Corte IV
D-3207/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 g i u g n o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nata il (...),
Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 12 maggio 2009 / N[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3207/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data (...) in
Svizzera,
i verbali d'audizione dell'interessata del 6 e del 19 agosto 2008,
la decisione dell'UFM del 12 maggio 2009, notificata all'interessata il
giorno seguente (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 18 maggio 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo,
la decisione incidentale del 25 maggio 2009, con la quale il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha considerato il gravame privo di
probabilità di esito favorevole ed ha respinto la summenzionata
domanda d'assistenza giudiziaria, invitando quindi la ricorrente a
versare un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali di
CHF 600.- entro il 4 giugno 2009, con comminatoria d'inammissibilità
del ricorso in caso di mancato versamento,
lo scritto della ricorrente del 2 giugno 2009 con cui ha prodotto - quale
nuovo mezzo di prova - un documento presentato come la fotocopia di
un avviso di ricerca nei suoi confronti pubblicato su un giornale il
9 maggio 2005 ed ha ribadito la richiesta d'accoglimento del suo
ricorso del 18 maggio 2009 contro la decisione dell'UFM,
il pagamento dell'anticipo richiesto, avvenuto tempestivamente in data
3 giugno 2009,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
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(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA,
nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessata ha
dichiarato di essere di etnia [...] (mongola) e di essere nata a
B._______ (Mongolia); che, dal 2001 fino al 2004, essa ha dichiarato
di aver risieduto ad C._______ (Mongolia) e, successivamente fino al
suo espatrio sostanzialemente, di aver vissuto nella provincia di
D._______ (Mongolia), e saltuariamente ancora ad C._______
(Mongolia),
che l'interessata ha affermato di essere espatriata per il timore di
essere arrestata e uccisa dalle autorità le quali la starebbero
cercando; che la stessa - dopo aver lavorato dal 1999 in un'azienda di
(...) che avrebbe lei stessa creato - ha iniziato l'attività di vendita di (...)
nel 2002 per cui avrebbe chiesto un prestito bancario di 10 millioni di
tugrug; che, nel corso del 2004, essa avrebbe perso durante un
viaggio d'affari 25 millioni di tugrug; che, di conseguenza, l'interessata
avrebbe informato la banca di non poter più far fronte ai suoi
pagamenti e quest'ultima le avrebbe sequestrato la sua casa nel
novembre 2004; che, il mese successivo sarebbero apparsi dei
volantini e poi, nel maggio 2005, un articolo sul giornale, sui quali
sarebbe stato indicato che l'interessata era ricercata perché avrebbe
preso tanti soldi dalla banca e sarebbe scappata; che, spaventata,
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essa avrebbe vissuto nascosta gli anni successivi e nel maggio 2008
avrebbe decisio di espatriare,
che l'interessata avrebbe lasciato la Mongolia in auto; che sarebbe
entrata in Russia con il foglio d'uscita di un'altra persona, senza
mostrare il suo passaporto, ed avrebbe poi proseguito in treno fino a
E._______ (Russia), dove asarebbe rimasta per circa due mesi; che,
da lì, avrebbe proseguito il viaggio in Tir, successivamente in auto, e
infine in treno fino a F._______ (Svizzera) senza subire controlli,
che, nella decisione del 12 maggio 2009, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei
Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate
dalla richiedente non sono verosimili siccome contraddittorie e
illogiche, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli
indizi d'esposizione dell'interessata a persecuzioni in caso di rientro in
patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera entro
l'11 giugno 2009, e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel gravame, la ricorrente ha contestato che non emergerebbero
indizi di persecuzioni per procedere ad una decisione materiale nel
suo caso; che, in particolare, ha sottolineato che il suo racconto
sarebbe vero e verosimile, riassumendo le sue vicende e riesponendo
i suoi motivi d'asilo per cui non avrebbe avuto altra scelta che lasciare
il suo Paese; che, inoltre, l'insorgente ha aggiunto in questa sede che
l'uomo - con cui avrebbe avuto una relazione e che avrebbe lasciato
nel luglio 2004 a causa dei maltrattamenti subiti dal medesimo - non
l'avrebbe più lasciata in pace e l'avrebbe anche minacciata di morte;
che la ricorrente ha contestato altresì la motivazione stringata della
decisione dell'UFM, giunta solo un anno dopo la sua domanda d'asilo;
che in particolare, la stessa fa valere che non si sarebbe rivolta alla
Polizia, perché sapeva di essere ricercata e temeva quindi di essere
arrestata e uccisa, come nel caso di suo nonno, ciò che
giustificherebbe per cui si sarebbe rivolta invece alle autorità per i
maltrattamenti del marito e la perdita dei soldi; che, ad ogni modo, non
avrebbe avuto fiducia nelle autorità, visto che suo marito sarebbe stato
rilasciato subito e avrebbe ricominciato a picchiarla; che, inoltre, la
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ricorrente ha addotto che - contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM -
i suoi problemi non si sarebbero risolti dopo il sequestro dei suoi beni,
poiché le ricerche nei suoi confronti tramite i volantini e l'articolo di
giornale del 9 maggio 2005 - di cui segnala non sapere come
recuperarne una copia - sarebbero posteriori al sequestro; che, ad
ogni modo - anche se la banca si ritenesse soddisfatta - l'insorgente
sarebbe perseguitata dalle autorità statali per essere stata accusata
ingiustamente di aver sottratto una notevole somma di denaro; che la
ricorrente fa valere, non da ultimo, che il denaro le serviva per pagare
in contanti come è d'uso nella sua regione, e che non avrebbe mai
immaginato che le sarebbe stato portato via durante quel viaggio; che
essa adduce di aver fornito elementi dettagliati e che - in merito alle
contraddizioni rilevate dall'UFM - essa sostiene che sarebbero
marginali e che, comunque, essa avrebbe fornito risposte sintetiche e
semplici; che, infine, la ricorrente fa valere di essere espatriata dopo
tre anni dall'apparizione dell'articolo di giornale, dopo aver cercato
invano di risolvere i suoi problemi in Patria, dove la giustizia - in caso
di rientro - non potrebbe difenderla, non saprebbe a cui appoggiarsi
per non creare problemoi ai suoi figli e non avrebbe denaro,
che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria l'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una
domanda d'assistenzia giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese
nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione
d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente
l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua
situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
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imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in
GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, oltre alle allegazioni illogiche e contradditorie rese dalla ricorrente
e già sostanzialmente rilevate dall'UFM nella decisione impugnata -
basti ancora rilevare che le asserite ricerche e persecuzioni da parte
delle autorità statali - per la questione legata al prestito bancario - non
trovano alcun fondamento in relazione ai fatti esposti dalla stessa; che,
infatti, l'insorgente ha affermato che i volantini secondo cui sarebbe
ricercata e accusata risalirebbero al novembre 2004; che ciò
nonostante essa avrebbe continuato la sua attività di compravendita
del (...) fino al giugno 2005 (cfr. verbali d'audizione del 6 agosto 2008
pag. 5 e del 19 agosto 2008 D11 pag. 4); che l'articolo di giornale
risalirebbe al maggio 2005; che essa ha affermato che dal
giugno 2005 si sarebbe nascosta (cfr. verbale d'audizione del
19 agosto 2008 D13 pag. 4); che la ricorrente si sarebbe contraddetta
in parte affermando di non aver più venduto (...), ma di andare fuori
città per concludere affari con le famiglie (cfr. ibidem D72 pag. 10);
che, se l'insorgente fosse stata effettivamente ricercata e il suo viso
sarebbe stato esposto su dei volanti, essa non avrebbe continuato a
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fare affari e quindi ad esporsi; che la medesima ha dichiarato tra l'altro
che, tra la primavera del 2004 e il 9 maggio 2005, non le sarebbe
successo niente di rilevante (cfr. verbale d'audizione del
19 agosto 2008 D58 pag. 8),
che, ad ogni modo, non v'è alcun nesso di causalità tra l'asserito
prestito bancario e il mancato rimborso dello stesso con le accuse e le
conseguenti ricerche mosse nei confronti della ricorrente per l'addotta
sottrazione della somma di denaro prestata dalla banca; che, infatti,
essa stessa ha affermato che la banca è stata informata che non
poteva più far fronte ai suoi pagamenti ed ha di conseguenza
sequestrato il suo appartamento, con il quale quindi il debito doveva
essere stato saldato (cfr. verbale d'audizione dell'8 agosto 2008
pag. 5),
che, in siffatte circostanze, è assolutamente illogica e priva di senso
l'allegazione della ricorrente secondo cui sarebbe tutt'ora aperta la
vertenza con le autorità statali e non con la banca (cfr. ricorso pag. 4),
che, d'altronde, le ricerche di cui sarebbe oggetto la ricorrente e
risalenti al mese di maggio 2005 come essa pretenderebbe dimostrare
con il documento prodotto non hanno alcun legame temporale con il
suo espatrio avvenuto nel maggio 2008,
che, aggiungasi che il documento prodotto dalla ricorrente il
2 giugno 2009 in corso di procedura e presentato come avviso di
ricerca nei suoi confronti del 9 maggio 2005 costituisce solo una copia,
e tra l'altro di dubbia autenticità; che infatti vi sono indizi, a semplice
prima vista, per cui esso sia stato verosimilmente oggetto di modifiche;
che, inoltre, il presunto articolo che, a dire della ricorrente sarebbe un
avviso di ricerca, si trova circondato da altri annunci che si riferiscono
ad oggetti immobiliari, e pertanto in netta contraddizione con il suo
asserito contenuto,
che, non da ultimo, le asserite violenze subite dalla ricorrente da parte
del marito - fatte valere in sede di ricorso - si limitano a mere
affermazioni di parte (cfr. ricorso pag. 3) che non trovano alcun
fondamento e che non hanno nessun legame con la vicenda resa
dall'insorgente a sostegno del suo espatrio e della sua domanda
d'asilo,
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che, ad ogni modo, delle ricerche di polizia o una condanna, secondo
le leggi nazionali, per reati commessi o presunti tali, sono delle misure
statali del tutto legittime che non possono essere qualificate quali
persecuzioni pertinenti nell'ottica dell'art. 3 LAsi,
che, già solo alla luce di tali considerazioni, le contestazioni ricorsuali
della ricorrente, che tra l'altro si limitano mere affermazioni di parte
(cfr. ricorso pag. 2-3), nulla cambiano all'inverosimiglianza della
vicenda resa dall'insorgente e agli innumerevoli altri aspetti che
potrebbero ancora essere rilevati,
che, in virtù dell'evocata inverosimiglianza della vicenda asserita, non
v'è altresì motivo di ritenere che la ricorrente non possa beneficiare di
un equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi
confronti per ragioni che non appaiono avere alcuna relazione con uno
dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in
Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, in tal senso, l'insorgente non ha fatto valere alcunché,
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Mongolia
non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
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che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale
della ricorrente; che essa ha una formazione scolastica superiore
quale (...) nonché un'esperienza professionale di molti anni (cfr.
verbale d'audizione del 6 agosto 2008 pag. 2); che la medesima
dispone, inoltre, di un'importante rete sociale in patria, ritenuto che
vivono ancora in loco i suoi figli, i suoi fratelli nonché parenti e amici
(cfr. ibidem pag. 3); che la ricorrente non ha, altresì, preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica
GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, infatti, l'insorgente si è limitata di affermare di aver avuto problemi
di salute e di non poter andare in ospedale, senza tuttavia fornire
alcuna precisazione o mezzo di prova in merito (cfr. verbale
d'audizione del 19 agosto 2008 D66 pag. 9),
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente dispone già del suo passaporto,
quale documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che
l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
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che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato
dall'insorgente il 3 giugno 2009.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della
ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.-,
versato il 3 giugno 2009.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- G._______(in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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