B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3112/2014
Sen t en z a d e l 6 magg i o 20 15
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gérald Bovier, Fulvio Haefeli,
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…), e la figlia
C._______, nata il (…),
Etiopia,
rappresentate dal lic. iur. LL.M. Tarig Hassan,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 6 maggio 2014 / N […]
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Fatti:
A.
A.a L'interessata, cittadina etiope di etnia oromo, è nata a D._______ nella
regione etiope Oromia dove ha vissuto fino al suo espatrio avvenuto nel
mese di febbraio del 2011. Sarebbe espatriata da E._______ con un volo
per la Turchia per proseguire in seguito con un altro volo giungendo in
Francia e dopodiché ha raggiunto la Svizzera il 5 marzo 2011 ed ha pre-
sentato domanda d'asilo (cfr. verbali d'audizione del 17 marzo 2011 [di se-
guito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 7 seg. e del 30 marzo 2011 [di seguito:
verbale 2], pag. 3; atto A2/1).
Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriata per sfuggire all'entità non meglio
precisata chiamata ONEG (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 4).
A.b Con decisione del 20 aprile 2011, l'Ufficio federale della migrazione
(UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) non è entrato nel
merito della sua domanda d'asilo, ha pronunciato l'allontanamento della
richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo siccome lecita, esi-
gibile e possibile.
A.c In data 6 maggio 2011 il Tribunale amministrativo federale (di seguito:
il Tribunale) ha respinto il ricorso dell'insorgente contro la suddetta deci-
sione con sentenza D-2447/2011.
B.
B.a Per il tramite del suo rappresentante, l'interessata ha depositato una
seconda domanda d'asilo con scritto del 22 settembre 2011.
A sostegno della seconda domanda d'asilo, l'interessata ha prodotto i se-
guenti documenti:
– una dichiarazione dell'Oromo Liberation Front (di seguito: OLF) del
14 luglio 2011;
– uno scritto dell'Oromo Community Switzerland (di seguito: OCS) del
17 settembre 2011;
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– un articolo di giornale del 26 aprile 201(…) apparso sul quotidiano (…)
inerente la vittoria della ricorrente in occasione del (…) nella prova fem-
minile con relativa fotografia della stessa all'arrivo;
– un articolo del 27 giugno 201(…) circa l'ulteriore vittoria della ricorrente
in una gara podistica (…);
– quattro fotografie che ritraggono l'insorgente in occasione di una gara
podistica;
– una tessera di membro della società di atletismo etiope.
B.b Il 29 maggio 2012 Gadisie Meghersa ha dato alla luce sua figlia
C._______.
B.c Con decisione del 29 novembre 2012, l'UFM non è entrato nel merito
della sua domanda d'asilo ai sensi del vecchio art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi
(RS 142.31), ha pronunciato l'allontanamento della richiedente e di sua fi-
glia dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo siccome lecita, esigibile e
possibile.
B.d Il Tribunale, con sentenza D-6348/2012 del 18 dicembre 2012, ha ac-
colto il ricorso contro la summenzionata decisione ed ha trasmesso gli atti
di causa all'UFM per la pronuncia di una decisione nel merito visti i motivi
soggettivi invocati ed ha altresì invitato l'UFM ad analizzare l'esigibilità del
rinvio delle insorgenti alla luce della DTAF 2011/25 in relazione pure all'in-
teresse superiore del fanciullo.
C.
Sentita sui motivi d'asilo inerenti alla seconda domanda d'asilo, la richie-
dente ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che tra la
crescita in giudicato della sua prima domanda d'asilo ed il deposito della
seconda domanda non sarebbe tornata in Etiopia. Nonostante la gravi-
danza, avrebbe continuato a partecipare a gare podistiche a livello regio-
nale svizzero. Interrogata inoltre sul suo ruolo in seno all'OLF e all'OCS
ella ha dichiarato d'esserne sostenitrice. Altresì ha indicato che sarebbe
pronta a ritornare al Paese d'origine allorquando il popolo oromo otterrà la
libertà (cfr. verbale d'audizione del 24 marzo 2014 [di seguito: verbale 3],
pagg. 5-7). In occasione dell'audizione federale la ricorrente ha inoltre pro-
dotto una sua fotografia che la vede ritratta con la bandiera dell'OLF.
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D.
Con decisione del 6 maggio 2014, notificata alle richiedenti in data 7 mag-
gio 2014 (cfr. atto B29/1), l'UFM ha respinto la seconda domanda d'asilo
pronunciando contestualmente l'allontanamento della richiedente e della
figlia dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo verso l'Etiopia, siccome
lecita, esigibile e possibile.
E.
In data 6 giugno 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
10 giugno 2014) le interessate sono insorte contro detta decisione con ri-
corso dinanzi al Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione impu-
gnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'am-
missione provvisoria (in quanto rifugiate). Hanno altresì presentato istanza
di concessione dell'assistenza giudiziaria nonché domanda di accordo del
gratuito patrocinio a favore del loro rappresentante, con protestate spese
e ripetibili.
F.
Con decisione incidentale del 29 luglio 2014, il Tribunale ha informato le
insorgenti della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della
procedura. Inoltre constatata l'indigenza delle ricorrenti, a seguito dello
scritto delle stesse del 24 luglio 2014 con relativo allegato, il Tribunale ha
concesso loro l'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, come pure il gratuito
patrocinio, nominando il loro rappresentante in qualità di patrocinatore d'uf-
ficio. Contestualmente il Tribunale ha trasmesso una esemplare del ricorso
all'UFM ed ha invitato tale Ufficio ad inoltrare una risposta.
G.
In seguito ad una domanda di proroga accolta, l'UFM ha infine inoltrato le
sue osservazioni del 15 settembre 2014, trasmesse per conoscenza alle
ricorrenti, nelle quali ha rinviato ai considerandi della propria decisione ed
ha proposto la reiezione del gravame.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
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1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe-
riore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggra-
varsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento
può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è
stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca,
per il che la presente sentenza è redatta in italiano.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure
l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il
Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4.
4.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato i motivi d'asilo invocati
dall'insorgente irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.
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In particolare, l'UFM ha indicato che sarebbe noto che le autorità etiopi
sorveglino l'opposizione in esilio: gli oppositori politici che militano in modo
attivo in esilio sarebbero dunque suscettibili di essere individuati in caso di
ritorno e di trovarsi nel collimatore delle autorità. Ciononostante non vi sa-
rebbe alcun elemento che permetta di concludere che l'interessata abbia
esercitato un ruolo particolare in seno ai movimenti oromo OLF e OCS di
cui sarebbe sostenitrice attiva e membro. Per giunta le rispettive attesta-
zioni di tali organizzazioni non affermerebbero che ella rivesta una funzione
di rilievo. La semplice affiliazione all'OLF e all'OCS non sarebbe sufficiente
per concludere che l'interessata possa essere considerata come un'oppo-
sitrice nota al regime etiope. D'altronde visto l'esito negativo della prima
domanda d'asilo non si potrebbe nemmeno ritenere una sua notorietà in
patria, quale oppositrice del regime. Circa le attività sportive, dagli atti non
risulterebbe che la stessa in patria abbia avuto problemi particolari a causa
di tali attività. Altresì per sua stessa ammissione, le attività podistiche si
sarebbero svolte solo a livello regionale. Inoltre, in Svizzera l'interessata
non avrebbe raggiunto una notorietà e un'esposizione mediatica tale da
attirare l'attenzione delle autorità etiopi. Le cinque fotografie depositate agli
atti non permetterebbero di giungere a una diversa conclusione. Pertanto,
non vi sarebbero nella fattispecie motivi soggettivi insorti dopo la fuga, atti
a crearle un timore fondato di subire delle persecuzioni future.
La stessa non potrebbe nemmeno avvalersi del timore di subire delle per-
secuzioni esclusivamente a causa della sua appartenenza etnica: gli
oromo costituirebbero il quaranta per cento della popolazione e rappresen-
terebbero il più importante gruppo etnico in Etiopia. L'Organizzazione de-
mocratica degli oromo (Oromo People's Democratic Organisation) rappre-
senterebbe il gruppo degli oromo in parlamento e i suoi membri rivestireb-
bero le più alte cariche nel governo. Diversi fonti riporterebbero tuttavia
diverse violazioni dei diritti umani nella regione Oromia. Il governo regio-
nale oromo cercherebbe di contrastare tali manovre arbitrarie e abusive.
Per giunta, il Fronte democratico rivoluzionario dell'Etiopia (Ethiopian Peo-
ple's Revolutionary Democratic Front) dominato dai tigrini non persegui-
rebbe una politica di persecuzione mirata degli oromo. Certamente membri
dell'etnia oromo potrebbero essere arrestati se sospettati di sostenere atti-
vamente l'OLF, considerato terrorista. Tali misure non sarebbero dirette
contro l'etnia degli oromo in quanto tali, bensì sarebbero finalizzate a man-
tenere la sicurezza interna.
Nel complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessata non soddisfereb-
bero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato e
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pertanto l'UFM le ha negato tale qualità ed ha respinto la loro domanda
d'asilo.
Avendo respinto la loro domanda d'asilo, l'UFM ha pronunciato l'allontana-
mento delle richiedenti dalla Svizzera. Altresì, ha indicato che non vi sareb-
bero indizi per ritenere che le interessate rischino nel loro Paese d'origine
di essere esposte a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. Inoltre, la
richiedente sarebbe giovane, in buona salute ed avrebbe frequentato per-
lomeno due anni di scuola, disporrebbe di un'esperienza professionale nel
settore agricolo e proverrebbe da una famiglia ricca con molti terreni. Al-
tresì essendo stata un'atleta professionista al suo Paese d'origine ed
avendo continuato tale attività in Svizzera ella potrebbe proseguire tale at-
tività una volta rientrata in Etiopia. Ivi, ella godrebbe di un'importante rete
socio famigliare. Infatti in Etiopia vivrebbero oltre alla madre, diversi zii con
le rispettive famiglie con le quali avrebbe ottimi rapporti. Oltretutto rien-
trando in Etiopia potrebbe usufruire dell'aiuto della sua rete socio famigliare
nel crescere la figlia. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pos-
sibile sia sul piano tecnico che pratico.
4.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura e precisati i
fatti circa il potere di sorveglianza degli oppositori all'estero da parte delle
autorità etiopi, l'insorgente ha contestato l'irrilevanza ritenuta dall'UFM
circa i suoi motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Preliminarmente la ricor-
rente ha ritenuto d'avere il profilo d'attivista politico atto a destare l'interesse
delle autorità etiopi giacché sarebbe membro dell'OLF e atleta di successo
costantemente sotto i riflettori. Ella sarebbe facilmente identificabile: ricer-
cando il suo nominativo in Google si troverebbero numerosi risultati con-
cernenti la sua persona. Secondariamente, appartenendo all'etnia oromo
ed essendo stata già simpatizzante dell'OLF in Etiopia ed essendo i suoi
familiari scomparsi o stati uccisi ella sarebbe di per sé già in pericolo. Per-
tanto le si dovrebbe riconoscere la qualità di rifugiato per motivi soggettivi
insorti dopo la fuga.
Circa l'allontanamento, ha indicato che l'esecuzione dello stesso in Etiopia
non sarebbe ammissibile qualora le fosse riconosciuta la qualità di rifu-
giato. Se tale non fosse il caso, l'esecuzione dell'allontanamento non sa-
rebbe ragionevolmente esigibile a causa dell'assenza di una buona rete
familiare e sociale nel suo Paese d'origine. La stessa non saprebbe dove
si trovino i suoi genitori, i fratelli e gli zii. Oltracciò, l'UFM avrebbe tralasciato
l'analisi dell'interesse superiore del fanciullo, nonostante l'invito esplicito
dello scrivente Tribunale nella sua sentenza di cassazione del 18 dicem-
bre 2012 (D-6348/2014). L'UFM, si sarebbe dunque limitato ad indicare
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che con l'aiuto della sua famiglia non incontrerebbe ostacoli nell'educare
sua figlia. Tale rete sociale e famigliare non sarebbe più costituita essendo
la ricorrente madre sola e pertanto stigmatizzata. Di conseguenza, avrebbe
problemi ad inserirsi nella vita lavorativa dacché, contrariamente a quanto
indicato dall'UFM, ella non avrebbe una formazione nel settore agricolo,
avendovi lavorato di tanto in tanto quando bambina. Altresì, la famiglia sa-
rebbe fuggita dal villaggio d'origine e pertanto avrebbero perso le terre di
cui sarebbero stati proprietari. La stessa non potrebbe mantenersi con la
sua attività sportiva: vi sarebbero dunque sufficienti indizi per prevedere
che la figlia crescerà in una situazione di assoluta povertà, in pieno contra-
sto con l'interesse superiore del fanciullo. Visto quanto precede, in Etiopia,
le ricorrenti non disporrebbero di una solida rete sociale e non avrebbero
la possibilità di procurarsi il minimo esistenziale.
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in
tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione
(cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano
soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato,
segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua
appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo
espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni.
Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi
di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui
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che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con
giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere
fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro
prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi
dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di
persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno
lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii).
5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie
(cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
5.3 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto
rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine
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o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza.
In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita
illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda
d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che
conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44
consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di
tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti
dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione
dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF
2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il
motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha
portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o
meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e
giurisprudenza ivi citata). Inoltre, l'art. 54 LAsi non autorizza il cumulo di
motivi soggettivi insorti dopo la fuga con motivi di fuga o motivi esistenti
prima della stessa, o ancora di motivi oggettivi insorti dopo la fuga,
insufficienti, da soli, a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato
(cfr. ibidem).
In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità
di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza
considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se que-
st'ultimo, in caso di rientro in patria, abbia a temere misure persecutorie ai
sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno,
reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi).
Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo
quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il de-
posito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6).
5.4 Con la revisione della LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014 a se-
guito della modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea fede-
rale della Confederazione Svizzera [RU 2013 4375]), il legislatore ha vo-
luto inserire nella disposizione 3 LAsi sulla definizione del termine "rifu-
giato" un nuovo cpv. 4, giusta il quale non sono rifugiati le persone che
fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza
dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o
la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente.
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L'ultima frase di tale cpv. 4 indica inoltre che rimangono salve le disposi-
zioni della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30). Con tale disposizione il legislatore ha voluto dunque intro-
durre un motivo d'esclusione all'ottenimento della qualità di rifugiato riser-
vando tuttavia l'applicazione della Conv.. Visti i considerandi che seguono,
la questione dell'esclusione dalla qualità di rifugiato giusta l'art. 3 cpv. 4
LAsi può rimanere indecisa nella presente sentenza.
6.
Preliminarmente si osserva che la prima domanda d'asilo depositata dall'in-
sorgente inerente i motivi d'asilo a titolo originario è cresciuta in giudicato
con sentenza del Tribunale D-2447/2011 il 6 maggio 2011. In data 22 set-
tembre 2011 l'insorgente ha depositato una seconda domanda d'asilo per
motivi soggettivi insorti dopo la fuga. L'UFM non è entrato nel merito della
seconda domanda d'asilo ai sensi del vecchio art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi con
decisione del 29 novembre 2012. Con sentenza di cassazione D-
6348/2012 il Tribunale ha accolto il ricorso dell'insorgente contro la deci-
sione del 29 novembre 2012 e ha trasmesso gli atti all'UFM per la pronun-
cia di una decisione nel merito. Pertanto, oggetto del presente litigio in que-
sta sede è esclusivamente la seconda domanda d'asilo depositata dall'in-
sorgente circa i motivi soggettivi insorti dopo la fuga.
7.
I motivi soggettivi insorti dopo la fuga invocati dalla qui insorgente sono
legati alle sue attività politiche effettuate in Svizzera. In concreto quindi trat-
tasi di esaminare se alla ricorrente può essere riconosciuta la qualità di
rifugiato in ragione di una situazione di pericolo creatasi nel suo Paese di
origine in seguito ad un comportamento da lei assunto dopo l'espatrio.
7.1 Codesto Tribunale riconosce che le autorità etiopi sorvegliano da vicino
l'opposizione in esilio e che le attività dei suoi membri sono costantemente
osservate dai servizi di sicurezza. Gli oppositori politici che militano in
modo attivo in esilio sono dunque suscettibili di essere individuati in caso
di ritorno e di trovarsi nel mirino delle autorità. Ciononostante i semplici
membri dei movimenti d'opposizione in principio non rischiano di subire
persecuzioni, mentre i militanti attivi e i dirigenti sono esposti alla possibilità
di venire arrestati e di subire maltrattamenti. Non è dunque determinante
l'essere visibile ed individualizzabile, bensì è determinante un'esposizione
pubblica la quale – a causa della personalità del richiedente l'asilo, della
maniera d'apparire e del contenuto delle dichiarazioni rilasciate pubblica-
mente – suscita l'impressione che il richiedente l'asilo dal punto di vista
delle autorità etiopi possa essere percepito come una potenziale minaccia
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per il regime (cfr. tra le altre, sentenza del TAF
E-2565/2013 del 29 aprile 2014 consid. 7.4).
Un profilo come quello precedentemente descritto non è riconducibile al
profilo della qui ricorrente. Seppur l'insorgente abbia collaborato con l'OLF
e l'OCS ed abbia avuto una minima esposizione mediatica, il Tribunale ri-
tiene che tali elementi non sono sufficienti per destare nelle autorità etiopi
una preoccupazione nei confronti della ricorrente riconoscendola come
una minaccia per il regime.
L'insorgente, membro dell'OLF e dell'OCS (cfr. atto B2/1), ha, per sua
stessa ammissione, indicato che in seno a tali organizzazioni non ha una
funzione particolare e partecipa sporadicamente alle riunioni (cfr. ver-
bale 3, pagg. 7 seg.). Gli attestati dell'OLF e dell'OSC depositati dall'insor-
gente non riconoscono nella ricorrente un ruolo di spicco a livello organiz-
zativo e l'esposizione mediatica dell'insorgente grazie ai suoi risultati podi-
stici non è legata a motivi politici. In nessuna foto od articolo di giornale (cfr.
atto B2/1) si è menzionata la qui ricorrente in relazione alle sue opinioni
politiche non essendo nemmeno stata pubblicata qualsivoglia fotografia
della stessa con la bandiera dell'OLF. La stampa ha in effetti semplice-
mente riportato i suoi risultati sportivi. Le gare podistiche alle quali ha par-
tecipato sono state organizzate da enti regionali ed al massimo riportate
dai rispettivi quotidiani locali: in nessun caso l'interessata ha raggiunto
un'esposizione mediatica nazionale od internazionale. Le tre fotografie ver-
sate agli atti che la ritraggono con una bandiera dell'OLF non sono state
pubblicate in nessun organo di stampa. Contrariamente a quanto allegato
nell'atto di ricorso, la ricorrente è apparsa a due riprese su giornali locali il
26 aprile 201(…) ed il 27 giugno 201(…), da allora non v'è stato nessun
altro articolo pubblicato. Tali elementi testimoniano un'esposizione media-
tica di poco conto. Nel motore di ricerca Google si incontrano molti risultati
relativi all'insorgente, tuttavia questi ultimi si riferiscono soprattutto ai risul-
tati sportivi ottenuti. Neppure con una ricerca immagini in Google si vede
la ricorrente in situazioni diverse da quelle sportive. Non si può dunque
desumere per una pura ricerca in Google che lei sia un'attivista politica
contro il regime etiope. La sua esposizione mediatica, come correttamente
rilevato dall'UFM, è minima e di poca rilevanza giacché relativa esclusiva-
mente alle sue attività sportive ed in nessun caso alle sue attività politiche
contro il regime etiope: pertanto tale esposizione non eleva la ricorrente ad
essere percepita come una minaccia per il regime.
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7.2 Quo al timore dell'insorgente di subire delle persecuzioni a causa della
sua appartenenza etnica e del suo attivismo politico contro il regime, il Tri-
bunale non può che confermare quanto correttamente considerato dall'au-
torità inferiore nella decisione impugnata. Infatti la sola appartenenza all'et-
nia oromo non costituisce attualmente in Etiopia un motivo d'asilo, essen-
dovi tra l'altro in Etiopia più di 80 gruppi etnici ed il 35% della popolazione
è di etnia oromo (cfr. U.S. Departement of State, Country reports on
humanrights practices for 2013 – Ethiopia, 27.02.2014,
13&dlid=220113 >, [di seguito: Country report – Ethiopia], Section 6,
consultato il 20.04.2015).
Avendo in precedenza indicato che l'insorgente non ha raggiunto
un'esposizione tale da essere riconosciuta come minaccia per il regime, il
puro fatto d'essere d'etnia oromo non la condanna a subire delle
persecuzioni a causa della sua appartenenza etnica.
7.3 Altresì non sussiste per la ricorrente nemmeno un timore fondato di
persecuzione riflessa a causa dell'attività politica svolta in patria da membri
della sua famiglia in relazione alla sua esposizione politica in Svizzera. Il
Tribunale infatti ritiene inverosimili le dichiarazioni dell'insorgente in occa-
sione della seconda domanda d'asilo, secondo le quali, i suoi familiari sa-
rebbero stati attivi nell'OLF e poi uccisi. In occasione dell'audizione sulle
generalità, seppur abbia già allora indicato che i due fratelli sarebbero
scomparsi, non avrebbe saputo spiegarne il motivo (verbale 1, pag. 4). In
seconda audizione ha inoltre indicato che ONEG sarebbe responsabile
della scomparsa dei fratelli (cfr. verbale 2, pag. 7). In seguito, in occasione
di un'ulteriore audizione sui motivi d'asilo, l'insorgente ha allegato che la
famiglia sarebbe stata sostenitrice dell'OLF oppure che avrebbe sostenuto
il partito oromo (cfr. verbale 3, pagg. 3 e 8). Posto che l'acronimo amarico
ONEG (Oromo Neetsaanet Gymbaar) e l'acronimo inglese OLF si riferi-
scono entrambi al fronte di liberazione oromo (cfr. Comitato
contro la tortura [CAT], T.D. contro Svizzera, richiesta n. 375/2009,
decisione del 26 maggio 2011, consid. 5.1; Günther Schlee, Anhang 5 Zum
Abschlussbericht zum Projekt "Ethnizitäten in neuen Kontexten" für die
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Projekt Nr. SCHL 186/9-1, 12.1999,
, pag. 10, consultato il
20.04.2015), mal si comprende come l'insorgente, avendo dichiarato di
provenire da una famiglia sostenitrice dell'OLF (cfr. verbale 3, pag. 8) non
abbia saputo spiegare con certezza cosa fosse ONEG, arrivando pure ad
indicare che sarebbe l'autorità dell'Oromia (cfr. verbale 2, pag.5) allor-
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quando, è d'uopo qui ricordarlo, il fronte di liberazione oromo è un'organiz-
zazione ritenuta di stampo terroristico in Etiopia (cfr. sentenza del TAF D-
5343/2012 del 14 agosto 2014 consid. 5.4.1). Di conseguenza, le sue di-
chiarazioni sono palesemente prive di dettagli, superficiali, contraddittorie
e pertanto inverosimili, di modo che il Tribunale non può ritenere l'attivismo
politico della famiglia dell'insorgente su suolo etiope come tale. Infine, se
la famiglia avesse sostenuto attivamente l'OLF la ricorrente lo avrebbe si-
curamente indicato in occasione della prima e della seconda audizione,
cosa che invece non ha fatto.
Pertanto, il Tribunale giunge alla conclusione che l'insorgente non ha a te-
mere una persecuzione riflessa per il presunto attivismo politico della di lei
famiglia come d'altronde non ha preteso nell'atto di ricorso.
7.4 Visto tutto quanto precede il Tribunale ritiene che i motivi soggettivi in-
sorti dopo la fuga fatti valere dall'insorgente quando non inverosimili, sono
irrilevanti.
Ne consegue che, sul punto di questione della qualità di rifugiato, il ricorso
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Per quanto concerne la pronuncia dell'allontanamento (art. 44 Lasi), il Tri-
bunale rammenta che tale questione non è oggetto del presente litigio (con-
sid. 6) giacché, da un lato, a livello ricorsuale non è stata lamentata, e
dall'altro lato ha acquisito forza di cosa giudicata. Qualora si avesse rico-
nosciuto la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga la
pronuncia dell'allontanamento sarebbe stata tuttavia pendente contro di lei.
9.
9.1 L'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr, (RS 142.20) prevede
che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e
possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni,
l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7
LStr).
Le condizioni previste ai cpv. 2-4 dell'art. 83 LStr sono di natura alternativa.
Qualora una delle suddette condizioni non fosse adempiuta, l'autorità giu-
dicante si esime dall'analisi delle restanti condizioni (cfr. DTAF 2009/51
consid. 5.4).
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Nella presente fattispecie, visti i considerandi che seguono, il Tribunale si
esime dall'analizzare le condizioni di ammissibilità e possibilità dell'esecu-
zione dell'allontanamento.
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato
al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare
o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontana-
mento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 con rinvio).
9.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence",
ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di
rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da
situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento
comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non
potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che
sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente
e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame,
ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino
la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono
l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di
alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a
concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale
incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli
aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero
in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
Le condizioni testé illustrate, atte a definire il pericolo concreto, sono ridotte
qualora l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento concerne un
fanciullo: l'interesse superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107)
non è infatti garantito solo dall'assenza del pericolo per il fanciullo di
ritrovarsi in una situazione di totale indigenza. L'interesse superiore del
fanciullo ricopre una certa importanza nell'esame dell'esigibilità
dell'allontanamento (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6).
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Si tratta, dunque, d'esaminare se l'allontanamento delle insorgenti è ragio-
nevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attual-
mente in Etiopia da un lato e dalla loro situazione personale dall'altro.
9.2.1 Secondo prassi costante, l'esecuzione dell'allontanamento in Etiopia
è, di principio, ragionevolmente esigibile. Per gran parte della popolazione
etiope che sopravvive al di sotto del minimo vitale o con il minimo vitale le
condizioni di vita sono precarie. Le condizioni di vita sono estremamente
severe per la maggior parte della popolazione ed in caso di perdita del
raccolto la sopravvivenza stessa può essere minacciata. Nell'ambito di
un'analisi del Paese dal punto di vista dell'esecuzione dell'allontanamento
e la relativa esigibilità in Etiopia, il Tribunale ha ritenuto che le donne sole
che rientrano in Etiopia incontrano una situazione difficile dal punto di vista
socioeconomico (cfr. DTAF 2011/25). Devono pertanto sussistere
circostanze favorevoli che permettano di garantire che dopo il ritorno la
donna sola non si trovi senza risorse al punto di vedere la sua
sopravvivenza minacciata. Infatti, le donne sole che ritornano in Etiopia non
sono accettate in quanto non sposate. Trovare un appartamento in cui
vivere è possibile solo per il tramite di conoscenti. Verso le donne sole v'è
una presunzione secondo la quale esse sono in cerca di avventure
sessuali. Se una donna è vittima di una violenza sessuale, le è attribuita la
colpa. La disoccupazione delle donne in Addis Abeba è stimata tra il 40 e
il 55%. Le condizioni per le quali con alta probabilità una donna possa
condurre un'attività lavorativa come indipendente sono una buona
formazione scolastica, vivere in un centro urbano, avere mezzi finanziari a
disposizione ed il supporto di una buona rete sociale. Senza tali condizioni
le donne sono costrette a svolgere lavori che mettono a rischio la loro
salute, come lavorare nella prostituzione oppure come domestiche ed in
tali attività le donne sono regolarmente vittime di diverse forme di violenza.
Inoltre va ritenuto che l'Etiopia negli ultimi anni ha conosciuto una forte
crescita economica che ha avvantaggiato soprattutto la classe media
urbana e pertanto Addis Abeba offre le migliori possibilità di lavoro di altri
centri urbani etiopi e delle regioni rurali (cfr. DTAF 2011/25 consid. 8.3-8.6).
9.2.2 Nella sentenza di cassazione il Tribunale aveva, tra l'altro, ordinato
all'UFM di analizzare nello specifico l'esigibilità dell'esecuzione dell'allonta-
namento dell'insorgente quale donna sola con figlia a carico come pure
l'interesse superiore del fanciullo in relazione alla DTAF 2011/25, giacché
nel frattempo la ricorrente aveva dato alla luce C._______. Nell'impugnata
decisione del 6 maggio 2014 l'UFM ha ritenuto che la ricorrente potrebbe
contare sulla presenza di un'importante rete sociale e famigliare costituita
dalla madre e dagli zii con i quali avrebbe avuto un ottimo rapporto e tale
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rete famigliare potrebbe sicuramente aiutarla a crescere la figlia. Pertanto,
non vi sarebbero ostacoli al suo rinvio verso il suo Paese d'origine.
L'insorgente ha contestato tali argomentazioni, indicando che non
disporrebbe più di una solida rete sociale poiché, essendo una madre sola,
ella verrebbe stigmatizzata. La sola esperienza nel campo agricolo e la sua
attività di podista non le permetterebbe quindi di procurare a se stessa ed
alla figlia il minimo esistenziale.
9.2.3 In considerazione di tutti questi fattori il Tribunale ritiene che, in caso,
l'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti verso l'Etiopia non sia at-
tualmente ragionevolmente esigibile giacché la situazione personale della
ricorrente si è modificata rispetto a quanto ritenuto nella sentenza del TAF
D-2447/2011 del 6 maggio 2011, dovendosi tenere in considerazione, tra
l'altro, anche la nascita della figlia.
Avantutto, va ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento verso la capi-
tale etiope Addis Abeba o un altro centro urbano potrebbe risultare difficile.
Qualora le ricorrenti dovessero recarsi ad Addis Abeba si potrebbero ritro-
vare senza risorse al punto tale di rischiare di mettere a repentaglio la loro
esistenza, non avendo la ricorrente mai vissuto in un centro urbano, peral-
tro senza una buona formazione, e non disponendovi alcuna rete sociale.
Bisogna pertanto analizzare l'esecuzione del loro allontanamento piuttosto
verso le regioni rurali dove, come rilevato dall'UFM, l'insorgente ha dei
famigliari. L'UFM ha ritenuto che l'insorgente disporrebbe di un'importante
rete sociale e famigliare costituita dalla madre e dagli zii che potrebbe
aiutarla a crescere la figlia. Il Tribunale non può condividere tale
conclusione in quanto l'insorgente, di etnia oromo, nata e cresciuta in una
zona rurale e segnatamente in un piccolo villaggio dell'Oromia a
D._______, è ora una donna sola con figlia a carico. Tale situazione è adita
a crearle serie difficoltà nel suo reinserimento economico e sociale. È
d'uopo rammentare, come annunciato più sopra (consid. 9.2.1), che le
donne sole in Etiopia sono stigmatizzate, pertanto la loro situazione è ancor
più complicata qualora esse sono sole con un figlio a carico. Le donne che
ritornano in Etiopia, nelle zone rurali, con un
cambiamento d'attitudine o di cultura non sono benvenute: alcune
donne rientrate con bambini a carico – e ciò nonostante l'assenza di
matrimonio – sono stigmatizzate e viste come lavoratrici del sesso
(cfr. Migrant-R, Interview: the ILO's Aida Awel on the future of
Ethiopia's 160'000 returning migrants, 10.04.2014, r/2014/04/interview-the-ilos-aida-awel-on-the-future-of-ethiopias-
160000-returning-migrants/ >, consultato il 20.04.2015). Per quanto
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Pagina 18
concerne le possibilità di provvedere ad ottenere il minimo esistenziale
nelle zone rurali etiopi, v'è da rilevare che le donne nelle regioni
rurali sono svantaggiate giacché nell'agricoltura – attività economica
prevalente in tali regioni – alle stesse viene escluso l'accesso per
determinate attività agricole (cfr. Zemen Haddis Gebeyehu, Rural-urban
migration and land and rural development policies in Ethiopia, 03.2014,
612-612_paper.pdf?page=downloadPaper&filename=Gebeyehu-612-
612_paper.pdf&form_id=612&form_version=final >, pag. 2, consultato il
20.04.2015 e Future Agricultures, Gender and farming in Ethiopia:
an exploration of discourses and implications for policy and research,
04.2014, analysis/1868-gender-and-farming-in-ethiopia-an-exploration-of-
discourses-and-implications-for-policy-research/file >, consultato il
20.04.2015). Senza un'opportuna formazione scolastica è difficile per le
donne provenienti dalle regioni rurali essere attrattive sul mercato
del lavoro, di conseguenza la maggior parte delle donne lavora
come domestica e tale lavoro, come indicato nella DTAF 2011/25
può mettere a repentaglio la loro salute (cfr. The Economist,
Ethiopia's Women: Maid in Ethiopia, 24.04.2012,
,
consultato il 20.04.2015). Ritenuto quanto sopra, il Tribunale considera che
per l'insorgente, nonostante abbia esperienza nel campo agricolo e come
atleta podista, incontrerà delle concrete difficoltà nell'ottenere il minimo
esistenziale per sé e per la figlia.
Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM, la rete sociale presente
in Etiopia non è sufficientemente solida per poter presumere che possa
aiutare le insorgenti ad ottenere il minimo esistenziale. Infatti, nonostante
la madre viva presso la zia materna, con la quale la ricorrente ha sempre
avuto un buon rapporto, a F._______ (cfr. verbale 2, pagg. 4 e 11) la nuova
situazione personale di donna sola con figlia a carico insinua seri dubbi
sull'accettazione della stessa e sull'eventuale aiuto dalla loro parte,
tenendo conto peraltro dell'impronta conservatrice delle regioni rurali
dell'Etiopia. Anche ammettendo un aiuto da parte della sua famiglia
proprietaria di terreni, non si può escludere che l'insorgente e sua figlia
possano concretamente condurre una vita al di fuori della totale indigenza.
Oltracciò, bisogna pure ritenere che nonostante il sistema giuridico
protegga le donne, tali disposizioni non sono tuttavia rispettate nella prassi
e che la discriminazione della donna è molto più acuta nelle zone rurali (cfr.
Country report – Ethiopia, Section 6).
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Pagina 19
Si aggiunga che la precaria situazione dell'insorgente stessa potrebbe
ripercuotersi negativamente sullo sviluppo della figlia nata in Svizzera nel
2012 da padre sconosciuto: in Etiopia 2,8 milioni di bambini in età
scolastica non frequentano la scuola obbligatoria. Il tasso di
bambini scolarizzati nelle zone rurali è molto più basso
dell'indice delle zone urbane (cfr. Jemal Abafita e Kim
Kyung-Ryan, Children's schooling in rural Ethiopia: The role
of household food security, parental education and income, in:
Journal of economics and sustainable development, vol. 5, n. 14, 2014,
load/14561/14870 >, pag. 21, consultato il 20.04.2015). Nonostante il
primo ciclo scolastico sia in Etiopia gratuito, molte famiglie della regione
rurale
non possono permettersi di mandare i figli a scuola, soprattutto ciò
grava sulle ragazzine, in quanto devono restare a casa ad
aiutare l'economia domestica (cfr. Swedish International Development
Cooperation Agency [SIDA], Unicef brings schools to pupils, 23.05.2014,
results/UNICEF-brings-schools-to-pupils/ >, consultato il 20.04.2015).
Pertanto vista tale situazione nelle regioni rurali, la solida rete sociale
assume una maggiore importanza. In questa speciale fattispecie nella
quale si ritrovano l'insorgente – nata, cresciuta e scolarizzata per due anni
in Etiopia, con esperienza lavorativa nell'ambito agricolo e podista per
passione e madre sola – necessiterà ben più della presenza della madre e
di alcuni zii per evitare la totale indigenza, essendo sicuramente
stigmatizzata ed avendo concrete difficoltà ad inserirsi nel mondo del
lavoro per ottenere il minimo esistenziale. Le circostanze favorevoli che
permettono di garantire che dopo il ritorno la donna sola non si trovi senza
risorse al punto di vedere la sua sopravvivenza minacciata come indicato
nella DTAF 2011/25 difettano nella fattispecie, peraltro essendo le
circostanze favorevoli ancor più restrittive essendo la stessa una madre
sola con figlia a carico. Di conseguenza, v'è da concludere che, in casu,
l'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti non è attualmente
ragionevolmente esigibile.
Da quanto esposto e vista segnatamente la particolarità del caso di specie,
con particolare attenzione all'interesse superiore del fanciullo, ne discende
che l'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti non è attualmente
ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. Inoltre, dagli atti
di causa, non emergono indizi atti ad escludere alle stesse la concessione
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Pagina 20
dell'ammissione provissoria giusta l'art. 83 cpv. 7 LStr. Di conseguenza,
alle ricorrenti è concessa l'ammissione provvisoria.
10.
Pertanto, il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontana-
mento, per il resto è respinto. I punti 4 e 5 della decisione dell'UFM del
6 maggio 2014 sono annullati. Alla SEM è richiesto d'accordare l'ammis-
sione provvisoria alle insorgenti (art. 83 cpv. 1 LStr).
11.
11.1 Visto l'esito della procedura che vede le ricorrenti soccombere sulla
questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, le spese processuali
ridotte sarebbero poste a loro carico (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3
lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale accolto l'istanza di
assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 PA con decisione
incidentale del 29 luglio 2014, non si prelevano spese processuali.
11.2 Altresì, con decisione incidentale del 29 luglio 2014, il Tribunale ha
accolto l'istanza di concessione del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 110a
LAsi ed ha nominato il lic. iur. LL.M. Tarig Hassan in qualità di patrocinatore
d'ufficio.
Alla parte vincente, alla quale – come nel caso di specie – è stato nominato
un patrocinatore d'ufficio, l'autorità inferiore dovrà fornire le ripetibili. Le
stesse sono ridotte in proporzione qualora la parte vinca solo parzialmente
(art. 64 cpv. 1 PA ed art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'indennità del patrocinatore d'ufficio
relativa alla soccombenza è versata dalla cassa del Tribunale. Non avendo
il patrocinatore d'ufficio presentato al Tribunale una nota particolareggiata
delle spese, il Tribunale fissa l'indennità dovutagli sulla base degli atti di
causa in CHF 1'200.– , IVA inclusa (art. 12 ed art. 8-11 TS-TAF per analo-
gia). La SEM rifonderà metà dell'importo alle ricorrenti a titolo di spese ri-
petibili, mentre il Tribunale verserà al patrocinatore d'ufficio l'importo re-
stante a titolo di indennità.
12.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
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nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
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(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto. I punti 4 e 5 della decisione dell'UFM del
6 maggio 2014 sono annullati. Alla SEM è richiesto d'accordare l'ammis-
sione provvisoria alle insorgenti.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La SEM rifonderà alle ricorrenti CHF 600.– (IVA inclusa) a titolo di spese
ripetibili ridotte.
4.
Il Tribunale verserà al patrocinatore d'ufficio un'indennità di CHF 600.– (IVA
inclusa).
5.
Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: