B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3158/2014
Sen t en z a d e l 2 4 no vemb r e 20 15
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Regula Schenker Senn, Fulvio Haefeli,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nata il (…), Etiopia, alias
B._______, nata il (…), Eritrea, alias
C._______, nata il (…), Eritrea,
con i figli
D._______, nato il (…), Etiopia, alias
E._______, nato il (…), Eritrea, alias
F._______, nato il (…), Eritrea,
e
G._______, nata il (…), Etiopia, alias
H._______, nata il (…), Eritrea, alias
I._______, nata il (…), Eritrea
tutti rappresentati dal Signor Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 14 maggio 2014 / N (…).
D-3158/2014
Pagina 2
Fatti:
A.
L'interessata, asserita cittadina eritrea di etnia afar e religione musulmana,
è nata ad Assab (attuale Eritrea) da padre eritreo e madre etiope. All'età di
cinque anni si è trasferita con la madre ad Addis Abeba (Etiopia) ed ha
vissuto in Etiopia fino al suo espatrio avvenuto nel 2010. Dal 2010 al
(…) marzo 2012 ha soggiornato in Sudan e in data 16 marzo 2012 con i
due figli è entrata in Svizzera e depositato la domanda d'asilo in oggetto.
Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriata per i problemi avuti dopo l'arre-
sto del marito da parte dei militari. Ella sarebbe stata cercata dagli stessi
per rispondere a delle domande e alla fine avrebbe deciso di lasciare l'E-
tiopia per paura di essere arrestata e espulsa (cfr. verbale d'audizione sulle
generalità di A._______ del 28 marzo 2012 [di seguito: verbale 1],
pagg. 11-12; verbale d'audizione sui motivi d'asilo di A._______ del 29 gen-
naio 2014 [di seguito: verbale 2], D114-D115, pag. 10).
Il figlio D._______ ha dichiarato di aver lasciato l'Etiopia per stare con la
madre e poiché avrebbe subito delle discriminazioni in Etiopia – soprattutto
quando cercava un posto per collocarsi e lavorare come lustrascarpe – a
causa della sua origine eritrea (cfr. verbale d'audizione sulle generalità di
D._______ del 28 marzo 2012 [di seguito: verbale 3], pag. 9; verbale d'au-
dizione sui motivi d'asilo di D._______ del 29 gennaio 2014 [di seguito:
verbale 4], D63, pag. 6).
B.
Con decisione del 14 maggio 2014, notificata agli interessati in medesima
data (cfr. atto A30/2), l'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segre-
teria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto la succitata domanda d'a-
silo, pronunciato contestualmente l'allontanamento degli interessati dalla
Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e pos-
sibile.
C.
Con ricorso del 10 giugno 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 11 giugno 2014), gli interessati sono insorti dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata
D-3158/2014
Pagina 3
decisione dell'UFM. I medesimi hanno chiesto in via principale l'accogli-
mento del ricorso e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il com-
pletamento dell'istruttoria e una nuova valutazione, in via subordinata
hanno postulato la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì
presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle
spese di giudizio, con protesta di spese e ripetibili.
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 1° luglio 2014, ha respinto la do-
manda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese pro-
cessuali ed ha invitato i ricorrenti a versare un anticipo di CHF 600.– a co-
pertura delle presunte spese processuali entro il 16 luglio 2014, con com-
minatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di
detto anticipo.
E.
Il 15 luglio 2014 i ricorrenti hanno tempestivamente versato l'anticipo ri-
chiesto.
F.
Con ordinanza del 22 luglio 2014, il Tribunale ha invitato l'UFM a inoltrare
una risposta al ricorso.
G.
Con scritto del 4 agosto 2014, trasmesso all'UFM con ordinanza del
20 agosto 2014 con invito a esprimersi in merito, i ricorrenti hanno inviato
quale nuovo mezzo di prova un documento rilasciato dall'Ethiopian Islamic
Affairs Supreme Council (EIASC) nel quale sarebbe riportata la cittadi-
nanza eritrea della ricorrente.
H.
Con risposta del 5 agosto 2014, inviata ai ricorrenti per informazione,
l'UFM ha confermato la decisione impugnata considerando che in sede di
ricorso non sarebbero stati addotti fatti o mezzi di prova che permettereb-
bero di modificare il suo apprezzamento, per il che ha rinviato ai conside-
randi della decisione impugnata confermandoli pienamente.
I.
Con osservazioni del 27 agosto 2014 relative al nuovo mezzo di prova, tra-
smesse ai ricorrenti con possibilità di esprimersi in merito, l'UFM ha nuo-
vamente confermato la decisione impugnata e proposto la reiezione del
gravame.
D-3158/2014
Pagina 4
J.
Con replica del 17 settembre 2014, trasmessa all'UFM con invito ad espri-
mersi in duplica, i ricorrenti si sono espressi in merito alle osservazioni ine-
renti il mezzo di prova.
K.
Con duplica del 9 ottobre 2014, trasmessa ai ricorrenti con possibilità di
esprimersi, l'UFM ha nuovamente postulato la reiezione del gravame.
L.
Con scritto del 12 novembre 2014 i ricorrenti hanno nuovamente proposto
l'accoglimento del ricorso.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra
tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo,
la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto
D-3158/2014
Pagina 5
di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di
diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi ad-
dotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2
e giurisprudenza ivi citata).
3.
3.1 Nella decisione querelata l'UFM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo degli interessati come inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi poi-
ché incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire e
poiché divergenti su punti essenziali.
La richiedente avrebbe affermato di avere ottenuto la cittadinanza eritrea
dopo aver dichiarato alle autorità etiopiche di essere la figlia di un uomo di
origini di Assad (attuale Eritrea) e di aver ottenuto una carta d'identità etio-
pica nella quale sarebbero state menzionate le sue origini dell'attuale Eri-
trea. Oltre al fatto che le affermazioni in relazione all'ottenimento del docu-
mento sarebbero contraddittorie – una volta avrebbe indicato di aver otte-
nuto un documento etiopico con indicate le sue origini eritree, mentre un'al-
tra volta avrebbe indicato aver ottenuto una carta d'identità eritrea da un
Kebele in Etiopia – sarebbero anche contrarie alla logica dell'agire poiché
non sarebbe possibile ottenere la cittadinanza eritrea da un'autorità etio-
pica. Inoltre, dal dicembre 2003 con l'entrata in vigore di una nuova legge
sulla cittadinanza in Etiopia, sarebbe possibile ottenere tale nazionalità a
condizione di avere un parente etiopico e a condizione di non possedere
un'altra nazionalità. Ella non si sarebbe mai presentata da qualche autorità
di un altro Paese per richiedere la cittadinanza.
L'UFM ha dunque respinto la domanda d'asilo dei richiedenti, pronunciato
l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile.
3.2 Aggravandosi contro la decisione dell'UFM i ricorrenti hanno sollevato
che l'autorità inferiore avrebbe analizzato le allegazioni della ricorrente in
modo approssimativo, come conseguenza talora di sviste nella lettura dei
verbali d'audizione, talora di una valutazione incompleta del contesto d'ori-
gine. In merito al documento rilasciatole dal Kebele di J._______ (Addis
Abeba) non risulterebbe alcuna contraddizione tra le affermazioni, l'insor-
gente avrebbe infatti sempre dichiarato che si trattava di un documento
etiope, rilasciato da un'autorità etiope, dal quale sarebbe emersa la sua
cittadinanza eritrea. La ricorrente non avrebbe inoltre mai parlato di una
D-3158/2014
Pagina 6
carta d'identità eritrea, pertanto l'autorità inferiore avrebbe commesso una
svista nella lettura dei verbali d'audizione. Per quanto attiene alla possibilità
di ottenere la nazionalità etiope e l'impossibilità di ottenere la cittadinanza
eritrea da un'autorità etiope, la valutazione dell'UFM della legge applicabile
sarebbe incompleta. L'art. 3 cpv. 2 della Proclamation on Ethiopian Natio-
nality statuirebbe infatti che la cittadinanza etiope si potrebbe acquisire in
presenza di un genitore di nazionalità etiope. Tuttavia, giusta l'art. 20 cpv. 2
di tale legge, ella, nata sul territorio dell'attuale Eritrea da padre eritreo, non
sarebbe riconosciuta quale cittadina etiope. Inoltre, l'insorgente avrebbe
indicato alla registrazione presso il Kebele di J._______ di essere cittadina
eritrea e sarebbe stata registrata come tale, ottenendo un documento di
legittimazione, una sorta di carta d'identità per stranieri autorizzante il sog-
giorno in Etiopia. Pertanto, andrebbero esaminate le norme eventualmente
applicabili alla situazione personale della ricorrente e la prassi dell'autorità
etiopiche. La registrazione in Etiopia come persona di origine eritree e il
rilascio di un documento per stranieri escluderebbe che la ricorrente sia
cittadina etiope, inoltre né l'Eritrea, né l'Etiopia avrebbero ratificato la Con-
venzione di New York del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia e non
sarebbe dunque escluso che la ricorrente possa essere apolide. L'UFM
non avrebbe effettuato una valutazione completa e realistica in merito alla
cittadinanza della ricorrente e il tenore della motivazione, fondata su una
lettura imprecisa dei verbali e su un esame non sufficientemente dettagliato
delle normative applicabili, non sarebbe sufficiente per concludere alla cit-
tadinanza etiope della richiedente. Pertanto, trattandosi di un elemento
chiave della valutazione della credibilità, la decisione parrebbe meritevole
di essere annullata per procedere ad ulteriori approfondimenti.
In merito all'arresto del marito, alla mancanza di elementi e alla contraddit-
torietà delle allegazioni, la ricorrente non avrebbe prestato attenzione ai
dettagli sui luoghi dove il marito sarebbe stato ricercato dal fratello non per
mancanza d'interesse, bensì poiché il marito lì non era stato trovato e per-
tanto i luoghi non avevano più importanza. Ella avrebbe inoltre ritenuto pro-
babile che il marito fosse stato espulso dall'Etiopia. Dunque, considerato il
contesto, non vi sarebbe nulla di illogico nella reazione della ricorrente. Sa-
rebbe inoltre difficile immaginare che cosa avrebbe potuto fare la mede-
sima per acquisire ulteriori informazioni riguardo al marito. Qualsiasi con-
tatto con le autorità etiopiche sarebbe infatti stato pericoloso. In merito alla
contraddizione ritenuta dall'UFM circa il marito, la ricorrente non sarebbe
stata espressamente interpellata su cosa avesse appreso riguardo le sorti
del marito.
D-3158/2014
Pagina 7
Inoltre, l'aver atteso nove anni dopo la scomparsa del marito prima di espa-
triare e l'essersi recata in Sudan da sola, lasciando i figli dalla loro nonna,
non sarebbe affatto illogico. Infatti, al momento dell'arresto del marito ella
si trovava presso uno zio dove lavorava nella raccolta del caffè e per paura
di essere arrestata non sarebbe tornata ad Addis Abeba. L'aver deciso di
condurre i figli dalla madre con l'intenzione di raggiungere da sola la re-
gione di Gonder (Etiopia) sarebbe giustificabile con i timori conseguenti
all'arresto del marito e alla sua probabile espulsione dall'Etiopia, così come
la necessità di farsi carico del sostentamento dei figli. Così, mentre ella
aveva trovato un lavoro nella provincia di Gonder, la di lei madre le accu-
diva i figli. La lunga attesa prima dell'espatrio sarebbe poi giustificata dalla
mancanza di mezzi essendo ella una donna sola con due bambini piccoli.
L'attraversamento del confine col Sudan, già difficile di per sé, sarebbe
stato ancora più difficile con due bambini, pertanto sarebbe inizialmente
partita da sola e una volta trovato un lavoro e un alloggio, alla morte della
madre si sarebbe fatta raggiungere dai figli.
La contraddizione rilevata dall'autorità inferiore inerente al momento in cui
la ricorrente si sarebbe trasferita nella zona di Gimma (Etiopia) – prima o
dopo l'arresto del marito – potrebbe essere considerata un equivoco e im-
putabile ad una traduzione/verbalizzazione approssimativa oppure ad un
momento di confusione della ricorrente e sarebbe sproporzionato attribuirle
un rilievo eccessivo.
La motivazione dell'UFM si risolverebbe per lo più in incongruenze appa-
renti risultanti da sviste nella lettura dei verbali e sarebbe fondata su una
supposta illogicità dell'agire della ricorrente. Tale carenza nella motivazione
si tradurrebbe in una violazione del diritto di essere sentito.
Per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia, esso
sarebbe impossibile in quanto l'insorgente non avrebbe comunque modo
di procurarsi un documento valido per il rientro. L'allontanamento sarebbe
inoltre inammissibile e non ragionevolmente esigibile. Invero, le condizioni
di vita degli eritrei in Etiopia sarebbero notoriamente estremamente difficili.
La ricorrente, donna sola con due figli minorenni, dopo la morte della madre
avrebbe perso l'unico appoggio familiare sul quale avrebbe potuto contare,
di conseguenza, non disponendo più di una rete famigliare solida su cui
appoggiarsi e non avendo neppure una formazione professionale partico-
larmente significativa, si troverebbe confrontata a ostacoli insormontabili
nel caso di un allontanamento ai sensi della DTAF 2011/25. Al contempo,
l'allontanamento sarebbe gravemente pregiudizievole per i due figli, rite-
nuto l'apprendistato in corso del figlio maggiore.
D-3158/2014
Pagina 8
3.3 Nella risposta al ricorso, nonché nelle successive osservazioni inerenti
il nuovo mezzo di prova, l'UFM ha confermato la decisione impugnata con-
siderando che in sede di ricorso non sarebbero stati addotti fatti o mezzi di
prova che permetterebbero di modificare il suo apprezzamento ed ha rile-
vato che l'EIASC sarebbe unicamente un'organizzazione religiosa, non si
tratterebbe in nessun modo di un ente statale e pertanto le indicazioni figu-
ranti nel documento rilasciato da tale organizzazione non sarebbero l'e-
spressione di una registrazione ufficiale da parte di un'autorità etiopica. Di
conseguenza, ha rinviato ai considerandi della decisione impugnata con-
fermandoli pienamente.
3.4 Nella replica i ricorrenti hanno osservato che il documento sarebbe ri-
conosciuto dal governo etiope e sarebbe utilizzato come vero e proprio
passaporto. Inoltre, secondo il documento allegato della Commissione sta-
tunitense sulla libertà religiosa (USCIRF), l'EIASC sarebbe adesso vista
come un'istituzione controllata dal governo. Pertanto, benché il mezzo di
prova non costituisca un documento d'identità in senso stretto dovrebbe
comunque essere considerato nella valutazione del complesso degli ele-
menti pertinenti in favore della verosimiglianza delle allegazioni della ricor-
rente.
3.5 Nella duplica, l'UFM ha rilevato che l'argomentazione non potrebbe es-
sere seguita, nel documento dell'USCIRF si parlerebbe unicamente del
fatto che il governo etiope avrebbe provveduto a manipolare le elezioni per
i responsabili dell'EIASC. Da questo non si potrebbe ragionevolmente giun-
gere alla conclusione che l'organizzazione EIASC sia diventata un ente
statale rilasciante dei documenti con un valore identico a quelli rilasciati da
un organismo statale. Il fatto che il documento sia riconosciuto dal governo
etiopico e possa essere utilizzato come vero e proprio passaporto rappre-
senterebbe una mera affermazione non corroborata da alcun elemento
concreto. L'UFM ha dunque nuovamente proposto la reiezione del gra-
vame.
3.6 Con osservazioni successive, i ricorrenti hanno infine osservato che il
mezzo di prova dovrebbe essere valutato nel quadro dell'esame della ve-
rosimiglianza delle allegazioni della ricorrente. Vi sarebbe inoltre una lunga
tradizione di documenti promananti da autorità religiose ai quali le autorità
riconoscerebbero un certo valore probatorio (certificati di battesimo, atti di
matrimonio, ecc.). Anche se l'EISAC non è un organo statale, sarebbe co-
munque un ente sostenuto e controllato dal governo e questo nell'ottica del
contenimento dei movimenti fondamentalisti. L'EISAC sarebbe un ente
strutturato, dotato di un'organizzazione complessa e tanto autorevole da
D-3158/2014
Pagina 9
emettere veri e propri documenti di viaggio utilizzabili per uscire e rientrare
dal territorio. Inoltre, l'articolo del 2006 allegato farebbe riferimento alle dif-
ficoltà finanziarie dell'EIASC e alla pianificazione dell'emissione di 18'000
documenti di viaggio, il cui gettito derivante dalle tasse di emissione, do-
vrebbe permettere di continuare a finanziare le attività. Pertanto, la cittadi-
nanza eritrea indicata sul documento emesso dall'EIASC non sarebbe
priva di rilievo e confermerebbe quanto sempre sostenuto dall'interessata,
ovvero che sarebbe considerata cittadina eritrea. In conclusione, hanno
dunque proposto l'accoglimento del ricorso.
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in
tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione
(cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2011/50 consid. 3.1.1 e 2010/57 con-
sid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti
dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori,
nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale
o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future
persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei
motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più
fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2011/50
consid. 3.1.1 e relativi riferimenti; 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e
sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta
probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono
D-3158/2014
Pagina 10
sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche
che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. ibidem).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che
su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri-
spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi
o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con
relativi riferimenti).
5.
Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità infe-
riore nella querelata decisione, non adempiono alle condizioni di verosimi-
glianza ai sensi dell'art. 7 LAsi le dichiarazioni dei ricorrenti in merito alla
loro asserita cittadinanza eritrea. Inoltre i loro motivi d'asilo sono pure irri-
levanti in materia d'asilo giusta l'art. 3 LAsi. I ricorrenti non hanno invero
D-3158/2014
Pagina 11
presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valuta-
zione.
5.1 Innanzitutto, alla luce delle allegazioni contraddittorie, prive di fonda-
mento e superficiali dell'interessata, nonché alla luce dell'assenza di docu-
menti d'identità, non risultano plausibili le asserzioni degli insorgenti se-
condo cui dispongono della cittadinanza eritrea.
In primo luogo, le allegazioni in merito al possesso di documenti sono con-
traddittorie. Alla domanda precisa se avesse mai ottenuto una cittadinanza,
l'insorgente ha risposto a due riprese negativamente, dichiarando di non
essersi mai presentata presso delle autorità eritree per ottenere la cittadi-
nanza eritrea (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 2, D92, pag. 8), ma di aver
unicamente compilato presso il Kebele il modulo per ottenere il documento
dicendo di essere eritrea (cfr. verbale 1, pag. 5). In seguito alla richiesta,
ha ricevuto questo documento, che era una carta d'identità o tessera che
rilasciava il Kebele nella quale c'era scritto che era eritrea (cfr. verbale 1,
pag. 5; verbale 2, D91, pag. 8). Dappoi, in merito alle stesso documento
ha dichiarato che si trattava di una carta d'identità etiopica, rilasciata dal
Kebele di J._______ ad Addis Abeba, di averla rinnovata ogni anno, fino a
quando non l'ha persa (cfr. verbale 1, pag. 8). Tale documento indicava il
suo nome, cognome, c'era la sua foto, era di colore verde e si chiudeva a
metà, tutte le informazioni erano scritte a macchina (cfr. verbale 1, pag. 8).
In secondo luogo, va rilevato che al momento della nascita dell'interessata,
pur essendo la stessa nata ad Assab (attuale Eritrea), l'Eritrea non costi-
tuiva ancora uno Stato indipendente e di conseguenza anche coloro che
avevano origini risalenti all'attuale Eritrea, erano all'epoca tutti cittadini
etiopi. Inoltre, ritenuto che la ricorrente non si è mai registrata ufficialmente
presso le competenti autorità eritree per ottenere la nazionalità eritrea, non
ha firmato il referendum del 1993 e non ha mai posseduto dei documenti
d'identità rilasciati da un'autorità eritrea, contrariamente a quanto allegato,
può essere escluso che la stessa abbia acquisito tale cittadinanza. Ai sensi
dell'art. 20 cpv. 1 dell'Ethiopian Nationality Proclamation No. 378/2003 del
23 dicembre 2003 colui che volontariamente acquisisce un'altra naziona-
lità è considerato aver volontariamente rinunciato alla nazionalità etiope.
Di conseguenza, a contrario, ne risulta che l'insorgente non avendo acqui-
sito la nazionalità eritrea, non ha perso la sua nazionalità etiope che pos-
siede tuttora e di conseguenza l'Etiopia continua a ritenerla cittadina etiope
(cfr. BRONWEN MANBY, Citizenship Law in Africa, A Comparative Study,
Open Society Institute, 2a ed. ottobre 2010, pag. 22-23).
D-3158/2014
Pagina 12
A titolo abbondanziale, va rilevato che appaiono pure contraddittorie e in-
verosimili le allegazioni concernenti il padre. Invero, risultano non collimanti
le allegazioni circa il decesso del genitore. In un primo momento ha collo-
cato tale episodio nel 1988 (cfr. verbale 1, pag. 6), mentre nel corso della
seconda audizione non è stata in grado di rispondere alla domanda (cfr.
verbale 2, D83, pag. 7). Ad un'altra ripresa ha dichiarato che il padre era
cittadino eritreo (cfr. verbale 2, D84, pag. 7), resa attenta sul fatto che nel
1988, al momento del decesso dichiarato nel corso della prima audizione,
l'Eritrea non esisteva ancora, ella ha ratificato le sue allegazioni affermando
che era deceduto quando l'indipendenza era già stata sancita e che era
venuta a conoscenza del suo decesso unicamente una volta sposata (cfr.
verbale 2, D85, pag. 7; D86, pag. 8). Pertanto, vi sono ulteriori fondati
dubbi inerenti la nazionalità eritrea del padre e di conseguenza della citta-
dinanza stessa dell'insorgente.
In terzo luogo, per quanto attiene al documento presentato come mezzo di
prova in sede ricorsuale, nonché al documento d'identità ottenuto dal Ke-
bele (carta-tessera non eritrea, bensì con scritto che era eritrea), va rilevato
che la menzione "eritrea" nel campo "nationality" contenuta in questi docu-
menti, in particolare sul documento dell'EIASC, nel contesto etiope non è
intesa come nazionalità o cittadinanza, bensì come etnia (appartenenza
etnica). Così in Etiopia, con la caduta del regime dei Derg e l'ascesa al
potere dell'Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (EPRDF)
nel 1991 fu introdotto un sistema di federalismo etnico ("ethnic federalism")
con "nations, nationalities and peoples", per cui questi termini – nel conte-
sto dell'"ethnic federalism" – sono definiti da criteri di lingua e etnia e non
sono da comprendere nel senso della cittadinanza (cfr. sentenza del TAF
E-5328/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 2.2 e relativi riferimenti). A se-
guito delle riorganizzazioni delle strutture politiche e amministrative etiopi,
dopo il 1991, le autorità dei Kebele rilasciavano delle nuove carte d'identità
in cui nella categoria "nationality" veniva registrata l'appartenenza etnica
delle persone. In questo senso va compresa anche l'iscrizione "Nationality:
Ertitrean" (cfr. ibidem).
Pertanto, alla luce di queste considerazioni, essendo l'iscrizione "nationa-
lity: Eritrean" intesa come appartenenza etnica e non come nazionalità,
non è neppure necessario esprimersi sulla validità del documento
dell'EIASC quale documento d'identità.
Di conseguenza, visto quanto sopra, il Tribunale non ritiene verosimile l'as-
serita origine eritrea della richiedente e conferma su questo punto la deci-
sione dell'autorità inferiore.
D-3158/2014
Pagina 13
5.2 Circa i motivi d'asilo la ricorrente ha dichiarato di essere espatriata a
seguito della sua paura di essere presa dalle autorità etiopi e di essere
espulsa in Eritrea come sarebbe successo al marito (cfr. verbale 2, D114-
D115, pag. 10).
In primo luogo, ritenuta l'inverosimiglianza dell'asserita cittadinanza eritrea
dell'insorgente, essendo il suo timore di subire delle persecuzioni fondato
sulla sua origine eritrea, non è neppure verosimile il suo timore di subire
delle persecuzioni future. Ad ogni modo, indipendentemente dalla verosi-
miglianza o meno della cittadinanza eritrea degli insorgenti, va comunque
rilevato che il marito è stato preso ed è scomparso nel 2001 (cfr. verbale 2,
D75, pag. 7), mentre l'interessata ha vissuto ancora ben dieci anni in Etio-
pia prima di espatriare in Sudan nel 2011. Di conseguenza, in tali circo-
stanze, il legame di causalità temporale tra il motivo addotto – che risale a
parecchi anni addietro – e l'espatrio non è più dato nella fattispecie. Inoltre,
va rilevato che le deportazioni dall'Etiopia verso l'Eritrea hanno preso fine
già nel 2002 (cfr. DTAF 2011/25 consid. 5), ciò che significa che nel 2010
o 2011 – anno in cui ella sarebbe partita per il Sudan – non doveva più
temere un'espulsione già da lungo tempo. Per di più, la situazione di stra-
nieri di origini eritree in Etiopia, anche sul piano giuridico, è migliorata con-
siderevolmente e la maggior parte delle limitazioni introdotte nel 1998 per
etiopi di origini eritree sono state revocate (cfr. ibidem). Infine, va pure os-
servato che la richiedente non ha mai avuto personalmente un contatto
diretto con le autorità, le stesse l'hanno cercata unicamente tre volte a casa
sua, l'ultima volta nel mese della cattura del marito, ossia il mese di agosto
2001 (cfr. verbale 2, D173-D174, pag. 15) e ciò le è stato riferito dal fratello
(cfr. verbale 2, D145, pag. 12, D156, pag. 13). Pertanto, oltre ad esserci
dei dubbi sulla verosimiglianza di tali avvenimenti (cfr. sentenza del TAF D-
7051/2009 consid. 6.2, del 1° maggio 2012), essi non risultano comunque
rilevanti, essendo accaduti dieci anni prima dell'espatrio della ricorrente. Di
conseguenza, la ricorrente e i figli non hanno un timore fondato di subire
delle persecuzioni in caso di ritorno in Etiopia e questo Tribunale ha ragione
di credere che gli insorgenti abbiamo lasciato l'Etiopia per altri motivi – ad
esempio per motivi economici (cfr. verbale 1, pag. 12; verbale 2, D118,
pag. 10) – da quelli addotti.
5.3 In conclusione, visto quanto sopra, questo Tribunale rileva che l'UFM
ha rettamente ritenuto le dichiarazioni degli insorgenti circa i motivi d'asilo
non soddisfacenti le condizioni di verosimiglianza e di rilevanza, per il che,
sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
D-3158/2014
Pagina 14
6.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di
norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però
conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a-
silo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]); cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento,
il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44
LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta
il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr). In caso di non adempimento d'una di queste condi-
zioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1
e 7 LStr).
Le condizioni previste ai cpv. 2-4 dell'art. 83 LStr sono di natura alternativa.
Qualora una delle suddette condizioni non fosse adempiuta, l'autorità giu-
dicante si esime dall'analisi delle restanti condizioni (cfr. DTAF 2009/51
consid. 5.4).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato
al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare
o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontana-
mento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 con rinvio).
7.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecu-
zione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza
o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale
pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Sicché nessuno può essere
costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua inte-
grità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzio-
nati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a re-
carsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione
D-3158/2014
Pagina 15
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta
l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto
a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27
consid. 8.2).
Come correttamente indicato dall'UFM nella decisione impugnata, il princi-
pio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata
riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tribunale ha
confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dei ricor-
renti, questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respin-
gimento (art. 5 LAsi). Pertanto l'allontanamento verso l'Etiopia è sotto tale
aspetto pacifico.
In siffatte circostanze non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio
personale, concreto e serio per gli insorgenti di essere esposti, nel loro
Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o
dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato
dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esi-
stenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti
contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi
contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferi-
menti). Altresì la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in
Etiopia non conduce attualmente ad elevare l'esecuzione dell'allontana-
mento come inammissibile. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento in
Etiopia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico
nonché della LAsi.
7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence",
ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di
rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da
situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento
comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non
potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero,
con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e
D-3158/2014
Pagina 16
irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame,
ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino
la morte. Per contro, le difficoltà socioeconomiche che costituiscono
l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di
alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a
concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale
incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli
aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero
in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
Le condizioni testé illustrate, atte a definire il pericolo concreto, sono ridotte
qualora l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento concerne un
fanciullo: l'interesse superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107)
non è infatti garantito solo dall'assenza del pericolo per il fanciullo di
ritrovarsi in una situazione di totale indigenza. L'interesse superiore del
fanciullo ricopre una certa importanza nell'esame dell'esigibilità
dell'allontanamento (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6).
Si tratta, dunque, d'esaminare se l'allontanamento degli insorgenti è ragio-
nevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attual-
mente in Etiopia da un lato e dalla loro situazione personale dall'altro.
7.2.1 Secondo prassi costante, l'esecuzione dell'allontanamento in Etiopia
è, di principio, ragionevolmente esigibile. Per gran parte della popolazione
etiope che sopravvive al di sotto del minimo vitale o con il minimo vitale le
condizioni di vita sono precarie. Le condizioni di vita sono estremamente
severe per la maggior parte della popolazione ed in caso di perdita del
raccolto la sopravvivenza stessa può essere minacciata. Nell'ambito di
un'analisi del Paese dal punto di vista dell'esecuzione dell'allontanamento
e la relativa esigibilità in Etiopia, il Tribunale ha ritenuto che le donne sole
che rientrano in Etiopia incontrano una situazione difficile dal punto di vista
socioeconomico (cfr. DTAF 2011/25). Devono pertanto sussistere
circostanze favorevoli che permettano di garantire che dopo il ritorno la
donna sola non si trovi senza risorse al punto di vedere la sua
sopravvivenza minacciata. Infatti, le donne sole che ritornano in Etiopia non
sono accettate in quanto non sposate. Trovare un appartamento in cui
vivere è possibile solo per il tramite di conoscenti. Verso le donne sole v'è
una presunzione secondo la quale esse sono in cerca di avventure
sessuali. Se una donna è vittima di una violenza sessuale, le è attribuita la
colpa. La disoccupazione delle donne ad Addis Abeba è stimata tra il 40 e
D-3158/2014
Pagina 17
il 55%. Le condizioni per le quali con alta probabilità una donna possa
condurre un'attività lavorativa come indipendente sono una buona
formazione scolastica, vivere in un centro urbano, avere mezzi finanziari a
disposizione ed il supporto di una buona rete sociale. Senza tali condizioni
le donne sono costrette a svolgere lavori che mettono a rischio la loro
salute, come lavorare nella prostituzione oppure come domestiche ed in
tali attività le donne sono regolarmente vittime di diverse forme di violenza.
Inoltre va ritenuto che l'Etiopia negli ultimi anni ha conosciuto una forte
crescita economica che ha avvantaggiato soprattutto la classe media
urbana e pertanto Addis Abeba offre le migliori possibilità di lavoro di altri
centri urbani etiopi e delle regioni rurali (cfr. DTAF 2011/25 consid. 8.3-8.6).
7.2.2 Nella fattispecie, sebbene la madre della ricorrente sia deceduta, ella
dispone comunque ancora di diversi parenti in Etiopia. Invero vi risiedono
tre sorellastre e tre fratellastri (cfr. verbale 1, pag. 6). Ad Addis Abeba vive
una sorella con la quale ella è sempre rimasta in contatto (cfr. verbale 2,
D175-D178, pag. 15), mentre a Gimma abita uno zio da cui ha già vissuto
dal 2001 al 2006 quando il marito è stato arrestato e deportato (cfr. ver-
bale 1, pag. 6; verbale 2, D26-D28, pag. 3). Malgrado questo zio sia an-
ziano, ha una famiglia numerosa, ossia cinque figli sposati che vivono nelle
vicinanze ed inoltre l'aveva già aiutata in passato proprio nel periodo critico
dopo la scomparsa del marito quando la ricorrente si è ritrovata sola con
un figlio piccolo e incinta (cfr. verbale 2, D30-D33, pag. 4). Pertanto, in caso
di ritorno in Etiopia, la ricorrente potrà contare sull'appoggio della sorella
ad Addis Abeba, sullo zio e sui cugini a Gimma per trovare un apparta-
mento, un lavoro e provvedere al sostentamento della sua famiglia. Di con-
seguenza, la rete sociale di cui la ricorrente dispone in Patria può essere
considerata solida.
Va pure rilevato che l'interessata dalla scomparsa del marito è stata in
grado di provvedere al sostentamento della famiglia per ben dieci anni
prima dell'espatrio. Ella dispone inoltre di otto anni di formazione scolastica
(cfr. verbale 1, pag. 4), ha sempre avuto un lavoro ed ha dunque espe-
rienza professionale quale venditrice di ortaggi, nella raccolta del caffè e
come domestica in un albergo (cfr. verbale 1, pagg. 4-6). A ciò si aggiunge
l'esperienza professionale acquisita dal figlio D._______ in Svizzera che
potrà dunque essere sfruttata in Patria. D._______ dispone inoltre di espe-
rienza come lustrascarpe (cfr. verbale 3, pag. 4).
7.2.3 Per ciò che attiene ai figli, lo scrivente Tribunale rileva che D._______
è diventato maggiorenne in (…) del 2015, pertanto non entra più nel campo
di applicazione della CDF (art. 1 CDF). Di conseguenza, va analizzata ai
D-3158/2014
Pagina 18
sensi della CDF soltanto la situazione della sorella G._______, nata nel
2002 e pertanto ancora minorenne. Nella fattispecie, l'art. 3 CDF non co-
stituisce un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento poiché India è nata
a Gimma e cresciuta ad Addis Abeba, dove ha trascorso la maggior parte
della sua vita (cfr. verbale 2, Q50, pag. 6 e verbale 7, pag. 3). Tenuto conto
della durata del soggiorno in Svizzera – di unicamente tre anni – non sus-
sistono gli elementi per concludere che l'allontanamento in Etiopia equivar-
rebbe ad uno sradicamento completo tale da pregiudicare il suo sviluppo
ed equilibrio (cfr. DTAF 2012/31 consid. 7.3.2.3; 2009/51 consid. 5.6 e re-
lativi riferimenti). Infatti, pur ammettendo delle difficoltà iniziali a cui po-
trebbe dovere far fronte nei primi mesi del proprio rimpatrio, il Tribunale
ritiene che l'esperienza scolastica vissuta in Svizzera, ed il conseguente
bagaglio di conoscenze acquisite, potrà essere un vantaggio in vista del
suo reinserimento nel suo Paese d'origine. Pertanto il suo allontanamento
non viola l'art. 3 CDF.
7.2.4 Infine, i ricorrenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Neppure i pro-
blemi al fianco sinistro della ricorrente non sono ostativi all'esecuzione
dell'allontanamento, in quanto non le è stato diagnosticato un problema e
le sono stati prescritti unicamente degli antidolorifici (cfr. verbale 2, D180-
D185, pagg. 15-16).
7.2.5 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-
mento dei ricorrenti è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in rela-
zione all'art. 44 LAsi).
7.3 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo
della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in
relazione all'art. 44 LAsi). Gli insorgenti, usando della necessaria diligenza,
potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8
cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
7.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di con-
seguenza, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità infe-
riore va confermata.
D-3158/2014
Pagina 19
8.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art.
106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inade-
guata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.–
versato il 15 luglio 2014.
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3158/2014
Pagina 20
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Esse
sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.– versato il 15 luglio 2014.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: