B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3205/2016
Sen t en z a d e l 1 7 magg i o 201 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Hans Schürch, Walter Lang,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nata il (…),
con i figli
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…),
e
D._______, nata il (…), alias
E._______, nata il (…),
Eritrea,
rappresentati dal signor Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione della SEM del 21 aprile 2016 / N (…).
D-3205/2016
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Fatti:
A.
A._______ ed i figli B._______ e D._______, cittadini eritrei di etnia bilen,
sono nati e cresciuti a F._______ nella zoba Anseba (Nus Zoba
G._______) e vi avrebbero vissuto fino al terzo mese del 2014 quando
sono espatriati in direzione del Sudan. In tale Paese la famiglia avrebbe
vissuto per tre mesi nel campo profughi di Shagarab prima di raggiungere
Khartoum ed in seguito la Libia da dove si sarebbe imbarcata in direzione
dell'Italia. Il 19 settembre 2014 essi sono entrati illegalmente in Svizzera
depositandovi domanda d'asilo il medesimo giorno (cfr. verbale d'audizione
sulle generalità del 24 settembre 2014 [di seguito: verbale 1, pag. 3 seg.).
B.
Sentita sui motivi d'asilo, A._______ ha dichiarato di essere espatriata per
timore che le autorità militari le portassero via i figli dopo la scomparsa dal
servizio militare dell'ex marito. A partire dal 2011 invero, ogni due settimane
circa, i militari le avrebbero chiesto insistentemente notizie dell'ex marito
minacciando lei ed i figli. In occasione della loro ultima visita qualche giorno
prima dell'espatrio, la richiedente sarebbe inoltre stata picchiata. Senten-
dosi minacciata, intimidita ed esasperata dalla situazione ella avrebbe dun-
que deciso di espatriare con i figli (cfr. verbale d'audizione sui motivi d'asilo
del 13 aprile 2016 [di seguito: verbale 2], D23, D28, D49, D51, D52, D58).
A sostegno della loro domanda d'asilo i richiedenti hanno presentato una
copia delle carte d'identità dei genitori di A._______.
C.
Con decisione del 21 aprile 2016, notificata agli interessati il 22 aprile 2016
(cfr. atto A22/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM, già Ufficio
federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo
pronunciando contestualmente l'allontanamento dei richiedenti dalla Sviz-
zera, ma ammettendoli quantomeno provvisoriamente per inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento.
D.
In data 23 maggio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
24 maggio 2016) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ri-
corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio degli
atti di causa all'autorità di prime cure per una nuova valutazione in merito
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al riconoscimento della qualità di rifugiato e dell'asilo o, in subordine, circa
la sussistenza di motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Essi hanno altresì
depositato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle
spese di giudizio protestando spese e ripetibili.
A sostegno del ricorso gli insorgenti hanno prodotto i seguenti documenti:
– la fotocopia di una cartina amministrativa della regione di Cassala;
– la fotocopia di una cartina dei suoli della regione di Cassala.
E.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 10 agosto 2016, ha esentato gli
insorgenti dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese
processuali e trasmesso un esemplare del ricorso con i relativi allegati alla
SEM invitandola nel contempo a presentare una risposta al ricorso.
F.
Con risposta del 19 agosto 2016, la SEM ha rinviato ai considerandi della
decisione impugnata e proposto la reiezione del gravame cogliendo tutta-
via l'occasione per presentare alcune osservazioni.
G.
In data 20 settembre 2016 gli insorgenti si sono espressi in replica postu-
lando l'accoglimento del ricorso.
H.
Con duplica del 14 ottobre 2016, inviata ai ricorrenti per conoscenza, l'au-
torità di prime cure ha nuovamente proposto il respingimento del gravame.
I.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
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dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento
dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione
impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o
alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono
legittimati ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al
beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento con decisione del 21 aprile 2016, oggetto del litigio in
questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguar-
dante il riconoscimento della qualità di rifugiato ed il rifiuto della loro do-
manda d'asilo.
4.
4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo degli interessati inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi.
In particolare, le allegazioni di A._______ sarebbero incompatibili con
l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire avendo ella atteso nume-
rosi anni senza intraprendere nulla malgrado le continue minacce dei mili-
tari. A giudizio dell'autorità di prime cure, se la richiedente avesse davvero
temuto le autorità si sarebbe attivata per trovare un luogo più adeguato per
evitare la possibile realizzazione delle intimidazioni.
Le dichiarazioni dell'interessata sarebbero poi contraddittorie su punti es-
senziali. Ella avrebbe infatti in un primo tempo indicato di non aver subito
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nulla di concreto salvo poi successivamente dichiarare di essere stata mi-
nacciata e picchiata dai militari. Neppure collimanti sarebbero le asserzioni
relative alle precauzioni prese a seguito delle visite dei militari avendo l'in-
teressata dapprima dichiarato di essersi in alcune occasioni nascosta salvo
poi omettere tale circostanza nel corso dell'audizione seguente. Soltanto
una volta raffrontata in merito alla discrepanza avrebbe indicato di essersi
a volta recata a H._______ per nascondersi.
Infine, la SEM non ha considerato sufficientemente motivate le allegazioni
concernenti l'espatrio. Anzitutto, sarebbe inattendibile che l'interessata non
abbia saputo indicare dove ha attraversato il confine per entrare in Sudan.
In seguito, il suo racconto circa il paesaggio al confine sarebbe vago e ste-
reotipato. Da ultimo, sarebbe poco plausibile che la richiedente non abbia
incontrato alcuna difficoltà per raggiungere il confine allorché avrebbe gi-
rovagato nella zona per giorni e data la presenza dei due figli in tenera età.
4.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura,
gli insorgenti contestano l'inverosimiglianza ritenuta dalla SEM circa i loro
motivi d'asilo e l'espatrio illegale, per il che, la decisione andrebbe annul-
lata.
Anzitutto, per quanto riguarda la presunta illogicità del comportamento a
seguito delle minacce dei militari, la ricorrente osserva che la situazione
sarebbe andata aggravandosi con il tempo fino a giungere alle gravissime
minacce di morte proferite nei confronti del figlio ed alle violenze fisiche nei
suoi confronti in occasione dell'ultima visita dei militari. A seguito di questo
episodio, e segnatamente quattro giorni dopo, la ricorrente avrebbe deciso
di intraprendere il viaggio d'espatrio. In siffatte condizioni sarebbe dunque
comprensibile che la ricorrente si sia ritrovata a lungo incerta sul da farsi.
La decisione di espatriare con dei figli piccoli costituirebbe infatti una scelta
estrema, per cui sarebbe comprensibile che ella abbia sperato di poter ri-
manere nel proprio Paese qualora le visite dei militari fossero cessate.
In secondo luogo, per quanto attiene alle contraddizioni sollevate nel prov-
vedimento impugnato, gli insorgenti ritengono che l'opinione dell'autorità di
prime cure sia stata condizionata da una lettura frammentata ed atomizzata
delle allegazioni determinanti. Le dichiarazioni in cui la ricorrente avrebbe
affermato di non aver riscontrato problemi con le autorità del suo Paese
sarebbero infatti immediatamente susseguenti alle descrizioni delle mi-
nacce subite. Di conseguenza, non sarebbe plausibile che ella abbia for-
nito due versioni contrastanti in una simile successione e la discrepanza
andrebbe piuttosto ricondotta alla formulazione standardizzata usata dalla
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SEM. In seguito, le allegazioni della ricorrente inerenti alle precauzioni
adottate sarebbero pure coerenti avendo ella asserito anche nel corso della
seconda audizione – seppur solo dopo domanda specifica da parte dell'au-
torità inferiore – di essersi nascosta. Dalla risposta inizialmente data dall'in-
sorgente, ovvero di non avere in mano nulla, manifestamente discordante
rispetto alla domanda, se ne dedurrebbe un'incomprensione da parte della
stessa.
Infine, ai ricorrenti andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato per motivi
soggettivi insorti dopo la fuga a causa dell'espatrio illegale dall'Eritrea. Un
espatrio legale sarebbe possibile soltanto in rari casi mentre la prassi della
SEM sotto il profilo dell'onere della prova sembrerebbe essere diventata
eccessivamente esigente. Nella fattispecie, la ricorrente avrebbe saputo
nominare alcune località attraversate recandosi in Sudan e sarebbe perfet-
tamente comprensibile che ella abbia dimenticato i nomi di altre (verosimil-
mente piccolissime) località indicate dal passatore lungo il tragitto. Le car-
tine allegate al ricorso mostrerebbero inoltre che non vi sarebbero villaggi
repertoriati tra Talata Asher e Cassala, per il che le indicazioni della ricor-
rente in merito al luogo di attraversamento del confine sarebbero adeguate.
Lo stesso varrebbe anche per la descrizione del paesaggio, dalla cartina
allegata non potrebbe essere dedotta l'esistenza di elementi naturali o ar-
tificiali visibili. Infine, l'interessata non avrebbe mai dichiarato di non aver
riscontrato difficoltà lungo il tragitto, ma bensì ella avrebbe descritto le dif-
ficoltà del passatore nell'individuare la strada giusta e le frequenti inversioni
di marcia. Del resto, l'estrema prudenza mostrata dal passatore nell'attra-
versamento del confine, costituirebbero degli elementi che confermereb-
bero le allegazioni del viaggio d'espatrio.
4.3 Nel suo atto responsivo la SEM osserva che il fatto che gli eventi ad-
dotti dalla ricorrente non siano stati approfonditi nel corso dell'audizione
sulle generalità non giustifica l'apparizione, nel corso del procedimento, di
allegazioni sostanzialmente discordanti. L'interessata sarebbe infatti già
stata invitata in ambito della prima audizione ad esporre i suoi motivi d'asilo
e dunque le ragioni essenziali che l'avrebbero spinta a lasciare il Paese
d'origine. Inoltre, ella avrebbe firmato entrambi i verbali confermandone la
correttezza. Infine, le cartine topografiche annesse all'atto ricorsuale non
perorerebbero la causa giacché il viaggio d'espatrio con appresso i figli
piccoli difficilmente si sarebbe svolto nelle modalità descritte.
4.4 In sede di replica, i ricorrenti osservano anzitutto che l'unico fatto non
esplicitato in sede di prima audizione sarebbe costituito dalle violenze fisi-
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che subite in occasione dell'ultima visita dei militari e significherebbe per-
tanto solamente un'omissione parziale che da sola non sembrerebbe giu-
stificare il netto giudizio d'inverosimiglianza. In secondo luogo, essi riten-
gono che in entrambe le audizioni sarebbero stati forniti un numero signifi-
cativo di dettagli importanti in merito al viaggio d'espatrio.
4.5 Infine, con duplica, la SEM rinvia nuovamente alla decisione impugnata
proponendo il respingimento del gravame senza presentare ulteriori osser-
vazioni.
5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera.
Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine
o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so-
ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione
a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che
comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Oc-
corre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione fem-
minile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che
su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri-
spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi
o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
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su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e re-
lativi riferimenti).
6.
A mente del Tribunale, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella
querelata decisione, le dichiarazioni rese da A._______ circa i motivi d'a-
silo si esauriscono in affermazioni poco sostanziate, contraddittorie e
quindi inverosimili.
Anzitutto, le dichiarazioni in merito alle minacce subite dai militari a causa
della scomparsa dal servizio militare dell'ex marito, paiono contenere ele-
menti incongruenti. La ricorrente ha infatti dichiarato in un primo momento
di essere stata minacciata per oltre tre anni dalle autorità militari che le
chiedevano dove fosse l'ex marito, senza tuttavia allegare di aver subito
nulla di concreto (cfr. verbale 1, pag. 9), salvo poi asserire in occasione
dell'audizione sui motivi d'asilo di essere stata percossa dai militari in oc-
casione dell'ultima loro visita e di aver di conseguenza deciso di espatriare
(cfr. verbale 2, D51-D52). Ora, nonostante il carattere sommario dell'audi-
zione sulle generalità, è pacifico che tali due versioni non possano colli-
mare dal momento che la prima si riferisce a considerazioni di ordine ge-
nerico mentre la seconda è attinente a problematiche vissute in prima per-
sona le quali non possono essere considerate una concretizzazione delle
precedenti dichiarazioni. Tale iniziale omissione, ritenuto il carattere deter-
minante che le percosse hanno avuto sulla decisione di lasciare il Paese
d'origine (cfr. verbale 2 D51), pare difficile a comprendersi e non può es-
sere semplicemente giustificata con lo stato di ansia dell'interessata (cfr.
verbale 2, D68). Quanto all'argomentazione ricorsuale secondo cui le alle-
gazioni della ricorrente "a me non è mai accaduto nulla di concreto" e "non
ho mai avuto né problemi con le autorità del mio Paese né con persone
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terze" (cfr. verbale 1, pag. 9) corrispondono ad una formulazione standard
non può in alcun modo essere seguita dal momento che l'interessata ha
firmato, previa ritraduzione, il verbale confermandone dunque la corret-
tezza. Neppure giova alla ricorrente invocare il fatto che l'audizione non si
è tenuta nella sua lingua madre, bensì in tigrino, considerato che ella ha
acconsentito allo svolgimento dell'audizione in tale lingua ed ha confermato
di aver ben compreso l'interprete (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 9). A tal riguardo
va peraltro osservato che la ricorrente ha riferito soltanto ad audizione fe-
derale inoltrata e su esplicita richiesta del collaboratore della SEM delle
violenze in oggetto (cfr. verbale 2, D51). L'insorgente ha dunque omesso
l'accaduto non solo in sede di audizione sulle generalità, ma bensì anche
all'inizio dell'audizione federale, allorquando – invitata ad esporre i suoi
motivi d'asilo – ha riferito quale motivo determinante per l'espatrio il fatto di
essere stata stressata dai militari che le chiedevano insistentemente dove
fosse l'ex marito (cfr. verbale 2, D23-D24). Tale motivo risulta confermato
anche successivamente nel corso della medesima audizione quando la ri-
corrente, alla domanda inerente all'attesa di due anni prima della decisione
di espatriare, ha nuovamente indicato di aver lasciato l'Eritrea per timore di
perdere i figli ed a causa della situazione di stress, tralasciando quindi nuo-
vamente qualsivoglia riferimento alle violenze fisiche (cfr. verbale 2, D63).
Proseguendo nell'analisi, non dissipano i dubbi neppure le dichiarazioni
della ricorrente al soggetto delle misure precauzionali adottate. In effetti
l'interessata ha inizialmente indicato di essersi a volte nascosta quando
arrivavano i militari (cfr. verbale 1, pag. 9), salvo poi asserire a precisa do-
manda di "non avere nulla in mano" (cfr. verbale 2, D62). Nemmeno in que-
sta occasione giova all'interessata asserire di non aver compreso la do-
manda in quanto tale argomentazione costituisce una mera affermazione
di parte. Si potrebbe invero presumere che se l'interessata non avesse ef-
fettivamente compreso la domanda avrebbe chiesto delle delucidazioni.
In seguito, risulta quantomeno singolare – e non costituisce neppure un
elemento a favore della verosimiglianza delle allegazioni – che la ricor-
rente, malgrado venisse importunata ogni due settimane dai militari al sog-
getto dell'ex marito ed avesse di tanto in tanto contatti con i di lui famigliari,
non abbia mai chiesto ai famigliari se le autorità l'avrebbero ricercato anche
da loro, rispettivamente se essi avessero avuto sue notizie (cfr. verbale 2,
D26, D36, D39-D46).
Oltracciò, come rettamente ritenuto dalla SEM nel provvedimento quere-
lato, il comportamento dell'interessata parrebbe mal sposarsi con la logica
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dell'agire. Invero, ritenute le regolari visite dei militari, appare poco com-
prensibile come ella abbia potuto attendere tre anni senza adottare alcuna
misura precauzionale di rilievo, se non quella, per quanto verosimile, di
nascondersi di tanto in tanto, per evitare di dover giungere alla decisione
estrema di espatriare con due figli piccoli (cfr. verbale 1, pag. 10; verbale 2,
D47).
Alla luce delle suesposte considerazioni, malgrado gli avvenimenti addotti
dai ricorrenti possano inscriversi in un contesto di generale plausibilità, la
versione dei fatti resa non potrebbe essere considerata, nel complesso, in
preponderanza veritiera.
7.
Ora, allo scrivente Tribunale non resta che analizzare se agli insorgenti
debbano essere riconosciuti dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga a se-
guito della loro uscita dal Paese.
Per i motivi che seguono, la questione della verosimiglianza dell'espatrio
illegale può essere lasciata aperta.
7.1 In una recente sentenza pubblicata come sentenza di riferimento
(D-7898/2015 del 30 gennaio 2017) il Tribunale, dopo approfondita analisi
delle attuali informazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), ha
esaminato la questione della rilevanza in materia d'asilo dell'espatrio ille-
gale dall'Eritrea e stabilito che quest'ultimo, da solo, non è sufficiente per
ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle per-
secuzioni rilevanti in materia d'asilo. Dall'analisi è infatti risultato che molte
persone che sono espatriate illegalmente dall'Eritrea hanno potuto farvi ri-
torno senza particolari problemi per soggiorni di corta durata. Pertanto non
si può più presumere con una probabilità preponderante che i cittadini eri-
trei siano esposti in Patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni
politiche dello Stato equivalgano seri pregiudizi ai sensi della legge sull'a-
silo e ciò unicamente a causa dell'espatrio illegale. Un rischio accresciuto
di subire una sanzione, può essere riconosciuto unicamente in presenza di
elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvi-
sta dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1).
7.2 Ora, per i motivi esposti al considerando 6, suddetti elementi supple-
mentari non sono nella fattispecie riconoscibili. All'assenza di contatti con
le autorità (militari) eritree, si aggiunge il fatto che la ricorrente non abbia
mai esercitato attività politiche e non sia mai stata convocata per il servizio
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Pagina 11
militare. In definitiva, non vi sono dunque elementi per considerare che la
ricorrente sia malvista dalle autorità del suo Paese d'origine.
8.
In conclusione, visto tutto quanto sopra, il ricorso in materia di riconosci-
mento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, destituito di
fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi) per il che il ricorso va respinto.
10.
Visto l'esito della procedura di ricorso, le spese processuali di CHF 750.–,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della pre-
sente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: