Corte IV
D-312/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 1 g e n n a i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, alias,
B._______, alias,
C._______,
Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 gennaio 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-312/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 22
novembre 2008 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno
e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del [...] e del [...],
la decisione dell'UFM del 16 gennaio 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno,
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 16 gennaio 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF,
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
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dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo appare inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della sua domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino georgiano, nato a
D._______ (E._______) e di aver lasciato la Georgia la prima volta nel
2003 per recarsi in Europa, soggiornando in diversi Paesi quali
F._______, G._______, H._______ e I._______. Nell'ottobre 2007, egli
sarebbe tornato in Georgia, per espatriare definitivamente nel
novembre 2008, a causa di problemi con la J._______,
che, nel 2008, la J._______ lo avrebbe costretto a vendere per il suo
conto la droga ai tossicodipendenti, rifornendosi da uno spacciatore
che, a dire dell'interessato, faceva parte anch'esso della J._______.
Nel momento in cui egli non avrebbe più voluto vendere tale dogra, la
J._______ lo avrebbe imprigionato diverse volte. Inizialmente, nel
febbraio 2008, il medesimo sarebbe stato arrestato per
tossicopendenza e - con processo del giorno seguente - sarebbe stato
condannato a otto giorni di reclusione al posto di J._______ di
E._______. Una settimana dopo essere stato rilasciato, egli sarebbe
stato nuovamente arrestato e condannato per sedici giorni, questa
volta per offesa e per aggressione contro la J._______. La terza volta,
nell'estate del 2008, rispettivamente a fine luglio, egli sarebbe stato
arrestato ancora per tossicodipendenza e trattenuto per qualche ora.
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che, nel settembre 2008, l'interessato sarebbe stato condannato ad
una multa di 2000 Lari, rispettivamente suo zio avrebbe pagato tale
somma quale cauzione per liberarlo,
che, a seconda delle versioni, il 15 novembre 2008 sarebbe stato
processato e assolto dall'accusa di tossicodipendenza,
che l'interessato viveva a E._______ presso lo zio, il quale lo
accompagnava per assistere al suo processo a K._______,
che, il 19 novembre 2008, l'interessato - con i propri documenti -
avrebbe lasciato la Georgia in autobus verso la L._______. Giunto ad
M._______, avrebbe viaggiato in aereo fino a N._______, e poi con
un'altro aereo sarebbe arrivato a O._______, dove avrebbe ottenuto
ospitalità da un ragazzo georgiano andicappato. Dall' P._______,
senza documenti - poiché li avrebbe dimenticati presso il suddetto
conoscente - sarebbe giunto in Svizzera il 22 novembre 2008,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 16 gennaio 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato,
detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
al. 3 LAsi é realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente sostiene di non aver potuto consegnare
alcun documento poiché il suo passaporto sarebbe rimasto in
P._______ a casa del suo conoscente il quale - essendo portatore di
handicap - avrebbe difficoltà a fargli avere siffatto documento in breve
tempo e in quanto il ricorrente medesimo non potrebbe recarsi in
P._______ per recuperarlo. Lo stesso segnala inoltre di essere riuscito
a contattare il suddetto conoscente e di essere in grado di far arrivare
il documento nell'arco di cinque giorni,
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che, inoltre, il ricorrente contesta che nel caso concreto non ricorrano i
presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità d'ulteriori
chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato o
dell'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In
particolare, egli asserisce che la sua vita - in caso di rientro in Georgia
- sarebbe in pericolo, in quanto la J._______ lo perseguiterebbe a
causa della sua tossicopendenza, sarebbe sommerso di processi e
non avrebbe alcuna prospettiva per uscire da quel tunnel,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF 2007/7] consid.
6),
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che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che, d'altronde, non soccorrono l'autore del gravame le semplici
allegazioni secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei
documenti, poiché non saprebbe a quale indirizzo in Svizzera farseli
mandare e in quanto avrebbe, tra l'altro, perso il promemoria
consegnatogli dove figurava il recapito del centro ([...]) oppure - come
avrebbe affermato in seguito - poiché egli avrebbe dimenticato il suo
passaporto in P._______ presso il suo conoscente, il quale, essendo
portatore di handicap, non sarebbe riuscito ad inviarglielo ([...]). Tali
asserzioni non costituiscono, infatti, ragioni valide per giustificare la
mancata esibizione di documenti ai sensi di legge, tenuto conto
segnatamente delle contraddizioni rese riguardo alla possibilità ed ai
tentativi pressoché nulli per procurarsi i documenti necessari (cfr.
ibidem),
che, inoltre, non soccorre il ricorrente l'asserzione secondo la quale
egli potrebbe farsi inviare il suo passaporto dal suo conoscente in
P._______, nell'arco di cinque giorni (cfr. ricorso pag. 2). A tal
proposito, codesto Tribunale rileva che il medesimo, già nel corso
dell'audizione del 19 dicembre 2008, avrebbe allegato di aver
contattato il suddetto conoscente per farsi mandare il suo passaporto,
garantendo che l'avrebbe fatto inviare il giorno stesso (pag. 3). Se così
fosse stato, il documento avrebbe già dovuto essere arrivato, ciò che
per contro non é stato il caso e che pertanto lascia presagire - come
rettamente rilevato dall'UFM - che l'insorgente dissimuli l'esibizione dei
suoi documenti d'identità,
che, peraltro, il ricorrente avrebbe potuto, usando della necessaria
diligenza, rivolgersi anche ai suoi famigliari, in particolare alla madre e
allo zio - i quali, come egli stesso ha dichiarato, risiedono ancora in
Georgia ([...]) - o ad una rappresentanza del suo Paese all'estero per
farsi inviare o rispettivamente emettere un documento di viaggio o
d'identità,
che, dunque, non v'è ragione di ritenere che se egli avesse davvero
effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente
siffatti documenti, durante tra l'altro questi mesi di soggiorno in
Svizzera, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole,
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che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non é applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occore inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, é accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Georgia per timore d'essere perseguitato e arrestato dalla
J._______ georgiana, la quale l'avrebbe costretto a vendere della
droga, nonché a causa della sua tossicodipendenza,
che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda
d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA),
che il TAF osserva innnazitutto che l'asserito costringimento da parte
della J._______ di vendere della droga per suo conto é totalmente
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inverosimile e in contrapposizione con le detenzioni di cui il ricorrente
sarebbe stato oggetto ([...]). Infatti, mal si comprende il motivo per cui
la J._______ lo avrebbe costretto a vendere la droga, se poi lo
avrebbe arrestato, e quindi non avrebbe più potuto servirsene.
Codesto Tribunale, inoltre, rileva che non soccorre nemmeno
l'insorgente l'asserzione secondo cui egli sarebbe perseguitato e
rischierebbe di essere arrestato, se in possesso di droga ([...]) nonché
a causa della sua tossicodipendenza, come ha sottolineato in sede di
ricorso (cfr. ricorso pag. 2). Infatti, il timore di essere arrestato dalla
J._______ per possesso o uso di stupefacenti e per questo motivo
essere processato in caso di rientro in Patria (cfr. ricorso pag. 2) non
costituisce di per sé, e manifestamente, un indizio proprio a motivare
la qualità di rifugiato e determinante per la concessione della
protezione provvisoria. In particolare, il TAF sottolinea che - come
l'UFM ha rettamente evidenziato - il ricorrente ha dichiarato di essere
stato assolto dall'accusa di tossicodipendenza già nel novembre 2008
([...]),
che, da quanto esposto, e segnatamente alla luce della suddetta
assoluzione, non vi é nemmeno motivo per ritenere che il ricorrente,
non possa beneficiare di un equo processo in relazione ad eventuali
accuse mosse nei suoi confronti per ragioni che non appaiono avere
alcuna relazione con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi da cui dedurre la necessità
d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di
rifugiato dell'insorgente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in
Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) od esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
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4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico. In
effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun
elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti,
che, nondimeno, il TAF osserva che, dopo l'armistizio del
12 agosto 2008, negoziato, tramite l'Unione Europea, da Russia e
Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale,
che il ricorrente non appare avere fatto valere in sede di ricorso dei
problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento (v. sulla problematica Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24),
che, vista segnatamente l'età dell'insorgente, nonché la sua
formazione scolastica superiore, avendo frequentato per tre anni
l'università ([...]) e, inoltre, tenuto conto della rete sociale di cui
dispone in Patria - dove riesiedono ancora almeno la madre e lo zio
([...]) - l'esecuzione dell'allontanamento nel suo Paese d'origine appare
ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che, da quanto esposto, l'UFM ha rettamente considerato in
riferimento all'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi di non entrare nel merito della
domanda d'asilo,
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che, pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito
d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata del 16 gennaio 2009 dell'UFM va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia
d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali é divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- Q._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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