B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3128/2013
S e n t e n z a d e l 6 g i u g n o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice William Waeber;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...),
Marocco,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 31 maggio 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
10 aprile 2013;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il giorno medesimo,
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo;
i verbali di audizione del 16 aprile 2013 (di seguito: verbale 1) e del
29 aprile 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 31 maggio 2013, notificata all'interessato il gior-
no medesimo (cfr. atto A 12/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel
merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge
sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato l'allonta-
namento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allonta-
namento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 31 maggio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di
entrata: 3 giugno 2013);
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta al Tribunale amministrativo fede-
rale (di seguito: il Tribunale) via fax in data 3 giugno 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
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che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere im-
pugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asi-
lo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che di conseguenza la conclusione ricorsuale implicita tendente alla con-
cessione dell'asilo è inammissibile;
che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibid., consid. 6);
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che nel caso concreto il ricorrente, a distanza di quasi due mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che egli ha dichiarato di essere titolare di un passaporto e di una carta
d'identità ma di avere lasciato entrambi i documenti a una persona sco-
nosciuta prima di espatriare mentre si trovava a B._______ (Marocco),
chiedendole di portarglieli a casa sua a Casablanca (cfr. verbale 1,
pag. 5); che sollecitato durante la prima audizione a presentare un docu-
mento ha risposto "Se non posso portare un documento, devo fare una
magia?" (cfr. verbale 1, pag. 6); che durante la seconda audizione ha di-
chiarato di non avere fatto nulla per procurarsi dei documenti in quanto
non saprebbe come contattare l'unico fratello che ha in Marocco in quan-
to quest'ultimo non avrebbe un telefono; che nemmeno i vicini di casa a-
vrebbero un telefono e peraltro non avrebbe relazioni con loro; che in se-
guito ha rettificato le sue dichiarazioni spiegando che il fratello avrebbe
un cellulare, ma di non conoscere il suo numero (cfr. verbale 2, pagg. 2
seg.); che simili argomentazioni non convincono e il Tribunale ha ragione
di concludere che l'interessato non si sia adoperato per adempiere all'in-
vito di presentare i documenti richiesti per i bisogni della causa;
che non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito una valida
e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione previ-
sta all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che in assenza di documenti d'identità occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una deci-
sione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata
decisione alla quale si rinvia, il Tribunale ritiene che le allegazioni
dell'interessato non soddisfino le condizioni degli art. 3 e 7 LAsi;
che infatti il Tribunale ritiene che l'autorità inferiore abbia rettamente giu-
dicato inattendibili le dichiarazioni del richiedente secondo cui in caso di
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rimpatrio potrebbe essere arrestato in quanto avrebbe picchiato suo fra-
tello e la moglie di quest'ultimo (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 5);
che infatti tra la prima e la seconda audizione egli ha fornito dichiarazioni
discordanti a riguardo; che in particolare, in occasione dell'audizione sulle
generalità ha dichiarato di avere picchiato il fratello e la cognata molto for-
temente riducendoli in pessime condizioni (cfr. verbale 1, pag. 7); che tut-
tavia, durante la seconda audizione ha fornito una versione notevolmente
più moderata, asserendo di avere reagito con un pugno al fratello solo
dopo il secondo pugno ricevuto da quest'ultimo; che in seguito sarebbe
intervenuta la cognata alla quale l'interessato avrebbe risposto con una
gomitata facendola cadere; che solo dopo un'ulteriore sollecitazione da
parte dell'auditore il richiedente ha aggiunto che appena prima di uscire di
casa avrebbe preso un oggetto e lo avrebbe buttato verso suo fratello
(cfr. verbale 2, pag. 5); che reso attento sul fatto che in occasione dell'au-
dizione precedente aveva dichiarato di avere massacrato il fratello e la
cognata, egli ha risposto che nella menzionata audizione avrebbe spiega-
to di avere avuto con loro una discussione animata e di avere temuto che
fosse successo qualcosa di grave; che quando la cognata sarebbe cadu-
ta egli sarebbe fuggito e non sarebbe al corrente di come siano andate a
finire le cose; che comunque sarebbe colpa dell'interprete che non avreb-
be capito; che viceversa il richiedente non avrebbe capito l'interprete, ma
gli sarebbe stato detto che non ce n'erano altri (cfr. verbale 2, pag. 5); che
tuttavia il Tribunale osserva che il richiedente, sia all'inizio che alla fine
dell'audizione sulle generalità, ha dichiarato di avere capito bene l'inter-
prete (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 7); che per il resto si rinvia ai consideranti
della decisione impugnata;
che inoltre motivi di natura economica (il richiedente ha dichiarato di
avere lasciato il Paese anche a causa della precaria situazione
finanziaria; cfr. verbale 2, pag. 8) sono, come palesemente riconoscibile,
irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo;
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o
mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sic-
ché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni
dell'UFM;
che pertanto non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determi-
nazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;
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che inoltre non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8,
consid. 5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confedera-
zione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Conven-
zione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre
il ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trat-
tamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1,
RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
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che la situazione vigente in Marocco non è caratterizzata da guerra, guer-
ra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazio-
ne nell'integralità del territorio nazionale;
che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, scola-
rizzato e vanta esperienze professionali tra l'altro come calzolaio e vendi-
tore ambulante (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg. e verbale 2, pag. 8); che, no-
nostante dagli atti non si evinca la presenza di altri familiari in patria oltre
al fratello e alla moglie di quest'ultimo, il Tribunale osserva che l'interes-
sato ha sempre vissuto in patria fino al momento dell'espatrio nel 2012
(cfr. verbale 2, pag. 4); che quindi vi è da ritenere che egli disponga in lo-
co di una rete sociale; che inoltre il ricorrente non ha preteso nel gravame
di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua am-
missione provvisoria (cfr. sulla tematica DTAF 2009/2, consid. 9.3.2),
senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di
una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Pae-
se di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34
consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibi-
le;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione vanno respin-
te;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
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che visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: