B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3164/2015
Sen t en z a d e l 9 g i ugno 20 15
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Sylvie Cossy;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 13 maggio 2015 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
10 aprile 2015;
i verbali d'audizione del 15 aprile 2015 (di seguito: verbale 1) e del
30 aprile 2015 (di seguito: verbale 2);
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM, già Ufficio
federale della migrazione, UFM) del 13 maggio 2015, notificata al richie-
dente il giorno stesso (cfr. atto A12/1);
il ricorso del 18 maggio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 19 maggio 2015);
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti che verranno ripresi nei consi-
derandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 5);
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che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2);
che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino nigeriano e di essere nato a D._______ (Edo State) e di
aver vissuto gli ultimi anni prima dell'espatrio a E._______ (Edo State) in
Nigeria (cfr. verbale 1, pagg. 1, 3 seg.);
che sarebbe espatriato poiché minacciato di morte da membri di un culto
che sarebbero responsabili della morte del padre e del fratello (cfr. ver-
bale 1, pag. 6); che ha reiterato tali motivi in occasione dell'audizione fede-
rale sui motivi d'asilo (cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.);
che, nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili le di-
chiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare, il
richiedente non avrebbe saputo fornire dettagli relativi ai membri del culto
che lo avrebbero minacciato; che parimenti sarebbe stato poco dettagliato
nel raccontare il momento in cui sarebbe stato minacciato; che infine
avrebbe fornito date discordanti circa la morte dei suoi famigliari;
che pertanto, la SEM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso
verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione della SEM circa l'in-
verosimiglianza rilevata dei suoi motivi d'asilo indicando d'aver esposto tutti
gli eventi vissuti in maniera dettagliata e approfondita; che le inesattezze
delle date della morte del padre e del fratello sarebbero da ricondurre ad
errori dell'interprete durante la rilettura in inglese del verbale in italiano;
che inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente
esigibile poiché in Nigeria vi sarebbe una situazione di violenza generaliz-
zata causata da Boko Haram;
che in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, il riconosci-
mento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo; che in via
sussidiaria ha chiesto la trasmissione degli atti alla SEM per una nuova
decisione oppure la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha al-
tresì chiesto l'esenzione dal pagamento anticipato delle spese processuali
con protestate spese e ripetibili;
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che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per-
sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include
il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati
le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a
seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, apparte-
nenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
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vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata);
che come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale
ritiene che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura
sono inverosimili giacché contraddittorie e non corroborate da elementi
consistenti, limitandosi, quo ai fatti evocati, ad esprimere delle congetture
non fondate su un indizio oggettivo;
che il suo racconto circa i motivi d'asilo allegati è caratterizzato da conget-
ture non corroborate da elementi concreti; che a titolo d'esempio egli ha
indicato che la morte del fratello in un incidente d'auto sarebbe stata or-
chestrata dai membri del culto perché il fratello sarebbe stato maleducato
con loro (cfr. verbale 2, pag. 5); che il suo racconto è caratterizzato da di-
chiarazioni vaghe e poco dettagliate; che infatti chiamato ad indicare il
luogo dell'incidente dove suo fratello avrebbe incontrato la morte egli si è
limitato ad indicare che sarebbe successo sulla strada in Edo State senza
aggiungere ulteriori dettagli (cfr. verbale 2, pag. 7); che oltracciò il ricorrente
si è contraddetto sulla cronologia degli eventi raccontati; che dapprima ha
indicato che i membri del gruppo lo avrebbero minacciato dopo la morte
del padre e del fratello, ossia la seconda settimana di febbraio, mentre poi
ha indicato che il fratello sarebbe deceduto il 26 febbraio e dopo due setti-
mane avrebbe ricevuto la visita di tali membri (cfr. verbale 1, pag. 6 e ver-
bale 2, pagg. 7 seg.); che tale contraddizione, il racconto poco dettagliato
e la congettura testé esposta non permettono al Tribunale d'intravvedere
dei motivi d'asilo verosimili; che, per il resto, onde evitare ulteriori ripeti-
zioni, si rimanda alle considerazioni della decisione della SEM;
che inoltre, nel gravame non vi sono elementi atti a provare l'improvvisa
verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo; che anche ammettendo che il padre
sia morto nel dicembre 2013 ed il fratello nel febbraio 2014 non cambie-
rebbe l'esito dell'esame della verosimiglianza precedentemente illustrato;
che sia come sia, il ricorrente ha trascorso ben due mesi a D._______
prima dell'espatrio dove ha condotto una vita normale e non ha ricevuto
delle minacce (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 10); che pertanto
giusta il principio della sussidiarietà della protezione internazionale come
pure la teoria dell'alternativa di rifugio interno (cfr. DTAF 2011/51
consid. 8) i suoi motivi d'asilo difettano di rilevanza potendo pretendere
dallo stesso di recarsi nella sua città natale anziché espatriare in Svizzera;
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che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconosci-
mento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fon-
damento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che
tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr
(RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ge-
neralmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri-
fugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30);
che in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83
cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che, inoltre, nonostante la presenza di Boko Haram nel nord del Paese, la
situazione vigente in Nigeria non risulta caratterizzata da guerra, guerra
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civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
nell'integralità del territorio nazionale;
che egli è giovane, ha frequentato l'Università di D._______ ed ha
un'esperienza lavorativa come fotografo (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2,
pagg. 2 seg.); che avendo alcuni parenti che vivono a tuttora nel Paese
d'origine ed avendovi vissuto gran parte della sua esistenza (cfr. verbale 1,
pagg. 3 seg.) si può partire dal presupposto che abbia un'ottima rete
sociale in Patria;
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche su questo
punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata;
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
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che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: