Corte IV
D-315/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 g e n n a i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Blaise Pagan;
cancelliera Antonella Guarna
A._______, alias,
B._______, alias,
C._______, alias,
D._______, alias,
E._______,
Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 13 gennaio 2008 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-315/2009
Fatti:
A.
Il 30 maggio 2007, l'interessato ha presentato una prima domanda
d'asilo in Svizzera. Con decisione del 20 luglio 2007, l'UFM ha respinto
la menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera. Il 29 agosto 2007, il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha respinto il ricorso inoltrato
dall'interessato contro la suddetta decisione.
B.
Il 29 ottobre 2008, l'interessato ha presentato una seconda domanda
d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di
rilievo ([...]) di essere stato rimpatriato il 18 marzo 2008 e di essere
tornato al suo domicilio a F._______ dopo la conclusione infruttuosa
della sua prima procedura d'asilo in Svizzera, sottolineando che i
motivi fatti valere nella suddetta procedura sarebbero stati veritieri. Ha
rilevato, altresì, di essere espatriato nuovamente dalla Georgia, nel
maggio 2008, in quanto sarebbe stato sequestrato, mentre si trovava a
casa sua a F._______ da quattro uomini sconosciuti, che l'avrebbero
trattenuto per 10 giorni, durante i quali l'avrebbero torturato e
picchiato, e che l'avrebbero liberato solo dopo il pagamento di un
riscatto da parte di suo zio. Prima di giungere in Svizzera nell'ottobre
2008, l'interessato sarebbe stato in diversi Paesi europei, ed in
particolare in G._______, dove vi avrebbe risieduto per qualche mese
e dove avrebbe presentato altresì una domanda d'asilo.
C.
L'8 gennaio 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e
possibile.
D.
La suddetta decisione non ha potuto essere notificata al richiedente in
quanto egli é stato messo agli arresti per tre giorni a H._______ per
una pena inflittagli dalla Procura di I._______, per aver commesso un
furto.
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E.
L'UFM ha quindi annullato la decisione dell'8 gennaio 2009,
sostituendola con la decisione del 13 gennaio 2009, la quale è stata
notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. agli atti).
F.
Il 16 gennaio 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione
dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e la
trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso di esenzione dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
della LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108
cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
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4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha constatato che la prima
procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal
ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la
qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria.
5.
Nel gravame, l'insorgente fa valere innanzitutto di aver addotto fatti
nuovi e successivi rispetto alla prima procedura d'asilo, contestando
peraltro di aver reso presunte dichiarazioni contraddittorie, le quali non
sarebbero altro che frutto di equivoci o malintesi e che si sarebbero
chiarite nel corso delle stesse audizioni. Inoltre, il ricorrente sottolinea
di essere espatriato poiché sarebbe stato oggetto di un sequestro da
parte di poliziotti, i quali volevano un riscatto in denaro e sostiene che
la sua vita sarebbe ancora in pericolo in caso di rientro in Patria. Per di
più, il medesimo allega che, essendo ossetino, in caso di rientro in
Georgia, sarebbe esposto ai problemi che colpiscono gli ossetini,
avuto riguardo alle autorità georgiane.
6.
6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria.
6.2 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura
d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della
decisione dell'UFM del 20 luglio 2007, a seguito della sentenza di
codesto Tribunale del 29 agosto 2007 con cui é stato respinto il ricorso
presentato dall'insorgente.
6.3 Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente
procedura, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha
presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione delle allegazioni
decisive in materia d'asilo, rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento
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litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF in relazione
all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA).
6.4 Inoltre, l'insorgente basa i suoi timori di persecuzione in caso di
rientro in Patria su mere affermazioni di parte, non corroborate da
alcun elemento della benché minima consistenza. Basti rilevare che -
oltre a quanto già evidenziato dall'autorità inferiore nell'impugnata
decisione - l'autore del gravame non ha saputo giustificare il motivo
nonché il fondamento alla base dell'asserito sequestro di cui sarebbe
stato oggetto e che egli fa valere a sostegno della presente e seconda
domanda d'asilo. Egli, infatti, si é limitato ad affermare - incappando in
ulteriori contraddizioni - che i quattro sconosciuti sarebbero stati
mandati dai vicini a cui egli avrebbe dato fastidio ([...]) mentre che - in
sede di ricorso - ha dichiarato che i suoi sequestratori volevano
estorcere del denaro a suo zio, senza neanche menzionare la
questione dei vicini (pag. 2). Per di più, mal si comprende la ragione
per cui proprio il ricorrente sarebbe stato sequestrato, allorquando egli
ha dichiarato che anche il di lui fratello e la di lui sorella si trovavano al
suo stesso indirizzo ([...]). Inoltre, non sono nemmeno verosimili le
circostanze indicate dal ricorrente relative al presunto sequestro,
considerato che, a dire dell'insorgente, i sequestratori gli avrebbero
chiesto di andare con loro e di seguirli - ciò che non può certo
ragionevolmente essere proprio di un sequestro - e anche avuto
riguardo alle asserite violenze che lo stesso avrebbe subito in seguito
([...]). Infine, codesto Tribunale osserva che non soccorre nemmeno
l'insorgente l'allegazione secondo cui i presunti sequestratori
sarebbero dei poliziotti e quindi dei rappresentanti dello Stato ([...]).
Infatti - oltre alle contraddizioni già evidenziate dall'UFM - si rileva che
il ricorrente stesso ha affermato che é solo un suo parere che fossero
dei poliziotti ([...]) e che, peraltro, egli avrebbe denunciato i fatti addotti
alle autorità di J._______ ([...]) come pure che non vi sarebbero motivi
particolari per cui non avrebbe denunciato tali fatti alle autorità
georgiane, senonché "non ne avrebbe semplicemente avuto la
possibilità" ([...]), ciò che esclude che si trattasse di poliziotti. Il TAF
sottolinea che, alla luce di tali elementi, può altresì essere esclusa la
fondatezza delle persecuzioni - in considerazione dell'etnia osseta del
ricorrente - le quali egli ha tentato di addurre con ricorso, in maniera
del tutto generale e non corroborata da alcuna prova (pag. 2) e che
corrispondono al motivo d'asilo presentato nel corso della prima
procedura d'asilo. V'é, dunque, ragione di concludere che i motivi fatti
valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame sono, come
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facilmente riconoscibili, palesemente inverosimili e, in tutta evidenza,
non costituiscono di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità
di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la
concessione della protezione provvisoria. Per conseguenza, l'UFM ha
rettamente considerato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente
procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria.
7.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
8.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-
mento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
8.2 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile.
9.
Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che, dopo
l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato, tramite l'Unione Europea
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(UE), da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attualmente
una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale. Inoltre, a fine novembre 2008, hanno preso il via a Ginevra i
secondi negoziati di pace fra Russia e Georgia. A tali colloqui hanno
preso parte, oltre ai mediatori delle Nazioni Unite, Stati Uniti, UE e
Organizzazzione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, anche
rappresentanti delle due regioni separatiste di Abkhazia e Ossezia del
Sud. Per di più, l'UE prevede di instaurare una missione d'inchiesta per
indagare sulle cause del conflitto in Georgia.
9.1 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. Il
ricorrente è ancora giovane, ha una formazione scolastica
universitaria, nonché una certa esperienza professionale, avendo
gestito un ufficio di cambio ([...]). L'insorgente non ha, altresì, preteso
nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica
Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze,
l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiuti i
presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento
sociale nel suo Paese d'origine.
9.2 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche
ragionevolmente esigibile.
10.
Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento
indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile.
11.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
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12.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali, è respinta, ritenuto che le
conclusioni del ricorso erano prive di probabilità di successo (art. 65
PA).
13.
Il TAF, avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali, è respinta.
3.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
4.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- K._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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