B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3117/2018, D-3120/2018
Sen t en z a d e l 2 9 o t t o b r e 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Esther Marti,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…), alias
A._______, nato il (…), alias
A._______, nato il (…),
Afghanistan, e
B._______, nata il (…), con il figlio
C._______, nato il (…),
Ucraina,
tutti rappresentati dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisioni della SEM del 25 aprile 2018 / N (…) e
N (…)
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Visto:
le domande d’asilo del (…) novembre 2015 (cfr. atto A1 e atto A4, p.to
5.05, pag. 7) e del (…) gennaio 2016 (cfr. atto A1) che A._______ rispet-
tivamente B._______ hanno presentato in Svizzera,
i verbali relativi alle audizioni di A._______ del 7 dicembre 2015 (di seguito:
verbale 1A._______) e del 5 marzo 2018 (di seguito: verbale 2A._______),
il referto radiologico del (…) dicembre 2015 del Dr. med. D._______ rela-
tivo all’esame osseo dell’interessato, che conclude per una stima dell’età
del medesimo di (…) anni o più (cfr. atto A7),
il verbale sul diritto di essere sentito del 24 dicembre 2015, segnatamente
in merito all’età dichiarata dall’insorgente (cfr. atto A8),
i verbali relativi alle audizioni di B._______ del 18 gennaio 2016 (di seguito:
verbale 1B._______) e del 31 agosto 2017 (di seguito: verbale
2B._______)
il verbale di complemento d’audizione concesso il 27 febbraio 2018 a
B._______ (di seguito: verbale 3B._______),
lo scritto del 5 aprile 2017 della Segreteria di Stato della migrazione (di se-
guito: SEM) relativo al diritto di essere sentito concesso al signor
A._______ concernente la procedura di riconoscimento di C._______ (cfr.
atto A23), e la successiva presa di posizione dell’interessato del
13 aprile 2018 (cfr. atto A24),
le separate decisioni della SEM del 25 aprile 2018, notificate agli interes-
sati il 26 aprile 2018 (cfr. avvisi di ricevimento, atti A28 e A43), con cui tale
autorità ha respinto le succitate domande d’asilo pronunciando nel con-
tempo il loro allontanamento dalla Svizzera, nonché l’esecuzione dello
stesso verso l’Ucraina per tutti i richiedenti in quanto ammissibile, esigibile
e possibile,
il ricorso di A._______ del 28 maggio 2018 (cfr. timbro del plico raccoman-
dato; data d’entrata: 29 maggio 2018), con cui il ricorrente ha postulato in
via principale l’annullamento della decisione avversata, il riconoscimento
della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera, in via su-
bordinata la restituzione degli atti all’autorità di prime cure per una nuova
valutazione della fattispecie, ed a titolo eventuale di essere posto al bene-
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ficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allon-
tanamento; contestualmente ha altresì presentato una domanda di assi-
stenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili,
il ricorso di B._______ ed il figlio C._______ del 28 maggio 2018 (cfr. tim-
bro del plico raccomandato; data d’entrata: 29 maggio 2018), con il quale
gli insorgenti hanno postulato in via principale l’annullamento della deci-
sione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la conces-
sione dell’asilo in Svizzera; in via subordinata la restituzione degli atti all’au-
torità di prime cure per una nuova valutazione della fattispecie ed in se-
condo subordine di essere posti al beneficio dell’ammissione provvisoria
per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; contestualmente
hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso
della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anti-
cipo,
i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che presentati tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione
in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), i ricorsi
sono di principio ammissibili sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e
52 cpv. 1 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito dei ricorsi,
che il Tribunale rileva che qualora le impugnative concernono fatti di uguale
o simile natura e pongono gli stessi o simili termini di diritto, quandanche
presentate separatamente, per economia processuale può essere giustifi-
cata la congiunzione della cause a qualsiasi stadio della causa e la pro-
nuncia di una sola sentenza (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessie-
ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 3.17, pag. 144
seg.),
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che nella presente disamina, malgrado i ricorrenti siano di nazionalità di-
verse e presentino motivi d’asilo differenti, appare tuttavia giudizioso con-
giungere le procedure in quanto, per quanto si vedrà anche in seguito, pre-
sentano dei fatti di simile natura e pongono gli stessi quesiti giuridici in me-
rito all’esecuzione dell’allontanamento,
che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono
decisi dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111
lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a
cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che nel corso dell’audizione sulle generalità, A._______ ha dichiarato es-
sere cittadino afghano, di avere (…) anni, di etnia sconosciuta e di religione
(…), con ultimo domicilio nella città di E._______ (cfr. verbale 1A._______,
pag. 3 segg.); che egli sarebbe espatriato dall’Afghanistan assieme ad un
cugino verso l’inizio dell’ottobre 2015, giungendo in Svizzera nel novembre
del 2015 (cfr. verbale 1A._______, p.to 5.01 segg., pag. 6); che egli a sup-
porto della sua domanda d’asilo non avrebbe presentato alcun documento
d’identità, segnatamente asserendo di non essersi mai procurato una ta-
skera e di non possedere alcun passaporto (cfr. verbale 1A._______, p.to
4.01 segg., pag. 6),
che chiamato ad esprimersi al riguardo, egli ha ricondotto la fuga dal paese
d’origine principalmente per la situazione di guerra presente in Afghanistan
nonché perché non sarebbe potuto andare a scuola (cfr. verbale
1A._______, p.to 7.01, pag. 7); che interrogato più in dettaglio se avesse
riscontrato in patria delle problematiche con le autorità afghane, egli ha
asserito non averne avute con queste ultime, ma con i talebani; che egli
avrebbe avuto dei contatti con i talebani circa quattro anni prima l’espatrio
a causa del terreno familiare che sarebbe stato sequestrato dagli stessi e
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che avrebbe dovuto abbandonare con la (…) ed il (…) per recarsi a
E._______; che dopo lo scoppio della guerra anche a E._______, egli
avrebbe riaccompagnato la (…) ed il (…) al loro paese d’origine; che in
seguito la (…) gli avrebbe consigliato di lasciare il Paese, perché altrimenti
i talebani lo avrebbero catturato (cfr. verbale 1A._______, p.to 7.01,
pag. 7),
che nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo, egli ha segnatamente dichia-
rato che sarebbe espatriato a causa di minacce di morte ricevute da due
persone che avrebbero delle relazioni con i talebani; che invero questi ul-
timi temendo che l’interessato volesse vendicare il (…), ucciso da loro anni
prima, lo avrebbero minacciato di morte; che quattro o cinque giorni dopo
aver ricevuto tali minacce, egli avrebbe abbandonato il suo villaggio d’ori-
gine con la (…) ed il (…) recandosi a E._______; che due giorni dopo il
loro arrivo a E._______, sarebbe stato informato dallo zio (…), che un
gruppo di talebani sarebbe penetrato nella loro casa, danneggiando quanto
ancora si trovava al suo interno (cfr. verbale 2A._______, D79 segg.,
pag. 9 segg.),
che dal canto suo, B._______ ha dichiarato di essere cittadina ucraina, di
etnia ucraina, con ultimo domicilio a F._______; che ha inoltre addotto di
essere espatriata legalmente nell’ottobre del 2015, munita di un visto turi-
stico, giungendo dapprima in G._______ e soggiornando presso una zia
(…) a H._______ sino a (…) dicembre 2015 (cfr. verbale 1B._______,
pag. 3 seg.),
che circa i suoi motivi d’asilo, B._______ ha dichiarato di aver deciso di
lasciare il suo domicilio di F._______ nel settembre 2015 per un’altra loca-
lità alla ricerca di lavoro e per allontanarsi dai combattimenti presenti nella
regione; che durante il tragitto, l’auto sulla quale viaggiava con un passa-
tore ed un ragazzo, sarebbe stata fermata da militari dell’esercito ucraino;
che questi ultimi avrebbero sequestrato loro tutti i beni ed i documenti che
avevano; che in seguito l’avrebbero condotta insieme all’altro passeggero
in uno scantinato, dove poco dopo i militari l’avrebbero interrogata circa i
suoi motivi di fuga da F._______ e sulla situazione nella (…), nonché se
ella avesse delle relazioni con i separatisti, mostrandole anche delle foto-
grafie di suoi parenti ritenuti dai medesimi dei separatisti; che l’indomani
ella sarebbe stata rilasciata alla condizione di collaborare con i militari, for-
nendo informazioni sugli spostamenti dei miliziani indipendentisti; che in
seguito alla sua accettazione avrebbe dovuto dichiarare in un video, mo-
strante lei ed il suo passaporto, la sua volontà di collaborare con i servizi
di sicurezza ucraini, minacciandola in caso contrario di inviare il video ai
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separatisti; che dopo due o tre settimane dal suo rilascio, sarebbe stata
contattata telefonicamente da una persona, la cui voce ella l’avrebbe subito
attribuita ad uno dei militari che l’avevano interrogata; che tale persona le
avrebbe segnatamente comunicato che l’avrebbe nuovamente contattata
in seguito; che dopo (…) settimane ella sarebbe partita; che in caso di rien-
tro nel suo paese d’origine, ella teme che le forze militari ucraine appren-
dano del suo rientro e che trasmettano il video da lei girato ai separatisti,
ai quali non potrebbe provare di non collaborare con i servizi segreti ucraini,
nonché per la situazione di guerra a F._______ (cfr. verbale 1B._______,
pag. 7 seg.; verbale 2B._______, D43 segg., pag. 7 segg.; verbale
3B._______, D55 segg., pag. 7 segg.),
che chiamati ad esprimersi al riguardo, entrambi hanno dichiarato di avere
iniziato la loro relazione nel marzo 2016 e che convivono; che da tale rela-
zione sarebbe nato C._______; che quest’ultimo, malgrado i passi intra-
presi in tal senso, non è ancora stato riconosciuto dal ricorrente, in quanto
quest’ultimo non disporrebbe dei necessari documenti d’identità (cfr. ver-
bale 2A._______, D40 segg., pag. 5 segg.; verbale 3B._______, D17
segg., pag. 3 segg.; cfr. anche atti A23 e A24),
che nella querelata decisione di A._______, l’autorità di prime cure ha an-
zitutto ritenuto inverosimile la minore età allegata dall’interessato, in quanto
le dichiarazioni dell’insorgente in merito sarebbero state contraddittorie, im-
precise e non supportate da alcuna prova; che a mente della SEM anche
le dichiarazioni rese dall’insorgente in merito alle minacce di morte ricevute
dai talebani ed all’irruzione di questi ultimi presso la sua casa familiare,
sarebbero inverosimili, in quanto durante le audizioni le stesse sarebbero
state incoerenti su punti essenziali e tardive; che la circostanza addotta dal
ricorrente di essere espatriato a causa della situazione di guerra e di insi-
curezza in Afghanistan, non sarebbe rilevante, in quanto non vi sarebbe
alcun indizio di una persecuzione mirata nei suoi confronti; che neppure il
fatto che egli sia espatriato a causa dell’impossibilità di recarsi a scuola
sarebbe pertinente ai sensi dell’asilo; che infine la SEM ritiene che non vi
sarebbero segnatamente motivi personali ostativi all’esecuzione dell’allon-
tanamento dell’insorgente in Ucraina, ove sarebbero rinviati anche il figlio
e la compagna; che egli sarebbe inoltre responsabile per ottenere i docu-
menti e la regolarizzazione del suo soggiorno in tale paese,
che nella decisione impugnata da B._______ e dal figlio, per quanto con-
cerne le circostanze in relazione al suo sequestro da parte delle forze mili-
tari ucraine, l’autorità di prime cure ha concluso all’irrilevanza in materia
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d’asilo in ragione dell’inesistenza di una persecuzione mirata nei suoi con-
fronti ex art. 3 LAsi; che in merito all’esecuzione dell’allontanamento, la
SEM ha inoltre rilevato che non vi sarebbero dei motivi ostativi al rinvio
degli insorgenti in Ucraina, ove in particolare la ricorrente disporrebbe di
una rete sociale intatta, oltre a poter contare sul suo compagno e padre di
suo figlio,
che nel proprio gravame, A._______ avversa la valutazione dell’autorità
inferiore; che a suo dire, le dichiarazioni rese in merito alla minore età, sa-
rebbero da ritenere verosimili; che inoltre le sue dichiarazioni in merito alle
minacce ricevute dai talebani, sarebbero pure verosimili; che invero, seb-
bene ne abbia fatto menzione soltanto nel corso della seconda audizione,
egli avrebbe già accennato durante la prima audizione di problematiche
insorte nel tempo con i succitati; che tra l’altro andrebbe consacrato un
debole valore probatorio alla prima audizione; che sarebbe pure verosimile
che egli abbia potuto approfondire tali circostanze addotte soltanto nel
corso della seconda audizione; che la decisione della SEM si baserebbe
pertanto su di un accertamento errato e incompleto delle sue allegazioni,
che dal canto loro, B._______ con il figlio, avversano nel ricorso la deci-
sione impugnata, poiché si baserebbe su di un accertamento errato ed in-
completo dei fatti determinanti; che invero le circostanze del sequestro su-
bito dall’insorgente ad opera delle forze di sicurezza ucraine, non andrebbe
ricondotto esclusivamente al contesto di guerra vigente nel paese, bensì
anche al fatto che ella sarebbe di etnia russa e proveniente dalla (…) di
F._______; che inoltre non è dato sapere le conseguenze che ella do-
vrebbe subire se ritornasse in Ucraina, avendo abbandonato il paese per
non dover collaborare con i servizi segreti ucraini,
che infine, tutti i ricorrenti avversano la decisione dell’autorità di prime cure
in merito all’esecuzione dell’allontanamento, non ritenendo la stessa ragio-
nevolmente esigibile; che a loro dire, essi d’un canto non potrebbero rein-
stallarsi in Ucraina a causa della situazione d’insicurezza vigente a
F._______; che d’altro canto dato che il ricorrente non avrebbe ancora po-
tuto riconoscere il figlio né vi sarebbe alcun legame coniugale con la com-
pagna, si rischierebbe di violare il principio dell’unità familiare e l’art. 8
CEDU, in quanto il figlio e la compagna verrebbero rinviati verso l’Ucraina,
paese dove A._______ non dispone invece né della nazionalità né alcuna
garanzia di potersi ricongiungere con i medesimi,
che d’altra parte, per B._______ ed il figlio, data la verosimiglianza dei loro
motivi d’asilo, non vi sarebbe la possibilità di stabilirsi in altra regione
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dell’Ucraina rispetto a F._______, in quanto correrebbero il rischio di es-
sere intercettati dai servizi segreti ucraini o di subire delle persecuzioni in
relazione alla loro etnia russa,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
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complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati),
che circa l’allegata minore età di A._______, è indubbio che l’insorgente
abbia reso delle dichiarazioni incoerenti e contraddittorie,
che come l’ha rettamente rilevato l’autorità di prime cure, egli in merito ha
modificato più volte la sua età anagrafica, adducendo dapprima di essere
nato il (…) (cfr. atto A1); che in seguito nel corso dell’audizione sulle gene-
ralità, egli non è stato inspiegabilmente in grado di fornire la sua data esatta
di nascita, dichiarando di conoscere soltanto l’anno e di avere (…) anni (cfr.
verbale 1A._______, p.to 1.06, pag. 2 seg.); che nell’audizione sul diritto di
essere sentito, ha nuovamente modificato la prima versione, sostenendo
di essere nato il (…), come gli sarebbe stato comunicato telefonicamente
dalla madre (cfr. atto A8),
che inoltre la minore età allegata dall’insorgente, è incongruente con
quanto da egli dichiarato nell’audizione sulle generalità, quando riferisce
aver terminato la scuola all’incirca a (…) anni, ovvero sette o otto anni
prima (cfr. verbale 1A._______, p.to 1.17.04, pag. 4); che invero egli
avrebbe avuto al momento di tale audizione, per lo meno (…) o (…) anni,
che tale conclusione è pure sostenuta dall’esame osseo effettuato dall’in-
sorgente (cfr. atto A7),
che egli in merito non ha invece apportato alcun elemento concreto o do-
cumento d’identità agli atti, che possa modificare tale convincimento,
che visto quanto sopra, la maggiore età dell’insorgente risulta data, e l’atto
impugnato va su questo punto confermato,
che altresì, come l’ha rettamente rilevato l’autorità di prime cure, le dichia-
razioni dell’interessato a proposito delle minacce di morte ricevute dai ta-
lebani, risultano incoerenti,
che invero, nel corso della prima audizione egli non ha minimamente ac-
cennato a delle minacce di morte ricevute dai talebani, dichiarando invece
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di avere avuto delle problematiche con gli stessi a causa del terreno fami-
gliare che era stato da loro sequestrato (cfr. verbale 1A._______, p.to 7.01,
pag. 7); salvo poi durante la seconda audizione affermare che egli era stato
minacciato di morte da due individui mandatari dei talebani (cfr. verbale
2A._______, D81 segg., pag. 9); che risulta piuttosto incomprensibile, an-
che tenuto debitamente conto dello scopo dell’audizione sulle generalità,
che egli non abbia per lo meno accennato durante la prima audizione a tali
circostanze determinanti per il suo espatrio (cfr. verbale 2A._______, D84,
pag. 9),
che oltracciò egli si è pure contraddetto in merito ai contatti intrattenuti con
i talebani, avendo l’insorgente in un primo momento asserito di avere avuto
con gli stessi personalmente dei contatti quattro anni prima (cfr. verbale
1A._______, p.to 7.01, pag. 7), salvo poi sostenere invece di non averne
mai avuti, in quanto all’epoca troppo giovane (cfr. verbale 2A._______,
D87, pag. 10),
che per di più i motivi d’asilo dichiarati dal ricorrente nelle due audizioni,
risultano incongruenti; che invero se nel corso della prima audizione egli
ha narrato di essere espatriato principalmente per la situazione di guerra
vigente in Afghanistan nonché perché non poteva recarsi a scuola (cfr. ver-
bale 1A._______, p.to 7.01, pag. 7), nel corso della seconda audizione ha
inspiegabilmente tralasciato tali circostanze, narrando invece di essere
stato minacciato da terze persone e che due giorni dopo la sua partenza
dal suo domicilio a I._______, i talebani sarebbero entrati a casa sua, dan-
neggiando quanto ancora presente (cfr. verbale 2A._______, D79 segg.,
pag. 9 segg.),
che l’incompatibilità di tali diverse versioni, non può neppure essere dipa-
nata con le giustificazioni addotte dall’insorgente durante la seconda audi-
zione e nel ricorso circa il valore probatorio ridotto che andrebbe attribuito
alle prime dichiarazioni rese dall’insorgente ed al fatto che egli non avrebbe
approfondito le stesse; che invero le contraddizioni rilevate risultano estese
ed inconciliabili,
che in definitiva, vista l’inverosimiglianza delle allegazioni su tali aspetti, si
può partire dal presupposto che il ricorrente non sia stato personalmente
né minacciato né preso di mira dal gruppo fondamentalista in questione,
che negli stessi termini, v’è parimenti luogo di condividere la posizione
dell’autorità di prime cure circa l’irrilevanza in materia d’asilo legata alla
situazione di guerra e di insicurezza generale regnante in Afghanistan e
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per l’impossibilità derivante dal non poter frequentare la scuola allegati
dall’insorgente (cfr. verbale 1A._______, p.to 7.01, pag. 7),
che per tali elementi, onde evitare inutili ripetizioni e non essendo espressa
nell’atto ricorsuale alcuna censura in merito, il Tribunale rinvia alle perti-
nenti motivazioni contenute nella decisione avversata,
che alla luce di quanto sopra, per quanto riguarda il riconoscimento della
qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo di A._______, v’è pertanto da
confermare la decisione dell’autorità di prima istanza,
che per quanto concerne invece le dichiarazioni rilasciate da B._______
nel corso delle audizioni, allo stato attuale degli atti, non si può condividere
la conclusione della SEM riguardo all’irrilevanza delle stesse ai sensi
dell’art. 3 LAsi,
che invero, una persecuzione individuale e mirata per uno dei motivi deter-
minanti in materia d’asilo è riconosciuta quando una persona non si accon-
tenta di invocare gli stessi rischi e restrizioni del resto della popolazione del
suo paese d’origine, così come ad esempio le conseguenze indirette e non
mirate della guerra o della guerra civile, ma dei seri pregiudizi a lei diretti
come individuo in ragione della sua razza, della sua religione, della sua
nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue
opinioni politiche ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2011/51 consid. 7.1 e
riferimenti citati; DTAF 2008/12 consid. 7 e riferimenti citati),
che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che pertanto, è ricono-
sciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconosci-
bili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere
esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione
(cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5); che sul piano
soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, se-
gnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua ap-
partenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo
espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che
colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere
un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è
l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurispru-
denza ivi citata); che sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su
indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e
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secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3
LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di perse-
cuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano
(cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii),
che nell’atto ricorsuale, l’insorgente rileva che il suo sequestro ed il suo
obbligo di collaborare con i servizi segreti ucraini sarebbero avvenuti in
quanto ella sarebbe di etnia russa e proverrebbe da F._______,
che per quanto attiene l’etnia allegata nel ricorso, la stessa risulta infon-
data, in quanto dagli atti processuali risulta chiaramente che la stessa è di
etnia ucraina; che difatti ella sia nel questionario sui dati personali del
(…) gennaio 2016 (cfr. atto A1) che nel corso dell’audizione sulle genera-
lità (cfr. verbale 1B._______, p.to 1.08, pag. 3), ha indicato di essere di
etnia ucraina; che inoltre l’insorgente non apporta alcun elemento concreto
a sostegno delle sue allegazioni che possa mettere in dubbio tale conclu-
sione,
che tuttavia, è notorio che le forze di sicurezza ucraine e i separatisti filo-
russi siti nel Paese d’origine della richiedente, tutt’ora spesso arrestino ed
interroghino in modo arbitrario, anche sottoponendo a trattamenti inumani
e degradanti, delle persone che ritengono dissidenti al loro governo o che
collaborino con le altre forze governative o militari; che inoltre in alcuni casi
ne richiedano anche la collaborazione prima del loro rilascio (cfr. U.S. De-
partement of State, Country Report on Human Rights Practices 2017:
Ukraine, 20.04.2018, >229.htm >, consultato il 09.08.2018; Amnesty International: Ukraine
2017/2018 Report, central-asia/ukraine/report-ukraine/ >, consultato il 09.08.2018; Human
Rights Watch (HRW), World Report 2017: Ukraine, >/world-report/2017/country-chapters/ukraine#d202a7 >, consultato il
09.08.2018; Amnesty International, “You Don’t Exist” - Arbitrary Deten-
tions, Enforced Disappearances, and Torture in Eastern Ukraine,
21.07.2016, , consultato
il 09.08.2018),
che nel caso in disamina, la ricorrente ha dichiarato che le forze di sicu-
rezza ucraine l’avrebbero sequestrata ed interrogata anche a causa della
sua provenienza da F._______ (di fatto parte dell’(…) di F._______ da
parte delle autorità separatiste; cfr. verbale 1B._______, p.to 2.01, pag. 4;
verbale 2B._______, D15 segg., pag. 3 seg.; verbale 3B._______, D55,
pag. 7 e D108, pag.1) e per il fatto che ella avrebbe tra i suoi parenti nella
D-3117/2018, D-3120/2018
Pagina 13
medesima località dei separatisti; che per queste circostanze l’avrebbero
ritenuta responsabile di quanto starebbe accadendo a F._______ (cfr. ver-
bale 2B._______, D44, pag. 8 e D53 segg., pag. 9 seg.; verbale
3B._______, D55 segg., pag. 7 seg.),
che ciò nonostante, l’autorità di prime cure ha inspiegabilmente omesso di
prendere in considerazione tali aspetti al momento dell’esame della qualità
di rifugiato dell’insorgente; che tali circostanze appaiono difatti pertinenti
per l’esame dello stesso, in quanto possono determinare l’eventuale timore
fondato dell’insorgente di essere perseguitata in modo individuale (o ri-
flesso) ed in modo mirato nel prossimo futuro da parte delle forze governa-
tive ucraine e/o separatiste, in caso di rientro in patria,
che pertanto vi è luogo di ritenere che la SEM non abbia accertato in modo
completo l’insieme dei fatti giuridicamente rilevanti in punto alla qualità di
rifugiato della ricorrente, e che già solo per questo motivo il ricorso della
medesima e del figlio deve essere accolto,
che tuttavia, anche in punto all’esecuzione dell’allontanamento degli insor-
genti, le decisioni impugnate devono essere annullate, secondo le argo-
mentazioni dappresso,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che
tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che il principio dell’unità della famiglia previsto all’art. 44 LAsi, che implica
in particolare, per le autorità competenti, di non separare i membri di una
medesima famiglia e vieta di allontanarne alcuni, ma non altri, o ancora di
procedere a dei rinvii in ordine sparso di diversi membri di una famiglia di
richiedenti l’asilo, contro la loro volontà, e questo anche se sono entrati in
Svizzera in date diverse (cfr. DTAF 2012/4 consid. 4.8; fra le tante anche
sentenza del TAF E-6490/2011 del 9 febbraio 2012 consid. 4.8.; CESLA
AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Volume IV: Loi sur l’asile
(LAsi), pag. 359 ad art. 44 LAsi), non è in specie violato,
che invero, anche se fosse ammessa l’esistenza di una “vita familiare” (cfr.
GICRA 1995/24 consid. 7) tra A._______, B._______ ed il di lei figlio,
avendo l’autorità inferiore pronunciato per A._______ l’esecuzione dell’al-
lontanamento verso l’Ucraina, paese d’origine della compagna e del di lei
figlio, il principio suesposto non trova applicazione,
D-3117/2018, D-3120/2018
Pagina 14
che inoltre i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la
SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla
Svizzera di A._______ (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32
dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 ago-
sto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. anche DTAF 2013/37 consid. 4.4;
DTAF 2011/24 consid. 10.1), non disponendo i medesimi di alcun per-
messo di dimora o di soggiorno valido, né egli è colpito da una decisione
di espulsione ex art. 121 cpv. 2 Cost. o di estradizione (art. 14 cpv. 1 seg.
nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a
questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);
DTAF 2013/37 consid. 4.4),
che pertanto anche su questo punto la decisione avversata di A._______
va pertanto tutelata,
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’al-
lontanamento di A._______,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS
142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere pos-
sibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevol-
mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che tali condizioni sono di natura al-
ternativa, nel senso che è sufficiente che una di queste sia adempiuta, per-
ché la SEM disponga l’ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr),
che nelle decisioni impugnate, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allon-
tanamento degli insorgenti ammissibile, ragionevolmente esigibile e possi-
bile,
che in sede ricorsuale, entrambi gli insorgenti censurano una violazione
dell’art. 8 CEDU; che invero, a causa della situazione d’insicurezza gene-
rale dovuta alla guerra, il loro rinvio non sarebbe ragionevolmente esigibile;
che il fatto che l’insorgente non sia d’un canto cittadino ucraino, né sposato
con la ricorrente, e d’altro canto non abbia ancora potuto riconoscere il
bambino C._______, costituirebbe una violazione dell’art. 8 CEDU, poiché
potrebbero andare incontro ad un’eventuale divisione,
che a mente della SEM l’esecuzione dell’allontanamento di A._______
verso l’Ucraina, paese del quale non detiene la nazionalità, si basa essen-
zialmente sul fatto che la compagna ed il figlio dello stesso siano pure rin-
viati in Ucraina,
D-3117/2018, D-3120/2018
Pagina 15
che tuttavia, come rettamente denotato in entrambi i ricorsi, lo stesso ha
dichiarato essere di nazionalità afghana; altresì egli non risulta coniugato
con B._______ né ha alcun legame parentale con C._______ (non es-
sendo a tutt’oggi stata provata la sua paternità nei confronti del medesimo;
cfr. in particolare atto A24, N […]),
che l’autorità inferiore, nell’analisi degli ostacoli all’esecuzione dell’allonta-
namento legati alla situazione personale di A._______, avrebbe dovuto
esaminare la possibilità effettiva per lo stesso di poter ritornare legalmente
in Ucraina con B._______ e con il presunto figlio e la possibilità di risiedervi
stabilmente (cfr. per analogia sentenza del TAF D-1332/2016 dell’11 lu-
glio 2018 consid. 9.2 con riferimenti citati); che la persona allontanata in un
paese terzo deve infatti avere la possibilità sia materiale che legale di re-
carvisi e deve poter ottenere il diritto di soggiornarvi durevolmente, ovvero
aldilà della durata ordinariamente fissata per i soggiorni turistici; che in-
combe in tal senso all’autorità che pronuncia l’esecuzione dell’allontana-
mento, di dimostrare che le condizioni in relazione alla possibilità di esecu-
zione dello stesso, sono riunite (cfr. per analogia DTAF 2014/13 con-
sid. 8.1; D-1332/2016 consid. 9.2 con riferimento citato),
che l’autorità di prime cure non ha però in casu proceduto a tale esame
individualizzato della situazione personale di A._______, atto a dimostrare
che un’autorizzazione di entrata ed in seguito di soggiorno sarebbe accor-
data al ricorrente in caso di allontanamento verso l’Ucraina, mettendo er-
roneamente a carico dell’insorgente tali oneri,
che essendo tuttavia quest’ultima questione essenziale per l’analisi circa
l’esistenza di ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente
verso l’Ucraina, ed a carico dell’autorità inferiore (cfr. supra), vi è luogo di
ritenere che la SEM non abbia accertato anche su questo punto in modo
completo l’insieme dei fatti giuridicamente rilevanti,
che su tali presupposti, i punti 4, 5 e 6 della decisione impugnata di
A._______ vanno annullati,
che visto quanto precede, ma anche per garantire ai ricorrenti una doppia
istanza di giurisdizione, si giustifica la ritrasmissione degli atti all’autorità di
prime cure per un nuovo esame,
che la SEM è invitata a pronunciarsi in maniera precisa e circostanziata in
merito all’insieme dei motivi d’asilo invocati da B._______ ai sensi degli
elementi succitati, se del caso, per il tramite di ulteriori misure istruttorie,
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sul punto della qualità di rifugiato e dell’asilo; che se al termine di tale
esame l’autorità inferiore dovesse giungere alla conclusione che sia la qua-
lità di rifugiato che l’asilo dovessero essere negati a B._______ ed al figlio,
dovrà comunque pronunciarsi sulle condizioni dell’esecuzione dell’allonta-
namento per la stessa (art. 83 cpv. 2-4 LStr), tenendo comunque in consi-
derazione gli elementi sopra evidenziati anche rispetto a quanto verrà de-
ciso in merito al compagno A._______,
che in merito a quest’ultimo la SEM dovrà inoltre pronunciarsi sulla possi-
bilità di eseguire l’allontanamento dello stesso verso l’Ucraina, quest’ultimo
non disponendo della nazionalità di tale paese, né avendo a tutt’oggi alcun
legame coniugale con B._______ rispettivamente alcun legame parentale
con C._______; che tale punto in questione andrà, se del caso, chiarito per
il tramite di ulteriori misure istruttorie,
che alla luce di quanto sopra il ricorso di B._______ e di C._______ è ac-
colto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’autorità
di prime cure per nuova decisione (art. 61 cpv. 1 PA),
che altresì, il ricorso di A._______ è accolto limitatamente all’esecuzione
dell’allontanamento e per il resto è respinto (ovvero la decisione è da con-
siderarsi cresciuta in giudicato per quanto concerne il riconoscimento dello
statuto di rifugiato, la concessione dell’asilo e la pronuncia dell’allontana-
mento); che pertanto gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pro-
nuncia di una nuova decisione (art. 61 cpv. 1 PA),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro-
cessuali, sono divenute senza oggetto,
che altresì visto l’esito del ricorso di B._______ e di C._______, la loro
domanda di assistenza giudiziaria diviene pure senza oggetto, e non ven-
gono riscosse spese processuali (art. 63 PA),
che visto l’esito della procedura di A._______, delle spese processuali ri-
dotte sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non-
ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]); che ciononostante, non essendo l’impugnativa
priva di possibilità di esito favorevole al momento dell’inoltro, non sono ri-
scosse spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA),
D-3117/2018, D-3120/2018
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che per l’ammissione del ricorso di B._______ e di C._______, nonché per
la parte di ricorso ammessa di A._______, i ricorrenti hanno diritto ad un’in-
dennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l’art. 7 TS-
TAF),
che il Tribunale fissa l’indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli av-
vocati d’ufficio sulla base di una nota particolareggiata delle spese; che in
assenza di quest’ultima, il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di
causa (art. 14 TS-TAF),
che in specie, essendo il rappresentante degli insorgenti il medesimo, ed
in mancanza di una nota particolareggiata delle prestazioni dello stesso, il
Tribunale ritiene ex aequo et bono, l’importo di CHF 1’200.– di indennità
per spese ripetibili, a carico della SEM.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3117/2018, D-3120/2018
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Le procedure D-3117/2018 e D-3120/2018 sono congiunte.
2.
Il ricorso di B._______ con il figlio C._______ è accolto e gli atti sono tra-
smessi all’autorità inferiore per complemento d’istruzione e nuova deci-
sione ai sensi dei considerandi.
3.
Il ricorso di A._______ è accolto limitatamente all’esecuzione dell’allonta-
namento. I punti da 4 a 6 della decisione della SEM del 25 aprile 2018 sono
annullati e gli atti di causa sono trasmessi all’autorità inferiore per la pro-
nuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto il ri-
corso è respinto.
4.
Non si prelevano spese processuali.
5.
La SEM rifonderà ai ricorrenti complessivamente CHF 1’200.– a titolo di
spese ripetibili.
6.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: