B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3247/2017
Sen t en z a d e l 1 3 g i u g no 2 0 1 7
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…),
Costa d'Avorio,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 17 maggio 2017 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 16 aprile
2017,
l'audizione sulle generalità del 19 aprile 2017 (di seguito: verbale) in occa-
sione della quale è stato concesso il diritto di essere sentito all'interessato
circa un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite una deci-
sione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge
sull'asilo (LAsi, RS 142.31),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 17 maggio 2017, notificata il 30 maggio 2017 (cfr. risultanze proces-
suali), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda
d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferi-
mento dell'interessato verso l'Italia,
il ricorso del 3 giugno 2017 (cfr. timbro del plico) trasmesso dall'autorità in-
feriore al Tribunale amministrativo federale (data d'entrata: 9 giugno 2017)
contro la menzionata decisione della SEM chiedendo, secondo il senso, il
trattamento della sua domanda d'asilo in Svizzera,
la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data
9 giugno 2017,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA,
che l'impugnativa è stata scritta in francese; che il ricorrente non fa però
valere ragioni sufficienti per scostarsi dalla regola sancita dall'art. 33a
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cpv. 2 PA; che questo giudizio è quindi redatto nella lingua della decisione
impugnata, ovvero in italiano,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento
Dublino III),
che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del
richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 con-
sid. 3.1),
che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7),
che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di
principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello
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stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4 con-
sid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata),
che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per veri-
ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23,
24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha
presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio
di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b
Regolamento Dublino III),
che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»),
in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro
può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale pre-
sentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale
esame non gli compete,
che nel caso di specie, le dichiarazioni del ricorrente (cfr. verbale, pag. 4 e
5) e le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consulta-
zione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interes-
sato aveva depositato domanda d'asilo a B._______ (Italia),
che la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fis-
sati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in ca-
rico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III,
che il 15 maggio 2017, queste autorità hanno espressamente accettato il
trasferimento del ricorrente verso l'Italia, in applicazione della stessa dispo-
sizione,
che di conseguenza, la competenza dell'Italia è data,
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che quo alla procedura d'asilo e di accoglienza dei richiedenti in Italia, mal-
grado sia notorio che le autorità italiane sono confrontate a dei seri pro-
blemi in materia di accoglienza dei richiedenti l'asilo, i quali potrebbero ri-
scontrare delle importanti difficoltà dal punto di vista dell'alloggio, delle con-
dizioni di vita, così come, a seconda delle circostanze, dell'accesso alle
cure mediche (cfr. Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR]:
Aufnahmebedingungen in Italien. Zur aktuellen Situation von Asylsuchen-
den und Schutzberechtigten, insbesondere Dublin-Rückkehrenden in Ita-
lien, agosto 2016), il Tribunale ha più volte ribadito che non vi sono fondati
motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il ri-
schio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE
(art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III),
che la situazione risulta invero diversa da quella ritenuta per la Grecia (cfr.
sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio
2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e Italia del 2
aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014,
29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera
e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33),
che peraltro, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o tratta-
menti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Con-
venzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS
0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967
(RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto
alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed
equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è
presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme re-
lative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito:
direttiva accoglienza]),
che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regola-
mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,
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che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia
intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura
relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva proce-
dura né che l'Italia non rispetterebbe il principio del divieto di non-respingi-
mento,
che egli non ha inoltre fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le
sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da con-
travvenire all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del
trasferimento in Italia né che egli verrebbe privato delle condizioni minime
di accoglienza previste dalla direttiva accoglienza,
che per quanto riguarda l'allegata assenza di un alloggio in Italia, appar-
tiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamen-
tali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in
questione,
che infine, il ricorrente non ha fatto valere l'esistenza di motivi umanitari ai
sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'or-
dinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999
(OAsi1, RS 142.311),
che pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, non vi è motivo di applicare la
clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Rego-
lamento Dublino III,
che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo del
ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in ca-
rico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento
Dublino III,
che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-
manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente
all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (art. 32 lett. a OAsi 1),
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20),
dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata
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nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 con-
sid. 5.2),
che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata,
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: