Corte IV
D-3159/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 7 m a g g i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, alias
B._______, alias
C._______,
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 12 maggio 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3159/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
18 aprile 2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il 23 aprile 2009 e
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della loro istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
loro domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 23 aprile 2009 e del 30 aprile 2009,
la decisione dell'UFM del 12 maggio 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. agli atti avviso di notifica e di ricevuta),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 15 maggio 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
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dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, e che pertanto la
presente sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino iracheno, d'etnia curda,
nato e vissuto fino al suo espatrio a D._______ nella regione di Dohuk,
che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine il (...) per
sottrarsi alle minacce di morte da parte di S. rispettivamente a causa
della sua precaria situazione economica,
che l'interessato ha affermato di essere partito da D._______ in taxi in
direzione della Turchia, munito di passaporto e di visto; che da
E._______ egli avrebbe raggiunto F._______ in autobus, dove avrebbe
poi trascorso cinque giorni nella casa del passatore; che, in data (...),
egli avrebbe raggiunto in auto il confine con la Grecia e varcato il
confine a piedi, rispettivamente attraversando un fiume; che, una volta
in Grecia, avrebbe raggiunto G._______ con l'aiuto di un secondo
passatore in data (...); che, l'(...), egli sarebbe stato nascosto in un TIR
sul quale avrebbe viaggiato per tre giorni, arrivando in Italia via mare
in data (...); che lo stesso giorno egli avrebbe raggiunto dapprima
H._______ in treno e poi I._______ grazie ad un terzo passatore; che,
dopo tre giorni, egli sarebbe stato condotto in taxi da J._______ alla
stazione di I._______ rispettivamente di K._______, dove la polizia
l'avrebbe fermato e portato, in data 18 aprile 2009, al Centro di
registrazione e procedura di J._______,
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che il ricorrente ha dichiarato di avere consegnato il passaporto al
passatore in Turchia prima di varcare il confine con la Grecia, e di non
avere mai subìto controlli né da parte della autorità greche, né da
quelle italiane e svizzere,
che l'interessato non ha esibito alcun documento d'identità né entro le
48 ore dalla presentazione della domanda, né in occasione della prima
audizione del 23 aprile 2009,
che il giorno seguente l'audizione sui fatti, vale a dire il 24 aprile 2009,
l'interessato – tramite suo fratello – ha fatto pervenire alle autorità
diversi documenti via fax, tra cui una copia della sua carta d'identità ed
una copia del certificato di nazionalità,
che in sede di seconda audizione, in data 30 aprile 2009, il ricorrente
non ha esibito alcun documento aggiuntivo, né in copia, né in
originale,
che, nella decisione del 12 maggio 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], ritenuto che le
fotocopie della carta d'identità e del certificato di nazionalità, esibite
dal ricorrente, non costituiscono un valido documento d'identità o di
viaggio e dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle
eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e
possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta l'applicazione dell'art.
32 cpv. 2 lett. a LAsi, avendo fatto tutto quanto in suo potere per
collaborare con l'autorità inferiore e facendosi inviare via telefax le
copie della carta d'identità e del certificato di nascita; che egli censura
il fatto che l'UFM non gli abbia concesso ulteriori due settimane per
fare arrivare gli originali dei documenti menzionati (essendo stato
informato, in data 13 maggio 2009, che suo fratello avrebbe trovato un
ufficio postale da cui inviarli), e abbia invece emanato una decisione in
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maniera frettolosa; che egli assicura a codesto Tribunale l'arrivo, in una
quindicina di giorni dalla data del ricorso, dell'originale della carta
d'identità,
che, oltre all'obiezione di cui sopra, il ricorrente contesta che nel caso
concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa
la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di
rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento; che egli ribadisce i motivi del suo espatrio
(minacce di morte da parte di S. e situazione economica precaria),
sostenendo, infine, che in Iraq la situazione non sarebbe affatto sicura
e che egli, in caso di ritorno in patria, sarebbe esposto a gravi rischi,
ragione per cui l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe da ritenersi
inesigibile,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
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emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF]
2007/7 consid. 6),
che l'insorgente ha dichiarato di avere preso con sé, al momento
dell'espatrio, unicamente il passaporto; che egli giustifica il fatto di
avere invece lasciato a casa la carta d'identità dichiarando di non
averci pensato (cfr. verbale audizione del 23 aprile 2009 pag. 6); che
egli dichiara di avere consegnato il passaporto al passatore in Turchia,
prima di varcare il confine greco (cfr. ibidem pag. 5); che egli avrebbe
potuto entrare in Grecia senza documenti e senza subire alcun
controllo,
che l'affermazione secondo cui il passaporto sarebbe rimasto nelle
mani del passatore in Turchia è da considerarsi stereotipata e,
pertanto, inverosimile,
che, per di più, varcare il confine di Schengen senza subire controlli,
come il ricorrente ha dichiarato di avere fatto, costituisce al momento
attuale un'impresa pressoché impossibile, ragione per cui vi è da
ritenere che il ricorrente non può avere viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, l'insorgente ha esibito, il giorno seguente la prima audizione, le
fotocopie della carta d'identità, del certificato di nascita e di altri
documenti, non di rilievo nel caso di specie, inviatigli via telefax dal
fratello in Iraq (cfr. verbale audizione del 30 aprile 2009 pag. 3/D4),
che, tuttavia, la copia della carta d'identità non costituisce
manifestamente un documento valido ai sensi della legge (v. sentenza
del Tribunale amministrativo federale E-7458/2007 del 2 novembre
2007 consid. 3.1),
che, peraltro, in considerazione di quanto precedentemente enunciato,
nemmeno la copia del certificato di nascita costituisce un documento
valido ai sensi di legge,
che – oltre a quanto già rettamente evidenziato dall'UFM nella
decisione impugnata – non soccorrono nemmeno l'insorgente le vaghe
e stereotipate allegazioni ricorsuali secondo cui egli avrebbe fatto tutto
quanto in suo potere per collaborare con l'UFM e secondo cui
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quest'ultimo avrebbe deciso in modo frettoloso nel suo caso senza
aspettare l'arrivo dell'originale della sua carta d'identità; che, infatti, i
requisiti che devono adempiere i documenti per essere validi ai sensi
di legge sono noti al ricorrente sin dal 23 aprile 2009, ragione per cui
non si capisce come mai egli si sia limitato ad accettare che il fratello
gli inviasse unicamente una copia del documento richiesto, senza in
alcun modo insistere che gli venisse inviato pure l'originale; che le
giustificazioni rese a tale proposito (la presunta difficoltà a spedire
documenti e l'ignoranza circa l'esistenza di servizi postali privati nella
sua città, cfr. verbale audizione del 30 aprile 2009 pag. 4/D12-13 e
5/D14) non convincono e, anzi, vengono smentite dal ricorrente
stesso, quando asserisce che suo fratello, neanche due settimane
dopo tali dichiarazioni, avrebbe inviato il documento richiesto; che,
pertanto, il ricorrente, se si fosse adoperato in tal senso sin dall'arrivo
in Svizzera, avrebbe potuto presentare un documento valido al più
tardi durante la seconda audizione (partendo dal fatto che l'invio
durerebbe una quindicina di giorni, cfr. ricorso pag. 2); che ne
discende che il ricorrente non è pertinente quando rimprovera all'UFM
di non avergli dato due settimane in più di tempo per procurarsi il
documento richiesto e di avere emanato una decisione in modo
frettoloso; che inoltre tale censura, come pure la promessa di fare
pervenire a breve il documento precitato a codesto Tribunale, è
manifestamente un tentativo del ricorrente, peraltro facilmente
riconoscibile, di guadagnare del tempo,
che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio del suo documento,
ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei
documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in
possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di
concreto per procurarsene di nuovi,
che, infine, se un richiedente d'asilo non aveva ragioni valide per
giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in
procedura di prima istanza, non vi è motivo di annullare la decisione di
non entrata nel merito, quand'anche avesse a presentare un siffatto
documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n.
17),
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che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze di viaggio intrapreso
nonché l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa
il possesso di documenti d'identità, v'è ha ragione di concludere che
l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della
causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere nato e vissuto
a D._______ nella regione di Dohuk fino al suo espatrio e di avere
lasciato l'Iraq per il timore di incontrare S., che lo minaccerebbe di
morte dall'estate del (...) (cfr. verbali audizione del 24 aprile 2009 pag.
7-8 e del 30 aprile 2009 pag. 7/D31 e 11/D83), e per sottrarsi alla
precaria situazione economica (cfr. verbale audizione del 30 aprile
2009 pag. 7/D31 e 11/D83),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
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benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che le dichiarazioni rese dal ricorrente a sostegno della sua domanda
d'asilo riguardanti i suoi problemi con l'asserito amico S. sono da
considerarsi inverosimili; che, a titolo esemplificativo, il ricorrente si è
palesemente contraddetto in merito alle modalità ed allo svolgimento
dell'incontro avuto con S., durante il quale quest'ultimo avrebbe
cominciato a minacciarlo: se dapprima l'incontro sarebbe avvenuto in
presenza di altre persone (cfr. verbale audizione del 30 aprile 2009
pag. 6/D31: "mentre eravamo in compagnia"), secondo un'altra
versione il ricorrente e S. si sarebbero invece incontrati da soli (cfr.
ibidem pag. 9/D54: "Non era presente nessuno, eravamo soli"); che,
raccontando della prima baruffa con S., il ricorrente si contraddice più
volte, asserendo durante la prima audizione che dopo la chiamata con
il suo telefono S. gli avrebbe dato un pugno in faccia, per poi,
inspiegabilmente minacciarlo con un coltello (cfr. verbale audizione del
23 aprile 2009 pag. 7), mentre durante la seconda audizione il
ricorrente, descrivendo l'accaduto, non ha accennato a nessun pugno
(rispettivamente lo ha menzionato come "sberla", cfr. verbale
audizione del 30 aprile 2009 pag. 8/D49), rispettivamente a nessuna
minaccia di S. col coltello, dichiarando di essere semplicemente
venuto alle mani con S. (rispettivamente di avergli dato uno spintone) e
di essersi successivamente dato alla fuga (cfr. ibidem pag. 8/D49 e
D51); che la dichiarazione resa in prima audizione, secondo cui il
ricorrente ed S., al momento dell'incontro di cui sopra nell'estate (...),
sarebbero stati "amici" da un anno-un anno e mezzo (cfr. verbale
audizione del 23 aprile 2009 pag. 7), mal si sposa con la versione
secondo cui, invece, i due si sarebbero conosciuti appena nell'estate
(...) (cfr. verbale audizione del 30 aprile 2009 pag. 7/D40); che anche
circa il contenuto degli incontri avvenuti successivamente, il ricorrente
si smentisce, dichiarando dapprima di essere stato picchiato e
minacciato di morte da S. per altre due volte senza alcuna ragione (cfr.
verbale audizione del 23 aprile 2009 pag. 8), per poi asserire di avere,
in tali circostanze, unicamente subìto minacce verbali da parte di S.,
senza accennare ad alcuna minaccia di morte (cfr. verbale audizione
del 30 aprile 2009 pag. 9-10/D63); che risulta totalmente inattendibile
che S. si sia, da un giorno all'altro, accanito contro il ricorrente (un suo
amico), senza alcun motivo apparente e senza che quest'ultimo – a
suo stesso dire – si sia mai comportato in modo offensivo nei suoi
confronti (cfr. verbale audizione del 23 aprile 2009 pag. 7),
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rispettivamente che S. abbia continuato ad avventarsi contro il
ricorrente anche dopo la prima baruffa ed in occasione di incontri
fortuiti in luoghi pubblici (quali il mercato, cfr. verbale audizione del
30 aprile 2009 pag. 10/D63); che non è logico il fatto che il ricorrente
abbia, da un lato, forte timore di incontrare S., ma non abbia, dall'altro
lato, cercato di porre fine alle sue minacce indirizzandosi, ad esempio,
alle autorità competenti, sporgendo denuncia; che non convincono, a
tale merito, le giustificazioni del ricorrente secondo cui una denuncia
non avrebbe che peggiorato la situazione, una volta che S. sarebbe
uscito di prigione e avrebbe appreso il nome dell'autore della denuncia
(cfr. ad es. ricorso pag. 2), rispettivamente secondo cui nel suo Paese
"una persona ubriaca potrebbe fare di tutto" (cfr. verbale audizione del
30 aprile 2009 pag. 10/D69); che, d'altro canto, il ricorrente non ha mai
fatto valere di non poter ricevere protezione dalle autorità e che,
quindi, una denuncia sarebbe stata più che possibile; che, per sottrarsi
alle minacce di S., il ricorrente avrebbe per lo meno potuto provare a
recarsi in un'altra città o regione del suo Paese, invece di optare
d'acchito per la soluzione estrema dell'espatrio (avvenuto, tra l'altro,
soltanto svariati mesi dopo l'ultimo incontro con S.); che, alla luce di
quanto appena esposto, vi è ragione di concludere
all'inverosimiglianza del racconto reso dal ricorrente a sostegno dei
suoi motivi legati alle minacce di S.; che, infine, è soltanto in fase di
seconda audizione che il ricorrente, oltre alle minacce da parte di S.,
ha addotto la sua situazione economica precaria e il manco di lavoro
nel suo Paese quali motivi d'asilo (cfr. ibidem pag. 7/D31 e pag.
11/D83), sottacendoli cioè completamente durante la prima audizione
e dando così l'impressione a codesto Tribunale di averli citati
tardivamente in corso di procedura ai fini della causa,
che nel gravame il ricorrente non si esprime in alcun modo circa le
contraddizioni sollevate dall'istanza inferiore, bensì si limita a ribadire i
motivi già addotti in fase di audizione e la ragione della sua mancata
denuncia nei confronti di S.; che egli indica ancora come l'Iraq e la sua
regione d'origine non sarebbero sicure, ragione per cui egli, in caso di
espatrio, sarebbe esposto a gravi rischi per la sua vita,
che, considerata l'evocata inverosimiglianza dei fatti addotti, non v'è
motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere in Patria, se
opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti,
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che, inoltre, l'asserita precaria situazione economica del ricorrente non
costituisce, di per sé, un motivo d'asilo rilevante ai sensi dell'art. 3
LAsi,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato
come inverosimili e altresì non costitutive di persecuzioni ai sensi
dell'art. 3 LAsi, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32
cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett.
a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi
1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr)
e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel nord dell'Iraq
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
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RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo
stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di
precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e
Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza
generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da
considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che
segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato
rispetto al resto del Paese; che, inoltre, la situazione dei diritti
dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq;
che in particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre
province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non
sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona
interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo
periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti
o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5
consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8),
che, nella fattispecie il ricorrente è originario di D._______, nella
regione di Dohuk; che egli è giovane, celibe e dispone di
un'esperienza pluriennale come fruttivendolo (cfr. verbale audizione
del 23 aprile 2009 pag. 2); che, secondo le sue dichiarazioni, a Zhako
risiedono i suoi genitori, diverse sorelle e fratelli, uno zio paterno e
delle zie materne, a cui egli può quindi far riferimento in caso di rientro
in Patria; che sono pertanto adempiuti i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità del
ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Iraq ed in
particolare a D._______ – come rettamente rilevato dall'UFM,
che, d'altronde, il ricorrente non ha fatto valere in sede di ricorso dei
problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento (v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame
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d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
dell'insorgente in Svizzera per motivi medici,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art.
63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- L._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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