B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3139/2016
Sen t en z a d e l 2 4 magg i o 2 0 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Daniel Willisegger,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…),
Bosnia e Erzegovina,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed
allontanamento;
decisione della SEM del 7 aprile 2016 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 16 marzo
2016,
la decisione della SEM del 7 aprile 2016 (notificata l’11 maggio 2016),
mediante la quale la Segreteria di stato della migrazione (di seguito: SEM)
non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1
lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessata
verso la Germania,
il ricorso del 18 maggio 2016 (timbro del plico raccomandato: 19 maggio
2016; data d’entrata: 20 maggio 2016) inoltrato dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata
decisione della SEM con il quale la ricorrente ha concluso all'annullamento
della decisione impugnata ed alla concessione dell'effetto sospensivo,
nonché presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo,
la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data
23 maggio 2016,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
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terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la
competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri
da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito:
Regolamento Dublino III),
che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale
responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non
entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico
del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione,
che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di
protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia
quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati
all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal
Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della
gerarchia dei criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7),
che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di
determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr.
DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata),
che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
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come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che
sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un
trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito:
CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione
dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al
capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato
come competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è
tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23,
24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata
respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato
membro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno
(art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III),
che gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1 lett. c–d vengono meno se
l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre
mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in
corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 19
par. 2 Regolamento Dublino III),
che le disposizioni del Regolamento Dublino III, rappresentano in primo
luogo una regolamentazione tra Stati membri; che conseguentemente
l’individuo può appellarsi a tali normative, solo nella misura in cui esse
siano volte alla protezione «self-executing» dell’individuo; che l’art. 19
par. 3 Regolamento Dublino III non può essere considerato «self-exeuting»
(cfr. su questa nozione DTAF 2015/19 consid. 4.5 e riferimenti ivi citati;
sentenza del TAF E-2483/2015 del 30 aprile 2015 consid. 5),
che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di
sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato
membro può decidere di esaminare una domanda di protezione
internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,
anche se tale esame non gli compete,
che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno
rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo
«EURODAC», che la ricorrente ha inoltrato una domanda d’asilo in
Germania il 3 febbraio 2016 ed in Svizzera il 21 novembre 2011,
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che la SEM ha presentato alle autorità tedesche competenti, nei termini
fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III una richiesta, fondata
sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III, di ripresa in carico,
che il 29 marzo 2016, queste autorità hanno espressamente accettato il
trasferimento della ricorrente verso la Germania, in applicazione della
stessa disposizione,
che nella fattispecie, l'insorgente non ha contestato di aver depositato una
domanda di asilo in Germania,
che la ricorrente ha sì precedentemente fatto domanda d’asilo in Svizzera
in data 21 novembre 2011; che essendosi tuttavia allontanata –
conformemente alla decisione della SEM – in data 29 ottobre 2012 dal
territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, gli obblighi di cui l’art 18
par. 1 Regolamento Dublino III decadono (cfr. art. 19 par. 2 Regolamento
Dublino III),
che, di conseguenza, la competenza della Germania è data,
che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze
sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei
richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante
ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento
Dublino III),
che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della
CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv.
rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del
31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in
particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una
procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto
internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr.
direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura];
direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
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2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]),
che, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad
oggi non risulta – dalle ribadite e concordi posizioni dell'Alto Commissariato
delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR), dal Commissario per i diritti
umani del Consiglio d'Europa, oltre che delle numerose organizzazioni
non-governative internazionali (cfr. segnatamente sentenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo) – che la legislazione in materia d'asilo in
Germania non venga applicata, né che la procedura d'asilo sia
caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande di
asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non
vi siano effettive vie di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro
rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. sentenza della CorteEDU M.S.S.
contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09),
che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regola-
mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,
che la ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia
intenzionato a riprenderla in carico ed a portare a termine la procedura
relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva
procedura,
che, inoltre, la ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e
concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non
rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe
meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandola in un paese
dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente
minacciate o da dove rischierebbe di essere respinta in un tale paese,
che nulla permette di concludere che la domanda sia stata trattata in modo
lacunoso e che con la pronuncia del rinvio lo Stato di destinazione non ha
rispettato il principio del divieto di respingimento,
che, in tutta evidenza, il trasferimento del ricorrente in Germania non la
espone al rischio di respingimento a catena, quindi di rinvio in un paese
dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente
minacciate,
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che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro
(«one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte al
fenomeno delle domande di asilo multiple («asylum shopping»),
che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un
trasferimento nello Stato in questione esporrebbe la ricorrente al rischio di
essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita
indegna in violazione della direttiva accoglienza,
che, in altre parole, essa non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare
che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da
contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv.
tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Germania,
che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione
dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle
autorità dello Stato in questione,
che la ricorrente non invoca il proprio stato di salute per opporsi al
trasferimento; che tuttavia, secondo gli atti, la ricorrente è in possesso di
un certificato medico datato (…) 2016,
che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non
è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la
malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al
punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr.
sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008,
26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1),
che all'occorrenza tale non è il caso della ricorrente, la quale stando ai
rapporti medici agli atti soffre di attacchi di panico, sindrome da stress post-
traumatico, emicrania, disturbo del sonno, claustrofobia, dolori alle
cervicali, incubi e di disturbi d’ansia,
che, inoltre, è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture
mediche sufficienti,
che, senza voler minimizzare lo stato di salute, questa situazione non
rappresenta quindi un ostacolo ad un trasferimento verso la Germania,
che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere
di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che la modifica
dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale; che
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pertanto il Tribunale può e deve unicamente controllare che l'autorità
inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM
ha fatto uso di tale potere d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo criteri
oggettivi e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sostituire il
suo apprezzamento a quello della SEM,
che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che
l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria tale potere di
apprezzamento,
che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III,
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, la Germania è competente dell'esame della domanda di
asilo della ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a
riprenderla in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25,
29 Regolamento Dublino III,
che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della
domanda di asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania
conformemente all'art. 44 LAsi, posto che la ricorrente non possiede
un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera
distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20),
dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata
nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18
consid. 5.2 e relativi riferimenti),
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e
pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Germania, confermata,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto,
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte,
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che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la
soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: