B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3248/2013
S e n t e n z a d e l 1 8 g i u g n o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Walter Stöckli;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...),
Ciad,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 29 maggio 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
29 maggio 2012;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il giorno medesimo,
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo;
i verbali di audizione del 14 giugno 2012 (di seguito: verbale 1) e del
7 maggio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 29 maggio 2013, notificata all'interessato il
1° giugno 2013 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non
è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronun-
ciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 6 giugno 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di
entrata: 7 giugno 2013), con allegato un documento intitolato "Attestazio-
ne" con l'intestazione "Union des forces pour la démocratie et le dévelop-
pement (UFDD)";
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federa-
le (di seguito: il Tribunale) il 10 giugno 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
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48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui
l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo
(art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esa-
minare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito
della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che il ricorso ha, per legge, effetto sospensivo (cfr. art. 55 cpv. 1 PA); che
di conseguenza, la conclusione ricorsuale volta alla restituzione dell'effet-
to sospensivo nella presente procedura è priva di oggetto;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
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professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibid., consid. 6);
che nel caso concreto il ricorrente, a distanza di più di un anno dalla pre-
sentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri;
che durante l'audizione sulle generalità egli ha dichiarato di non avere
mai avuto né richiesto un passaporto in quanto servirebbero molti soldi;
che egli non avrebbe mai avuto né richiesto nemmeno una carta d'identità
poiché nel suo Paese di origine coloro che, come lui, vivono nei villaggi,
non farebbero nulla per procurarsi dei documenti, contrariamente a coloro
che vivono in città; che dal deposito della domanda d'asilo non avrebbe
fatto nulla per consegnare i documenti richiesti in quanto semplicemente
non avrebbe nessun documento (cfr. verbale 1, pag. 6); che anche duran-
te la seconda audizione, svoltasi quasi un anno dopo, ha dichiarato di
non avere fatto nulla a riguardo poiché in Ciad non ne avrebbe mai avuti
(cfr. verbale 2, pag. 2);
che nel ricorso egli ha ritenuto che vi sarebbero, nella fattispecie, motivi
scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi per la mancata consegna
di documenti; che infatti in Ciad le persone della sua etnia (gorani) vi-
vrebbero in zone molto rurali e con rari contatti con le autorità ufficiali; che
a sua conoscenza, nessuna persona della sua etnia disporrebbe in Ciad
di documenti d'identità, già solo per il fatto che nella loro vita quotidiana
non servirebbero; che del resto il costo per l'ottenimento di simili docu-
menti sarebbe molto elevato; che egli cita tra l'altro fonti della stampa se-
condo cui, nel suo Paese, l'ottenimento di documenti d'identità comporte-
rebbe un iter complicato, lungo e costoso;
che simili argomentazioni non convincono; che infatti il Tribunale osserva
che agli atti non vi è traccia di alcun genere di tentativo, da parte
dell'interessato, di procurarsi i documenti richiesti, nonostante egli abbia
presentato la sua domanda d'asilo da oltre un anno; che quindi il
Tribunale ha ragione di concludere che egli non si sia adoperato per
adempiere all'invito di presentare tali documenti per i bisogni della causa;
che non avendo né esibito un documento d'identità né fornito una valida e
verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione prevista
all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
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che in assenza di documenti d'identità occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una deci-
sione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata deci-
sione alla quale si rinvia, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni dell'inte-
ressato siano inconsistenti, vaghe e contraddittorie, quindi inverosimili;
che a titolo di esempio, egli ha in un primo tempo dichiarato, durante l'au-
dizione sulle generalità, di essere stato aggredito, nel 2007, da tre poli-
ziotti per il solo fatto di appartenere all'etnia gorani (cfr. verbale 1, pag. 8);
che, stando a quanto dichiarato durante la seconda audizione, detta ag-
gressione sarebbe avvenuta in occasione di una manifestazione; che in
un primo tempo egli ha dichiarato "Abbiamo protestato contro lo Stato
perché i poliziotti facevano quello che gli pareva (…)"; che tuttavia, pochi
istanti dopo egli si è contraddetto riferendo di essersi trovato lì per caso e
di non avere avuto nulla a che vedere con detta manifestazione (cfr. ver-
bale 2, pag. 3); che inoltre, secondo l'attestazione allegata, egli si sareb-
be adoperato, senza risparmiare sforzi, quale attivista per l'UFDD; che
tuttavia, durante la seconda audizione, egli ha dichiarato che il suo unico
compito in seno all'UFDD sarebbe stato quello di accompagnare le per-
sone intenzionate a raggiungere i locali del partito (cfr. verbale 2, pag. 8);
che peraltro, egli non ha saputo precisare il significato della sigla UFDD
(cfr. verbale 2, pag. 8);
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o
mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza; che
infatti, nel ricorso l'insorgente ha tra l'altro indicato che le contraddizioni
sarebbero da ricondurre a gravi problemi di comunicazione con l'interpre-
te durante la prima audizione; che egli avrebbe capito l'interprete, tuttavia
l'interprete avrebbe faticato a capire il richiedente, in quanto quest'ultimo,
considerata la sua appartenenza etnica, parlerebbe un arabo molto parti-
colare; che tuttavia il Tribunale osserva che sia all'inizio che alla fine di
detta audizione il richiedente ha affermato di avere capito bene l'interpre-
te (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 9); che peraltro, visto che nel ricorso stesso
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l'interessato ha affermato di avere, da parte sua, compreso bene l'inter-
prete, eventuali imprecisioni nel verbale sarebbero venute alla luce du-
rante la sua rilettura alla fine dell'audizione;
che per il resto si rinvia ai considerandi della decisione impugnata;
che pertanto non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determi-
nazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;
che inoltre non si giustificano neppure delle misure di istruzione comple-
mentari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'e-
secuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'am-
missibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8, consid. 5.6.5-
5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confedera-
zione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Conven-
zione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre
il ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trat-
tamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1,
RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
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che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Ciad non è caratterizzata da guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
nell'integralità del territorio nazionale (cfr. anche sentenza del Tribunale
amministrativo federale D-1432/2010 del 16 marzo 2010);
che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, alfabe-
tizzato e vanta esperienze professionali come contadino e come operaio
edile (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg. e 7 nonché verbale 2, pag. 11); che inol-
tre egli dispone di una rete familiare in patria, dove vivono la madre, il fra-
tello, le sorelle e la fidanzata (cfr. verbale 1, pag. 5);
che motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento
esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono otteni-
bili nel Paese di origine e un rimpatrio comprometterebbe lo stato di salu-
te della persona rapidamente e in modo rischioso per la vita; che sono
considerate essenziali le cure di medicina generale e acuta strettamente
necessarie per permettere una conduzione di un'esistenza conforme alla
dignità umana; che non può essere concluso all'inesigibilità dell'esecu-
zione dell'allontanamento per il solo motivo che non è garantito un tratta-
mento medico conforme agli standard svizzeri (cfr. DTAF 2009/2 con-
sid. 9.3.2 con relativo riferimento);
che l'interessato ha allegato di avere male alle costole, al naso e alla te-
sta; che egli non riuscirebbe a dormire sul lato sinistro; che sarebbe an-
dato da un medico a Locarno, il quale gli avrebbe fatto delle radiografie;
che gli sarebbero stati prescritti un liquido da mettere nel naso e delle pa-
stiglie, tuttavia non sarebbe cambiato nulla; che inoltre andando di corpo
avrebbe delle perdite di sangue, problema per il quale avrebbe consultato
un medico, che tuttavia non gli avrebbe fatto nulla (cfr. verbale 2,
pag. 12);
che il Tribunale non ritiene che nella fattispecie un rimpatrio compromet-
terebbe rapidamente e in modo rischioso per la vita lo stato di salute
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dell'interessato; che peraltro egli non ha prodotto alcun certificato medico
e nel ricorso non ha in alcun modo menzionato i suesposti problemi fisici;
che, sia come sia, il ricorrente ha la possibilità di chiarire il suo stato di
salute e, in relazione ai mezzi finanziari necessari per accedere alle cure
mediche in patria, il Tribunale segnala che, se date le condizioni, egli ha
la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93
cpv. 1 lett. d LAsi;
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Pae-
se di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr.
DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione vanno respin-
te;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65
cpv. 1 PA);
che visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
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se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: