Corte IV
D-3242/2010/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 1 1 m a g g i o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione di Bruno Huber, giudice;
cancelliere Jean-Marie Meraldi.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Serbia,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 28 aprile 2010 / N (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3242/2010
Visto:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data (…) in
Svizzera,
i verbali d'audizione del (…) e del (...),
la decisione dell'UFM del 28 aprile 2010, notificata personalmente il
giorno stesso (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 5 maggio 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali,
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuto via fax a codesto Tribunale in
data 6 maggio 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e
art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato
non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
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che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno
dichiarato di essere sia cittadini serbi che kosovari, di essere di etnia
rom, di aver vissuto in Kosovo fino al (...) ed in seguito a E._______,
Serbia, fino al loro espatrio avvenuto il (...),
che i ricorrenti hanno affermato di essere espatriati per timore di dover
subire ulteriori persecuzioni in seguito alle minacce ricevute da parte
della polizia serba il giorno di detto espatrio; che, peraltro, dal (...) in
poi sarebbero stati vittime di molteplici persecuzioni, sia da parte delle
autorità che di cittadini serbi; che il marito ha affermato di essere stato
trattenuto e maltrattato a più riprese dalla polizia serba; che la moglie
ha allegato di avere subito minacce da parte del personale ospedaliero
serbo in occasione del suo primo parto, motivo per cui avrebbe
partorito il suo secondogenito a casa,
che, nella decisione del 28 aprile 2010, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito la Serbia nel novero dei Paesi
sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai
richiedenti sono inverosimili, di modo che non emergerebbero dalle
carte processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a
persecuzioni in caso di rientro in Serbia,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e la
sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile,
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che, peraltro, detta esecuzione è stata pronunciata solo a destinazione
della Serbia e che un ritorno dei ricorrenti in Kosovo non è stato
contemplato nella decisione dell'UFM,
che, nel ricorso, i richiedenti hanno ribadito di essere sia cittadini serbi
che kosovari; che, in merito ai loro motivi d'asilo, hanno contestato la
decisione dell'UFM rimandando in sostanza alle allegazioni rese
durante le audizioni; che hanno affermato, inoltre, di essere in pericolo
di morte in caso di ritorno in Kosovo; che a prova di detto pericolo
hanno depositato le dichiarazioni di due cittadini kosovari risiedenti in
Italia; che, in aggiunta, hanno allegato che anche l'allontanamento
verso la Serbia sarebbe impossibile,
che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e, in via sussidiaria, la
concessione dell'asilo; che hanno, altresì, presentato una domanda
d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il
Consiglio federale ha designato come sicuro secondo
l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di
persecuzione,
che, da un lato, allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese
nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione
d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente
l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua
situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
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che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
6 marzo 2009, la Repubblica della Serbia nel novero dei Paesi esenti
da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, pur tenendo conto di un grado di
verosimiglianza ridotto,
che, in particolare, gli insorgenti si sono gravemente contraddetti a
riguardo del fatto all'origine del loro espatrio in quanto, dal canto suo, il
ricorrente ha affermato che l'incursione dei poliziotti sarebbe avvenuta
il giorno che hanno lasciato la casa, mentre la ricorrente ha affermato
che i poliziotti si sarebbero presentati al loro domicilio già nei due
giorni precedenti (cfr. audizione del ricorrente del [...], audizione della
ricorrente del [...]); che le spiegazioni fornite in merito non convincono
(cfr. Complemento d'audizione del ricorrente del [...]); che il ricorrente,
dopo aver ribadito di essere fuggito in modo improvviso, si è
contraddetto dichiarando di aver informato il proprio datore di lavoro di
detto espatrio già il giorno stesso, quindi prima dell'ultima, in tale
senso decisiva, persecuzione (cfr. audizione del ricorrente del [...]);
che entrambi i ricorrenti non sono stati in grado di esporre in modo
coerente la prima persecuzione, subita presumibilmente nel (...),
affermando che il loro primogenito, nato in verità nel (...), era presente
al momento dei fatti (cfr. audizione del ricorrente del [...], audizione
della ricorrente del [...] nonché Complemento di audizione del
ricorrente del [...]); che, infine, non soccorrono gli insorgenti neppure
gli articoli di giornale presentati come mezzi di prova, in quanto il
ricorrente non ha saputo determinare in maniera convincente né gli
autori (polizia o giornalisti) né la funzione del F._______; che, peraltro,
come rettamente rilevato dall'UFM, data la scarsa plausibilità delle
spiegazioni in merito a tali articoli, la loro reale forza probatoria è così
inficiata; che, infine le due dichiarazioni di cittadini kosovari, depositate
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in sede di ricorso, in merito alla situazione in Kosovo non sono di
alcuna rilevanza nella fattispecie, ritenuto che un rinvio in tale Paese
non è oggetto della decisione impugnata,
che, pertanto, alla luce delle sovraesposte considerazioni che toccano
gli elementi essenziali del racconto dei ricorrenti, v'è ragione di
ritenere che sono manifestamente inverosimili le allegazioni dei
ricorrenti circa le asserite persecuzioni di cui sarebbero stati oggetto in
Serbia, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi
inattendibili della loro vicenda oppure la pertinenza delle
contraddizioni rilevate dall'UFM,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in
Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Serbia non
vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale,
che, pertanto, nel caso di specie, non risultano manifestamente
esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
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che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei
ricorrenti; che, infatti, i medesimi sono giovani; che il ricorrente ha
avuto modo di lavorare nel settore dell'edilizia e che intratteneva un
ottimo rapporto con il suo datore di lavoro (cfr. audizione del ricorrente
del [...]); che, peraltro, il padre del ricorrente e la sorella vivono in
Serbia; che, pertanto, i ricorrenti dispongono in Patria di una rete
familiare in grado di aiutarli per il loro reinserimento; che, per di più,
secondo il ricorrente, sua sorella avrebbe una buona situazione
finanziaria, ritenuto che suo marito sarebbe attivo nel commercio (cfr.
audizione del ricorrente [...]); che, infine, avendo vissuto loro stessi per
(...) anni non vi è motivo di ritenere che non dispongano di una rete
sociale più ampia,
che, peraltro, i ricorrenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro
ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti in causa emerga la necessità di una
permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, i problemi di
salute allegati dal ricorrente non sono corroborati da nessun certificato
medico (cfr. audizione del ricorrente del [...]), mentre quelli riscontrati
da sua moglie e dai suoi figli sono risultati essere delle bagatelle (cfr.
segnalazioni di casi medici ORS service AG),
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, sono in possesso delle loro carte
d'identità; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
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che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, per l'incarto N (...) (per corriere interno;
in copia)
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Jean-Marie Meraldi
Data di spedizione:
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