Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-3198/2011
Sentenza del 9 giugno 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Contessina Theis;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 1° giugno 2011 / N […].
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali di audizione del 13 maggio 2011 (di seguito: verbale 1) e del
1° giugno 2011 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM del 1° giugno 2011, notificata
oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. Avviso di notifica e di
ricevuta; atto A 11/1),
il ricorso del 3 giugno 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato),
pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il
6 giugno 2011,
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale il medesimo
giorno,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
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che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda di asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino, nonché di essere
nato ad B._______ (Algeria) dove avrebbe vissuto dalla sua infanzia sino
al suo espatrio avvenuto approssimativamente nel (…) 2010, ovvero un
anno prima della presentazione della sua domanda di asilo in Svizzera,
che il medesimo ha affermato di aver lasciato il suo Paese di origine a
causa dei problemi familiari con l'attuale moglie di suo padre, presso cui
egli viveva dopo il divorzio dei suoi genitori; che, in particolare, ella
odierebbe l'interessato ed ogni giorno non gli avrebbe aperto la porta di
casa, quando rientrava al mattino presto dal suo lavoro di (…), facendolo
attendere per ore all'esterno; che, non sopportando più questa situazione
e non potendo andare a vivere per conto suo, a causa degli affitti elevati,
o non volendo chiedere ospitalità alla madre o ad altri familiari,
l'interessato avrebbe deciso di espatriare,
che, da B._______, transitando per la Tunisia, l'interessato avrebbe
raggiunto C._______ (Libia); che, dopo (…) mesi, egli sarebbe partito alla
volta di D._______ (Libia), da dove si sarebbe imbarcato e sarebbe
giunto nel (…) 2011 in una località sconosciuta della E._______ (Italia);
che, subito, si sarebbe recato a F._______ (Italia) e successivamente a
G._______ (Italia), dove sarebbe rimasto fino a che non avrebbe
continuato il viaggio per la Svizzera; che egli sarebbe arrivato in treno –
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passando per H._______ (Italia) – fino a I._______ (Italia) ed avrebbe
infine proseguito in autobus giungendo a J._______ (Svizzera), senza
documenti d'identità e senza subire alcun controllo,
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che
nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel
caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, pronunciando contestualmente
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile
e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo
che vi sarebbero nel suo caso dei motivi scusabili giustificanti la mancata
presentazione dei documenti d'identità entro il termine impartito dalla
legge, ragion per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito
della sua domanda di asilo e la decisione qui impugnata andrebbe
annullata; che, in particolare, egli ribadisce di essere giunto in Svizzera
senza documenti e di non poterseli procurare, poiché il suo passaporto
sarebbe andato perso in Libia, mentre che la sua carta d'identità
l'avrebbe lasciata a casa nel suo Paese di origine; che, infatti, a causa dei
suoi gravi problemi familiari, che sarebbero alla base del suo espatrio,
egli non potrebbe farsi inviare la sua carta d'identità ed, inoltre, essendo
ora in Svizzera, non gli sarebbe possibile farsene rilasciare di nuovi; che,
in secondo luogo, il ricorrente fa valere che l'UFM avrebbe dovuto entrare
nel merito della sua domanda di asilo, in quanto sarebbero necessari
ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato o
all'esecuzione del suo allontanamento; che, segnatamente, l'insorgente
ribadisce di essere fuggito a causa dei gravi problemi familiari che gli
avrebbero pregiudicato la possibilità di vivere decorosamente, nonché di
sopravvivenza; che, infine, l'autore del gravame ritiene che dovrebbe
essere verificata l'esigibilità del suo allontanamento in Algeria, vista la
situazione generale in detto Paese, dove dominerebbero l'ingiustizia, il
terrorismo e la violenza, ciò che dovrebbe condurre alla sua ammissione
provvisoria in Svizzera,
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che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda di asilo, nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria,
dell'ammissione provvisoria in Svizzera; che ha, altresì, presentato una
domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono
documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato
di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri,
che, quanto al suo viaggio di espatrio, come rettamente rilevato dall'UFM,
il ricorrente si è contraddetto circa la sorte del suo passaporto,
affermando da un lato di averlo perso in Libia (cfr. verbale 1 pag. 4) e,
dall'altro lato, di averlo strappato e buttato via, rispettivamente di averlo
lasciato in Libia (cfr. verbale 2 D12, D14); che, confrontato a queste
affermazioni, l'insorgente ha confermato la seconda versione dei fatti (cfr.
verbale 2 D15), mentre che, in sede di ricorso, egli ha ribadito la tesi
secondo cui detto documento sarebbe andato perso (cfr. ricorso pag. 2);
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che la manifesta incongruenza resa dal ricorrente sulla sorte del
passaporto lascia trasparite che egli ha viaggiato in pieno possesso del
suo documento; che, del resto, non è manifestamente plausibile che egli
sia potuto arrivare dalla Libia, entrando nello spazio Schengen, senza
subire alcun controllo e senza documenti; che, d'altronde, il ricorrente non
è stato in grado di indicare né la località in cui sarebbe sbarcato in
E._______, né la data precisa del suo espatrio, come pure dell'arrivo in
Italia (cfr. verbale 1 pagg. 2, 6-7),
che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, inoltre, non soccorrono il ricorrente le stereotipate allegazioni circa la
mancata presentazione dei suoi documenti d'identità; che, infatti, oltre a
quanto già sopra evocato in merito alla sorte del passaporto, non
soccorrono il ricorrente le allegazioni secondo cui egli avrebbe lasciato a
casa la sua carta di identità, non potrebbe recuperarla a causa dei
problemi avuti con suo padre e la sua matrigna, come pure non potrebbe
farsi inviare dei nuovi documenti (cfr. ricorso pag. 2); che tali asserzioni,
infatti, non costituiscono nel caso di specie ragioni valide per giustificare
la mancata esibizione di documenti ai sensi della legge, tanto più che il
ricorrente ha altri parenti in patria a cui potersi rivolgere, tra i quali sua
madre e le sue sorelle, di cui non è plausibile che egli non sappia il
numero di telefono (cfr. verbale 1 pagg. 3-5, verbale 2 D6-D10); che, del
resto, il ricorrente ha altresì dichiarato di non aver fatto alcun tentativo per
procurasi dei documenti (cfr. verbale 2 D5, D8, D10),
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, vi è
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità
per i bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile,
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che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi
nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente,
che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha
introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di
non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, in particolare, la motivazione fatta valere dal ricorrente a sostegno
della sua domanda di asilo è manifestamente irrilevante; che, orbene, i
problemi di carattere privato legati ai rapporti tra i membri di una famiglia
non costituiscono un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi; che lo
stesso vale per i problemi di ordine economico, legati nella fattispecie
all'impossibilità di sopportare il costo dell'affitto di un alloggio da solo
(cfr. verbale 1 pagg. 5-6, verbale 2 D18 e segg., nonché ricorso pag. 2),
che, inoltre, i problemi familiari invocati dal ricorrente inerenti al rapporto
con la sua matrigna non presentano alcun nesso causale temporale con
l'espatrio del medesimo; che, difatti, sebbene il ricorrente abbia affermato
che detti problemi sarebbero iniziati molto tempo prima, il ricorrente ha
atteso ben due anni per espatriare (cfr. verbale 1 pag. 5 in fine); che,
segnatamente, secondo la giurisprudenza più recente, il nesso temporale
tra i pregiudizi subiti e la fuga dal Paese d'origine è rotto, quando un
tempo relativamente lungo, ovvero dai sei mesi ad un anno, è trascorso
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tra l'ultima persecuzione subita e la partenza all'estero (cfr. DTAF
2009/51 consid. 4.2.5 pagg. 744-745; GICRA 1998 n. 20 consid. 7 pag.
179 e segg.; 1997 n. 14 consid. 2a pag. 106 e segg.; 1996 n. 42 consid.
4a et 7d pag. 367 et 370 e segg.; 1996 n. 30 consid. 4a pag. 288 e segg.;
WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e ed. Basilea 2009, n. 11.17 pag. 531; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 444),
che, in virtù di quanto precede, l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi non trova
applicazione nella fattispecie,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733 e
DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg.),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28
luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
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che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.11];
GiCRA 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3
LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale, contrariamente a quanto pretende il ricorrente (cfr. ricorso pag.
3),
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, celibe
senza alcuna persona a carico, vanta una formazione scolastica di base
ed ha un'esperienza più che decennale quale (…), professione questa
che gli permetteva di mantenersi prima del suo espatrio (cfr. verbale 1
pag. 2, verbale 2 D35-38); che, inoltre, l'insorgente dispone in patria di
un'importante rete sociale, ritenuto che vi risiedono sua madre, le sue
sorelle con le rispettive famiglie, nonché altri suoi parenti (cfr. verbale 1
pag. 3); che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per
motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
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pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso
e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione: