B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3197/2019
Sen t en z a d e l 2 l u g l i o 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Markus König,
cancelliere Lorenzo Rapelli
Parti
A._______, nato il (…),
Costa d’Avorio,
patrocinato dal Sig. Ugo Di Nisio,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e
Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 14 giugno 2019.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino ivoriano originario di Gagnoa, nel distretto di Gôh-Dji-
boua, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 4 marzo 2019 pre-
tendendosi minorenne (cfr. atti […] e […]).
A sostegno dell’asserita minore età egli ha consegnato una fotografia di un
estratto del registro dello stato civile di Gagnoa rilasciato il 20 febbraio
2019.
B.
Con una prima decisione del 2 maggio 2019, notificata il 6 maggio 2019
(cfr. atto 1034816-32/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata
domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi pronunciando nel
contempo il trasferimento dell’interessato verso l’Italia in applicazione del
regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione eu-
ropea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III).
L’autorità di prima istanza aveva segnatamente ritenuto che l’interessato
non sarebbe stato in misura di dimostrare la propria minore età e che le
problematiche mediche in presenza non sarebbero state tali da impedirne
il trasferimento in Italia.
C.
L’11 maggio 2019 l’interessato è insorto contro la suddetta decisione di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale).
A.
Con sentenza del 4 giugno 2019, il Tribunale ha annullato la suddetta de-
cisione retrocedendo gli atti all’autorità di prima istanza per il completa-
mento dell’istruttoria. Questo Tribunale aveva considerato che – nono-
stante dall’insieme degli atti di causa (non integrati da alcun documento
originale che permettesse di determinarne l’età) non si potesse ritenere
che il ricorrente avesse reso verosimile la propria minore età – si necessi-
tasse un chiarimento delle questioni mediche emerse in corso di proce-
dura.
D.
A seguito della riapertura della procedura dinanzi all’autorità di prima
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istanza, e meglio, il 13 giugno 2019, l’insorgente ha prodotto il succitato
estratto del registro dello stato civile di Gagnoa in originale integrato da un
certificato di nazionalità ivoriano, entrambi indicanti quale data di nascita il
14 novembre 2002.
E.
Il giorno seguente, ossia il 14 giugno 2019, la SEM ha emesso una nuova
decisione (notificata il giorno medesimo, cfr. avviso di ricevuta) per il cui
tramite non entrava nel merito della domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a
cpv. 1 lett. b LAsi e pronunciava nel contempo il trasferimento dell’interes-
sato verso l’Italia. In tale decisione l’autorità inferiore ha omesso di fare
menzione dei succitati mezzi di prova esprimendosi nuovamente in via pre-
giudiziale sull’asserita minore età e ritenendola inverosimile.
F.
Con ricorso del 24 giugno 2019, l’interessato ha impugnato anche tale de-
cisione chiedendo in limine la sospensione dell’allontanamento in via su-
percautelare e la concessione dell’effetto sospensivo al gravame; in via
principale l’annullamento della decisione avversata, la qualificazione come
minorenne e la ritrasmissione degli atti alla SEM per la trattazione nazio-
nale della procedura d’asilo; contestualmente e con protesta di spese e
ripetibili la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo.
G.
Con decisione incidentale del 26 giugno 2019 il Tribunale ha provvisoria-
mente sospeso l’esecuzione dell’allontanamento invitando nel contempo la
SEM a presentare una risposta al gravame.
H.
Le osservazioni della SEM sono pervenute al Tribunale il 28 giugno 2019.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per
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le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi)
e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
I ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice
unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4.
4.1. Come esposto sub. D, successivamente alla retrocessione degli atti
da parte del Tribunale, il ricorrente ha prodotto due documenti in originale
a sostegno dell’asserita minore età all’attenzione della SEM. Certo, la que-
stione dell’età dell’interessato era stata esaminata da questo Tribunale
nell’ambito della precedente sentenza del 4 giugno 2019, e meglio fondan-
dosi sullo stato di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2).
L’annullamento della precedente decisione della SEM – che non preve-
deva invero un punto del dispositivo specifico riguardante la questione
della minore età – non era inoltre da considerarsi parziale ma integrale,
quandanche le istruzioni vincolanti contenute nella sentenza del Tribunale
del 4 giugno 2019 riguardassero unicamente il chiarimento degli aspetti
medici (cfr. sugli elementi vincolanti delle ritrasmissioni: WEISSENBER-
GER/HIRZEL in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG,
2a ed. 2016, 28 ad art. 61). Sennonché, nella decisione del 14 giugno 2019
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ora avversata, la SEM ha affrontato nuovamente la questione, confer-
mando la sua precedente valutazione circa il fatto che il richiedente non
avrebbe reso verosimile la propria minore età. L’autorità inferiore non ha
tuttavia fatto alcuna menzione né tantomeno ha valutato i mezzi di prova
prodotti in originale in corso di procedura (i quali non erano ancora stati
versati agli atti al momento della precedente pronuncia del Tribunale). V’è
dunque da chiedersi, se, oltre ad aver violato il censurato obbligo di accer-
tare in modo esaustivo i fatti giuridicamente rilevanti, la SEM abbia altresì
disatteso il diritto di essere sentito dell’interessato.
4.2. Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito, disciplinato
dall’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Sviz-
zera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende il diritto per l’interessato
di consultare l’incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esi-
gerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle
relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF
135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). Per quanto attiene alla pro-
cedura amministrativa federale, il diritto di essere sentito è regolamentato
agli art. 26 e seg. PA. L’art. 32 cpv. 1 PA prevede in particolare che prima
di decidere, l’autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla
parte in tempo utile.
4.3. Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui viola-
zione implica, di principio, l’annullamento della decisione impugnata, a pre-
scindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid.
3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5). Una violazione di
questo diritto fondamentale da parte dell’autorità di prima istanza non com-
porta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annulla-
mento della decisione impugnata. È infatti di principio ammissibile prescin-
dere da un rinvio all’autorità inferiore allorquando un tale sanzione costitui-
rebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura,
incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un’eva-
sione celere della causa (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid.
2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di
essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibi-
lità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone
del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (cfr. DTF
124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell’autorità ricorsuale
non va esaminata in maniera astratta ma in base all’oggetto della contro-
versia nel caso concreto (cfr. WALDMANN/BICKEL in: Waldmann/Weissen-
berger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119, vedi an-
che THOMAS SEGESSENMANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im
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Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20). La violazione della garanzia proce-
durale non deve tuttavia essere eccessivamente grave (DTAF 2012/24
consid. 3.4).
4.4. Ora, è pacifico che la mancata considerazione, da parte dell’autorità
inferiore, dei mezzi di prova in originale prodotti precedentemente all’ema-
nazione della decisione del 14 giugno 2019 costituisca violazione del diritto
di essere sentito dell’insorgente. Come lo si evince dalla documentazione
prodotta in sede ricorsuale, si può partire dal presupposto che il ricorrente
abbia sottoposto alla SEM tali documenti non appena i medesimi erano
pervenuti nelle sue mani in Svizzera. L’autorità di prima istanza risulta inol-
tre averli regolarmente presi in consegna il giorno medesimo. Ciò nono-
stante nella decisione avversata non li ha inspiegabilmente menzionati né
valutati, indicando a torto che il richiedente avrebbe depositato solo “una
copia del registro di stato civile”.
4.5. D’altro canto, ed a prescindere dalla questione del potere di cognizione
del Tribunale nell’ambito dei ricorsi avverso decisioni di non entrata nel me-
rito in applicazione del Regolamento Dublino III (cfr. sulla questione DTAF
2015/9 consid. 7 e 8, DTAF 2014/22 consid. 5.8, sentenza del Tribunale E-
6130/2015 del 26 luglio 2017, THOMAS SEGESSENMANN, op. cit., pag. 14 e
seg.), una sanatoria in sede ricorsuale non appare in casu ad ogni modo
concepibile. In primo luogo, nella presente disamina la violazione delle ga-
ranzie procedurali della parte in causa è da considerarsi di una certa gra-
vità. Secondariamente, va rammentato che l’obbligo di assumere le prove
può già essere dedotto dal principio inquisitorio (cfr. DTAF 2012/21 consid
5.1, vedi anche ANJA MARTINA BINDER, Expertenwissen und Verfahrensga-
rantien, in ZStöR, Band 244, pag. 72) di modo che, la mancata considera-
zione dei documenti prodotti costituisce altresì violazione dell’art. 12 PA.
Ebbene, in tale contesto il Tribunale è tenuto ad effettuare d’ufficio un
esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata
(art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.188).
Qualora in sede ricorsuale vengano identificate delle carenze, la decisione
va annullata ed il caso retrocesso all’autorità di prima istanza, di modo che
questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti
(cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.191, sentenza del TAF D-
1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Da ultimo, v’è anche da chie-
dersi se la mancata ritrasmissione degli atti equivarrebbe a privare il ricor-
rente di un’ulteriore istanza che possa vagliare i mezzi di prova proposti
(cfr. sull’influsso di tali aspetti sull’ammissibilità della sanatoria DTAF
2012/24 consid. 3.4 e riferimenti citati).
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4.6. Il Tribunale accoglie di buon grado le scuse avanzate dalla SEM in
sede di risposta in merito alla mancata considerazione dei documenti pro-
posti. Comprende altresì parzialmente la posizione dell’autorità di prima
istanza, laddove fa notare che i documenti in questione le sarebbero per-
venuti solo poche ora prima dell’emissione della decisione del 14 giugno
2019. Si spiega invece meno il motivo per il quale essa non abbia fatto uso
in sede di risposta della sua facoltà di ritornare sulla sua decisione.
4.7. Resta il fatto che in considerazione delle valutazioni esposte in epi-
grafe, per il Tribunale non vi è altra soluzione possibile, se non un ulteriore
ritrasmissione degli atti all’autorità di prima istanza.
5.
5.1. Pertanto il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 14 giugno 2019
è annullata e gli atti di causa sono nuovamente trasmessi alla SEM per il
completamento dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione.
5.2. L’autorità inferiore è invitata ad assumere i mezzi di prova prodotti
dall’insorgente in originale ed a valutarne la rilevanza quanto alla sorte
della procedura Dublino in essere. L’autorità di prima istanza, qualora sia
comunque intenzionata a rimetterne in discussione l’autenticità, avrà pre-
mura di avvalersi di elementi concreti a sostegno di tale tesi. Va da sé che
la SEM resta a sua discrezione libera di trattare la domanda dell’insorgente
in procedura nazionale, in particolare qualora sussistano dubbi insormon-
tabili circa l’identità dell’interessato e per il cui chiarimento in ossequio
all’obbligo si istruire d’ufficio si necessiti un ingiustificato dispendio di ri-
sorse.
6.
Visto l’esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali
(art. 63 cpv. 1 PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi
priva d’oggetto. Inoltre che ai sensi dell’art. 111ater LAsi non sono attribuite
indennità ripetibili quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale
designato dalla SEM a norma dell’art. 102h LAsi.
7.
La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 14 giugno 2019 è annullata
e gli atti le sono retrocessi affinché abbia a procedere ai sensi dei conside-
randi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non sono accordate spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: