B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3240/2017
Sen t en z a d e l 2 5 s e t t emb r e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
David R. Wenger, Walter Lang,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
B._______, nata il (…),
C._______, nata il (…),
D._______, nata il (…),
E._______, nato il (…),
F._______, nato il (…),
Iraq,
tutti patrocinati dall’avv. Ignazio Maria Clemente,
Studio legale,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 12 maggio 2017 / N (…).
D-3240/2017
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Fatti:
A.
A._______ e B._______, cittadini iracheni di etnia curda con ultimo domi-
cilio a Zakho (in arabo: ۆزاخ) nel governatorato di Dohuk, hanno depositato
una domanda d’asilo in Svizzera il 13 novembre 2015 (cfr. atti A6 e A7).
Sentito sui motivi d’asilo, A._______ ha dichiarato di aver lasciato il paese
d’origine in quanto, assieme al cognato, anch’egli richiedente asilo,
avrebbe trasportato armi e merci illegali a favore Partito dei Lavoratori del
Kurdistan (in curdo: Partîya Karkerén Kurdîstan; di seguito PKK) su inca-
rico di un conoscente di nome G._______. Sennonché, nell’estate del 2015
il contatto del richiedente sarebbe stato arrestato. A seguito di ciò, anche
l’interessato sarebbe stato ricercato dalle autorità ed avrebbe conseguen-
temente lasciato la sua abitazione rifugiandosi nella vicina località di Dor-
nakh per tre mesi. Dopo aver fatto ritorno a Zakho, egli sarebbe espatriato
con la moglie, i figli ed il cognato oggetto di separata procedura (cfr. atto
A38, pag. 7 e segg.).
Dal canto suo la moglie, B._______, non ha fatto valere alcun motivo
d’asilo proprio limitandosi a fare riferimento agli avvenimenti riguardanti il
marito. Ella ha in particolare dichiarato che durante la latitanza del marito
le autorità si sarebbero presentate tre o quattro volte (cfr. atto A31, pag. 5
e segg.).
B.
Con decisione del 12 maggio 2017, notificata il 15 maggio 2015 (cfr. avviso
di ricevento), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha
respinto la succitata domanda d’asilo ed ha pronunciato nel contempo l’al-
lontanamento degli interessati dalla Svizzera. I richiedenti sono tuttavia
stati ammessi provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento.
C.
Il 9 (recte: 8) giugno 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’en-
trata: 9 giugno 2017), gli interessati sono insorti contro detta decisione con
ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
postulando l’annullamento e la riforma della decisione impugnata nel senso
del riconoscimento della qualità di rifugiato e dell’accoglimento della loro
domanda d’asilo; in subordine la retrocessione degli atti all’autorità infe-
riore per la pronuncia di una nuova decisione in merito al riconoscimento
della qualità di rifugiato e all’accoglimento della loro domanda d’asilo; in via
ancor più subordinata la restituzione degli atti per il completamento
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dell’istruttoria ed una nuova pronuncia sulla domanda d’asilo; in ogni caso
il mantenimento dell’ammissione provvisoria; contestualmente la conces-
sione dell’assistenza giudiziaria nella forma dell’esenzione dal prelievo di
tasse e spese di giustizia con protesta di spese e ripetibili.
D.
Con decisione incidentale del 19 giugno 2017, il Tribunale ha respinto la
domanda di assistenza giudiziaria presentata dai ricorrenti invitandoli a ver-
sare, entro il 4 luglio 2017, un anticipo a copertura delle presunte spese
processuali. Il 30 giugno 2017 ricorrenti hanno tempestivamente corrispo-
sto l’importo richiesto.
E.
Il Tribunale, con ordinanza del 21 agosto 2017 ha quindi invitato l’autorità
di prime cure a volersi esprimere in merito al gravame.
F.
Con risposta del 25 agosto 2017, la SEM si è limitata a confermare la pro-
pria decisione proponendo la reiezione dell’impugnativa.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta ec-
cezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. L’UFM rientra tra dette au-
torità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore,
sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
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I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
2.1. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato
né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche
della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell’applica-
zione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede
difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti
di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal
senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF
2007/27 consid. 3.3).
2.2. Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l’au-
torità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono
evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presenta-
zione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MOSER/BEU-
SCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a
ed., 2013, n. m. 1.55).
3.
Gli insorgenti si avvalgono anzitutto di alcune censure di ordine formale,
contestando i verbali di audizione allestiti dalla SEM. Essi ne richiedono lo
stralcio e la conseguente nuova verbalizzazione siccome sarebbero stati
redatti in assenza di un interprete di propria scelta, in modo confuso e con-
fondente e senza che agli interrogati siano state sottoposte le presunte
contraddizioni. Gli insorgenti rilevano segnatamente che confezionare ver-
bali superficiali ed in tutta fretta per poi utilizzarli come strumento per rim-
proverare presunte contraddizioni sarebbe del tutto fuorviante e lesivo del
diritto di essere sentito. Pertanto, nessun confronto sarebbe possibile tra i
due verbali, stante la sommarietà del primo. Gli interessati fanno anche
presente che B._______ sarebbe stata sentita come testimone sui fatti ri-
guardanti il marito senza dare il giusto peso al fatto che quest’ultimo non
l’avrebbe messa al corrente di ogni dettaglio segnatamente per questioni
culturali. Su tali presupposti, la sua deposizione non sarebbe utilizzabile
per trovare contraddizioni in quella del marito. Per di più, ella non sarebbe
stata resa edotta circa la possibilità di avvalersi del diritto di non rispondere,
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cosa che pregiudicherebbe l’utilizzabilità del suo verbale. I ricorrenti chie-
dono poi lo stralcio di ogni passaggio presuntamene contradditorio anche
sulla base della mancata corretta traduzione. A titolo esemplificativo, i ri-
correnti fanno riferimento al verbale di cui agli atti A31 ed in particolare alle
domande dalla n°58 alla n°63. A loro dire tale verbale sarebbe una testi-
monianza di perfetta inutilizzabilità e di ermeticità nel porre le domande
idonea unicamente a provocare traduzioni errate e risposte incomprensi-
bili. Sarebbero state usate tecniche di interrogatorio confondenti che si di-
stinguerebbero da quelle cristalline e trasparenti. Secondo gli insorgenti
sarebbe stato necessario richiedere un’esposizione dei fatti nella loro se-
quenza, una dopo l’altra e non relativamente alla distanza da un determi-
nato evento. Porre domande di questo tipo, ferma considerata anche la
diversa estrazione linguistica dell’interprete, creerebbe ovvie problemati-
che di traduzione. Il patrocinatore dei ricorrenti rileva a tal riguardo che per
poter comunicare con il cliente egli avrebbe dovuto far capo ad un inter-
prete di fiducia onde esporre il contenuto della decisione impugnata. La
conversazione sarebbe stata lunga ed estenuante, con necessità di ripe-
tere più di una volta le domande e di riformularle in modo basico e sempli-
ficato. Dal momento che non sarebbero infrequenti gli strafalcioni e le in-
comprensioni da una lingua nazionale all’altra, vi sarebbe da chiedersi
come sia possibile condurre con successo un interrogatorio in una man-
ciata di minuti in una lingua ostica come quella dei ricorrenti. Gli insorgenti
contestano quindi l’efficienza dell’interrogatorio e l’insufficienza della tradu-
zione e propongono che vengano effettuate nuove verbalizzazioni nel ri-
spetto dei principi sopra elencati ed in presenza di un interprete di fiducia
e eventualmente del patrocinatore o altra persona di fiducia.
4.
4.1. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato
dall’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Sviz-
zera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne
la procedura amministrativa federale, all’art. 29 PA e segg., comprende il
diritto per l’interessato di consultare l’incarto, di offrire mezzi di prova su
punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di po-
tersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire
sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). La por-
tata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera ge-
nerale ma dev’essere definita sulla base degli interessi concretamente in
gioco (cfr. sentenza del Tribunale D-5501/2013 del 19 novembre 2014 con-
sid. 3.2.1). Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere con-
cessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera effi-
cace (cfr. DTF 111 Ia 273 consid. 2b e 105 Ia 193 consid. 2b/cc). In via
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generale, il diritto di essere sentito dev’essere posto in relazione con l’ac-
certamento dei fatti. A titolo eccezionale è tuttavia necessario interpellare
le parti anche quando il Giudice si appresta a fondare la propria decisione
su una norma o un principio giuridico non evocati in precedenza (DTF 130
III 35 consid. 5).
4.2. Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui viola-
zione implica, di principio, l’annullamento della decisione impugnata, a pre-
scindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid.
3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5). Una violazione di
questo diritto fondamentale da parte dell’autorità di prima istanza non com-
porta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annulla-
mento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione
grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all’autorità
inferiore allorquando un tale sanzione costituirebbe una mera formalità,
provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso
interesse della parte interessata ad un’evasione celere della causa (DTF
137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza
e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata
se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti
ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d’esame
dell’autorità d’esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale
ambito, la cognizione dell’autorità ricorsuale non va esaminata in maniera
astratta ma in base all’oggetto della controversia nel caso concreto (cfr.
WALDMANN/BICKEL [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz,
2a ed. 2016, art. 29 n. 119). Trasposto in materia d’asilo, tale principio im-
plica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una violazione
del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano nella sfera
del potere di apprezzamento dell’autorità inferiore dal momento che non
dispone della facoltà di controllare l’opportunità delle decisioni di prima
istanza (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3). Ciò non è tuttavia il caso per
quanto concerne l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi
d’asilo, non trattandosi infatti di questioni discrezionali ma di nozioni giuri-
diche soggette al libero controllo del Tribunale (cfr. THOMAS SEGESSEN-
MANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich [Art. 106Abs.
1 lit. c AsylG], in: Asyl 2/13, pag. 11-20; si veda anche sentenza del Tribu-
nale D-410/2017 del 18 luglio 2017 consid. 5.2).
4.3. Nelle procedure d’asilo – cosi come nelle altre procedure di natura am-
ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità
competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo
dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, Art.
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106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l’autorità deve occuparsi del corretto e
completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione ne-
cessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed
amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21
consid. 5).
5.
5.1. Giusta l’art. 26 cpv. 2 LAsi nella fase preparatoria la SEM può interro-
gare i richiedenti l’asilo sulla loro identità, sull’itinerario del viaggio e som-
mariamente sui motivi per cui hanno lasciato il loro Paese. L’audizione sulle
generalità, permette all’autorità di farsi una prima impressione sulla per-
sona del richiedente e di determinare se si sia in presenza di una domanda
d’asilo e nell’affermativa quale procedura sia applicabile al caso concreto.
Quanto ai motivi d’asilo, l’audizione ha invece carattere sommario. Oltre al
richiedente ed all’auditore, che si fa carico di allestire il verbale, interviene
di regola anche un interprete. Alla fine dell’audizione il verbale viene stam-
pato e ritradotto. Il richiedente asilo ne conferma quindi l’esattezza appo-
nendovi la sua firma. Sono possibili ulteriori correzioni e complementi, po-
sto che vengano segnalati come tali (cfr. WALTER STÖCKLI, Asyl, IN Über-
sax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., 2009, N. 11.101;
OSAR [ed.], Manuel de la procédure d’asile e de renvoi, 2a ed., 2016, pag.
82).
5.2. L’audizione sui motivi d’asilo ai sensi dell’art. 29 LAsi serve a determi-
nare quale sia il seguito da dare alla procedura d’asilo. Ciò presuppone
che i fatti determinanti per la decisione vengano raccolti in tale sede.
Nell’ambito dell’audizione sui motivi d’asilo sono presenti il richiedente,
l’auditore della SEM, un rappresentante delle opere assistenziali e l’inter-
prete designato d’ufficio dalla stessa SEM. Il richiedente può inoltre farsi
accompagnare da un rappresentante e da un interprete di sua scelta (art.
29 cpv. 2 LAsi). In ossequio al suo obbligo di collaborare, il richiedente asilo
è tenuto a dichiarare tutti gli elementi fattuali necessari a chiarire la fatti-
specie (art. 8 LAsi). Anche in questo caso l’audizione inizia con una fase
introduttiva seguita da alcune indicazioni preliminari. Successivamente al
richiedente viene data la possibilità di esternare spontaneamente i suoi
motivi d’asilo. Per mezzo di domande puntuali vengono poi chiariti i fatti
essenziali. Dopo aver informato il richiedente circa il prosieguo della pro-
cedura, si passa alla fase di ritraduzione e di approvazione (cfr. cfr. WALTER
STÖCKLI, Asyl, IN Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht,
2ª ed., 2009, N. 11.105; vedi anche SEM, Manuel asile et retour, Article C7:
L’audition sur les motifs d’asile).
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5.3. La presenza di un interprete è parte integrante del diritto di essere
sentito del ricorrente. L’interprete ha il compito di tradurre parola per parola
le domande e le risposte. Egli deve comportarsi in maniera neutra e non è
chiamato in nessun caso ad emettere giudizi di valore. Una traduzione che
presenti delle carenze tali da inficiare il corretto accertamento dei fatti pre-
suppone una violazione del principio inquisitorio e del diritto di essere sen-
tito del richiedente (cfr. a titolo esemplificativo sentenze del Tribunale E-
954/2014 del 6 marzo 2014 consid. 5.1 e D-6232/2009 dell’11 marzo 2010).
Tuttavia, per constante giurisprudenza, il fatto che il ricorrente abbia appo-
sto la propria firma sul verbale confermandone l’esattitudine e la comple-
tezza dichiarando nel contempo di aver compreso il traduttore, lascia poco
spazio per ammettere la presenza di errori di traduzione (cfr. tra le tante
sentenza del Tribunale D-5029/2008 del 24 maggio 2011 consid. 5.3.3).
6.
Ora, alla luce dei principi sovraesposti, le censure di cui i ricorrenti si sono
avvalsi relativamente a presunte irregolarità formali vanno disattese.
6.1. Anzitutto, le audizioni sulle generalità di cui è censurata l’eccessiva
superficialità e brevità, sono durate 45, rispettivamente 30 minuti. Sul piano
qualitativo, il grado di complessità ha inoltre ampiamente superato le esi-
genze in materia, posta la sommarietà di tale passo procedurale. Occorre
infatti constatare che in tale sede ad entrambi i ricorrenti è stata data la
possibilità di esprimere liberamente i propri motivi d’asilo. Per dipiù, l’audi-
tore ha approfondito con loro le ragioni addotte. Non di meno, entrambi
hanno risposto di non aver nulla da aggiungere a precisa domanda circa
eventuali ulteriori motivi (cfr. atto A6, pag. 8-10 e A7, pag. 8).
6.2. Secondariamente, va ritenuto che l’interprete di propria scelta di cui
all’art. 29 cpv. 2 LAsi non rimpiazza il traduttore ufficiale ma può semmai
presenziare nel contempo, qualora ciò sia la volontà del richiedente (cfr.
ACHERMANN/HAUSMANN, Handbuch des Asylrecht, 1991, p. 283). Nulla può
essere pertanto dedotto dal fatto che tale figura non fosse presente al mo-
mento della verbalizzazione. Del resto, nemmeno si comprende su quali
basi gli insorgenti richiedano ora di effettuare una nuova verbalizzazione in
presenza di un interprete di fiducia e eventualmente del patrocinatore o
altra persona di fiducia, posto che non si sono avvalsi di tale facoltà in pre-
cedenza. Da ultimo, le constatazioni dei ricorrenti secondo i quali “nessun
interprete né persona di fiducia sia stata offerta né ammesso a presen-
ziare” è pretestuosa. Come si può facilmente evincere dai verbali, all’inizio
delle audizioni è stato chiesto ai ricorrenti se avessero un mandatario o
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meno e loro hanno risposto negativamente. Non vi è del resto alcuna trac-
cia agli atti quanto ad un rifiuto da parte della SEM ad ammettere tali figura
alle audizioni.
6.3. Nello stesso senso, nemmeno si può concludere che ai ricorrenti siano
state poste domande in modo confuso e confondente. Volendo in partico-
lare fare riferimento alle audizioni ex art. 29 Lasi, dai verbali risulta che le
stesse si siano svolte in maniera adeguata. Dopo una prima fase introdut-
tiva ai ricorrenti è stato dato modo di esprimersi liberamente sulla base di
domande aperte. Tuttavia, l’auditore si è visto sin da subito nell’esigenza
di porre domande completive, posto che il racconto spontaneo in entrambe
le circostanze si è ridotto a poche esternazioni. Invero, l’esempio addotto
dai ricorrenti circa il presunto modo contorto di porre domande con riferi-
mento ai punti 58-63 del verbale relativo a B._______, appare illusorio. In-
fatti, è proprio in virtù della difficoltà dell’interessata a delineare temporal-
mente gli avvenimenti che l’auditore le ha proposto di collocarli rispetto ad
un determinato evento. Invero, l’auditore le ha ripetuto e spiegato la pur
semplice domanda a più riprese. Ora, come tale agire possa essere inteso
quale “testimonianza di perfetta ermeticità nel porre le domande, idonea
solamente a provocare traduzione errate e risposte incomprensibili” non è
dato a sapersi, posto che l’incaricato della SEM risulta solamente aver fatto
un ulteriore tentativo di acclarare i fatti come prescritto dalla massima uffi-
ciale a fronte dell’inconcludenza del racconto spontaneo della richiedente.
6.4. Quanto al fatto che l’interprete incaricato dalla SEM sarebbe stato ina-
deguato in quanto non proveniente dalla zona d’origine e dall’area culturale
dei ricorrenti il discorso non cambia. In primo luogo non vi è alcuna prescri-
zione in tal senso nei già citati disposti. Il ruolo di tale figura non è inoltre
quello di fornire valutazioni di ordine culturale ma solamente di tradurre
testualmente lo scambio verbale avente luogo al momento delle audizioni.
Per di più, entrambi i ricorrenti hanno confermato ben comprendere la tra-
duzione e hanno attestato la fedefacenza delle risposte da loro fornite per
mezzo della sottoscrizione per avallo dei verbali.
6.5. D’altronde, la valutazione dei ricorrenti secondo la quale vi sarebbe da
dedurre un’inutilizzabilità dei verbali sulla base del fatto che B._______ non
sarebbe stata edotta circa la facoltà di avvalersi della facoltà di non rispon-
dere è sorprendente. Non vi è infatti luogo di trasporre in questa sede tale
principio penalistico, posto che dai corrispettivi applicabili in ambito ammi-
nistrativo si può semmai evincere il contrario, e meglio, che gli interessati
sono tenuti non solo a collaborare rispondendo ma anche a dire la verità
(OSAR [ed.], Manuel de la procédure d’asile e de renvoi, 2a ed., 2016, pag.
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Pagina 10
92). Nello stesso senso nulla può essere dedotto dal fatto che la ricorrente
sia stata chiamata a riferire anche circa gli avvenimenti riguardanti il marito
(sui quali ha del resto basato la propria domanda d’asilo) posto che gli
stessi sono parte integrante della fattispecie da acclarare.
6.6. Per quanto concerne infine il fatto che ai ricorrenti non siano state sot-
toposte le contraddizioni successivamente considerate nel merito dall’au-
torità di prime occorre invece effettuare alcune distinzioni.
6.6.1. Come già detto, il diritto di essere sentito non conferisce di ad una
parte la facoltà di esprimersi sull’apprezzamento giuridico dei fatti né tan-
tomeno la prerogativa di pronunciarsi preventivamente sull’argomenta-
zione giuridica prospettata dall’autorità (DTF 132 II 485 consid. 3.2; 116 II
721 S. 724; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes, 3a ed., 2013, pag. 187). Su tali presupposti,
quandanche il richiedente non venga confrontato con le sue stesse dichia-
razioni contraddittorie, non vi è luogo di constatare la violazione di alcun
diritto processuale, trattandosi di una questione attinente all’apprezza-
mento delle prove (cfr. GICRA 1994 n. 13 consid. 3b e sentenza del Tribu-
nale E-3660/2014 del 18 febbraio 2015 consid. 5.3-5.4). La situazione dif-
ferisce invece quando ad essere omesso è il confronto con le dichiarazioni
contradditorie di terzi. Secondo la giurisprudenza, il richiedente deve infatti
essere confrontato preventivamente alle dichiarazioni rese da un terzo (se-
gnatamente dal coniuge) ed in contraddizione con le sue, affinché possa
fornire ogni elemento utile alla pronunzia del giudizio, in particolare dissi-
pare ogni malinteso (cfr. GICRA 2004 n. 38 consid. 6.1, GICRA 1994 Nr.
14, sentenza del Tribunale D-1503/2016 del 7 aprile 2016 consid. 5.3).
6.6.2. Ora, nel caso che occupa, la SEM, onde giungere alla sua determi-
nazione in merito alla verosimiglianza delle allegazioni dei richiedenti, ha
effettivamente fatto riferimento, tra le altre cose, anche alle contraddizioni
presenti nelle - e tra le - loro dichiarazioni. Dai verbali non risulta tuttavia
che agli interessati sia stata data facoltà di esprimersi al riguardo. Ebbene,
se dal punto di vista delle incongruità tra le dichiarazioni della stessa per-
sona ciò non pone in specie alcun problema particolare, posto che, dispo-
nendo l’autorità di prime cure di sufficienti elementi al riguardo, non sia in
specie riscontrabile alcuna violazione del suo dovere di accertare i fatti (cfr.
GICRA 1994 n. 13 consid. 3b), si può al contrario intravedere una possibile
violazione del diritto di essere sentito per quanto concerne il mancato raf-
fronto con le allegazioni dell’altro coniuge. Ciò nonostante, posto che in
sede ricorsuale i ricorrenti - assistiti da un patrocinatore di fiducia cognito
di diritto - hanno avuto ampia facoltà di esprimersi al riguardo, essi risultano
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Pagina 11
impregiudicati in ogni diritto. In siffatte circostanze un rinvio all’autorità in-
feriore costituirebbe invero una mera formalità incompatibile con lo stesso
interesse dei ricorrenti ad un’evasione celere della loro causa. Pertanto, vi
è luogo di concludere che quandanche si possa ritenere una violazione del
diritto di essere sentito, la stessa vada considerata sanata in questa sede
in ossequio alle fonte esposte in rubrica (cfr. supra consid. 4.2).
7.
Per quanto concerne il merito della questione, il Tribunale osserva in limine
che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell’ammissione provvisoria
per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento con decisione del 12
maggio 2017 e non avendo censurato la pronuncia dell’allontanamento,
oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la decisione
riguardante il rifiuto della loro domanda d’asilo.
8.
8.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo-
sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
8.2. A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
8.3. È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
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o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e
giurisprudenza ivi citata).
9.
9.1. Nel caso in disamina la SEM ha concluso all’inverosimiglianza dell’in-
tegralità dei motivi d’asilo addotti dagli interessati. Secondo quanto si può
leggere nella decisione avversata A._______ avrebbe fornito versioni con-
trastanti in merito a diversi aspetti del suo racconto. Egli si sarebbe in par-
ticolare contraddetto in merito alla questione di sapere se fosse o meno
stato accompagnato in occasione dei viaggi effettuati in favore del PKK e
della successiva fuga a Dornakh e circa la tempistica delle ricerche di cui
avrebbe fatto l’oggetto. Il suo racconto sarebbe inoltre incoerente a ri-
guardo delle presunte ricerche di cui avrebbe fatto l’oggetto dopo l’espatrio.
A prescindere da ciò sarebbe inoltre inverosimile che l’interessato sia tor-
nato a casa sua dopo aver appreso del fermo del suo contatto correndo
così il rischio di venire arrestato a sua volta. Lo stesso varrebbe anche per
quanto concerne il suo ritorno al domicilio prima dell’espatrio, posto ch’egli
avrebbe dichiarato che le autorità sarebbero state sulle sue tracce. Prose-
guendo nella propria analisi, l’autorità di prime cure ha poi elencato alcune
incompatibilità tra quanto dichiarato da A._______ ed il racconto della mo-
glie. B._______ avrebbe infatti asserito che l’informazione circa il fatto che
le autorità erano al corrente delle attività illecite sia arrivata direttamente
da G._______ mentre il marito avrebbe dichiarato che quest’ultimo risul-
tava irrintracciabile. Le due versioni differirebbero poi su altri aspetti, se-
gnatamente a proposito del tempo trascorso tra le ricerche delle autorità
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ed il riparo a Dornakh, circa le indicazioni fornite dalle forze di sicurezza al
momento delle ricerche e quo ai contatti tra il padre di B._______ e
A._______ durante la sua latitanza. Non di meno, entrambi i ricorrenti
avrebbero dapprima dichiarato aver rispedito i documenti in Iraq per poi
ritrattare in seguito indicando che si troverebbero presso il passatore. Da
ultimo, la ricorrente avrebbe ammesso essersi recata con i famigliari a
Istanbul per turismo un mese prime dell’espatrio.
9.2. Nel gravame i ricorrenti avversano la lettura dell’autorità di prime cure.
A loro dire, le contraddizioni non riguarderebbero infatti elementi fonda-
mentali e ad ogni modo non sarebbero insanabili. Gli insorgenti premettono
quindi non intendere prendere posizione in maniera esaustiva rispetto a
tutte le incongruenze constatate dalla SEM e rinviano in limine a quanto
precedentemente esposto nell’ambito delle censure riguardanti la viola-
zione dei principi procedurali. Essi passano poi in rivista alcune delle con-
traddizioni ritenute nella decisione impugnata. In primo luogo, per quanto
concerne la questione di sapere se A._______ fosse accompagnato o
meno in occasione dei trasporti, occorrerebbe prendere atto del fatto che
essendo stati gli episodi molteplici, non si potrebbe escludere ch’egli abbia
agito in parte solo ed in parte accompagnato. Circa le modalità di appren-
dimento dell’arresto di G._______ ed il periodo trascorso tra tale avveni-
mento e la fuga del ricorrente non sussisterebbero inoltre contraddizioni
particolari posto che quanto al fermo non sarebbe pervenuta alcuna notizia
diretta ma lo si sarebbe dedotto dall’irraggiungibilità telefonica. Invero,
A._______ se ne sarebbe andato di casa dopo 10 giorni. Nel prosieguo
della loro impugnativa, i ricorrenti pretendono poi che la presunta contrad-
dittorietà sulla presenza del cognato dopo la fuga si baserebbe su spezzoni
di deposizioni non armonizzabili tra loro. Non di meno, quanto alla que-
stione di sapere se le autorità abbiano ancora ricercato a casa A._______,
la decisione scivolerebbe nel paradosso e nel nonsenso, dal momento che
l’argomentazione ritenuta equivocherebbe intenzionalmente sui concetti di
esercito, polizia e autorità (a tal riguardo i ricorrenti fanno riferimento al
verbale di cui agli atti A38 laddove A._______ avrebbe precisato la diffe-
renza tra polizia e agenti di sicurezza). Da ultimo, la contraddizione a pro-
posito della localizzazione dei passaporti sarebbe inoltre irrilevante e la ri-
sposta della moglie circa le vacanze in Turchia sarebbe frutto di un errore.
Su tali presupposti, la decisione impugnata sarebbe insostenibile stante
segnatamente l’omissione dell’esame della rilevanza in materia d’asilo dei
motivi addotti.
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Pagina 14
10.
10.1. Ora, il Tribunale non può esimersi dal constatare come nelle dichia-
razioni del diretto interessato siano presenti un certo numero di elementi
contradditori. Invero, è innegabile che A._______ ha in un primo momento
lasciato intendere svolgesse i trasporti in questione con il cognato (cfr. atto
A6, pag. 8-9; segnatamente “wir transportieren”, “fuhren H._______ und
ich mit den Waren”). Dal tenore delle sue dichiarazioni pare del resto poter
essere evinto con relativa sicurezza che in tale circostanza egli non si rife-
risse ad un episodio specifico, quanto più ad un modus operandi. La lettura
alternativa proposta nel gravame non può pertanto essere seguita. Ne
viene che le successive dichiarazioni da lui rese al riguardo e secondo le
quali egli sarebbe stato solo sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno
(cfr. atto A38, pag. 9 e 10) risultino effettivamente inconciliabili con quanto
da lui dichiarato in precedenza. Oltracciò, anche per quanto concerne la
successiva presenza o assenza del cognato al momento della fuga a Dor-
nakh, la contraddizione è palese. In un primo tempo l’insorgente ha infatti
espressamente addotto essersi nascosto con il cognato (cfr. atto A6, pag.
9: “verstecken H._______ und ich”) mentre in occasione della successiva
audizione ha dichiarato aver lasciato da solo il domicilio ed essere stato
solo anche a Dornakh (cfr. atto A38, pag. 12). Ora, visto il tenore delle ri-
sposte, non si può certo ricondurre l’incongruenza ad una lettura atomiz-
zata né tantomeno alla sommarietà della prima audizione. Del resto, anche
le dichiarazioni rese dall’insorgente nell’ambito della sola audizione sui mo-
tivi d’asilo ed a riguardo delle ricerche di cui avrebbe fatto oggetto risultano
discrepanti (cfr. atto A38, pag. 12: “ils viennent de façon regulière jusqu’à
maintenant”; atto A 38, pag. 13: “ils n’ont pas besoin de venir voir ma fa-
mille”; atto A38, pag. 5: “[les asaysh] ne sont pas venus parler à ma fa-
mille”).
10.2. In questa stessa sede è inoltre opportuno constatare che le dichiara-
zioni dei ricorrenti si scontrano a tratti con l’esperienza generale di vita e
sono prive di logica interna. È infatti difficile concepire che A._______, no-
nostante fosse al corrente dei rischi corsi a seguito dell’arresto di
G._______, sia rimasto al suo domicilio per un mese come se nulla fosse
(cfr. A38, pag. 11). Allo stesso tempo, poco concepibile è anche il suo ri-
torno a casa prima dell’espatrio (cfr. atto A38, pag. 13: “je suis rentre à
Zahko et nous avons décidé ensemble des modalités de voyage”), stanti
le regolari ricerche di cui avrebbe fatto l’oggetto e i conseguenti rischi di
arresto (cfr. atto A38, pag. 13: “ils sont venus. C’est pour ça que je ne pou-
vais pas rentrer”). Da ultimo, ma non per importanza, va rilevata la totale
incredibilità delle allegazioni di B._______ a riguardo del viaggio per turi-
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smo svoltosi ad Istanbul un mese prima dell’espatrio definitivo, ovvero du-
rante la presunta latitanza del marito (cfr. atto A31, pag. 4). V’è qui da sot-
tolineare che vista la procedura di rilettura del verbale tale dichiarazione
non può certo essere ricondotta ad un semplice errore come lo vogliono i
ricorrenti.
10.3. Già solo sulla base di quanto illustrato sin qui, vi è luogo di concludere
all’inverosimiglianza dei motivi d’asilo addotti dagli interessati. A titolo pu-
ramente abbondanziale ed in ottica di esaustività, occorre quantomeno
constatare che le rispettive versioni fornite dai richiedenti risultano anche
incompatibili tra loro. Tra i vari aspetti antitetici salta in particolare agli occhi
il fatto che A._______ ha allegato essersi rifugiato a Dornakh non appena
le autorità si sarebbero presentate al suo domicilio (cfr. 38, pag. 12) allor-
ché la moglie ha invece asserito che quest’ultimo sarebbe restato a casa
per ulteriori 10-15 giorni (cfr. atto A31, pag. 8).
10.4. I ricorrenti non sono dunque riusciti a rendere verosimile il rischio di
esposizione a seri pregiudizi in caso di rientro in Iraq. L’autorità intimata ha
quindi a giusto titolo negato la qualità di rifugiato e l’asilo agli insorgenti.
11.
Su tali presupposti nemmeno si giustifica il richiamo dell’incarto relativo al
cognato rispettivamente fratello dei ricorrenti né tantomeno la sua audi-
zione. I fatti giuridicamente rilevanti risultano infatti già sufficientemente ac-
clarati e non vi è necessità alcuna di procedere ad ulteriori istruzioni del
caso.
12.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va dunque respinto.
13.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato
il 30 giugno 2017.
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14.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare è prelevato sull’anticipo spese versato il 30 giugno 2017.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: