Corte IV
D-3244/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 a g o s t o 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Therese Kojic-
Siegenthaler,
cancelliera Chiara Piras.
A._______, dichiaratosi cittadino sudanese,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 maggio 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3244/2008
Fatti:
A.
Il 23 marzo 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbali d'audizione del 17 aprile e del 7 maggio 2008), d'avere lasciato
il suo Paese, poiché stanco della vita che faceva come combattente
nel B._______. Sarebbe infatti stato portato via dalla propria famiglia
all'età di sei o sette anni da un leader dei ribelli e portato in una
foresta nel B._______ per combattere contro i soldati del C._______. Il
15 giugno 2007 avrebbe lasciato il Sudan per raggiungere D._______
dove è rimasto per cinque o sei mesi prima di partire in aereo per
l'Europa.
B.
Il 16 maggio 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 16 maggio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via
sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha
altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento
dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
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2.
2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa.
2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata
tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità, dall'altro
lato, ha ritenuto inverosimili le allegazioni decisive in materia d'asilo
presentate dall'insorgente. In particolare, quest'ultimo avrebbe
sostenuto di essere cittadino sudanese, senza però potere precisare la
sua etnia o la provenienza esatta nel C._______. L'interessato non
avrebbe, altresì, saputo fornire delle informazioni dettagliate sul
gruppo di ribelli con i quali avrebbe combattuto per quindici o sedici
anni o sul luogo di combattimenti come anche sulle armi utilizzate.
Infine, l'autorità inferiore ha considerato che non sono necessari
ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o
dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
del ricorrente.
5.
Nel ricorso, l'insorgente sostiene di non avere mai posseduto e
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neppure richiesto un passaporto od una carta d'identità e dunque di
non potere produrre alcun documento ufficiale sudanese. Segnala che
nessuno nel suo Paese potrebbe procurargli un siffatto documento,
visto che è stato allontanato dalla famiglia quando era ancora
bambino. Ritiene inoltre necessari ulteriori chiarimenti in relazione allo
statuto di rifugiato o all'esecuzione dell'allontanamento, ragione per cui
l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua
domanda d'asilo. In particolare, avrebbe riportato delle ferite dai
combattimenti e avrebbe vissuto una vita senza speranza prima di
poter fuggire prima ad D._______ e poi verso l'Europa.
6.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett.
c).
6.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6).
6.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
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nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
7.
Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge,
benché siano passati più di tre mesi dall'invito da parte dell'UFM ad
esibirli (v. verbale d'audizione del 17 aprile 2008, pag. 5). In
particolare, e nella loro imprecisione, non possono ritenersi plausibili
le dichiarazioni dell'insorgente secondo le quali avrebbe viaggiato in
aereo da D._______ all'Europa con un passaporto di cui non
conosceva né la nazionalità, né le generalità. Non v'è, altresì, ragione
di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti
sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o
d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. In
siffatte circostanze, non appare giovare all'insorgente la generica
allegazione in sede di ricorso, secondo la quale avrebbe chiesto alle
autorità, durante le audizioni, di aiutarlo a trovare un'ambasciata
sudanese a cui rivolgersi. Infatti, dal verbale dell'audizione ai sensi
dell'art. 29 cpv. 1 LAsi, si evince che l'insorgente esprime l'eventualità
di cercare l'Ambasciata sudanese, senza tuttavia chiedere
espressamente al rappresentante dell'UFM di aiutarlo in questo senso.
Inoltre, non vi è ragione di ritenere che l'UFM, se confrontato con la
richiesta di ottenere l'indirizzo di una rappresentanza estera in
Svizzera da parte del ricorrente, si rifiuterebbe di fornire tali
indicazioni. Infine, in assenza di ragioni valide per giustificare la
mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di
prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata
nel merito quand'anche il richiedente avesse presentato un siffatto
documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo
federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo
riferimento).
8.
Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso
di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
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in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art.
37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che l'insorgente,
malgrado abbia dichiarato di essere cittadino sudanese, non è stato in
grado né di disegnare correttamente la bandiera sudanese (cfr.
verbale d'audizione del 7 maggio 2008, allegato 1), né di indicare
alcune grandi città del paese (cfr. verbale d'audizione del 7 maggio
2008, pag. 7) o di precisare la tribù alla quale apparterebbe (cfr.
verbale d'audizione del 7 maggio 2008, pag. 5). Inoltre, non ha saputo
fornire alcun dettaglio in merito all'organizzazione generale del gruppo
di ribelli con cui viveva, all'attività di quest'ultimi ed alle persone con le
quali avrebbe vissuto per circa quindici o sedici anni (cfr. verbale
d'audizione del 7 maggio 2008, pag. 6). Peraltro, il ricorrente si limita a
mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto,
sull'eventualità d'essere in pericolo rientrando in patria. Per
conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di
fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dall'insorgente.
9.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. considerando 8 del presente giudizio), non
risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti
ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente
medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
10.
10.1 Resta ora da esaminare se la seconda eccezione prevista all'art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi è applicabile, ovvero se sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare l'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento. La questione del carattere possibile, ammissibile
e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio è
limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei
fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale
amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am
Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art.
13 cpv. 1 lett. c PA.
10.2 Nel caso di specie, le affermazioni del ricorrente in merito alla
propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili al
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punto tale che può essere esclusa la sua provenienza dal Sudan (v.
considerando 8 del presente giudizio). Di conseguenza, il ricorrente ha
violato l'obbligo di collaborare con riferimento all'indicazione della sua
vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, e ha posto le autorità
nell'impossibilità di determinare il suo paese d'origine, e l'esistenza d'
ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Considerata l'evidente
mancanza di collaborazione, ulteriori accertamenti da parte dell'UFM,
o da parte di questo Tribunale, ai fini della determinazione di eventuali
ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non sarebbero stati di
alcun'utilità.
11.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
la decisione impugnata va confermata.
12.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]).
13.
Per quanto riguarda l'esecuzione dell'allontanamento, non spetta a
questo Tribunale ricercare eventuali impedimenti all'esecuzione di tale
misura. Per conseguenza, l'autorità di prima istanza ha rettamente
agito ordinandola.
14.
Il ricorso deve essere respinto. Essendo manifestamente infondato, il
gravame è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal
giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e
LAsi).
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N )
- E._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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