Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-3201/2011
Sentenza del 14 giugno 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice François Badoud;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, nata il (…),
Nigeria, alias
B._______, nata il (…),
Ghana, alias
C._______, nata il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 maggio 2011 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data
22 gennaio 2011 in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha
rimesso alla richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha resa
attenta circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 1° febbraio 2011 (di seguito: verbale 1) e del
5 maggio 2011 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 27 maggio 2011, notificata all'interessata il
30 maggio 2011 (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 3 giugno 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 6 giugno 2011);
l'incarto originale dell'UFM trasmesso a codesto Tribunale in data
6 giugno 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
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giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimata ad
aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessata ha dichiarato di essere cittadina nigeriana di etnia Igbo, nata
e con ultimo domicilio ad D._______, Nigeria (cfr. verbale 1, pagg. 1
seg.);
che la richiedente, avrebbe lasciato la Nigeria il 14 novembre 2010, in
quanto la famiglia della sua compagna, uccisa da membri del loro
villaggio a causa dell'indecenza della loro relazione omosessuale, la
riterrebbero responsabile di tale omicidio (cfr. verbale 1, pag. 5); che
quindi, temendo per la sua vita, si sarebbe recata ad E._______ (Ghana)
dove sarebbe rimasta una settimana per poi tornare ad D._______ e
recarsi di nuovo ad E._______ soggiornandovi fino al 21 dicembre 2010;
che in codesta data avrebbe preso un volo per F._______ (Italia)
viaggiando con un passaporto del Ghana di un'altra persona; che, giunta
in Italia, vi sarebbe rimasta fino al 22 gennaio 2011, data in cui, raggiunta
la Svizzera a G._______, ha deposita la propria domanda d'asilo (cfr.
verbale 1, pag. 6);
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che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che la
ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b
e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio
ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi
sarebbe realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata
consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei
verbali d'audizione; che, infatti, ella ribadisce di non aver mai posseduto
né il passaporto né la carta d'identità e che trovandosi ora in Svizzera
sarebbe impossibile farsi rilasciare detti documenti (cfr. ricorso, pag. 2);
che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, ha riproposto i fatti che
l'avrebbero portata all'espatrio; che ella sostiene, in aggiunta, che in
Nigeria l'omosessualità sarebbe un crimine che può portare ad una
condanna fino a 14 anni di carcere; che, pertanto, ella ritiene che si
dovrebbe assodare l'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento
dalla Svizzera, poiché la sua vita sarebbe in serio pericolo;
che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, l'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione; che ha, altresì, presentato una
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito d'una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
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all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6);
che, nel caso concreto, la ricorrente, a distanza d'oltre quattro mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, per di più, ella ha dichiarato di non aver mai posseduto un
documento d'identità in quanto in Nigeria un documento d'identificazione
non sarebbe necessario (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 3); che,
alla domanda di cosa avrebbe fatto per procurarsi i documenti d'identità o
di viaggio dopo essere venuta a conoscenza dell'incombenza di dover
fornirne uno nelle 48 ore dopo l'inoltro della domanda d'asilo, ella ha
dichiarato di non aver fatto nulla in quanto non saprebbe come agire per
richiedere il rilascio di detti documenti non trovandosi in Nigeria (cfr.
verbale 1, pagg. 3 seg. e verbale 2, pag. 2); che, altresì, nella seconda
audizione ha dichiarato di non aver intrapreso nulla in tal senso poiché
non le sarebbe ancora chiara l'importanza d'esibire un documento
d'identità (cfr. verbale 2, pag. 3);
che, oltre a ciò, interrogata sul proprio viaggio, ella ha dichiarato d'aver
lasciato la Nigeria ed il suo villaggio, a suo dire chiamato H._______, una
prima volta l'(…), giorno del decesso della sua compagna, stando per una
settimana oppure tre giorni, a seconda delle sue dichiarazioni
contraddittorie, ad E._______ in Ghana per poi tornare ad D._______
nello stesso villaggio, espatriando definitivamente andando di nuovo ad
E._______ e rimanendovi fino al (…); che ad E._______ avrebbe
incontrato per caso tale I._______, cittadina ghaneana, che le avrebbe
prestato il proprio passaporto per aiutarla nell'espatrio avendo avuto pena
della richiedente; che all'arrivo a F._______ avrebbe passato i controlli
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con il passaporto prestatole senza riscontrare problema alcuno; che,
passati i controlli, si sarebbe recata in un bar in cui un uomo che la
ricorrente non conosceva le avrebbe chiesto il passaporto della
conoscente ghaneana e l'insorgente glielo avrebbe consegnato; che
giungendo nella città di F._______ avrebbe incontrato altri cittadini
africani che le avrebbero riferito che in Italia non sarebbe possibile
chiedere l'asilo; che, dopo due settimane di soggiorno, oppure un mese,
in Italia, dormendo alla stazione centrale di F._______, un uomo di cui lei
non ricorda il nome le avrebbe consigliato di dirigersi in Svizzera e di
inoltrare una domanda d'asilo; che di qui, avrebbe proseguito il viaggio,
per mezzo del treno, fino a G._______, dove ha depositato la propria
domanda d'asilo in data 22 gennaio 2011 (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg. e
verbale 2, pagg. 4, 6 e 8);
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte;
che argomentazioni come quelle addotte appaiono tutte verosimilmente
inattendibili;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni della
ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha
ragione di concludere che la ricorrente dissimuli i propri documenti per i
bisogni della causa;
che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato della richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una
decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
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che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
d'una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente d'essere espatriata dalla
Nigeria, in quanto temerebbe la vendetta da parte dei famigliari della sua
compagna defunta ed eventuali aggressioni da parte dei ragazzi del
villaggio che riterrebbero il suo essere omosessuale una vergogna per il
villaggio;
che la ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato
dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno
della sua domanda d'asilo non presenta elementi di verosimiglianza;
che basti rilevare innanzitutto che per quanto riguarda l'uccisione della
sua compagna che sarebbe avvenuta per mano di ragazzi del villaggio
l'(…), nella prima audizione ella dichiara che la sua convivente sarebbe
stata uccisa in casa e che una volta tornata a casa il corpo era già stato
portato via e sarebbe stata informata solo dai vicini che la sua partner era
stata uccisa e che di conseguenza non avrebbe visto il corpo, mentre
durante la seconda audizione afferma d'aver visto la salma della sua
compagna giacere per terra nella loro abitazione (cfr. verbale 1, pag. 5 e
verbale 2, pagg. 4 e 5); che ella ha dichiarato in un primo momento che la
loro relazione sentimentale sarebbe durata circa sette anni, mentre in un
secondo momento ha dichiarato che sarebbe durata quattro anni (cfr.
verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 5); che, aggiungasi a ciò, ella non era
a conoscenza del cognome della sua concubina (cfr. verbale 2, pag. 5);
che, inoltre e per quanto riguarda i motivi della fuga, ella prima asserisce
d'essere immediatamente fuggita dopo il decesso poiché sarebbe stata
informata che i genitori della sua compagna defunta l'avrebbero cercata
per ucciderla, per poi indicare che sarebbero stati i ragazzi del villaggio,
probabilmente autori dell'omicidio, a volerla uccidere e non i famigliari
della vittima (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 7);
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che, peraltro, non ha presentato alcuna giustificazione nell'atto ricorsuale
atta a spiegare le varie contraddizioni rilevate dall'UFM nella decisione
impugnata;
che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e
rettamente ritenuti dall’autorità inferiore come inverosimili, giusta
l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione
complementari ai fini d'accertare l'esistenza d'un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pagg. 725-733 e DTAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 segg.);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Nigeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente in
patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata
va confermata;
che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1;
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Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr,
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3
LStr);
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale della ricorrente, ella è giovane e
vanta un'esperienza professionale come venditrice di abbigliamento (cfr.
verbale 1, pag. 2); che ella ha altresì confermato d'avere ancora parenti in
patria e segnatamente la madre che sente regolarmente ad D._______, il
padre a L._______ e diversi fratellastri; che, pertanto, si può partire dal
presupposto che abbia una discreta rete sociale in patria;
che, in aggiunta, la ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24);
che peraltro in casu nemmeno la pretesa allegata omosessualità
potrebbe, per i motivi di cui sopra, essere ritenuta come ostativa
all'esecuzione dell'allontanamento;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2
LStr);
che la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile;
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che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
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(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
pagamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: