorni presso un amico del padre nel medesimo villaggio.
Successivamente, egli si sarebbe recato a E._______ - dove egli
abitava – e sarebbe stato ospitato per circa due mesi e mezzo presso
un pastore, prima di espatriare verso l'Europa l'11 novembre 2008,
che l'interessato avrebbe dapprima raggiunto in auto F._______ in
G._______ - transitando per il H._______ - da dove sarebbe ripartito
in aereo fino a I._______, con un passaporto rosso della G._______
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con le sue generalità e la sua foto. Dalla Francia, dopo qualche giorno,
egli avrebbe proseguito in treno fino in Svizzera, ignorando il valico
che avrebbe attraversato, senza documenti - visto che il passaporto gli
sarebbe stato sequestrato dal suo accompagnatore - e senza subire il
minimo controllo,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 15 gennaio 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato,
detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
al. 3 LAsi é realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente sostiene di non aver potuto consegnare
alcun documento, non per la sua mancanza di volontà, bensì poiché
non avrebbe mai posseduto un passaporto od una carta d'identità. Lo
stesso sottolinea che nel 2006 avrebbe tentato di registrarsi per la
domanda di una carta d'identità nel suo Paese d'origine, ma senza
successo. Egli segnala, inoltre, di aver posseduto nella sua vita
unicamente il suo certificato di nascita, il quale tuttavia gli sarebbe
stato detto non costituirebbe un documento idoneo ai fini della
procedura d'asilo,
che, inoltre, il ricorrente contesta che nel caso concreto non ricorrano i
presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità d'ulteriori
chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato o
dell'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In
particolare, egli asserisce, da un lato, che l'UFM non ha sviluppato
argomentazioni tali da mettere in dubbio le sue dichiarazioni rese nel
corso delle due audizioni. Tali affermazioni - al contrario di quanto
affermato dall'autorità inferiore - non sarebbero contraddittorie, ma
sarebbero diverse per il carattere sommario dell'audizione breve
rispetto alla seconda audizione. Dall'altro lato, il ricorrente adduce che
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la sua vita - in caso di rientro in Nigeria - sarebbe in pericolo a causa
delle persecuzioni da parte dei militanti del movimento D._______, i
quali avrebbero ucciso il di lui padre, la madre e la sorella, perché
avrebbero accusato il padre dell'interessato - in quanto ex membro del
D._______ - di essere un informatore delle autorità. L'insorgente
sottolinea che non avrebbe neppure potuto chiedere protezione alle
autorità nigeriane le quali già combatterebbero il suddetto movimento,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF 2007/7] consid.
6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
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che, d'altronde, non soccorrono l'autore del gravame le semplici
allegazioni, secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei
documenti e non avrebbe fatto alcunché a tal proposito, poiché non
ne avrebbe mai posseduti, né li avrebbe mai richiesti ([...]) e poiché -
come egli avrebbe allegato solo nel corso della seconda audizione ed
in sede di ricorso - non sarebbe riuscito ad ottenere la sua carta
d'identità in Nigeria al momento opportuno ([...]). Tali asserzioni non
costituiscono, infatti, ragioni valide per giustificare la mancata
esibizione di documenti ai sensi di legge, tenuto conto segnatamente
delle dichiarazioni contradditorie del ricorrente circa la richiesta o
meno dei suoi documenti in Nigeria, nonché avuto riguardo delle
circostanze del suo viaggio d'espatrio, con particolare riferimento al
suo sbarco all'aereoporto francese, dove é inverosimile che
l'insorgente non avrebbe subito alcun controllo ([...]),
che, inoltre, non soccorre il ricorrente l'asserzione secondo la quale
egli avrebbe posseduto, quale unico documento d'identità, il suo
certificato di nascita, ma che quest'ultimo non sia considerato tale ai
fini della procedura d'asilo (cfr. ricorso pag. 2). A tal proposito, codesto
Tribunale rileva che, con il certificato di nascita - che l'interessato
avrebbe potuto procurarsi come egli lascia trasparire da quanto
allegato - egli avrebbe potuto altresì risalire ai suoi necessari
documenti d'identità, ciò che per contro non é stato il caso e che
pertanto lascia presagire che l'insorgente dissimuli l'esibizione di
siffatti documenti,
che, pertanto, il ricorrente avrebbe potuto, usando della necessaria
diligenza, rivolgersi ad una rappresentanza del suo Paese all'estero
per farsi emettere un documento di viaggio o d'identità,
che, dunque, non v'è ragione di ritenere che se egli avesse davvero
effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente
siffatti documenti, durante tra l'altro questi mesi di soggiorno in
Svizzera, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non é applicabile,
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che, in assenza di documenti d'identità, occore inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, é accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria per timore d'essere ucciso anch'egli da parte dei militanti
del movimento D._______, a seguito dell'attacco e dell'uccisione dei
suoi famigliari da parte dei medesimi,
che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda
d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA),
che, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, in relazione
alle dichiarazioni contraddittorie del ricorrente per quanto attiene alla
sua presenza o meno in occasione dell'uccisione dei suoi famigliari, vi
é motivo di ritenere che la vicenda raccontata a sostegno della sua
domanda d'asilo é del tutto inverosimile. Infatti, codesto Tribunale
sottolinea che - indipendentemente dal carattere sommario della prima
audizione rispetto alla seconda - l'insorgente ha reso in maniera
indubbiamente distinta delle versioni differenti ed in contrapposizione
tra loro a proposito dell'evocata circostanza. Segnatamente, egli ha
inizialmente affermato "io ero presente quando li hanno uccisi" ([...]),
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mentre che, in seguito, alla chiara domanda postagli in merito a chi lo
avesse informato della morte dei suoi famigliari, egli ha dichiarato di
aver saputo che i suoi genitori e la sorella erano stati uccisi "da
quell'amico di mio padre" e solo "il mattino seguente" ([...]). Il TAF
rileva peraltro che queste affermazioni contraddittorie non sono state
le uniche nel racconto reso. Infatti, il ricorrente - tra le altre- avrebbe
addirittura affermato che quel giorno del presunto attacco da parte dei
militanti del D._______ "sono riuscito a fuggire perché non dormivo in
casa quel giorno" mentre che in seguito ha dichiarato di trovarsi nella
"mia stanza da letto" ([...]).
che, peraltro, codesto Tribunale sottolinea che, se il ricorrente avesse
realmente vissuto i fatti addotti, nonché la drammaticità degli stessi,
mal si comprende come egli avrebbe potuto rifugiarsi per tre giorni a
casa dell'amico di suo padre nel medesimo villaggio in cui siffatti
avvennimenti si sarebbero realizzati ([...]) invece di fuggire al più
presto e il più lontano possibile, come é più che ragionevole pensare,
che, d'altronde, non soccorre l'insorgente la generica allegazione
secondo cui anch'egli rischierebbe di essere ucciso - in caso di rientro
in Patria - dai militanti del D._______, per le accuse rivolte al padre in
relazione all'abbattimento da parte delle autorità nigeriane della nave
D._______. Tale allegazione é infatti rimasta allo stadio di mero parlato
e non corroborata da alcun elemento di prova, tanto più che il
ricorrente ha dichiarato che il padre - in qualità di asserito ex membro
di tale movimento - non vi avrebbe più avuto a che fare già dal 2007
([...]) e considerato che anch'egli non ne avrebbe mai fatto parte come
pure non avrebbe nemmeno mai svolto attività politiche ([...]),
che, altresì, non v'é motivo, per ritenere che l'insorgente non possa
ottenere in Patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata
protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi
confronti, contrariamente a quanto il ricorrente pretende negare senza
motivo e tanto più considerato che egli stesso riconosce che le
autorità nigeriane sono impegnate a combattere il movimento del
D._______ (cfr. ricorso pag. 2) come pure considerato che egli non ha
mai avuto problemi con le autorità del suo Paese ([...]),
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
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che, pertanto, non risultano elementi da cui dedurre la necessità
d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di
rifugiato dell'insorgente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in
Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) od esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico. In
effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun
elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti,
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che il ricorrente non appare avere fatto valere in sede di ricorso dei
problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento (v. sulla problematica Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24),
che, vista segnatamente l'età dell'insorgente, la sua formazione
scolastica di 12 anni ([...]) e professionale quale apprendista [...],
nonché tenuto conto della rete sociale di cui dispone in Patria - con
particolare riferimento all'amico di suo padre, o al pastore o ancora ad
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un eventuale precedente datore di lavoro quando era apprendista -
l'esecuzione dell'allontanamento nel suo Paese d'origine appare
ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che, da quanto esposto, l'UFM ha rettamente considerato in
riferimento all'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi di non entrare nel merito della
domanda d'asilo,
che, pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito
d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata del 15 gennaio 2009 dell'UFM va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia
d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali é divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- J._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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