Corte IV
D-3204/2007
vav/egl/mae
{T 0/2}
Sentenza del 24 maggio 2007
Composizione: Giudici Vito Valenti, Gérald Bovier e Daniel Schmid
Cancelliere Egloff
A._______, Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Macedonia),
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 9 maggio 2007 in materia di non entrata nel merito,
allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il 2 aprile 2007, l'interessato, d'etnia rom, ha presentato una domanda d’asilo. Ha
dichiarato, nella sostanza (cfr. verbali d'audizione del 12 e del 20 aprile 2007),
d'essere espatriato per timore d'essere ucciso dai rom residenti nel suo quartiere.
Quest'ultimi l'avrebbero minacciato di morte a causa della propaganda svolta a
favore di un candidato [...] alle elezioni [...] del 2006, candidato che avrebbe in
seguito aderito ad un partito [...], venendo così meno alle promesse fatte. Avrebbe
denunciato l'accaduto alla polizia, la quale non sarebbe intervenuta perché egli
non avrebbe saputo indicare loro i nomi delle persone che l'avrebbero minacciato
o, secondo un'altra versione, a causa della sua appartenenza all'etnia rom.
B. Il 9 maggio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi
dell’art. 34 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'UFM ha
pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione
dell’allontanamento verso la Macedonia siccome lecita, esigibile e possibile.
C. Il 9 maggio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in
via principale, l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata
nel merito della domanda d’asilo nonché, in via subordinata, l'ammissione
provvisoria. Ha pure presentato una domanda d'assistenza giudiziaria (v. ricorso
pag. 2 in fine), nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e
del relativo anticipo.
Considerato in diritto:
1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett.
d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2. V'è altresì motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
3. Giusta l'art. 34 cpv. 2 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il
richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come
sicuro, a meno che non risultino indizi di persecuzione.
3.1 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un
Paese nel novero delle safe countries, sussiste di massima una presunzione
d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo
d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale.
3.2 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 LAsi
s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3
3LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv.
2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18).
4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale
ha inserito la Macedonia nel novero delle safe countries. Dall'altro lato, non ha
ritenuto che emergessero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione
dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria, le sue dichiarazioni
decisive essendo inconsistenti. In particolare, non è credibile che una persona che
ha lavorato per un'organizzazione dei rom e svolto in buona fede un'attività per
migliorare le condizioni dei membri di detta minoranza, sia poi minacciato di morte
dai rom medesimi. Inoltre, ha reso versioni discordanti sul numero di volte in cui i
rom si sarebbero presentati al suo domicilio per minacciarlo e sul momento in cui
avrebbe denunciato tali minacce alla polizia. Infine, non è plausibile che egli non
sia stato in grado di fornire alcun nome dei rom che lo avrebbero intimidito.
5. Nel gravame, l'insorgente sostiene che dal suo racconto emergono indizi di
persecuzione. Censura il fatto che l'UFM si sia fondato su due sole contraddizioni
– riguardanti il numero di volte in cui sarebbe stato minacciato al suo domicilio e il
momento della denuncia in polizia – per giustificare la decisione impugnata.
Peraltro, anche il rappresentante dell'istituzione di soccorso presente all'audizione
sui motivi d'asilo ha ritenuto che fossero ravvisabili, dal suo racconto, degli indizi di
persecuzione. Di conseguenza, l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua
domanda d'asilo.
6. Questo Tribunale osserva che siccome il Consiglio federale ha effettivamente
inserito la Macedonia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di
massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese.
6.1 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, il ricorrente non è però
manifestamente riuscito, per quanto attiene al suo caso specifico, ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni. In particolare, non è plausibile che il
ricorrente non conosca il cognome del candidato per il quale avrebbe fatto
propaganda e non sappia indicare la denominazione del partito [...] per il quale
quest'ultimo si sarebbe inizialmente candidato, rispettivamente la data esatta delle
elezioni [...] richiamate. Occorre altresì rilevare che l'UFM non ha fondato il
provvedimento litigioso unicamente su due divergenze, come preteso a torto nel
gravame. Peraltro, la sola appartenenza all'etnia rom non giustifica, di per sé,
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo di un richiedente l'asilo proveniente
dalla Macedonia. Per il resto, può essere rimandato, in sostanza, ai pertinenti
considerandi della decisione impugnata (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6
LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Va tutt'al più ancora rilevato che l'insorgente
si limita, da un lato, a mere congetture, senza alcun fondamento oggettivo,
sull'assenza di volontà da parte dell'intero apparato giudiziario macedone
d'accordargli, se necessario, un'appropriata protezione contro l'agire illegittimo di
rom nei suoi confronti. Dall'altro lato, e in siffatte circostanze, non lo soccorre la
generica ed immotivata nota del rappresentante dell'istituzione di soccorso
presente all'audizione principale sui motivi d'asilo, secondo cui il ricorrente ha fatto
valere timori di persecuzione non manifestamente infondati.
6.2 Peraltro, la nota situazione generale esistente in Macedonia – che non è
4caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga
l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale – non costituisce
un elemento che giustifichi di per sé l'entrata nel merito della domanda d'asilo in
esame.
6.3 In considerazione di quanto suesposto, non emerge dagli atti di causa alcun serio
indizio secondo il quale l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) o l'art.
14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20). Per gli stessi motivi, non vi è ragione di
ritenere che il ricorrente sia esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS
0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) o a
pericoli concreti, ai sensi dell'art. 14a cpv. 4 LDDS, imputabili all'agire umano.
7. Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, destituito d'ogni e
benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata.
8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2,
art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
9.
9.1 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. In effetti, il ricorrente è giovane
ed ha discrete conoscenze linguistiche ed una certa esperienza professionale.
Non risulta, altresì, che soffra di problemi di salute suscettibili d'ostare alla
pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003
n. 24). L'autorità inferiore ha pertanto rettamente ritenuto siccome adempiti i
presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive
possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Macedonia.
Giova altresì rilevare, per sovrabbondanza, che in patria risiedono tuttora [...] del
ricorrente.
9.2 Infine, considerato che l'insorgente, usando della dovuta diligenza, potrà
procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio e che alcun altro ostacolo
d'ordine tecnico s'oppone al rimpatrio medesimo, l'esecuzione dell'allontanamento
deve pure considerarsi possibile.
10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
cpv. 1 e 3 LAsi).
11.
11.1 Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal
versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta
senza oggetto.
511.2 Peraltro, e ritenuto che il ricorso era pure privo di probabilità d'esito favorevole, la
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali, è respinta.
12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
6Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto.
3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese processuali, è respinta.
4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
5. Comunicazione:
- al ricorrente (plico raccomandato)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N )
- a B._______ (in copia)
Il Giudice: Il Cancelliere:
Gérald Bovier Lorenzo Egloff
Data di spedizione: