Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D3151/2011
Sen t e n z a d e l 2 0 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, nato il (…), Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 3 maggio 2011 / N […].
D3151/2011
Pagina 2
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato – allora minorenne – ha presentato in
data 29 settembre 2008;
i verbali d'audizione del 17 ottobre 2008 (di seguito: verbale 1), del
12 novembre 2008 (di seguito: verbale 2) e del 13 aprile 2010 (di seguito:
verbale 3);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
3 maggio 2011, notificata all'interessato in data 6 maggio 2011 (cfr.
avviso di ricevimento);
il ricorso del 1° giugno 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 3 giugno 2011);
l'ordinanza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
del 9 giugno 2011 con la quale il Tribunale ha informato il ricorrente della
possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura;
la decisione incidentale del Tribunale del 22 giugno 2011 con la quale ha
respinto la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, ed ha invitato
il ricorrente a versare entro il 7 luglio 2011 un anticipo di CHF 600.– a
copertura delle presunte spese processuali indicando che in caso
d'inosservanza il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile;
il pagamento dell'anticipo delle presunte spese processuali effettuato dal
ricorrente il 30 giugno 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
D3151/2011
Pagina 3
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del
diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA),
né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5);
che va in limine osservato che il ricorrente già nel corso del procedimento
dinnanzi all'autorità inferiore è divenuto maggiorenne in data (…);
D3151/2011
Pagina 4
che, non di meno, nella prima audizione federale sui motivi d'asilo
(verbale 2) l'autorità inferiore riteneva il richiedente come maggiorenne;
che l'interessato ha inviato solo al seguito di detta audizione la copia della
sua carta d'identità attestante la sua minore età; che, detto Ufficio ha
dunque proceduto ad una nuova e conforme audizione (verbale 3) alla
quale però il rappresentante legale assegnatogli dal Canton Ticino non vi
avrebbe presenziato nonostante la sua convocazione;
che, di seguito, nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha fatto
riferimento al verbale 1 ed al verbale 3, anziché al verbale 2 non
incorrendo così in nessuna irregolarità formale dal punto di vista del
rispetto del diritto di essere sentito, peraltro non essendo la decisione
impugnata fondata su dichiarazioni fondate emerse durante l'audizione
consegnata nel verbale 2;
che, ciò posto, anche per questo Tribunale non v'è motivo di procedere
diversamente;
che dalle audizioni si evince che l'interessato, che, come detto, dal
momento del deposito della domanda di asilo è diventato maggiorenne, è
cittadino iracheno, di etnia curda, nato a B._______, con ultimo domicilio
a C._______ (cfr. verbale 1, pag. 1);
che il richiedente ha dichiarato di essere espatriato in quanto, come curdo
residente a C._______, la sua vita sarebbe in pericolo e che a B._______
non potrebbe far ritorno per vivere temendo di cadere vittima di
persecuzioni o minacce di privati;
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili le
dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare,
circa l'incidente stradale nel quale sua nonna ha perso la vita ed il
susseguente omicidio per vendetta commesso dal padre a B._______ ai
danni dell'autore dell'omicidio, il ricorrente non avrebbe saputo collocarlo
nel tempo in un modo preciso indicando una prima volta l'anno 2003 per
poi indicare l'anno 2005; che, inoltre, il suo timore di eventuali
ripercussioni si fonderebbe su mere dichiarazioni non sapendo, per
esempio se la famiglia dell'uomo che ha ucciso sua nonna sia
effettivamente al corrente dell'identità dell'assassino del loro parente; che
sarebbe altrettanto illogico che il richiedente, temendo per la propria vita,
si sia recato e abbia risieduto per lunghi periodi a B._______ per lavoro;
D3151/2011
Pagina 5
che pure sulle minacce che avrebbe ricevuto a C._______ nel 2008 sul
posto di lavoro, egli avrebbe fornito versioni divergenti degli eventi,
dichiarando di volta in volta che il suo nome figurava o non figurava nella
lettera di minacce; che, per giunta, all'audizione sulla persona
l'interessato avrebbe indicato con precisione la data di ricezione delle
lettere di minacce, spiegando di aver smesso di lavorare subito dopo
mentre nell'audizione sui motivi d'asilo non sarebbe stato in grado di dire
quando si sarebbero verificati tali eventi;
che, di conseguenza, l'UFM ha ritenuto che il racconto del richiedente
non soddisfa le condizioni di verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi e ha
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq – segnatamente verso una
delle tre province nordirachene (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) – siccome
lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM,
sostenendo che, le varie incongruenze dei suoi racconti deriverebbero
dalla sua mancata scolarizzazione e dall'allora sua giovane età; che in
detto atto ha dunque confermato che sua nonna sarebbe stata investita e
uccisa nel 2005; che, inoltre, non nega di aver asserito che il padre
avrebbe ucciso il responsabile della morte della nonna dopo qualche
giorno dall'incidente, omettendo in un primo tempo – siccome durante la
prima audizione gli era stato detto di essere breve – di dire che il
responsabile dell'incidente sarebbe stato incarcerato e solo una volta
liberato, il padre l'avrebbe ucciso;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per un nuovo giudizio e la concessione dell'asilo, in
via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha,
altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo;
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a
persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati; che esso
comprende il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
D3151/2011
Pagina 6
pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo
della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che
comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi);
che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della
condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve
provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la
qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una
probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in
particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate
o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un
richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo
[GICRA] 1993 n. 21); che le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè
resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili
di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o
meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi;
che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una
valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole
allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio
dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando,
contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni
dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1, GICRA 1995
n. 23);
che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si
esauriscono in mere ed imprecise affermazioni, non corroborate da
elementi consistenti; che, inoltre, l'insorgente, con riferimento ai fatti
evocati, si è limitato a pure congetture non fondate su alcuno indizio
oggettivo;
che, a titolo d'esempio, il ricorrente è stato impreciso nel datare il suo
racconto poiché nelle prime due audizioni afferma che la morte di sua
nonna, la successiva vendetta da parte di suo padre ed il relativo rifugio
D3151/2011
Pagina 7
interno a C._______ sarebbero avvenuti nel 2003, mentre solo in ultima
audizione asserisce che i citati avvenimenti si sarebbero verificati in
maggio o giugno 2005 (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 3, pagg. 3 e 9);
che, in prima audizione, egli ha giustificato il rifugio interno a C._______
in quanto la famiglia della persona che il padre del ricorrente aveva
ucciso avrebbe accusato suo padre di detto omicidio e avrebbe giurato
vendetta (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg.); che, per contro, in ultima audizione
ha asserito di non aver mai riscontrato personalmente dei problemi a
B._______ (cfr. verbale 3, pag. 5) e che, di fatto, egli ha indicato che quo
all'uccisione del conducente da parte del padre, la sua famiglia non
avrebbe mai ricevuto delle minacce (cfr. verbale 3, pag. 8); che, di
conseguenza, non è riuscito a rendere plausibile un fondato timore che
avrebbe spinto la sua famiglia ad un rifugio interno, a tal punto da rendere
inverosimile detto rifugio interno;
che, oltre a ciò, egli si è contraddetto sulla data della conclusione della
sua attività lavorativa prima dell'espatrio; che, infatti, in un primo tempo,
asserisce di aver ricevuto la lettera di minaccia tra la fine di maggio ed
inizio giugno 2008 e di aver smesso di lavorare alla fine di giugno
(verbale 1, pag. 5) per poi indicare di aver continuato a lavorare fino a 10
giorni prima dell'espatrio avvenuto il 22 agosto 2008 (verbale 3, pagg. 4
seg.);
che, quo alla portata delle minacce da parte dei terroristi – non
specificando di che gruppo si trattasse –, egli ha asserito che queste
ultime erano rivolte direttamente al suo capo ma anche ai suoi operai,
incluso il medesimo, le quali chiedevano come mai lavorassero a
B._______ e non a C._______ senza apparentemente aggiungere altro
(cfr. verbale 3, pag. 5); che, altresì, alla domanda di come poteva sapere
che le minacce provenissero da terroristi egli ha risposto che il suo
superiore, che abita a C._______ da molto tempo ed è curdo, pensava
che si trattasse di minacce di terroristi aggiungendo inoltre che la metà
degli abitanti di C._______ sono terroristi (cfr. verbale 3, pag. 5); che, per
giunta, il suo datore di lavoro avrebbe ricevuto una sola minaccia scritta
ma che ne avrebbe ricevute diverse verbalmente (cfr. verbale 3, pag. 5);
che, come ha sostenuto l'insorgente nell'ultima audizione, egli sarebbe
effettivamente espatriato a causa di dette minacce ricevute sul cantiere
(cfr. verbale 3, pag. 9); che, per contro, non è stato in grado di rendere
verosimile dette minacce ed il susseguente timore non corroborando
detto elemento con alcunché limitandosi ad esprimersi in maniera vaga e
stereotipata come appena illustrato; che, pertanto, la mancanza di
D3151/2011
Pagina 8
dettagli conduce quindi a desumere che le asserite minacce non siano
altro che un pretesto costruito dall'insorgente per fondare la sua domanda
d'asilo;
che anche ammettendo il timore di vivere a B._______, mal si
comprende, per essere poco logico, il fatto di essersi ivi recato più volte,
ancorché per lavoro, rischiando quindi minacce da terzi;
che, per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle
considerazioni della decisione dell'UFM;
che, alla luce di quanto sopra, il racconto dell'insorgente si distingue per il
suo carattere vago, non circostanziato, nonché illogico da rendere i fatti
addotti e le dichiarazioni essenziali della sua domanda d'asilo come
manifestamente inverosimili;
che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di
riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo,
destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata;
che, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio
federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
cpv. 1 LAsi);
che, il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto
1999
[OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20),
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che per gli stessi motivi sopra elencati non emergono dalle carte
processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione
D3151/2011
Pagina 9
dell'allontanamento dell'insorgente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati
del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria
al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o
all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura,
RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83
cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, inoltre, nel Nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al
momento, una situazione di violenza generalizzata ed il contesto politico
non è talmente teso da considerare un rimpatrio come generalmente
inesigibile; che, segnatamente, lo stato di sicurezza è più stabile ed
equilibrato rispetto al resto del Paese, come pure la situazione dei diritti
dell'uomo la quale è migliore rispetto alle zone nel Sud e nel centro
dell'Iraq; che, inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre
province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in
buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia
originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di
una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure
relazioni con i partiti al potere (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare
7.5.1 e 7.5.8);
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, nel frattempo
maggiorenne, egli è giovane, celibe, senza figli o obblighi familiari ed ha
una minima formazione scolastica di base, nonché un'esperienza
professionale quale carpentiere (cfr. verbale 1, pag. 2); che, inoltre, v'è
ragione di ritenere che il ricorrente disponga di una densa rete familiare e
sociale a B._______, dove peraltro egli è nato, ha trascorso la maggior
parte della sua vita e vi ha lavorato (cfr. verbale 1, pag. 1 e verbale 3,
pag. 4); che, segnatamente, lo zio paterno ed i suoi 5 figli risiedono a
tutt'ora a B._______ (cfr. verbale 3, pag. 6);
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24);
D3151/2011
Pagina 10
che, peraltro, l'insorgente potrà, se necessario, richiedere un aiuto al
ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine e segnatamente a B._______ è ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34
consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, ne consegue, l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; che
l'autorità inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106
LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]); che le spese processuali
sono compensate con l'anticipo tempestivamente versato in data
30 giugno 2011;
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
D3151/2011
Pagina 11
(Dispositivo alla pagina seguente)
D3151/2011
Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente e
sono compensate con l'anticipo versato in data 30 giugno 2011.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: