Corte IV
D-3158/2007
vav/mum
{T 0/2}
Sentenza del 13 luglio 2007
Composizione: Giudici Vito Valenti, Claudia Cotting-Schalch e Fulvio Haefeli
Cancelliera Marisa Murray
A._______, Etiopia,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 7 maggio 2007 in materia di non entrata nel merito,
allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto
A. Il 2 aprile 2007, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo. Ha dichiarato,
nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 17 e del 27
aprile 2007), che nel 2006 è stato convocato per "andare in guerra contro la
Somalia". A causa del suo rifiuto sarebbe poi stato incarcerato. Durante la
detenzione sarebbe stato maltrattato. Sarebbe riuscito ad evadere approfittando
dello stato d'ebrietà delle guardie carcerarie. Sarebbe poi espatriato il B._______.
B. Il 7 maggio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi
dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato
dalla Svizzera e l’esecuzione dell’allontanamento verso l'Etiopia siccome lecita,
esigibile e possibile.
C. Il 7 maggio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata, la conseguente entrata nel merito della
sua domanda d’asilo e, subordinatamente, il riconoscimento della qualità di
rifugiato o la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una
domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo.
Considerato in diritto:
1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale am2ministrativo
federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett.
d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), nonché all'art. 108a LAsi.
3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che l'interessato non ha addotto
motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di un documento
d'identità o di viaggio. In particolare, egli non ha intrapreso nulla alfine di
procurarsi un siffatto documento, fermo restando che le sue allegazioni sono
discordanti sul fatto se abbia mai chiesto e posseduto una carta d'identità oppure
se la stessa gli sia stata ritirata nel 1994 in occasione di un'incarcerazione. Detto
Ufficio ha inoltre ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le dichiarazioni
decisive in materia d'asilo rese dall'interessato in corso di procedura, in particolare
quelle relative alle date dell'arresto e dell'evasione nel C._______ (discordanti le
versioni rese nella prima e nella seconda audizione), alla descrizione del carcere e
alle modalità della fuga dalla prigione. Infine, secondo l'autorità inferiore non sono
necessari ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
34. Nel ricorso, l'insorgente fa valere di non disporre d'alcun documento. Sostiene
d'aver inoltrato una richiesta per il rilascio della carta d'identità nel D._______
(calendario etiope) presso le competenti autorità, ma di non averla ottenuta in
quanto sarebbe stato ancora minorenne. Allega, altresì, di non poter tornare in
patria perché rischia d'essere ucciso a causa del suo rifiuto d'arruolarsi e del fatto
che la madre era eritrea. Anche il rappresentante dell'istituzione di soccorso
presente all'audizione del 27 aprile 2007 avrebbe proposto l'entrata nel merito
della domanda d'asilo ritenuta l'esistenza d'indizi di persecuzione non
manifestamente infondati.
5. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo
se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv.
2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in
grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro
48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett.
b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la
qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontana-
mento (lett. c).
5.1 Questo Tribunale osserva che, senza valide ragioni, il ricorrente ha omesso di
presentare tempestivamente documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, e
ciò benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al più tardi il 17 aprile 2007. In
particolare, non è verosimile che abbia potuto trasferirsi in Sudan, Libia ed Italia
senza mai dovere presentare un documento. Premesso quanto precede, non v'è
motivo di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi
per procurarsi tempestivamente un documento d'identità o di viaggio, questi
tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Infine, se un richiedente non
aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio
o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d'annullare la decisione
di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento
in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera
di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16).
5.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha addotto argomenti o prove suscettibili
di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione, delle allegazioni decisive presentate in materia d'asilo. Giova rilevare
che quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da
alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per i motivi di cui al
provvedimento litigioso cui può essere, nella misura in cui riassunti nel presente
giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF
ed all'art. 4 PA). Peraltro, può ancora essere rilevato, per quanto attiene agli
obblighi militari, che in Etiopia l'arruolamento ha luogo di principio su base
volontaria (v. HOME OFFICE, Country of Origin Information Report Ethiopia dell'11
aprile 2007, pag. 4 e Rapporto OSAR del 15 giugno 2004, Äthiopien-Militär und
Desertion di MICHAEL KIRSCHNER, pag. 4). Considerato altresì che la dichiarazione
concernente la detenzione a causa del rifiuto d'ottemperare agli obblighi militari è
inconsistente, non soccorre l'insorgente la generica osservazione del
rappresentante dell'istituzione di soccorso presente all'audizione del 27 aprile
42007 secondo cui bisognerebbe entrare nel merito della domanda d'asilo in esame
nonostante la mancata esibizione da parte dell'insorgente di documenti d'identità o
di viaggio. Da quanto esposto, discende che allo stato attuale degli atti di causa,
l'UFM ha rettamente considerato siccome del tutto prive di fondamento le
dichiarazioni decisive rese dal ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b
LAsi.
5.3 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni presentate dal ricorrente (v.
considerando 5.2 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la
necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di
rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
5.4 Per gli stessi motivi, non emergono altresì neppure indizi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Etiopia possa violare l'art. 25
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28
luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al
rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105).
5.4.1 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per
impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e
la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto
internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 5.4). In effetti,
anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli
ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame
che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito. Peraltro,
l'insorgente non appartiene ad una categoria a rischio secondo quanto postulato
dall'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR; v. Update/Etiopia di ANGELA
BENIDIR-MÜLLER, Berna 10 ottobre 2006, pag. 3 e segg.).
5.4.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili
all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Etiopia non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, il
ricorrente è giovane ed ha una certa esperienza professionale. Non emerge altresì
dalle carte processuali che egli soffra di problemi di salute suscettibili d'ostare alla
pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003
n. 24). In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Etiopia.
5.4.3 Peraltro, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Il ricorrente, usando
5della dovuta diligenza, potrà altresì procurarsi ogni documento necessario al
rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
6. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso,
destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
7. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2
LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
8. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni
indicate al considerando 5.4.
9. Ne consegue, che a giusta ragione l'UFM ha ritenuto ragionevolmente esigibile
l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente.
10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
cpv. 1 e 3 LAsi).
11. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal
versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta
senza oggetto. Peraltro, e ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d’esito
favorevole, la domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b
del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
6Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto.
3. La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese processuali, è respinta.
4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
5. Comunicazione:
- al ricorrente (plico raccomandato)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N )
- al E._______ (in copia)
Il Giudice: La Cancelliera:
Vito Valenti Marisa Murray
Data di spedizione: