B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3130/2013
S e n t e n z a d e l 7 g e n n a i o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nata il (...), alias
B._______, nata il (...), alias
C._______, nata il (...),
Sri Lanka,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 24 aprile 2013 / N (...).
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Fatti:
A.
La richiedente è espatriata il (...) 2010 ed è giunta in Svizzera
13 dicembre 2010, transitando da Egitto e Italia. Il giorno medesimo ha
depositato la sua domanda d'asilo. In occasione dell'audizione sulle ge-
neralità del 15 dicembre 2012 e dell'audizione del 27 dicembre 2010, l'in-
teressata si è espressa sui suoi motivi di asilo, per i quali si rimanda agli
atti.
B.
Con decisione del 24 aprile 2013, notificata alla richiedente il
30 aprile 2013 (cfr. atto A 13/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda
d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera
nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigi-
bile e possibile.
C.
Con ricorso del 29 maggio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
di entrata: 3 giugno 2013), la richiedente è insorta contro la decisione
dell'UFM dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tri-
bunale) chiedendo l'annullamento della stessa nonché la concessione
dell'asilo in Svizzera e, subordinatamente, la restituzione degli atti di cau-
sa all'autorità inferiore per una nuova decisione, rispettivamente la con-
cessione dell'ammissione provvisoria. L'interessata ha altresì presentato,
secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria, intesa come
esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
con protesta di spese e ripetibili.
D.
Con decisione incidentale del 5 giugno 2013 il Tribunale ha respinto la
domanda di assistenza giudiziaria e ha invitato la ricorrente a versare, en-
tro il 20 giugno 2013, un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte
spese processuali, indicando che in caso d'inosservanza il ricorso sareb-
be stato dichiarato inammissibile.
E.
In data 7 giugno 2013 l'insorgente ha effettuato il pagamento dell'anticipo
delle presunte spese processuali.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge federale sull’asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
I ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di giudi-
ce unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e
la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il
Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
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4.
4.1 Con recente provvedimento, l'UFM ha deciso di rinunciare in maniera
sistematica alla fissazione di termini di partenza nelle procedure concer-
nenti cittadini srilankesi di etnia tamil nonché di annullare quelli già fissati.
In concreto, l'Ufficio procede quindi al riesame di tutti i procedimenti,
compresi quelli conclusisi con una decisione esecutiva, indipendentemen-
te dalle concrete circostanze del caso di specie. Tale pratica è stata adot-
tata a seguito della venuta alla luce di due casi di cittadini srilankesi di et-
nia tamil, la cui procedura d'asilo in Svizzera ha avuto esito negativo, i
quali sono stati posti in detenzione dalle autorità del loro Paese dopo es-
sere stati allontanati verso lo Sri Lanka (cfr. Comunicato dell'UFM del
4 settembre 2013 "L’Ufficio federale della migrazione ha temporaneamen-
te sospeso i rimpatri in Sri Lanka"). Di conseguenza, l'UFM ha deciso di
fare chiarezza sui due casi in questione nonché su un eventuale cam-
biamento della situazione in generale nel Paese, in particolare per quanto
riguarda le persone rimpatriate. L'autorità inferiore ha dato incarico all’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) di sottoporre a
un controllo di qualità i casi delle due persone arrestate, dopodiché lo
stesso ACNUR esaminerà i dossier dei richiedenti l’asilo srilankesi ogget-
to di una decisione negativa passata in giudicato e che pertanto avrebbe-
ro dovuto essere rimpatriati (cfr. Comunicato dell'UFM del 3 ottobre 2013
"Lo Sri Lanka rivela i motivi dell’arresto di due ex richiedenti l’asilo" e
Neue Zürcher Zeitung [NZZ] del 4 ottobre 2013 "UNHCR überprüft
Asyldossiers – zwei zurückgeschickte Tamilen seit Wochen in Haft"). È
dunque l'UFM stesso a considerare che i fatti, come ritenuti nella decisio-
ne del 24 aprile 2013, non sono, in tutta evidenza, accertati in modo
completo. Di conseguenza, è indubbio che una nuova analisi della situa-
zione nel Paese potrà influire sull'accertamento dei fatti rilevanti nel caso
in esame e, quindi, sulla decisione dell'autorità in materia d'asilo o circa la
presenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento.
4.2 Giusta l'art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale decide la causa o eccezional-
mente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all’autorità inferiore. Una cassa-
zione nonché un rinvio all'autorità inferiore sono opportuni in particolare
quando ulteriori fatti devono essere accertati o quando vanno raccolti
mezzi di prova supplementari. Per motivi di economia processuale, l'auto-
rità di ricorso può, ma non deve, recuperare tali mancanze in sede ricor-
suale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Nella fattispecie, i fatti sono stati ac-
certati in modo incompleto e i chiarimenti necessari richiedono un di-
spendio considerevole nell'ambito dell'assunzione di prove. Di conse-
guenza, si giustifica una cassazione, garantendo in questo modo il doppio
grado di giurisdizione.
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4.3 Tenuto conto di quanto precedentemente esposto, il ricorso è accolto
e la decisione del 24 aprile 2013 è annullata. La causa è pertanto rinviata
all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e per l'emanazio-
ne di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. L'incarto dell'UFM
nonché il dossier del Tribunale, il quale sarà parte integrante degli atti per
la procedura di prima istanza, sono trasmessi all'UFM. Visto l'esito della
procedura, allo stato attuale non vi è luogo di analizzare le ulteriori alle-
gazioni dell'interessata.
5.
5.1 Non si prelevano spese processuali (cfr. art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e il Tri-
bunale rifonderà l'importo di CHF 600.– alla ricorrente, versato da
quest'ultima in data 7 giugno 2013 quale anticipo a copertura delle pre-
sunte spese processuali.
5.2 Alla ricorrente, non patrocinata in questa sede, non viene assegnata
alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con
l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
La decisione dell'UFM del 24 aprile 2013 è annullata. Gli atti di causa so-
no trasmessi all'UFM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei
considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali e il Tribunale rifonderà l'importo di
CHF 600.– alla ricorrente, versato in data 7 giugno 2013 quale anticipo
spese.
4.
Non vengono assegnate indennità di ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità can-
tonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: